Concessione rilasciata a Elevator TV AG (Concessione Elevator-TV) dell'11 gennaio 2006

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione (LRTV); in esecuzione dell'ordinanza del 6 ottobre 19972 sulla radiotelevisione (ORTV), rilascia a Elevator TV AG, Kraftstrasse 37, 8044 Zurigo, la seguente concessione:

Sezione 1: In generale Art. 1

Concessionario e oggetto della concessione

Conformemente alle disposizioni della LRTV e dell'ORTV, Elevator TV AG è autorizzata a diffondere un programma televisivo e radiofonico in lingua tedesca a livello nazionale.

1

L'offerta è composta da un programma televisivo diffuso in analogico e due programmi televisivi diffusi in digitale nonché da un programma radiofonico, identico alla traccia audio del programma televisivo analogico.

2

Elevator TV AG è autorizzata ad offrire un programma di videoinformazione nell'intervallo di soppressione di trama.

3

4 Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni contenute nella domanda e nei documenti complementari relative all'estensione, al contenuto e al genere dei programmi nonché all'organizzazione e al finanziamento sono determinanti e vincolanti.

Art. 2

Obiettivi

Nell'ambito del suo mandato, Elevator TV AG deve:

1 2

a.

fornire a giovani e giovani adulti imformazioni variate e fedeli sugli avvenimenti rilevanti;

b.

tenere conto delle esigenze di giovani e giovani adulti e promuovere il loro sviluppo culturale;

c.

contribuire all'intrattenimento e alla libera formazione delle opinioni di giovani e giovani adulti;

RS 784.40 RS 784.401

2005-3557

2517

Concessione Elevator-TV

d.

fornire informazioni sugli avvenimenti del giorno nazionali ed esteri;

e.

promuovere la produzione audiovisiva svizzera ed europea.

Sezione 2: Programma Art. 3

Contenuto

Elevator TV AG diffonde un programma televisivo e radiofonico con il nome di «Elevator-TV». Il programma comprende serie, film, bollettini informativi, notiziari sportivi, rubriche su viaggi, manifestazioni, politica, cultura, produzioni cinematografiche, arte mediatica e giochi.

1

2

Il programma si rivolge al pubblico di lingua tedesca di tutta la Svizzera.

Nell'ambito della sua trasmissione informativa quotidiana, fornisce informazioni su tutti i maggiori avvenimenti internazionali, nazionali e di regione linguistica.

3

Art. 4

Designazione

È fatto salvo l'esame della designazione del programma e dell'azienda dell'emittente da parte di altre autorità.

Art. 5

Produzione

Il programma è costituito in media settimanale di tre ore quotidiane di produzioni proprie o su mandato.

Art. 6

Promozione cinematografica

Elevator TV AG investe almeno il 2 % dei proventi lordi ricavati dalle sue attività di emittente (in particolare pubblicità, sponsorizzazione e servizi di comunicazione) per l'acquisto, la produzione, la coproduzione o l'intermediazione di film o opere audiovisive di origine svizzera.

1

2 Se entro tre mesi dalla chiusura del bilancio, i mezzi di cui al capoverso 1 non sono stati spesi o destinati in modo vincolante a un progetto, l'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) determina, dopo aver consultato l'Ufficio federale della cultura (UFC), l'importo che Elevator TV AG deve versare a titolo di tassa sostitutiva per la promozione dell'industria cinematografica svizzera.

3 La tassa sostitutiva ammonta al massimo al 2 % dei proventi lordi ricavati dalle attività di emittente ed è versata su un conto determinato dall'UFC. Esso decide come sarà utilizzato l'importo versato.

2518

Concessione Elevator-TV

Art. 7

Ripresa

La ripresa di parti intere dei programmi di altre emittenti o la ripresa regolare di importanti trasmissioni informative presuppone l'autorizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

Sezione 3: Tecnica Art. 8 Il programma è diffuso via cavo e/o in modo criptato via satellite. Sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo e di satelliti.

1

Il Dipartimento approva i mezzi di diffusione in un allegato alla concessione. I dati tecnici devono essere forniti tempestivamente prima dell'inizio della diffusione.

2

Le modifiche dell'allegato tecnico devono essere precedentemente sottoposte al Dipartimento.

3

Sezione 4: Sorveglianza Art. 9

Rendiconto

Il 30 aprile di ogni anno, Elevator TV AG presenta un rapporto di gestione all'Ufficio federale; esso comprende i conti e il rapporto annuali. Il rapporto di gestione è allestito in conformità agli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni3.

1

2

Il rapporto annuale fornisce informazioni in merito: a.

all'attività di Elevator TV AG e dei suoi organi;

b.

all'attività dell'organo di mediazione;

c.

ai risultati di sondaggi effettuati tra i telespettatori;

d.

alle partecipazioni in altre aziende svizzere o estere attive nel settore televisivo e radiofonico, nonché alla collaborazione con queste ultime;

e.

allo stato e sviluppo della diffusione dei programmi.

Art. 10

Tassa di concessione

Al più tardi il 30 aprile di ogni anno, Elevator TV AG informa l'Ufficio federale sui proventi pubblicitari lordi conseguiti l'anno precedente.

1

Essa lo informa ugualmente sulla durata complessiva dei messaggi pubblicitari diffusi nel corso dell'anno d'esercizio e nei singoli mesi.

2

3

RS 220

2519

Concessione Elevator-TV

Se necessario, consente all'Ufficio federale di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.

3

Sezione 5: Modifica e obbligo d'esercizio Art. 11

Modifica

Elevator TV AG non può pretendere alcun risarcimento in seguito a una modifica della concessione resa necessaria dall'adeguamento dell'ordinamento giuridico svizzero al diritto internazionale.

Art. 12

Obbligo d'esercizio

Il Dipartimento può stabilire condizioni o limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione se: a.

l'esercizio del programma televisivo e radiofonico non inizia entro dodici mesi dal rilascio della concessione;

b.

l'esercizio è interrotto senza l'autorizzazione del Dipartimento.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 13 La presente concessione entra in vigore il 1° febbraio 2006 ed è valida fino al 31 gennaio 2016. Non sussiste alcun diritto al suo rinnovo.

11 gennaio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2520