Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria Modifica del 13 marzo 2006 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 18 febbraio 2002, del 19 febbraio 2004 e del 4 novembre 20041 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'artigianato svizzero della macelleria sono modificati come segue: Art. 2 cpv. 3 lett. e nonché cpv. 4 e 5 3

...

e.

abrogata

Agli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale sono applicabili le disposizioni degli articoli 9b, 28a capoversi 2, 37, 39, 39a, 40 e 48 nonché della cifra 3 dell'appendice.

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Per quanto riguarda la riscossione e l'impiego dei contributi alle spese d'esecuzione (art. 9b), occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del Seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va inoltre corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, sempre che lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere di prendere visione di altri documenti e informazioni, nonché disporre controlli a carico delle parti contraenti.

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FF 2002 1520­1521, 2004 889 5913

2006-0733

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Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria. DCF

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 5a

Esecuzione, formazione professionale e sicurezza sul lavoro

Art. 9a

Commissione paritetica

Art. 9b

Contributo ai costi di esecuzione («cinque franchi per la formazione»)

Art. 9c

Penali

Art. 21 cpv. 3

Orario di lavoro normale

Abrogato Art. 31

Personale a tempo parziale e ausiliario

Art. 39

Formazione professionale e perfezionamento

Art. 39a

Sicurezza sul lavoro

Art. 45 cpv. 2, 4 e 5

Principio

L'attuale capoverso 4 diventa il nuovo capoverso 5.

Allegato, n. 2: Salari, 1.1, lett. a, b III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2006 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

13 marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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