Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) (RS 444.1); art. 10 e 11 Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC) (RS 444.11); art. 7

Il Museum Langmatt, in virtù dell'articolo 10 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1) e dell'articolo 7 della relativa ordinanza del 13 aprile 2005 (RS 444.11), ha presentato la seguente richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione: A.

Nome e indirizzo dell'istituzione che dà in prestito il bene culturale: National Gallery of art, 2000B South Club Drive, Landover, MD20785, Washington, USA;

B.

Descrizione del bene culturale: vedi Appendice1;

C.

Provenienza del bene culturale, nel modo più esatto possibile: vedi Appendice1;

D.

Data prevista dell'importazione temporanea del bene culturale in Svizzera: marzo 2006;

E.

Data prevista dell'esportazione del bene culturale dalla Svizzera: settembre 2006;

F.

Durata dell'esposizione: dal 1° aprile 2006 al 15 settembre 2006;

G.

Durata della garanzia di restituzione richiesta: dal 1° aprile 2006 al 15 settembre 2006.

Servizio specializzato trasferimento dei beni culturali, Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

Le opposizioni al rilascio di una garanzia di restituzione devono essere presentate entro 30 giorni all'unità amministrativa.

17 gennaio 2006

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Ufficio federale della cultura Servizio specializzato trasferimento dei beni culturali

La richiesta (Appendice inclusa) è pubblicata sul sito dell'Ufficio federale della cultura (www.bak.admin.ch/kgt, rubrica «Richieste pendenti»), e può essere richiesta all'Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

2006-0030

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