Traduzione1

Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento Conclusa all'Aia il 1° luglio 1985 Approvata dall'Assemblea federale il ...

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il ...

Entrata in vigore per la Svizzera il ...

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottato da altri paesi con alcune modifiche, hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile ai trust e di risolvere i problemi più importanti relativi al loro riconoscimento, hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti disposizioni:

Capitolo I: Campo di applicazione Art. 1 La presente Convenzione determina la legge applicabile ai trust e ne regola il riconoscimento.

Art. 2 Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente ­ con atto tra vivi o mortis causa ­ qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

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a)

i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;

b)

i beni in trust sono intestati al trustee o ad un'altra persona per conto del trustee;

c)

il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

Dal testo originale francese (RU ...).

2005-1844

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Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento

Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.

Art. 3 La Convenzione si applica ai soli trust istituiti volontariamente e provati per iscritto.

Art. 4 La Convenzione non si applica alle questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali dei beni sono trasferiti al trustee.

Art. 5 La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II non preveda l'istituto del trust o la categoria di trust in questione.

Capitolo II: Legge applicabile Art. 6 Il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente. La scelta deve essere espressa oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che istituisce il trust o ne fornisce la prova, interpretate se necessario alla luce delle circostanze del caso.

Qualora la legge scelta in applicazione al precedente comma non preveda l'istituto del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta è senza effetto e verrà applicata la legge di cui all'articolo 7.

Art. 7 Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha collegamenti più stretti.

Per determinare la legge con la quale il trust ha collegamenti più stretti, si fa riferimento in particolare: a)

al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente;

b)

alla ubicazione dei beni in trust;

c)

alla residenza o domicilio del trustee;

d)

allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato.

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Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento

Art. 8 La legge determinata dagli articoli 6 o 7 disciplina la validità, l'interpretazione, gli effetti e l'amministrazione del trust.

In particolare tale legge disciplina: a)

la nomina, le dimissioni e la revoca dei trustee, la capacità di esercitare l'ufficio di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee;

b)

i diritti e obblighi dei trustee tra di loro;

c)

il diritto del trustee di delegare in tutto o in parte l'adempimento dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;

d)

il potere del trustee di amministrare e di disporre dei beni in trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni;

e)

il potere del trustee di effettuare investimenti;

f)

i limiti relativi alla durata del trust e ai poteri di accantonare il reddito del trust;

g)

i rapporti tra trustee e beneficiari, compresa la responsabilità personale del trustee nei confronti di questi ultimi;

h)

la modifica o la cessazione del trust;

i)

la distribuzione dei beni in trust;

j)

l'obbligo del trustee di rendere conto della sua gestione.

Art. 9 Nell'applicazione del presente capitolo, gli elementi del trust suscettibili di essere regolati a parte, segnatamente quelli relativi alla sua amministrazione, possono essere disciplinati da una legge diversa.

Art. 10 La legge applicabile alla validità del trust disciplina la possibilità di sostituire detta legge, o la legge applicabile ad un elemento del trust suscettibile di essere regolato a parte, con una legge diversa.

Capitolo III: Riconoscimento Art. 11 Un trust istituito in conformità alla legge determinata in base al capitolo precedente sarà riconosciuto come trust.

Tale riconoscimento implica, quanto meno, che i beni in trust rimangano distinti dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio o di comparire, in qualità di trustee, davanti a notai o altre persone che rappresentino un'autorità pubblica.

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Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento

Nella misura in cui la legge applicabile lo richieda o lo preveda, tale riconoscimento implica in particolare: a)

che i creditori personali del trustee non possano rivalersi sui beni in trust;

b)

che i beni in trust siano segregati rispetto al patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento;

c)

che i beni in trust non rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del trustee;

d)

che la rivendicazione dei beni in trust sia permessa nella misura in cui il trustee, violando le obbligazioni risultanti dal trust, abbia confuso i beni in trust con i propri o ne abbia disposto. Tuttavia, i diritti ed obblighi di un terzo possessore dei beni in trust sono disciplinati dalla legge applicabile in base alle norme di conflitto del foro.

Art. 12 Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa.

Art. 13 Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi significativi, ad eccezione della scelta della legge applicabile, del luogo di amministrazione o della residenza abituale del trustee, siano collegati più strettamente alla legge di Stati che non riconoscono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione.

Art. 14 La Convenzione non costituisce ostacolo all'applicazione di norme di legge maggiormente favorevoli al riconoscimento del trust.

Capitolo IV: Disposizioni generali Art. 15 La Convenzione non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme di conflitto del foro quando non si possa derogare ad esse mediante un atto volontario, in particolare nelle seguenti materie: a)

protezione dei minori e degli incapaci;

b)

effetti personali e patrimoniali del matrimonio;

c)

testamenti e devoluzione ereditaria, in particolare la successione necessaria;

d)

trasferimento della proprietà e garanzie reali;

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Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento

e)

protezione dei creditori in caso di insolvenza;

f)

protezione dei terzi in buona fede.

Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di attuare gli scopi del trust in altro modo.

Art. 16 La Convenzione non pregiudica l'applicazione di quelle norme della legge del foro la cui applicazione si impone anche alle situazioni internazionali qualunque sia la legge designata dalle norme sui conflitti di legge.

In via eccezionale si può attribuire efficacia alle norme di un altro Stato il quale presenti un collegamento sufficientemente stretto con l'oggetto della controversia.

Ogni Stato contraente potrà dichiarare, con riserva, di non voler applicare la disposizione del secondo comma del presente articolo.

Art. 17 Ai sensi della Convenzione, il termine «legge» indica le norme di legge in vigore in uno Stato ad esclusione delle norme sui conflitti di legge.

Art. 18 Le disposizioni della Convenzione possono essere disattese qualora la loro applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico.

Art. 19 La Convenzione non deroga alla competenza degli Stati in materia fiscale.

Art. 20 Ogni Stato contraente può in ogni momento dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese ai trust istituiti da un provvedimento giudiziale.

Tale dichiarazione dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed entrerà in vigore dal giorno del ricevimento di tale notificazione.

L'articolo 31 è applicabile per analogia al ritiro di tale dichiarazione.

Art. 21 Ogni Stato contraente potrà riservarsi il diritto di applicare le disposizioni del capitolo III ai soli trust la cui validità sia disciplinata dalla legge di uno Stato contraente.

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Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento

Art. 22 La Convenzione si applica ai trust a prescindere dalla loro data di istituzione.

Tuttavia, uno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione ad un trust istituito anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione per tale Stato.

Art. 23 Ai fini dell'individuazione della legge applicabile ai sensi della Convenzione, qualora uno Stato comprenda più unità territoriali, ciascuna con proprie norme sul trust, ogni riferimento alla legge di tale Stato sarà considerato relativo alla legge in vigore nell'unità territoriale stessa.

Art. 24 Uno Stato all'interno del quale diverse unità territoriali hanno proprie norme di legge in materia di trust non è tenuto ad applicare la Convenzione ai conflitti di legge che riguardino unicamente queste unità territoriali.

Art. 25 La Convenzione non deroga a strumenti internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte e che contengono disposizioni sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione.

Capitolo V: Clausole finali Art. 26 Ogni Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o al momento della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 29 potrà esprimere le riserve previste agli articoli 16, 21, e 22.

Nessun'altra riserva sarà ammessa.

Ogni Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare la riserva espressa; l'effetto di tale riserva cesserà il primo giorno del terzo mese seguente la notificazione del ritiro.

Art. 27 La Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua quindicesima sessione.

La Convenzione sarà ratificata, accettata, o approvata e gli strumenti per la ratifica, l'accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

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Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento

Art. 28 Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 30 comma 1.

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

L'adesione avrà effetto solo per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno sollevato obiezioni alla succitata adesione nei dodici mesi successivi alla ricezione della notificazione di cui all'articolo 32. Una tale obiezione potrà essere ugualmente sollevata da parte di qualsiasi Stato membro al momento della ratifica, accettazione, o approvazione della Convenzione, successiva all'adesione. Queste obiezioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Art. 29 Uno Stato che comprende due o più unità territoriali nelle quali vengono applicate differenti norme giuridiche potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solamente ad una o più di queste, e potrà in ogni momento modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.

Tali dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali la Convenzione si applica.

Se uno Stato non emette dichiarazioni ai sensi di quest'articolo, la Convenzione si applica a tutte le unità territoriali di detto Stato.

Art. 30 La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese seguente il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione previsto dall'articolo 27.

In seguito, la Convenzione entrerà in vigore: a)

per ogni Stato che la ratifichi, l'accetti o l'approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese seguente il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

b)

per ogni Stato aderente, il primo giorno del terzo mese seguente la scadenza del termine di cui all'articolo 28;

c)

per le unità territoriali alle quali la Convenzione è stata estesa in conformità all'articolo 29, il primo giorno del terzo mese seguente la notificazione di cui al detto articolo.

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Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento

Art. 31 Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notificazione formale per iscritto indirizzata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

La denuncia produrrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del depositario o alla diversa data successiva specificata nella notificazione.

Art. 32 Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che vi avranno aderito, in conformità alle disposizioni dell'articolo 28: a)

le firme e le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all'articolo 27;

b)

la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 30;

c)

le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'articolo 28;

d)

le estensioni di cui all'articolo 29;

e)

le dichiarazioni di cui all'articolo 20;

f)

le riserve o i ritiri di riserve di cui all'articolo 26;

g)

le denunce di cui all'articolo 31.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a L'Aja, il 1° luglio 1985, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per le vie diplomatiche, a ciascuno Stato membro della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua quindicesima sessione.

(Seguono le firme)

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