Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) Modifica dell'8 agosto 2006 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Il decreto del Consiglio federale del 5 giugno 20031 che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) è modificato come segue: Art. 2 cpv. 3 Sono parimenti esclusi i datori di lavoro con sede all'estero, rispettivamente fuori dal campo d'applicazione territoriale descritto nei capoversi 1 e 2.

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II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN), allegato al decreto del Consiglio federale menzionato alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 14 cpv. 5 (nuovo) Art. 23 cpv. 1

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FF 2003 3464­3466 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2006-2042

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Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN). DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2006 e ha effetto sino al 30 giugno 2008.

8 agosto 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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