Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente le misure da adottare per garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza del 31 maggio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, le inchieste realizzate dalla Cancelleria federale nel 1997 e nel 2005 sull'esercizio del diritto di voto in occasione di votazioni federali hanno mostrato che il voto per corrispondenza liberalizzato nel 1994 è diventato sempre più la forma privilegiata di partecipazione agli scrutini popolari. Ciò non riguarda però tutti i Cantoni nella stessa misura: in quelli con voto obbligatorio o con Landsgemeinde, la popolazione continua, almeno per il momento, a votare prevalentemente al seggio elettorale.

Nella maggior parte degli altri Cantoni più dell'80 per cento degli elettori ricorre invece al voto per corrispondenza.

Dopo l'introduzione della possibilità di votare incondizionatamente per corrispondenza, è per fortunata aumentata leggermente anche la partecipazione media al voto.

In questo contesto spicca il netto aumento della partecipazione nei Cantoni francofoni, che costituisce la migliore garanzia contro una «maggiorizzazione» della Svizzera romanda e contribuisce a rafforzare la coesione nazionale.

Introducendo il diritto di votare incondizionatamente per corrispondenza, la Svizzera si è spinta ben oltre quanto permesso negli Stati che prevedono l'esercizio del voto per corrispondenza a livello nazionale. La Svizzera deve avere particolare riguardo per questo strumento della democrazia semidiretta; anche se nella maggior parte dei Paesi del mondo elezioni periodiche sono ormai una consuetudine, più di un terzo delle votazioni popolari a livello mondiale dopo la Rivoluzione francese è stato organizzato nel nostro Paese. La frequenza con cui gli elettori svizzeri sono chiamati alle urne supera di almeno dieci volte quella degli elettori di ogni altro Stato.

In questo ambito svolge un ruolo importante anche la diversità federalista della Svizzera. Sono i Cantoni ad assicurare lo svolgimento delle elezioni del Consiglio nazionale e delle votazioni popolari federali sul loro territorio e il diritto cantonale si applica a numerose questioni di procedura. Ci permettiamo dunque di rivolgerci a voi con singole richieste legate al voto per corrispondenza, essendoci pervenute alcune riserve sui rischi insiti in questa modalità di voto ed essendoci stati segnalati da più parti gli abusi descritti qui di seguito.

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Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente le misure da adottare per garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza

1.

In linea generale ci sembra opportuno, in seguito ai cambiamenti intervenuti nelle abitudini di voto, formalizzare maggiormente tutto il processo di votazione e di elezione per aumentare la fiducia degli elettori di tutti i Cantoni, tanto più che la prestazione di giuramento, misura di sicurezza precedentemente prevista in molti luoghi, è ormai caduta in disuso.

Istruzioni a. Nell'ambito della raccolta, della conservazione e dello spoglio delle schede concernenti scrutini federali, nessun atto ufficiale è compiuto da una sola persona.

2.

vi sono rischi di abusi all'atto della raccolta e della conservazione delle buste che giungono ai Comuni.

Problema La Costituzione federale garantisce a ciascun avente diritto di voto la facoltà di esigere che il risultato di una votazione o di un'elezione sia riconosciuto soltanto se è l'espressione fedele e sicura della libera volontà dei cittadini che vi hanno partecipato (art. 34 cpv. 2 Cost.). Se per la mancanza di controlli vengono eliminate schede spedite per corrispondenza, si viola il diritto di voto delle persone interessate, cosa che nessun ente pubblico può ammettere né consentire. La fiducia di tutto il corpo elettorale è la condizione di base perché la democrazia semidiretta possa funzionare.

Misure precauzionali e procedure adeguate devono dunque impedire ogni furto e falsificazione del materiale di voto o del materiale elettorale compilato e rispedito. Anche se è concessa la possibilità di depositare le schede utilizzate per il voto anticipato in una cassetta delle lettere del Comune, l'amministrazione comunale rimane responsabile del corretto svolgimento dello scrutinio.

Istruzioni Conformemente agli articoli 7 capoverso 4 e 8 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP, RS 161.1), i Cantoni dovranno provvedere affinché tutti i Comuni adottino le misure seguenti: b. tutte le schede pervenute anticipatamente o per corrispondenza devono essere messe immediatamente in urne sigillate e controllate, da aprire soltanto al momento della determinazione dei risultati, in presenza di più persone e verbalizzando i relativi voti; c. i voti espressi anticipatamente presso un pubblico ufficio devono essere verbalizzati; d. le buste di trasmissione ufficiali degli elettori devono essere concepite in modo da garantire che persone non autorizzate non possano risalire all'elettore.

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3.

Le speciali cassette delle lettere comunali offrono una possibilità di voto per corrispondenza particolarmente conforme alle esigenze dei cittadini ed economica, che gode di diffusione e popolarità sempre maggiori poiché consente agli elettori locali di votare senza spese di porto, 24 ore su 24, dal momento in cui ricevono il materiale di voto sino a poco prima della chiusura dello scrutinio.

Problema La Costituzione federale garantisce a ciascun avente diritto di voto la facoltà di esigere che il risultato di una votazione o di un'elezione sia riconosciuto soltanto se è l'espressione fedele e sicura della libera volontà dei cittadini che vi hanno partecipato (art. 34 cpv. 2 Cost.). La sottrazione dalle cassette delle lettere comunali di schede contenenti suffragi espressi per corrispondenza rappresenta pertanto una violazione del diritto di voto delle persone interessate.

Anche se è concessa la possibilità di depositare le schede utilizzate per il voto anticipato in una cassetta delle lettere del Comune, l'amministrazione comunale rimane responsabile del corretto svolgimento dello scrutinio. La capienza insufficiente della cassetta delle lettere comunale non può essere invocata per giustificare l'esistenza di circostanze che consentono il furto di schede compilate e depositate.

Istruzioni Conformemente agli articoli 5­8 LDP, i Cantoni dovranno provvedere affinché tutti i Comuni prendano le disposizioni seguenti: e. le cassette delle lettere comunali destinate ad accogliere le schede utilizzate per il voto anticipato devono essere sufficientemente grandi ed essere svuotate regolarmente in presenza di più persone. Le schede che vi sono depositate devono essere in un'urna sigillata.

4.

Negli ultimi anni si sono registrati alcuni casi di persone non autorizzate che hanno utilizzato abusivamente, votando più volte, carte di legittimazione gettate ­ ad esempio ­ in un contenitore dell'immondizia (cfr. DTF 121 I 187­195).

Per evitare simili casi si deve indicare in modo esplicito e ben visibile sulle buste nelle quali il Comune spedisce il materiale di voto agli elettori che la persona che non vuole esercitare il diritto di voto deve strappare la sua carta di legittimazione prima di gettarla.

Problema Nel corso degli ultimi decenni è stato necessario ripetere alcuni scrutini comunali i cui risultati avevano perso ogni credibilità a causa di simili abusi.

Scenari analoghi vanno evitati per gli scrutini federali.

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Istruzioni f. sulle buste nelle quali il Comune invia il materiale di voto agli elettori deve figurare in modo ben leggibile l'indicazione seguente: «Chi non vuole esercitare il diritto di voto deve strappare la sua carta di legittimazione prima di gettarla!».

Siamo consapevoli che nel nostro Stato federalista, per la diversità delle regolamentazioni cantonali, non sarà possibile applicare immediatamente e dappertutto ognuna delle presenti istruzioni. Ci vorrà tempo per organizzare le giornate di informazione e introduzione con i Comuni, per attuare le misure di adattamento delle cassette delle lettere comunali e, se necessario, per ristampare le buste di trasmissione nonché, a seconda delle circostanze, per realizzare le trasformazioni edilizie legate alle cassette delle lettere comunali o acquistare nuove urne. L'articolo 91 LDP accorda ai Cantoni un termine di 18 mesi per emanare le disposizioni cantonali esecutive. Ci sembra opportuno accordare questo termine transitorio anche per l'attuazione delle presenti istruzioni.

Vi invitiamo perciò cortesemente a intraprendere immediatamente le misure necessarie per attuare le presenti istruzioni affinché anche in futuro tutte le votazioni popolari federali possano svolgersi conformemente a quanto prescritto dalla legge.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

31 maggio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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