Legge federale sull'affitto agricolo

Disegno

(LAAgr) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 19852 sull'affitto agricolo è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 lett. b 1

La presente legge si applica all'affitto di: b.

aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1, 2, 3 e 5 della legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale;

Art. 2a (nuovo)

Fondi ubicati nella zona edificabile

La presente legge non si applica ai fondi adibiti all'agricoltura qualora la cosa affittata sia interamente situata nella zona edificabile ai sensi dell'articolo 15 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio.

Art. 7 cpv. 3 Una durata più breve è autorizzata quando circostanze personali o economiche di una parte o altri motivi obiettivi lo giustifichino.

3

Art. 10

Adeguamento del fitto in caso di modifica delle aliquote determinanti

Ognuna delle parti può chiedere la revisione del valore di reddito e l'adeguamento del fitto di un'azienda agricola per l'inizio dell'anno d'affitto successivo qualora il Consiglio federale modifichi le aliquote determinanti per il calcolo del fitto consentito.

1 2 3 4

FF 2006 5815 RS 221.213.2 RS 211.412.11 RS 700

2006-1332

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Legge federale sull'affitto agricolo

Art. 11

Adeguamento del fitto in caso di modifica delle basi di calcolo o delle circostanze

Ognuna delle parti può chiedere la revisione del valore di reddito e l'adeguamento del fitto dell'azienda agricola per l'inizio dell'anno di affitto successivo qualora il valore dell'azienda agricola risulti modificato durevolmente in seguito a evento naturale, migliorie fondiarie, aumento o diminuzione della superficie, costruzioni nuove o trasformazioni di costruzioni esistenti, demolizione di un edificio o cessazione del suo uso, oppure ad altre circostanze. La revisione del valore di reddito e l'adeguamento del fitto possono essere parimenti richiesti quando siano modificati gli elementi di base considerati per la stima del valore di reddito.

1

Nel corso della durata dell'affitto, ognuna delle parti può chiedere per scritto l'adeguamento del fitto di un fondo agricolo per l'inizio dell'anno di affitto successivo qualora le circostanze siano mutate, in particolare quelle di cui al capoverso 1, primo periodo.

2

Art. 27 cpv. 2 lett. e Abrogata Titolo prima dell'art. 30

Capitolo 3: Affitto particella per particella Art. 31 cpv. 2 lett. b Abrogata Sezione 2 (art. 33­35) Abrogata Titolo prima dell'art. 36 (nuovo)

Sezione 2: Fitto per un'azienda agricola Art. 36 cpv. 1 e 2 Il fitto per le aziende agricole è soggetto al controllo dell'autorità; esso non deve eccedere la misura consentita.

1

Il Consiglio federale fissa i tassi d'interesse del valore di reddito e l'indennità considerata per gli oneri del locatore.

2

Titolo prima dell'art. 37 Abrogato

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Legge federale sull'affitto agricolo

Art. 37 lett. a Il fitto per un'azienda agricola si compone di: a.

un interesse adeguato del valore di reddito secondo l'articolo 10 della legge federale del 4 ottobre 19915 sul diritto fondiario rurale;

Art. 38 Abrogato Art. 40 cpv. 2 Abrogato Titolo prima dell'art. 42 Abrogato Art. 43 Abrogato Art. 44 cpv. 1 e 3 L'autorità competente per l'autorizzazione decide se il fitto convenuto per l'azienda agricola è lecito.

1

3

Essa notifica la sua decisione alle parti.

Art. 45 cpv. 1 La convenzione inerente al fitto per un'azienda agricola è nulla in quanto il fitto ecceda la misura stabilita dall'autorità.

1

Art. 49 cpv. 1 La parte che abbia un interesse degno di protezione può chiedere all'autorità competente per l'autorizzazione di accertare se la riduzione della durata dell'affitto, l'affitto particella per particella o l'ammontare del fitto per un'azienda agricola possano essere approvati.

1

Art. 50 cpv. 2 L'autorità di ricorso notifica la propria decisione alle parti; la comunica altresì all'autorità inferiore.

2

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RS 211.412.11

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Legge federale sull'affitto agricolo

Art. 53 lett. b I Cantoni designano: b.

abrogata

Capitolo 6 (art. 54­57) Abrogato Art. 60b (nuovo) Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

I contratti d'affitto relativi a fondi adibiti all'agricoltura, qualora la cosa affittata sia interamente situata nella zona edificabile secondo l'articolo 15 della legge federale del 22 giugno 19796 sulla pianificazione del territorio, conservano la loro validità per la durata legale dell'affitto, per la durata più lunga stabilita nel contratto oppure per la durata dell'affitto protratto giudizialmente.

1

I contratti d'affitto relativi ad aziende agricole che non soddisfano più le esigenze quanto alla dimensione minima (art. 1 cpv. 1 lett. b) conservano la loro validità per la durata legale dell'affitto, per la durata più lunga stabilita nel contratto oppure per la durata dell'affitto protratto giudizialmente.

2

Le procedure d'opposizione in corso contro il fitto di un fondo agricolo si svolgono secondo il diritto anteriore. Alle conseguenze si applica l'articolo 45 del diritto anteriore.

3

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 700

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