8.2.2

Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica Tunisina dell'11 gennaio 2006

8.2.2.1

Compendio

L'Accordo di libero scambio con la Tunisia, firmato a Ginevra il 17 dicembre 2004, si iscrive nella serie di accordi di libero scambio che gli Stati dell'AELS hanno concluso dall'inizio degli anni Novanta con Paesi terzi del bacino mediterraneo.

Simili accordi sono infatti stati firmati nel 1991 con la Turchia (RS 0.632.317.613), nel 1992 con Israele (RS 0.632.314.491), nel 1997 con il Marocco (RS 0.632.315.491), nel 1998 con l'OLP/Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), nel 2001 con la Giordania (RS 0.632.314.671) e nel 2004 con il Libano (FF 2005 1103).

L'obiettivo della politica dell'AELS nei confronti dei Paesi terzi è di assicurare ai propri operatori economici un accesso ai mercati dei Paesi mediterranei che sia, possibilmente, senza discriminazioni ed equivalente a quello di cui beneficiano i loro principali concorrenti. La portata di tale obiettivo è cresciuta dopo che, nell'ambito della Dichiarazione di Barcellona, l'UE ha manifestato la propria intenzione di istituire, entro il 2010, una grande zona di libero scambio euromediterranea.

A tale scopo, già nel mese di giugno del 1995 i Governi degli Stati dell'AELS hanno deciso di intensificare la politica dell'AELS con i Paesi terzi del bacino mediterraneo allo scopo di contribuire all'integrazione euromediterranea e di partecipare alla corrispondente futura zona di libero scambio.

L'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia copre i prodotti industriali, i prodotti agricoli trasformati e il pesce e gli altri prodotti del mare. Esso contiene pure regole sostanziali riguardanti la protezione della proprietà intellettuale e disposizioni concernenti i servizi, gli investimenti, gli appalti pubblici e la cooperazione economica e tecnica. Nel settore dei prodotti agricoli non trasformati, i diversi Stati dell'AELS hanno concluso convenzioni bilaterali con la Tunisia (n. 8.2.2.5).

L'Accordo di libero scambio è in parte strutturato in modo asimmetrico per tenere conto del differente livello di sviluppo economico della Tunisia e degli Stati dell'AELS. Mentre gli Stati dell'AELS sopprimono tutti i loro dazi e altri tributi sui prodotti industriali e il pesce dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, ad eccezione di alcune posizioni tariffarie relative alla politica agricola, la Tunisia accorda ai prodotti industriali
degli Stati dell'AELS le stesse preferenze doganali di quelle di cui beneficia l'UE, con la quale lo smantellamento tariffale si trova già nel nono dei dodici anni del periodo transitorio. All'entrata in vigore dell'Accordo, quindi, la maggior parte delle esportazioni svizzere sarà esentata dal pagamento dei dazi. Inoltre, la Tunisia accorda agli Stati dell'AELS concessioni tariffali per il pesce e gli altri prodotti del mare. Per quanto concerne i prodotti agricoli trasformati, gli Stati dell'AELS assicurano alla Tunisia le stesse concessioni tariffali di quelle accordate all'UE. Dal canto suo, la Tunisia accorda ai Paesi dell'AELS le stesse 2005-3427

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condizioni di accesso al mercato di quelle concesse all'UE. In sintesi, le disposizioni dell'Accordo concernenti gli scambi commerciali hanno l'effetto di eliminare immediatamente la discriminazione doganale sul mercato tunisino rispetto all'UE per l'insieme delle esportazioni svizzere di prodotti industriali e di prodotti agricoli trasformati.

Le concessioni tariffali svizzere equivalgono, in larga misura, a un consolidamento bilaterale delle preferenze accordate in modo unilaterale in virtù del SPG (Sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo; decreto sulle preferenze tariffali, RS 632.91), ma su una base di reciprocità. L'Accordo di libero scambio e l'Accordo agricolo bilaterale prendono il posto del regime svizzero SPG accordato alla Tunisia.

8.2.2.2

Situazione economica della Tunisia, relazioni economiche fra la Svizzera e la Tunisia

Grazie a importanti riforme in materia di politica economica esterna, di liberalizzazione dei prezzi e di fiscalità, nonché a misure di promozione degli investimenti, l'economia tunisina è riuscita a superare la grave crisi economica dell'inizio degli anni Ottanta. Nel 2004 il PIL ha raggiunto un importo pari a 28,5 miliardi di dollari (2003: 25 mia.) e la crescita era del 5,8 per cento. In seguito all'apertura del mercato, il 96 per cento dei prodotti tunisini è attualmente soggetto alla concorrenza internazionale e l'87 per cento dei prezzi è retto dai meccanismi del mercato.

Nonostante il buon andamento economico, la disoccupazione, già accentuata, continua a crescere. Ufficialmente il tasso di disoccupazione attuale è del 13,8 per cento, ma le stime parlano del 20­30 per cento. Questo problema colpisce particolarmente i giovani, indipendentemente dalle loro qualifiche professionali.

Per gli esportatori svizzeri la Tunisia rappresenta uno dei principali mercati dell'Africa settentrionale. Tra il 1990 e il 2001 le esportazioni sono aumentate da 69 a 120 milioni di franchi, ma in seguito sono nuovamente diminuite fino a raggiungere i 103 milioni nel 2004. Le esportazioni più importanti riguardano segnatamente i macchinari (2004: 31 %), i prodotti chimici (12 %) e i prodotti agricoli (10 %).

Contrariamente alle esportazioni, le importazioni hanno conosciuto una crescita continua tra il 1990 e il 2004: sono quasi raddoppiati, aumentando infatti da 13 milioni di franchi (1990) a 24 milioni (2004). Tra i prodotti importati troviamo i tessili e l'abbigliamento (2004: 25 %), i macchinari (23 %), i prodotti agricoli (17 %) e i prodotti di pelletteria (8 %).

La Svizzera occupa il sedicesimo posto tra gli investitori esteri in Tunisia. Gli investimenti diretti svizzeri riguardano soprattutto l'industria tessile e dell'abbigliamento, l'industria alimentare e il turismo.

8.2.2.3

Svolgimento dei negoziati

In seguito alla dichiarazione di cooperazione AELS-Tunisia firmata l'8 dicembre 1995, i negoziati di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia sono stati avviati nell'ottobre 1996. I testi dell'Accordo di libero scambio e degli accordi agricoli bilaterali tra i diversi Stati dell'AELS e la Tunisia sono stati parafati il 1° dicembre 2004 a Ginevra, dopo sette giorni di negoziati e diversi incontri dei capi 1664

delegazione e di esperti. I negoziati sul pesce e sugli altri prodotti del mare si sono rivelati particolarmente difficili. È stato necessario conciliare gli interessi offensivi degli Stati nordici dell'AELS, esportatori di tali prodotti, con gli interessi difensivi della Tunisia, la quale, non avendo fatto concessioni all'UE, chiedeva eccezioni e lunghi periodi transitori allo scopo di modernizzare questo settore che soffre di debolezze strutturali.

8.2.2.4

Contenuto dell'Accordo di libero scambio

L'Accordo di libero scambio con la Tunisia (RS 0.632.317.581; RU 2005 5387) ricalca in gran parte quelli già conclusi dagli Stati dell'AELS con altri partner dell'Europa centrale e orientale, la Turchia, Israele, l'OLP/Autorità palestinese, il Marocco, la Giordania e il Libano.

8.2.2.4.1

Scambi commerciali

Grazie alla conclusione del presente Accordo di libero scambio e degli accordi agricoli bilaterali (art. 1 par. 1 e art. 4 par. 2) è istituita una zona di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e la Tunisia. Le disposizioni dell'Accordo di libero scambio sul commercio dei beni coprono i settori dell'industria, dei prodotti agricoli trasformati nonché del pesce e degli altri prodotti del mare (art. 4 par. 1). L'Accordo è in parte asimmetrico e tiene conto pertanto delle differenze nello sviluppo economico fra gli Stati Parte. Mentre gli Stati dell'AELS eliminano tutti i loro dazi sui prodotti industriali e sul pesce dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo (art. 6 par. 2), la Tunisia dispone per i prodotti sensibili di un periodo transitorio per eliminare progressivamente i dazi (art. 6 par. 3 e Allegato IV). La maggior parte delle esportazioni svizzere di prodotti industriali beneficerà dell'eliminazione dei dazi sin dall'entrata in vigore dell'Accordo. Per gli altri prodotti la Tunisia ridurrà le tariffe immediatamente al 20 o al 33 per cento del dazio di base e le eliminerà gradualmente fino al 1° luglio 2008. La Tunisia accorda quindi ai prodotti industriali degli Stati dell'AELS le stesse preferenze doganali di cui beneficia l'UE, con la quale lo smantellamento tariffale si trova già al nono dei dodici anni del periodo transitorio.

Per i prodotti agricoli trasformati gli Stati dell'AELS accordano alla Tunisia le stesse concessioni fatte finora all'UE (Protocollo A). La Tunisia, dal canto suo, accorda agli Stati dell'AELS le medesime condizioni d'accesso al mercato di cui beneficia l'UE.

Nell'ambito del pesce e degli altri prodotti del mare, settore sensibile per la Tunisia, l'Accordo prevede, in un primo momento, riduzioni doganali nel quadro di contingenti per prodotti particolari (Allegato III). La soppressione integrale dei diritti doganali, prevista al più tardi 18 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, si svolgerà secondo un calendario di smantellamento tariffale che dovrà essere negoziato tra le Parti contraenti dopo l'entrata in vigore. Inoltre, una clausola di salvaguardia specifica permette alla Tunisia di prendere misure di salvaguardia in caso di gravi difficoltà nel settore della pesca.

1665

Le regole d'origine dell'Accordo (art. 5 e Protocollo B) sono già orientate all'introduzione del protocollo EUROMED sulle regole d'origine. Con l'introduzione del protocollo EUROMED negli accordi di libero scambio tra tutte le Parti partecipanti (UE, Stati dell'AELS, altri partner del sistema di cumulo paneuropeo, nonché gli Stati del bacino mediterraneo), le possibilità di cumulo diagonale, finora limitate ai partner europei, saranno estese alla regione mediterranea. Oltre a ciò, il ristorno dei dazi prelevati sulle importazioni provenienti da Stati terzi (drawback), suscettibile di comportare una distorsione della concorrenza, sarà vietato a partire dalla fine del 2009.

Come gli altri accordi di libero scambio dell'AELS, il presente Accordo contiene disposizioni sul divieto di restrizioni quantitative e dei dazi alle esportazioni di prodotti (art. 9), di restrizioni quantitative alle importazioni (art. 10) e di discriminazioni mediante imposizioni interne (art. 11) e monopoli di Stato (art. 14), nonché rinvii alle disposizioni dell'OMC concernenti i regolamenti tecnici (art. 12), i provvedimenti sanitari e fitosanitari (art. 13), le sovvenzioni (art. 15) e i provvedimenti antidumping (art. 16). L'Accordo contempla anche regole in materia di concorrenza (art. 17), nonché le clausole di salvaguardia e disposizioni derogatorie usuali (art. 8, 20, 21 e 22), comprese quelle concernenti le difficoltà dell'adeguamento strutturale (art. 19).

8.2.2.4.2

Proprietà intellettuale

Le disposizioni dell'Accordo concernenti la protezione della proprietà intellettuale (art. 23 e Allegato V) obbligano le Parti a garantire una protezione effettiva dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e a farli rispettare. Le Parti adottano in particolare provvedimenti adeguati al fine di impedire la contraffazione e la pirateria. I principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Accordo TRIPS dell'OMC (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, RS 0.632.20, Allegato 1C).

Le Parti confermano i propri impegni assunti in diversi accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui sono Parti contraenti (Accordo TRIPS, Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta il 14 luglio 1967, RS 0.232.04; Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche riveduta il 24 luglio 1971, RS 0.231.15). Se non sono ancora Parti contraenti, le Parti si impegnano inoltre ad aderire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, ai seguenti accordi internazionali in materia di armonizzazione e protezione della proprietà intellettuale: Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma, RS 0.231.171), Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV, versione riveduta nel 1978 o 1991, RS 0.232.162), Atto di Ginevra (1999) relativo all'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (FF 2000 2499 segg.), WIPO Copyright Treaty (Ginevra 1996), WIPO Performances and Phonograms Treaty (Ginevra 1996) e Trattato di Budapest del 28 aprile 1977 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (RS 0.232.145.1). La

1666

Tunisia farà anche tutto il possibile per aderire agli altri accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui gli Stati dell'AELS sono già Parti contraenti.

Nell'Allegato figurano altre norme di protezione materiali concernenti determinati settori della proprietà intellettuale. Per quanto riguarda la protezione dei brevetti, il settore materiale di protezione per il quale si impegna la Tunisia corrisponde di fatto a quello della Convenzione sul brevetto europeo (RS 0.232.142.2) e quindi a quello degli Stati dell'AELS. I dati sulle prove, che devono essere depositati nell'ambito di procedure ufficiali di autorizzazione alla commercializzazione di prodotti farmaceutici e agrochimici, beneficiano di una protezione di cinque anni al minimo a partire dal rilascio dell'autorizzazione; i richiedenti di autorizzazioni ulteriori possono fare riferimento a questi dati a condizione che garantiscano di partecipare in modo adeguato ai costi della loro elaborazione. Questo disciplinamento rappresenta una precisazione del corrispondente impegno dell'Accordo TRIPS dell'OMC. Occorre pure menzionare l'esistenza di una protezione dei design della durata di cinque anni, che può essere prorogata due volte per una durata di cinque anni. Una proroga della durata di protezione a quattro volte cinque ­ che corrisponderebbe alla durata di protezione standard degli Stati dell'AELS ­ sarà valutata cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

L'Accordo stabilisce che, su domanda di una delle Parti contraenti e d'intesa con tutte le Parti, le disposizioni concernenti la proprietà intellettuale vengono riesaminate al fine di migliorare il livello di protezione e di promuovere il commercio tra le Parti. Inoltre, le Parti si dichiarano disposte ad avviare, a livello di esperti, consultazioni sulle loro attività e relazioni, nonché su altri sviluppi internazionali in materia di proprietà intellettuale.

Per la Svizzera le disposizioni dell'Accordo non comportano adeguamenti. Dovrà unicamente essere attuato l'impegno di aderire al WIPO Copyright Treaty (Ginevra 1996) e al WIPO Performances and Phonograms Treaty (Ginevra 1996), impegno già presente in altri accordi di libero scambio dell'AELS.

8.2.2.4.3

Servizi, investimenti, appalti pubblici, cooperazione economica e tecnica

In materia di servizi (art. 26) e di appalti pubblici (art. 30), l'Accordo prevede clausole evolutive e di negoziazione, destinate in particolare a evitare eventuali discriminazioni concernenti la Tunisia o gli Stati dell'AELS in seguito a un accordo preferenziale concluso successivamente fra una Parte e un Paese terzo. Per quanto riguarda gli investimenti, l'Accordo contiene alcune disposizioni (art. 24 e 25) che stabiliscono principi generali in materia di protezione e promozione degli investimenti. L'Accordo assicura il libero trasferimento dei pagamenti relativi sia agli investimenti sia al commercio (art. 27 e art. 28). Le misure in caso di difficoltà della bilancia dei pagamenti sono fatte salve (art. 29). Il Trattato bilaterale sulla protezione degli investimenti del 1961 (RS 0.975.275.8) continuerà ad applicarsi tra la Svizzera e la Tunisia.

Al pari di altri accordi di libero scambio dell'AELS con partner del bacino mediterraneo, anche il presente Accordo comprende disposizioni concernenti la cooperazione economica e tecnica (art. 31­33). Al fine di attuare queste disposizioni, gli Stati dell'AELS hanno negoziato con la Tunisia progetti di cooperazione tecnica che dovrebbero servire al buon funzionamento dell'Accordo e alla realizzazione dei suoi 1667

obiettivi. In questo contesto, la Svizzera e la Tunisia hanno approvato una dichiarazione d'intenti (Memorandum of Understanding).

8.2.2.4.4

Disposizioni istituzionali, composizione delle controversie

Per garantire l'attuazione e la gestione dell'Accordo è istituito un Comitato misto in cui è rappresentata ciascuna Parte (art. 34). In quanto organo paritetico, il Comitato misto decide all'unanimità (art. 35).

L'Accordo prevede una procedura di composizione delle controversie fondata su consultazioni fra le Parti e in seno al Comitato misto (art. 36). Se il Comitato misto non riesce a trovare una soluzione amichevole entro tre mesi, la Parte lesa ha la possibilità di adottare provvedimenti temporanei (art. 37). Trascorso questo termine, le parti alla controversia hanno inoltre la possibilità di ricorrere a una procedura d'arbitrato. Le decisioni del tribunale d'arbitrato sono definitive e obbligatorie per le parti alla controversia (art. 38).

8.2.2.4.5

Preambolo, disposizioni generali e finali

Il preambolo e la disposizione sugli obiettivi dell'Accordo (art. 1) definiscono gli scopi generali della cooperazione fra le Parti nel quadro dell'Accordo di libero scambio. Le Parti confermano fra l'altro l'intenzione di promuovere il commercio dei beni e di creare condizioni quadro stabili e prevedibili per i servizi e gli investimenti. Riaffermano i principi della Carta delle Nazioni Unite (RS 0.120) e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Una clausola evolutiva generale prevede che le Parti contraenti rivedano l'Accordo alla luce degli sviluppi che intervengono nelle relazioni economiche internazionali in seno all'OMC, segnatamente, e che esaminino assieme le possibilità di sviluppare e di estendere la loro cooperazione stabilita mediante questo Accordo (art. 39).

Altre regole riguardano l'applicabilità dell'Accordo (art. 2 e 3), le relazioni con altri accordi preferenziali (art. 42) e l'adesione di altre Parti all'Accordo (art. 43). Ciascuna Parte può ritirarsi dall'Accordo con un preavviso di sei mesi mediante notifica scritta al Governo depositario (art. 44). Il Governo di Norvegia agisce in qualità di Governo depositario dell'Accordo (art. 46).

Come in altri accordi di libero scambio AELS, gli emendamenti dell'Accordo sono soggetti a ratifica delle Parti contraenti (art. 41), ad eccezione degli Allegati e Protocolli, la cui modifica è di competenza del Comitato misto (art. 40). Per quanto concerne la Svizzera, l'approvazione di simili decisioni del Comitato misto rientrano normalmente nella competenza del Consiglio federale. Esso informa l'Assemblea federale in merito a tali modifiche nel quadro del suo rapporto annuale sulla conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale.

Lo scopo di questa delega di competenza al Comitato misto ­ che decide all'unanimità ­ è di semplificare la procedura per modifiche tecniche dell'Accordo e di facilitare così la sua gestione. Gli allegati e i protocolli di tutti gli accordi di libero scambio conclusi fra gli Stati dell'AELS sono aggiornati regolarmente, in particolare al fine di considerare gli sviluppi che intervengono nel sistema commerciale inter1668

nazionale (per es. nell'OMC, nell'Organizzazione mondiale delle dogane o nel quadro di altri accordi di libero scambio degli Stati dell'AELS o dei loro partner).

Rientrano in questa delega di competenza i seguenti allegati e protocolli tecnici: Allegato I (applicazione geografica: disposizioni concernenti Spitzbergen), Allegato II (prodotti esclusi dal capitolo sugli scambi commerciali), Allegato III (lavorazione del pesce e degli altri prodotti del mare), Allegato IV (smantellamento dei dazi per prodotti industriali), Allegato V (disposizioni sulla protezione dei diritti relativi alla proprietà intellettuale), Allegato VI (costituzione e funzionamento del tribunale arbitrale), Protocollo A (lavorazione dei prodotti agricoli trasformati) e Protocollo B (regole d'origine e metodi di cooperazione amministrativa).

8.2.2.5

Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Tunisia

Parallelamente all'Accordo di libero scambio, ogni Stato dell'AELS ha concluso con la Tunisia un accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli di base. Questi accordi sono giuridicamente vincolati all'Accordo di libero scambio e non possono essere applicati in maniera autonoma (art. 4 par. 2 dell'Accordo di libero scambio, par. 5­7 dell'Accordo in forma di scambio di lettere tra la Svizzera e la Tunisia1). Le concessioni accordate dalla Svizzera riguardano la riduzione o la soppressione dei dazi all'importazione di prodotti agricoli scelti dichiarati di particolare interesse dalla Tunisia. La Svizzera non ha accordato concessioni che non avesse già accordato ad altri partner di libero scambio o autonomamente nel quadro del SPG, ad eccezione dell'esenzione dei dazi accordata per la carne di cammello e di struzzo, nonché per un contingente tariffale di 1500 tonnellate di patate (nel quadro del contingente OMC). La protezione doganale è quindi mantenuta nei confronti dell'insieme dei prodotti sensibili per l'agricoltura svizzera.

In compenso, la Tunisia accorda ai seguenti prodotti svizzeri d'esportazione lo stesso accesso al mercato concesso a quelli dell'UE: latte in polvere, formaggi fusi, caffè, tè, succhi di frutta, succhi ed estratti di piante, semi da sementa, pectine, glucosio, marmellate, prodotti del tabacco e determinate preparazioni speciali per il foraggiamento.

8.2.2.6

Entrata in vigore

L'articolo 45 dell'Accordo di libero scambio sancisce che quest'ultimo entra in vigore il 1° giugno 2005 per gli Stati che avranno depositato i loro strumenti di ratifica entro tale data, a condizione che la Tunisia ne faccia parte. Altrimenti l'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte della Tunisia e almeno di uno degli Stati dell'AELS. L'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Tunisia entra in vigore contemporaneamente all'Accordo di libero scambio.

Allo scopo di porre fine quanto prima alla discriminazione delle esportazioni svizzere sul mercato tunisino rispetto alle esportazioni provenienti dall'UE, la Svizzera applica a titolo provvisorio l'Accordo di libero scambio e l'Accordo agricolo dal 1

RU 2005 5404

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1° giugno 2005, sulla base dell'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201) e dell'articolo 45 paragrafo 5 dell'Accordo di libero scambio. La Tunisia ha ratificato gli Accordi e li ha posti in vigore per la stessa data. Le pertinenti modifiche del diritto regolamentare sono state approvate dall'Assemblea federale nel quadro del rapporto del 24 agosto 2005 concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2005 (FF 2005 4857).

8.2.2.7

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

Le ripercussioni finanziarie degli accordi con la Tunisia sono modeste per la Svizzera. Nel 2004, gli introiti doganali dovuti alle importazioni in provenienza dalla Tunisia ammontavano a meno di 300 000 franchi. Nella misura in cui le concessioni accordate alla Tunisia vanno oltre quelle di cui beneficia in virtù del SPG, tali introiti doganali diminuiranno. La perdita modesta di dazi sarà bilanciata dal miglioramento degli sbocchi commerciali per l'industria e l'agricoltura svizzere sul mercato tunisino e segnatamente dall'eliminazione della discriminazione tariffale rispetto all'UE. Inoltre, è nell'interesse della Svizzera ampliare la rete di accordi di libero scambio nel bacino mediterraneo, soprattutto nella prospettiva della vasta «zona di libero scambio euromediterranea» in fase di costruzione.

L'attuazione e lo sviluppo di un numero crescente di accordi di libero scambio possono avere ripercussioni sul personale della Confederazione. Tali ripercussioni devono essere compensate all'interno dell'Amministrazione federale. Gli Accordi con la Tunisia non hanno alcuna conseguenza per i Cantoni e i Comuni, né a livello finanziario né sul piano degli effettivi del personale.

8.2.2.8

Ripercussioni economiche

Con lo smantellamento dei dazi sui prodotti industriali e su una parte dei prodotti agricoli nel commercio fra la Tunisia e la Svizzera, gli Accordi avranno ripercussioni positive per le imprese e i consumatori svizzeri e tunisini. Da ambo le parti miglioreranno gli sbocchi per l'industria e l'agricoltura. Dato che per i prodotti agricoli la Svizzera ha accordato praticamente soltanto concessioni già attribuite in passato agli altri partner di libero scambio o nell'ambito del SPG, nel settore dell'agricoltura svizzera non sono attese ricadute significative.

8.2.2.9

Programma di legislatura

L'Accordo di libero scambio e l'Accordo bilaterale agricolo con la Tunisia corrispondono al contenuto dell'obiettivo 8 del rapporto sul programma di legislatura 2003­2007 (FF 2004 969): «Assumere le responsabilità internazionali/Preservare le opportunità della Svizzera in materia di esportazioni».

1670

8.2.2.10

Compatibilità con l'OMC e il diritto europeo

La Svizzera e gli altri Stati dell'AELS nonché la Tunisia sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Tutti ritengono che i presenti Accordi siano conformi agli impegni derivanti dagli Accordi GATT/OMC. Gli accordi di libero scambio sono sottoposti a un controllo da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno all'OMC.

La conclusione di accordi di libero scambio con Paesi terzi non è in contraddizione con gli impegni internazionali della Svizzera né con gli obiettivi della nostra politica d'integrazione europea. Le disposizioni del presente Accordo di libero scambio sono simili alle disposizioni corrispondenti dell'Accordo dell'associazione UE-Tunisia in vigore dal 1998.

8.2.2.11

Validità per il Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein è firmatario dell'Accordo di libero scambio. In virtù del Trattato del 29 marzo 1923 fra la Svizzera e il Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni doganali dell'Accordo di libero scambio.

Quanto all'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Tunisia, il Principato del Liechtenstein vi sarà vincolato fintanto che sarà legato alla Svizzera da un'unione doganale.

8.2.2.12

Pubblicazione degli Allegati dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia

Gli Allegati e i Protocolli dell'Accordo di libero scambio corrispondono a diverse centinaia di pagine contenenti prevalentemente disposizioni di natura tecnica.

Secondo gli articoli 5 e 13 capoverso 3 della legge federale del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) e l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo corredato di un riferimento o dell'indicazione dell'organismo presso il quale i testi possono essere ottenuti. Gli Allegati e i Protocolli sono ottenibili presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna2 e sono disponibili sul sito Internet del segretariato dell'AELS3. Inoltre, l'Amministrazione federale delle dogane pubblica su Internet traduzioni del Protocollo B sulle regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa4.

2 3 4

http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen http://secretariat.efta.int/Web/ExternalRelations/PartnerCountries/Tunisia http://www.ezv.admin.ch

1671

8.2.2.13

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost., RS 101), gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali si evince dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione delle quali è necessario adottare leggi federali.

Gli accordi possono essere denunciati in qualsiasi momento mediante un preavviso di sei mesi. Essi non implicano l'adesione a un'organizzazione internazionale.

L'attuazione degli accordi comporta unicamente alcune modifiche di ordinanze (modifica dei dazi); non è necessario modificare alcuna legge federale.

I presenti Accordi prevedono diverse disposizioni contenenti norme di diritto (concessioni doganali, parità di trattamento ecc.). Sulla questione relativa alla presenza, in questi Accordi, di disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lett. d Cost. (cfr. art. 22 cpv. 4 della legge sul Parlamento, RS 171.10), occorre constatare quanto segue: da un lato, le disposizioni degli Accordi possono essere attuate mediante ordinanze che il Consiglio federale ha la competenza di emanare in materia di concessioni doganali in virtù della legge sulla tariffa doganale (RS 632.10); dall'altro, le stesse non possono essere qualificate come fondamentali: non sostituiscono disposizioni del diritto interno e non implicano neppure decisioni di principio per la legislazione nazionale. Gli obiettivi degli Accordi non vanno oltre gli impegni già assunti dalla Svizzera in virtù di accordi internazionali precedenti. Il contenuto degli Accordi è simile a quello di altri accordi conclusi negli ultimi anni nel quadro dell'AELS con partner terzi e riveste un'importanza economica, giuridica e politica paragonabile. Le differenze che si possono constatare in alcuni settori rispetto al contenuto di accordi precedenti non implica alcun impegno supplementare importante per la Svizzera.

In occasione delle deliberazioni sulla mozione 04.3203 della Commissione delle istituzioni
politiche del Consiglio nazionale del 22 aprile 2004, entrambe le Camere hanno sostenuto la posizione del Consiglio federale secondo cui gli accordi internazionali che rispondono a questi criteri non sottostanno a referendum.

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