Termine per la raccolta delle firme: 20 dicembre 2007

Iniziativa popolare federale «contro la costruzione esagerata di impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «contro la costruzione esagerata di impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio», presentata il 1° giugno 2006; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «contro la costruzione esagerata di impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio», presentata il 1° giugno 2006, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, nonché il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Weber Franz, Villa Dubochet 16, 1815 Clarens 2. Weber Judith, Villa Dubochet 16, 1815 Clarens 3. Weber Vera, Villa Dubochet 16, 1815 Clarens 4. Kreis Fritz, La Colline, 1820 Territet 5. Scherraus Thomas, Marktplatz 14, 9000 San Gallo 6. Perret-Gentil Willy, Chemin de la Forêt 2, 2068 Hauterive 7. Burri Perret-Gentil Marlène, Chemin de la Forêt 2, 2068 Hauterive

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2006-1730

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Iniziativa popolare federale

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «contro la costruzione esagerata di impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Helvetia Nostra, Casella postale, 1820 Montreux 1, e pubblicata nel Foglio federale del 20 giugno 2006.

6 giugno 2006

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «contro la costruzione esagerata di impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio» I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 75 cpv. 4 (nuovo) Gli impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio, quali complessi industriali e artigianali, cave di pietra, aerodromi, centri commerciali, impianti per il riciclaggio e l'eliminazione di rifiuti, impianti d'incenerimento e di depurazione, stadi, impianti sportivi e per il tempo libero, parchi di divertimento, autosili e aree di parcheggio possono essere costruiti e ampliati soltanto se rispondono a un bisogno urgente sotto il profilo della politica nazionale della sanità o della formazione, della protezione della natura o del paesaggio, nonché se è garantito lo sviluppo sostenibile. La legge stabilisce l'ubicazione e le dimensioni di tali impianti per il tramite di piani di obbligatorietà generale.

4

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 75 cpv. 4 (Impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio) Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 75 capoverso 4, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d'esecuzione e i piani necessari.

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