Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale In virtù dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e degli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101) l'Associazione Svizzera dell'economia immobiliare SVIT, «l'Union suisse des professionnels de l'immobilier USPI» (Unione svizzera dei professionisti del settore immobiliare) e «l'Union suisse des experts cantonaux en matière d'évaluation des immeubles USECE» (Unione svizzera degli esperti cantonali in materia di stime immobiliari) hanno presentato un disegno di regolamento concernente l'esame di professione di gestore immobiliare/gestrice immobiliare, esperto in stime immobiliari/esperta in stime immobiliari, esperto in commercializzazione immobiliare/esperta in commercializzazione immobiliare, esperto in sviluppo immobiliare/esperta in sviluppo immobiliare.

In virtù dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e degli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101 l'Associazione Svizzera dell'economia immobiliare SVIT, e «l'Union suisse des professionnels de l'immobilier USPI» (Unione svizzera dei professionisti del settore immobiliare) hanno presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale superiore di fiduciario immobiliare diplomato/fiduciaria immobiliare diplomata.

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, tiene tali disegni a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

19 settembre 2006

2006-2363

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

6951

Abbonamento al Foglio federale

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso la Tipografia Grassi e Co., Casella postale 1619, 6501 Bellinzona. Agli abbonati che non respingeranno il primo numero dell'anno verrà automaticamente rinnovato l'abbonamento.

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Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 134.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa).

Il prezzo dell'abbonamento unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 106.40 franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa). L'abbonamento inizia il 1° gennaio.

Ci si può parimenti procurare, presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna (Fax: 031 - 325 50 58), gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti, nonché, sino ad esaurimento della riserva, le annate del Foglio federale e della Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o alla Tipografia Grassi e Co., Casella postale 1619, 6501 Bellinzona.

19 settembre 2006

6952

Cancelleria federale