06.052 Messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 2007­2009 di Davos e di altre misure di sicurezza del 31 maggio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale semplice sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum (WEF) 2007­2009 di Davos e di altre misure di sicurezza.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

31 maggio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2006-0833

5153

Compendio Con il presente messaggio si chiede al Parlamento di approvare l'impiego di un effettivo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum (WEF) 2007­2009 di Davos.

In data 22 febbraio 2006, il Governo grigionese ha presentato alla Confederazione una domanda d'assistenza affinché sia possibile garantire misure di sicurezza adeguate per gli incontri annuali del WEF dal 2007 al 2009.

Con decisione del 28 giugno 2000, conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie; RS 120.6), il Consiglio federale ha definito il WEF «evento straordinario» in virtù della sua rilevanza e dei suoi effetti sugli interessi internazionali della Svizzera. Il Consiglio federale non ha cambiato parere in merito.

Per il WEF 05 e il WEF 06 è stata richiesta per la prima volta al Parlamento l'approvazione dell'impiego dell'esercito in occasione di due incontri annuali consecutivi, ciò che è stato concesso con decreto federale del 6 dicembre 2004.

Conformemente al postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati del 25 maggio 2004 (04.3259) e sulla base delle esperienze positive della procedura d'approvazione applicata negli anni precedenti, si chiede ora l'approvazione dell'impiego dell'esercito in occasione di tre incontri annuali consecutivi del WEF.

Come sinora, l'esercito appoggerà il Cantone dei Grigioni nel quadro di un impiego sussidiario di sicurezza principalmente con prestazioni nel settore della protezione di opere e di persone, della salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo e della sicurezza dello spazio aereo nonché mediante un appoggio logistico, segnatamente nel settore del servizio sanitario coordinato (SSC). Rispetto a un servizio d'istruzione o di volo ordinario, l'impiego dell'esercito genera spese supplementari annue di circa 2 milioni di franchi che potranno presumibilmente essere coperte nel quadro dei crediti stanziati.

Sulla base di un modello di finanziamento articolato su tre livelli, la Confederazione, come sinora, parteciperà con 3 milioni di franchi anche alle spese per le misure di sicurezza in occasione
degli incontri annuali del WEF. Inoltre, per gli anni 2007­2009, la Confederazione ha convenuto con il Cantone dei Grigioni che metterà a disposizione un importo massimo complessivo di 1,5 milioni di franchi in caso di superamento del limite delle spese.

5154

Messaggio 1

Situazione iniziale

Dal 24 al 28 gennaio 2007, dal 23 al 27 gennaio 2008 e dal 28 gennaio al 1° febbraio 2009 si svolgeranno a Davos gli incontri annuali della fondazione di diritto privato World Economic Forum (WEF). Come negli anni precedenti sono attesi da tutto il mondo numerosi partecipanti che la Svizzera è tenuta a proteggere in virtù del diritto internazionale.

In data 22 febbraio 2006, il Governo grigionese ha presentato alla Confederazione una domanda d'assistenza affinché sia possibile garantire misure di sicurezza adeguate per gli incontri annuali del WEF dal 2007 al 2009.

1.1

Atteggiamento finora adottato dal Consiglio federale nei confronti del WEF

Il WEF è una fondazione di diritto privato che organizza da oltre 35 anni l'incontro annuale di Davos, una manifestazione di carattere privato. Con decisione del 28 giugno 2000, conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie; RS 120.6), il Consiglio federale ha definito il WEF «evento straordinario» in virtù della sua rilevanza e dei suoi effetti sugli interessi internazionali della Svizzera. Il Consiglio federale non ha cambiato parere in merito.

Sulla base di questa valutazione, da anni il Consiglio federale sostiene la polizia cantonale grigionese, responsabile della sicurezza della manifestazione, con personale e materiale della Confederazione, principalmente sotto forma di un impiego dell'esercito in servizio d'appoggio.

In occasione del WEF 04 sono stati chiamati in servizio per la prima volta più di 2000 militari, ragione per cui l'Assemblea federale ha dovuto approvarne l'impiego.

Per il WEF 05 e il WEF 06 è stata richiesta per la prima volta al Parlamento l'approvazione dell'impiego dell'esercito in occasione di due incontri annuali consecutivi, ciò che è stato concesso con decreto federale del 6 dicembre 2004.

Conformemente al postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati del 25 maggio 2004 (04.3259) e sulla base delle esperienze positive della procedura d'approvazione applicata negli anni precedenti, si chiede ora l'approvazione dell'impiego dell'esercito in occasione di tre incontri annuali consecutivi del WEF.

1.2

Partecipazione della Confederazione alle spese per la sicurezza

Con decisione del 31 maggio 2006 il Consiglio federale ha stabilito la partecipazione finanziaria alle spese per la sicurezza a favore degli incontri annuali del WEF dal 2007 al 2009. Dal punto di vista strutturale questa partecipazione segue il modello di finanziamento articolato su tre livelli che è già stato impiegato nell'ambito 5155

degli incontri annuali dal 2004 al 2006. Complessivamente, la partecipazione della Confederazione ai livelli 1 e 2 ammonta a 10,5 milioni di franchi per il triennio 2007­2009 ed è inferiore di circa 0,5 milioni di franchi al triennio 2004­2006.

1° livello: Per ogni incontro annuale, il modello di finanziamento prevede un limite delle spese di 8 milioni di franchi al quale i partner del WEF partecipano con le quote seguenti: Partner

Quota

Cantone dei Grigioni «Landschaft Davos» Confederazione WEF

2 mio CHF 1 mio CHF 3 mio CHF 2 mio CHF

Limite delle spese

8 mio CHF

Come finora, in questo ambito la Confederazione partecipa nella misura dell'80 per cento alle spese risultanti dal dispositivo supplementare per le persone tutelate dal diritto internazionale. La quota della Confederazione si limita ai tre ottavi delle spese del Cantone dei Grigioni con un effetto sui crediti e ammonta al massimo a 3 milioni di franchi l'anno, ossia a un importo totale massimo di 9 milioni di franchi per il triennio 2007­2009.

2° livello: Se il limite delle spese di 8 milioni di franchi per ogni incontro annuale del WEF dovesse essere superato, la Confederazione mette a disposizione risorse supplementari per un importo massimo complessivo di 1,5 milioni di franchi per gli incontri annuali del triennio 2007­2009.

Il superamento del limite delle spese coperto al 2° livello può risultare da fattori di spesa esterni per il Cantone dei Grigioni, ad esempio le modifiche della concezione degli incontri WEF che prevedono la conferma e la partecipazione a breve termine di persone tutelate dal diritto internazionale.

3° livello: In caso di eventi straordinari (per es. attentati terroristici, attentati contro personalità politiche e dirigenti economici, serie minacce di commettere atti di questo tipo), la Confederazione partecipa nella misura dell'80 per cento alle maggiori spese risultanti dal dispositivo supplementare per le persone tutelate dal diritto internazionale nell'ambito degli incontri annuali del WEF 2007­2009 di Davos. La quota della Confederazione è calcolata conformemente al numero 3.1 della proposta del Consiglio federale del 20 agosto 2001 e limitata ai tre ottavi delle spese del Cantone dei Grigioni con un effetto sui crediti.

L'indennizzo finanziario delle spese per la sicurezza a favore degli incontri annuali del WEF è pertanto preventivato come segue (in mio di CHF)1:

1

Eccettuate le spese supplementari per il servizio d'appoggio dell'esercito (cfr. n. 6.2)

5156

Prev. 04 Cons. 04 Prev. 05 Cons. 05 Prev. 06 Prev. 07 Prev. 08 Prev. 09

Indennizzo a favore delle persone tutelate dal diritto internazio-nale/contributi federali

2

4.433 3.533

3.6

3.4

3.6

3.5

3.5

3.5

Valutazione della situazione in materia di sicurezza

In linea di massima pure per i prossimi incontri annuali del WEF sussiste il rischio di dimostrazioni violente, attacchi alle persone o atti di sabotaggio alla vigilia o durante gli incontri. La sicurezza interna della Svizzera potrà anche essere pregiudicata da attentati terroristici nei Paesi limitrofi. Questi rischi impongono già alla vigilia degli incontri una stretta collaborazione tra i servizi d'informazione e le forze di sicurezza nonché un'elevata flessibilità operativa durante gli incontri stessi.

La diminuzione delle dimostrazioni contro gli incontri annuali del WEF nel 2005 e nel 2006 potrebbe essere, da un lato, un'illustrazione delle divergenze in seno agli oppositori del WEF, dall'altro, una strategia a medio e lungo termine. Vi sono indizi secondo cui il loro obiettivo a medio e lungo termine è tuttora quello di organizzare nuovamente delle dimostrazioni a Davos. Di conseguenza, l'entità delle misure di sicurezza della polizia si orienterà alla capacità degli oppositori al WEF di mobilitare nuovamente forze più ampie e di porre nuovamente Davos al centro delle loro azioni di protesta.

Sulla base della situazione attuale, il rischio di un attentato terroristico o di un attacco mirato contro i partecipanti al Forum di Davos può essere ragionevolmente considerato come esiguo. Alla luce delle esperienze degli ultimi anni, sussiste tuttora il rischio di sabotaggi prima e durante gli incontri. Le misure per la prevenzione di atti di sabotaggio e terroristici, per la protezione delle persone tutelate dal diritto internazionale e per la protezione delle opere continuano a essere necessarie e, allo stato attuale delle conoscenze, non possono essere ridotte.

3

Costituzionalità

La Costituzione federale attribuisce in primo luogo ai Cantoni la responsabilità di salvaguardare la sicurezza interna e quindi anche di provvedere alla sicurezza delle persone tutelate dal diritto internazionale che soggiornano in Svizzera. Nel quadro dell'articolo 57 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), la Confederazione è tenuta a stabilire il pertinente livello di protezione in virtù del diritto internazionale e, nella misura in cui ciò ecceda le possibilità concrete dei Cantoni, ad appoggiare quest'ultimi nel limite delle proprie possibilità.

5157

4

Impiego di polizia intercantonale

In data 22 febbraio 2006, il Governo grigionese ha domandato alla Confederazione di ordinare un impiego di polizia intercantonale (IKAPOL) a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del WEF 2007­2009. Poiché si tratta prevalentemente di un impiego a suo favore, il Cantone dei Grigioni stabilirà direttamente con i Cantoni interessati l'indennizzo finanziario.

La Confederazione partecipa a questi oneri finanziari nei limiti della regolamentazione menzionata al numero 1.2.

Per la pianificazione e la preparazione dei dispositivi di sicurezza degli incontri annuali del WEF dal 2007 al 2009, il Consiglio di Stato grigionese prevede lo stesso effettivo di personale degli scorsi anni. Per ogni incontro annuale del WEF dal 2007 al 2009 si potrà ricorrere a un massimo di 1500 poliziotti provenienti dagli altri Cantoni (compresi i poliziotti di picchetto). Secondo una valutazione del Governo grigionese, invece di essere impiegate direttamente nel Cantone dei Grigioni, parte delle forze di polizia degli altri Cantoni potrebbero essere tenute pronte, come elementi di riserva, presso i rispettivi corpi d'origine o nell'ambito del pertinente concordato di polizia. Pertanto, parti del contingente IKAPOL sarebbero messe di picchetto e potrebbero essere impiegate in varie località svizzere.

Il gruppo «Operazioni» della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) si occuperà della ripartizione delle forze di polizia tra i concordati e i Cantoni (rispettivamente le città) e sottoporrà, per decisione, una proposta al gruppo di lavoro «Collaborazione intercantonale di polizia in caso di eventi straordinari» (GIP) della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP).

5

Rete informativa

Analogamente agli incontri annuali del WEF degli anni scorsi, una rete informativa sarà istituita sotto la direzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il suo compito sarà di appoggiare gli organi di sicurezza nella loro attività di condotta mediante valutazioni approfondite della situazione. Inoltre, in vista dei prossimi incontri annuali del WEF, l'Ufficio federale di polizia sta esaminando misure di polizia di frontiera contro noti oppositori stranieri al WEF propensi alla violenza.

6

Impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni

6.1

Sussidiarietà

Conformemente all'articolo 67 della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM; RS 510.10), delle truppe in servizio d'appoggio possono essere messe a disposizione delle autorità civili che lo richiedono per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione e per adempiere altri compiti d'importanza nazionale. Il compito deve essere di interesse pubblico e le autorità civili non devono più essere in grado di far fronte ai loro compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo.

5158

Nonostante il previsto appoggio intercantonale proveniente dal resto della Svizzera le forze di polizia a disposizione del Cantone dei Grigioni non basteranno per garantire in misura sufficiente la sicurezza di simili manifestazioni. Attualmente i Cantoni non possono mettere a disposizione più dei 1500 poliziotti previsti poiché, per svolgere i compiti di sicurezza in relazione con gli incontri annuali del WEF dal 2007 al 2009, sono necessarie forze di polizia anche al di fuori del Cantone dei Grigioni.

La messa di picchetto della polizia non può essere sostituita da una messa di picchetto dell'esercito, poiché l'impiego degli elementi di picchetto nel Cantone dei Grigioni e negli altri Cantoni avrebbe luogo esclusivamente sotto forma di servizio d'ordine. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 83 LM, in servizio d'appoggio l'esercito non può prestare alcun servizio d'ordine.

Conformemente all'articolo 67 LM l'esercito può essere impiegato per la protezione di conferenze e di opere. Nell'ambito dello svolgimento degli incontri annuali dal 2007 al 2009 la protezione di opere e di infrastrutture civili continuerà a rivestire notevole importanza. Nondimeno, a causa della scarsità degli effettivi dei corpi di polizia cantonali, tali compiti non possono essere assunti esclusivamente dalla polizia. Per questi motivi, sono adempiute le condizioni giuridiche per un impiego dell'esercito in appoggio alle autorità civili.

Nel quadro del miglioramento e dell'adeguamento dei dispositivi di sicurezza, l'esercito e la polizia sono costantemente alla ricerca di un ulteriore potenziale di ottimizzazione. Secondo recenti valutazioni della situazione in materia di sicurezza, per gli incontri annuali del WEF dal 2007 al 2009 l'entità delle formazioni militari impiegate potrà essere notevolmente ridotta rispetto agli anni precedenti.

6.2

Decreto del Consiglio federale del 31 maggio 2006

Conformemente all'articolo 70 capoverso 1 lettera a LM, il Consiglio federale è competente per la chiamata in servizio e l'assegnazione alle autorità civili. Il decreto del Consiglio federale del 31 maggio 2006 stabilisce quanto segue (estratto): 1.

Il messaggio e il disegno concernenti il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 2007­2009 di Davos sono approvati.

2.

L'impiego di un effettivo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del WEF 2007­2009 di Davos, dal 15 al 29 gennaio 2007, dal 14 al 28 gennaio 2008 e dal 19 gennaio al 2 febbraio 2009, è approvato.

3.

Per salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo e garantirne la sicurezza, in applicazione dell'articolo 7 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), il Consiglio federale limiterà l'uso da parte dell'aviazione civile dello spazio aereo svizzero sopra la regione di Davos come descritto nel seguito (cfr. n. 6.4.).

5159

Si prevede di impiegare ogni volta più di 2000 militari in servizio d'appoggio. Di conseguenza, conformemente all'articolo 70 capoverso 2 LM, l'impiego dell'esercito dev'essere sottoposto per approvazione all'Assemblea federale.

6.3

Missione dell'esercito

In occasione degli incontri annuali del WEF dal 2007 al 2009 l'esercito appoggerà il Cantone dei Grigioni nel quadro di un impiego sussidiario di sicurezza in servizio d'appoggio. Esso fornirà prestazioni nell'ambito della protezione delle persone e delle opere conformemente all'ordinanza sull'impiego della truppa per la protezione di persone e delle opere (OPPB; RS 513.73) nonché prestazioni in materia di protezione dello spazio aereo e del trasporto aereo di persone tutelate dal diritto internazionale conformemente all'ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS; RS 748.111.1). Inoltre, l'esercito offrirà appoggio nei settori della logistica, della difesa B e C e del servizio sanitario coordinato (SSC).

L'esercito non presterà servizio d'ordine.

La responsabilità dell'impiego incomberà alle autorità civili. Dopo aver consultato il DDPS, esse impartiranno per scritto alla truppa assegnata il mandato, nel quale saranno segnatamente disciplinati le competenze, i rapporti di subordinazione, i poteri di polizia dell'esercito e i rapporti di servizio con le autorità civili. Prima e durante l'impiego, le autorità civili informeranno la popolazione sui compiti e sulle attività della truppa.

Inoltre, l'esercito dovrà essere in grado di reagire in ogni momento a una crisi o a un evento straordinario, anche al di fuori del settore d'impiego del WEF.

6.3.1

Durata ed entità dell'impiego dell'esercito

L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni durerà al massimo dal 15 al 29 gennaio 2007, dal 14 al 28 gennaio 2008 e dal 19 gennaio al 2 febbraio 2009. A sostegno delle autorità civili, nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del WEF potranno essere impiegate in servizio d'appoggio formazioni di professionisti e di milizia, fino a un effettivo massimo di 5000 militari.

Nel quadro dell'ottimizzazione e dell'adeguamento ordinari dei dispositivi di sicurezza, l'esercito e la polizia ricercano costantemente potenziali di risparmio nell'ambito dell'appoggio militare. Su proposta del DDPS, il Consiglio federale potrà quindi adeguare, d'intesa con il Cantone dei Grigioni e sulla base di una valutazione aggiornata e globale della situazione in materia di sicurezza, l'effettivo massimo dei militari impiegati in servizio d'appoggio.

5160

6.4

Misure di protezione dello spazio aereo

6.4.1

Controllo del traffico aereo

Per la sicurezza dello spazio aereo e la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, in applicazione dell'articolo 7 LNA, il Consiglio federale limiterà come segue l'uso da parte dell'aviazione civile dello spazio aereo svizzero sopra la regione di Davos: ­

venerdì 19 gennaio 2007, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (ora locale), e lunedì 22 gennaio 2007, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (ora locale), nonché da martedì 23 gennaio 2007, dalle 08.00 (ora locale), a lunedì 29 gennaio 2007, fino alle 18.00 (ora locale);

­

venerdì 18 gennaio 2008, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (ora locale), e lunedì 21 gennaio 2008, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (ora locale), nonché da martedì 22 gennaio 2008, dalle 08.00 (ora locale), a lunedì 28 gennaio 2008, fino alle 18.00 (ora locale);

­

venerdì 23 gennaio 2009, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (ora locale), e lunedì 26 gennaio 2009, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (ora locale), nonché da martedì 27 gennaio 2009, dalle 08.00 (ora locale), a lunedì 2 febbraio 2009, fino alle 18.00 (ora locale).

Estensione orizzontale: ­

un cerchio di raggio pari a 25 miglia nautiche (ca. 46,3 km) con Davos come centro (coordinate: 46°48'44" N 009°50'59" E) ed esclusivamente limitato al solo spazio aereo svizzero (Liechtenstein escluso).

Estensione verticale: ­

a nord-ovest di una linea di separazione Piz Buin ­ Passo del Giulia ­ Passo del Settimo dal suolo fino al FL 195 (flightlevel, ca. 5950 m s.l.m.),

­

a sud-est di una linea di separazione Piz Buin ­ Passo del Giulia ­ Passo del Settimo da 11 000 ft AMSL (above mean sea level, ca. 3630 m s.l.m.) fino al FL 195.

Le misure di limitazione del traffico aereo si applicano al solo spazio aereo svizzero.

Secondo il diritto vigente, durante il periodo in cui il traffico aereo è soggetto a restrizioni, all'interno dello spazio aereo menzionato sono applicabili le disposizioni concernenti la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo di cui all'articolo 12 OSS. Il traffico aereo civile può utilizzare la zona di limitazione del traffico aereo alle condizioni di cui all'articolo 13 OSS.

Qualora la situazione lo consenta, potranno essere ordinate, d'intesa tra l'esercito e l'Ufficio federale dell'aviazione civile, misure puramente tecniche di sicurezza aerea meno incisive per garantire un traffico aereo sicuro nello spazio aereo sopra la regione di Davos.

5161

6.4.2

Competenza per l'imposizione delle misure di polizia aerea

Secondo il diritto vigente, la competenza di tiro per l'imposizione delle misure di polizia aerea sul territorio svizzero è disciplinata dall'articolo 14 OSS analogamente a quanto avvenuto in occasione del WEF 05 e del WEF 06: l'impiego delle armi nel singolo caso sarà ordinato dal capo del DDPS nella sua qualità di membro del Consiglio federale. Egli si riserva la possibilità di delegare tale competenza, in funzione della situazione, al comandante delle Forze aeree o a uno dei diretti subordinati di quest'ultimo.

6.5

Ripercussioni finanziarie

Per la maggior parte delle truppe impiegate le spese risultanti dal previsto impiego dell'esercito in servizio d'appoggio non sono di molto superiori alle spese di un ordinario servizio d'istruzione o di volo.

L'ammontare delle spese per le prestazioni sussidiarie in servizio d'appoggio che il DDPS sarà chiamato a fornire può essere stimato, sulla base del conteggio dell'impiego dell'esercito per il WEF 05, a circa 19,5 milioni di franchi. L'onere supplementare rispetto a un corso d'istruzione o a un normale servizio di volo militare, che avrebbero comunque dovuto essere effettuati nel 2007, 2008 e 2009 dalle formazioni impiegate a favore del WEF nel pertinente triennio, può essere stimato a circa 2 milioni di franchi l'anno.

Il DDPS considera che le spese a suo carico potranno essere coperte nel quadro dei crediti stanziati. Saranno rilevate in dettaglio le prestazioni e le spese per la sicurezza a favore del Cantone dei Grigioni.

Tutte le prestazioni del DDPS a favore delle autorità civili che non sono direttamente in relazione con il servizio d'appoggio dell'esercito nell'ambito delle misure di sicurezza saranno fatturate al Cantone dei Grigioni conformemente agli articoli 7 e 12 dell'ordinanza del DDPS dell'8 dicembre 1997 concernente l'impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (OIMC; RS 510.212) o all'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 1998 sugli emolumenti per prestazioni (Tariffa degli emolumenti del DDPS; RS 510.461).

7

Relazioni con il programma di legislatura

Il messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del WEF è annunciato nel rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura 2003­2007 (FF 2004 969, allegato 1, 1022). L'impiego dell'esercito, nell'ambito delle misure per la protezione delle conferenze, a favore degli incontri annuali del WEF di Davos corrisponde all'obiettivo 9 («Garantire la sicurezza») del Consiglio federale, secondo cui gli strumenti di politica di sicurezza della Svizzera devono cooperare compiutamente e con flessibilità. In ragione dell'esiguità delle risorse finanziarie, il Consiglio federale intende ricorrere maggiormente all'esercito per garantire la sicurezza interna nel quadro di un appoggio sussidiario alle autorità civili (FF 2004 1004, n. 6.3).

5162

8

Forma dell'atto legislativo

Il presente decreto federale costituisce un atto unico dell'Assemblea federale espressamente previsto in una legge federale (art. 173 cpv. 1 lett. h Cost. in relazione con l'art. 70 cpv. 2 LM). Poiché esso non ha carattere normativo, né sottostà a referendum, è emanato sotto forma di decreto federale semplice (art. 163 cpv. 2 Cost. e art. 29 cpv. 1 della legge federale sull'Assemblea federale [Legge sul Parlamento; RS 171.10]).

5163

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