Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20062, decreta: Art. 1 La garanzia federale è accordata: 1. Glarona agli articoli 83 e 86 capoverso 1 della costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 1° maggio 2005; 2. Soletta all'articolo 27 numero 4 lettera b della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 25 settembre 2005; 3. Appenzello Interno agli articoli 29bis, 33 capoverso 3 e all'articolo 39 della costituzione cantonale come anche all'articolo 3 delle disposizioni transitorie, accettati nella Landsgemeinde del 24 aprile 2005; 4. Argovia al § 108 nota marginale e capoverso 1 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 30 novembre 2003 come anche ai § 29, 78 capoverso 5, 79, 81 nota marginle e capoverso 1, 82 capoverso 1 lettera l, 83, 85, 90 capoversi 3, 4 e 5, 96 nota marginale e capoverso 1, 97 capoverso 5, e 126a della costituzione cantonale accettati nella votazione popolare del 5 giugno 2005; 5. Ticino agli articoli 20 capoversi 1, 3 e 4, 36 capoverso 1 lettera h, 59 capoverso 1 lettera r, 81 capoverso 1, 84 capoverso 3, 89 capoverso 2 e all'abrogazione dell'articolo 77 capoverso 1 lettera e della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 25 settembre 2005;

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RS 101 FF 2006 2609

2005-3502

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Garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni. DF

6. Neuchâtel all'articolo 57 capoversi 3 e 4 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 5 giugno 2005; 7. Ginevra all'articolo 42 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 24 aprile 2005.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

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