Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo del 18 agosto 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'artigianato del metallo, viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera eccettuati il Cantone di Basilea Campagna e i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra.

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Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:

2

1 2

a.

settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare e/o montare i seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;

b.

settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali e da cortile, costruzione e/o riparazione di attrezzature per l'allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla;

c.

settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2006-2060

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Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo. DCF

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4

d.

settore delle serramenta;

e.

settore delle costruzioni in acciaio.

Sono eccettuate : a.

le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri e installatori;

b.

le aziende dell'industria metalmeccanica ed elettrica affiliate all'Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica (ASM);

c.

le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambito meccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto apparecchiature e apparecchi di alta complessità.

Sono altresì eccettuati: a.

gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;

b.

i quadri superiori;

c.

il personale commerciale;

d.

il personale tecnico aziendale;

e.

i familiari dei datori di lavoro.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera3 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza4, si applicano anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera, ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1, e ai loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

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Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 19 CCNL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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RS 823.20 ODist; RS 823.201

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Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo. DCF

Art. 4 I datori di lavoro che a decorrere dal 1o gennaio 2006 hanno concesso un aumento generale del salario, possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 5 Il presente decreto entro in vigore il 1° settembre 2006 e ha effetto sino al 31 dicembre 2009.

18 agosto 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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