06.008 Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) dell'11 gennaio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi).

Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2000 P

00.3603

Legge sulle armi. Modifica (S 13.12.00, Commissione della politica di sicurezza CS 00.307)

2001 M 00.3418

Imitazione di armi e armi ad aria compressa («soft air guns»).

Lotta agli abusi (N6.10.00, Commissione della politica di sicurezza CN 00.400; S 6.3.01)

2001 P

Modifica della legge sulle armi (N14.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN 00.307; S 19.9.01)

01.3001

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 gennaio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2002-2419

2531

Compendio La presente revisione intende colmare le lacune riscontrate nell'applicazione pratica della legge e migliorare la prevenzione contro l'impiego abusivo di armi.

Uno degli intenti principali del disegno di legge è quello di uniformare l'applicazione della legislazione sulle armi. Sinora in alcuni settori i singoli Cantoni hanno interpretato e applicato la legge in modo molto differenziato. Il presente atto legislativo contiene nuove norme che permetteranno di raggiungere un'armonizzazione della prassi.

Le armi soft air, a CO2 e ad aria compressa, le scacciacani e le imitazioni di armi, finora liberamente acquistabili, saranno soggette alla legge sulle armi, se possono essere scambiate per armi vere o se presentano una determinata energia alla bocca.

Il disegno di legge ridefinisce anche i coltelli e i pugnali contemplati dalla legge poiché i criteri finora adottati erano difficilmente comprensibili.

La vendita anonima di armi, ad esempio per mezzo di Internet o di inserzioni, sarà vietata. Chi intende acquistare un'arma deve poter essere identificato dalle autorità.

Il divieto del porto abusivo di oggetti pericolosi offre alla polizia e alle autorità doganali la possibilità di sequestrare mazze di baseball, tubi di metallo, catene per biciclette e altri oggetti portati in luoghi accessibili al pubblico, prima che con tali oggetti vengano minacciate delle persone e commessi dei reati. Il disciplinamento costituisce uno strumento importante per impedire reati violenti.

La banca dati sulla revoca e il rifiuto di autorizzazioni e il sequestro di armi (DEBBWA), che svolge un ruolo importante nella prevenzione dell'impiego abusivo di armi, ottiene una base legale. Sinora esisteva solo una base legale a tempo limitato nell'ordinanza sulle armi. Con la banca dati s'impedisce che entrino in possesso di armi persone per le quali sussistono cosiddetti motivi d'impedimento o cui la polizia ha già sequestrato delle armi.

Con la creazione di una base legale s'intende migliorare lo scambio di dati tra l'Ufficio federale di polizia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). In questo modo le autorità civili potranno identificare i proprietari di armi appartenute all'esercito. Inoltre si potrà impedire che armi dell'esercito vengano consegnate
a persone registrate presso l'Ufficio federale di polizia per l'impiego abusivo di armi.

L'Ufficio federale di polizia sarà incaricato di gestire un servizio nazionale di valutazione delle tracce di armi da fuoco. Ciò permetterà di registrare centralmente a livello nazionale le tracce di armi da fuoco, rendendole accessibili alle autorità di polizia. La creazione del servizio di coordinamento soddisfa una richiesta dei Cantoni avanzata da parecchi anni e costituisce uno strumento importante per l'accertamento dei reati violenti commessi con armi da fuoco.

2532

Indice Compendio

2532

1 Situazione iniziale 1.1 Lacune in ambito legislativo 1.2 Iniziative scaturite dalla revisione dell'ordinanza sulle armi 1.3 Interventi parlamentari 1.4 Tappe della revisione 1.4.1 Lacune nella legislazione sulle armi 1.4.2 Sondaggio relativo a un registro nazionale delle armi da fuoco 1.4.3 Risultati della procedura di consultazione e decisione in merito all'ulteriore procedura 1.4.4 Diritto di Schengen in materia di armi

2535 2535 2535 2535 2537 2537 2538 2538 2538

2 Punti essenziali del disegno 2.1 Le novità più importanti in sintesi 2.1.1 Armonizzazione dell'applicazione 2.1.2 Inclusione di determinate armi ad aria compressa, a CO2 e soft air nonché di scacciacani e imitazioni di armi 2.1.3 Disciplinamento concernente i coltelli 2.1.4 Rinuncia a un registro nazionale delle armi 2.1.5 Divieto della vendita anonima di armi 2.1.6 Porto abusivo di oggetti pericolosi 2.1.7 Base legale per la banca dati DEBBWA 2.1.8 Scambio di dati con le autorità militari 2.1.9 Registrazione centrale delle tracce di armi da fuoco 2.2 Compatibilità tra i compiti e le finanze 2.3 Relazione con il diritto europeo 2.3.1 Armonizzazione della legislazione europea sulle armi 2.3.2 Sforzi di riforma negli Stati limitrofi 2.4 Applicazione a livello di ordinanza 2.5 Stralcio di interventi parlamentari

2539 2539 2539

3 Commenti ai singoli articoli 3.1 Disposizioni generali 3.1.1 Oggetto, campo d'applicazione e definizioni 3.1.2 Divieti e restrizioni generali 3.2 Acquisto e possesso di armi 3.2.1 Acquisto di armi 3.2.2 Possesso di armi 3.3 Acquisto di munizioni 3.4 Commercio e fabbricazione di armi 3.4.1 Commercio di armi 3.4.2 Fabbricazione di armi 3.5 Contabilità e obbligo d'informare 3.6 Operazioni con l'estero

2545 2545 2545 2549 2552 2552 2554 2554 2555 2555 2556 2557 2557

2540 2541 2541 2541 2541 2542 2542 2542 2543 2543 2543 2543 2544 2544

2533

3.7 Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni, porto abusivo di oggetti pericolosi 3.8 Autorizzazioni eccezionali, controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti 3.9 Trattamento e protezione dei dati 3.9.1 Trattamento dei dati 3.9.2 Protezione dei dati in relazione all'Accordo di Schengen 3.10 Obblighi di comunicazione 3.11 Disposizioni penali 3.12 Disposizioni finali

2559 2561 2564 2564 2566 2566 2566 2567

4 Ripercussioni 4.1 Per la Confederazione 4.2 Per i Cantoni e i Comuni 4.3 Per l'economia privata

2569 2569 2569 2569

5 Programma di legislatura

2570

6 Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.1.1 Base giuridica 6.1.2 Compatibilità con i diritti fondamentali 6.1.3 Restrizione della libertà economica a causa dell'estensione del campo d'applicazione materiale 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 6.3 Delega di competenze legislative

2570 2570 2570 2570

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Disegno)

2573

2534

2570 2571 2571

Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Lacune in ambito legislativo

Fino all'entrata in vigore il 1° gennaio 1999 della legge sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm), la legislazione sulle armi si basava su leggi cantonali molto diverse fra loro e su accordi intercantonali. Sin dall'inizio, il primo atto legislativo a livello federale è stato controverso. Già allora si delineava la prospettiva di una revisione per colmare le lacune constatate nel primo periodo di applicazione.

Già un anno dopo l'entrata in vigore della LArm vi sono state le prime iniziative per una revisione. L'applicazione della legge ne aveva evidenziato le debolezze. Anche nuove tendenze in atto sul mercato rendevano necessario un ulteriore disciplinamento. La regolamentazione insufficiente del commercio di armi tra privati e l'abuso delle cosiddette imitazioni di armi e delle armi soft air costituivano i motivi principali delle numerose iniziative politiche che chiedevano un adeguamento della LArm.

1.2

Iniziative scaturite dalla revisione dell'ordinanza sulle armi

In occasione della revisione dell'ordinanza sulle armi (OArm)1 nel 2000, durante la procedura di consultazione si è fatto notare in maniera critica che le difficoltà legate all'applicazione andrebbero ricercate nella struttura lacunosa della LArm e non nell'ordinanza. Oltre al fatto che non era contemplato l'abuso di imitazioni di armi da fuoco, anche i presupposti necessari per la concessione di autorizzazioni eccezionali, ad esempio per l'acquisto di armi di principio vietate, erano giudicati poco chiari. Di conseguenza la prassi dei Cantoni concernente la concessione di autorizzazioni eccezionali si presentava eterogenea, con il risultato inaccettabile che, mentre il Cantone A non concedeva un'autorizzazione, la stessa era facilmente ottenibile nel Cantone B.

Sono state criticate anche le disposizioni riguardanti i coltelli, giudicate contraddittorie e inapplicabili nonché l'assenza di una base legale a livello federale per il sequestro, in casi concreti e a titolo preventivo, di oggetti pericolosi quali ad esempio le mazze da baseball, utilizzati come armi da persone violente.

1.3

Interventi parlamentari

Il 20 marzo 2000 Boris Banga ha presentato un'iniziativa parlamentare dal titolo «Imitazioni di armi e armi ad aria compressa. Revisione della legge sulle armi» (Iv.

Pa. 00.400). Egli chiedeva di limitare l'acquisto e il porto di imitazioni di armi e di armi soft air. Il 21 agosto 2000 l'iniziativa è stata ritirata a vantaggio di una mozione 1

Ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, RS 514.541.

2535

della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-CN).

Con la mozione CN 00.3418 la Commissione della politica di sicurezza incaricava il Consiglio federale di presentare una normativa a livello federale per combattere l'abuso di imitazioni di armi e di soft air gun. Nel suo rapporto la commissione chiedeva se non fosse il caso di cogliere l'occasione per definire armi ai sensi della LArm anche altri oggetti pericolosi, quali ad esempio le mazze da baseball. Il Consiglio federale ha accolto la mozione.

L'iniziativa parlamentare Simoneschi (Iv. Pa. 00.440) dal titolo «Soft air gun.

Disposizioni di legge sulla fabbricazione, l'importazione e la vendita», presentata il 27 settembre 2000, era di contenuto quasi identico. Anche quest'iniziativa è stata ritirata a vantaggio della mozione CPS-CN 00.3418 della Commissione della politica di sicurezza. L'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Günter dal titolo «Revisione della legge sulle armi» (Iv. Pa. 00.402) conteneva tutta una serie di proposte di modifica. L'autore dell'iniziativa proponeva tra l'altro di rendere più difficile l'alienazione di armi da parte di privati.

Il 25 aprile 2000 il Cantone di Ginevra ha presentato un'iniziativa cantonale dal titolo «Legge sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni» (Iv. Ct. Ge 00.307).

L'iniziativa chiedeva di inasprire le disposizioni sul commercio di armi tra privati e di introdurre l'obbligo di contrassegnare le armi da fuoco importate o in commercio in Svizzera. La CPS-CN ha respinto l'iniziativa, decidendo di presentare una propria mozione al Consiglio federale in cui chiedeva una revisione della LArm allo scopo di ottenere un migliore controllo del commercio di armi tra privati (Mo. CPS-CN 01.3001).

Un altro intervento finalizzato alla revisione della legislazione sulle armi è stato presentato con la mozione 00.3603 della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati. Il testo presentato, dal titolo «Legge sulle armi. Modifica», chiedeva di preparare un disegno di legge con lo scopo di ottenere un maggiore controllo del commercio di armi tra privati. Il Consiglio federale ha accolto anche questa mozione.

In occasione dell'esame del messaggio su una legge federale concernente l'ottimizzazione della legislazione federale in materia di armi,
di materiale bellico, di esplosivi e di beni utilizzabili a fini civili e militari (il cosiddetto progetto di deregolamentazione, FF 2000 2971) alcuni parlamentari, durante la seduta della Commissione della politica di sicurezza del CN del 15 e 16 gennaio 2001, hanno chiesto altre modifiche della LArm, oltre a quelle previste dalla deregolamentazione. Essi esigevano ad esempio un articolo sulle armi soft air, l'introduzione in seno alla legislazione sulle armi di un'autorizzazione per i padroni di cosiddetti cani da combattimento, l'inserimento delle imitazioni di armi nella LArm, l'introduzione di condizioni per l'acquisto in casi di trasmissione per successione ereditaria, l'inasprimento delle condizioni per l'acquisto nel commercio e tra privati e la registrazione centrale di persone cui la polizia ha sequestrato armi.

Nel postulato «Stop alla violenza» (05.3294) il Gruppo socialista chiedeva al Consiglio federa di esaminare la possibilità di presentare al Parlamento la revisione della LArm ancora nel 2005 e di includervi un divieto di portare oggetti pericolosi. Grazie al presente disegno di legge, in merito a queste due richieste il postulato può essere tolto di ruolo.

2536

1.4

Tappe della revisione

Abbiamo riconosciuto la necessità di una revisione incaricando il 16 marzo 2001 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) della revisione parziale della LArm.

1.4.1

Lacune nella legislazione sulle armi

In seguito all'incarico, il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha istituito un gruppo di lavoro che ha esaminato e valutato le necessità di modifica. Il gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei Cantoni, dell'Amministrazione federale, di importanti associazioni interessate del settore delle armi e delle organizzazioni di aiuto alle vittime, ha constatato sostanzialmente le seguenti lacune:

2

­

la delimitazione della LArm rispetto alla legislazione militare e anche alla legge sui beni a duplice impiego2 è insufficiente;

­

l'elenco degli accessori di armi nell'articolo 4 capoverso 2 LArm è incompleto e andrebbe inserito nell'OArm;

­

nonostante il problema del loro impiego abusivo, le imitazioni di armi, le armi soft air e le scacciacani non sono disciplinate dalla legge;

­

la definizione e il disciplinamento in materia di coltelli e pugnali (art. 4 cpv. 1 lett. c; art. 5 cpv. 1 lett. b) sono confusi;

­

a causa della mancanza di prescrizioni legali, la concessione di autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 è applicata in maniera molto differente dai Cantoni;

­

il commercio di armi per mezzo di Internet permette di eludere le prescrizioni sull'acquisto;

­

le attività di tiro dei giovani tiratori sono disciplinate in maniera insufficiente;

­

nei poligoni di tiro la consegna di munizioni avviene senza controlli e quindi i gestori dei poligoni di tiro sono privilegiati rispetto ai normali commercianti di armi;

­

è necessario modificare il disciplinamento concernente gli obblighi dei commercianti di armi e il controllo della loro attività (art. 17 e 21seg.). Nella prassi vi sono problemi d'applicazione in relazione all'autorizzazione d'importazione illimitata per i commercianti d'armi (art. 24) poiché le autorità doganali non possono controllare se è stata rilasciata l'autorizzazione eccezionale necessaria per le armi vietate;

­

il termine «in pubblico» nell'ambito del porto di armi (art. 27) è interpretato in maniera divergente dalle autorità d'esecuzione e dai tribunali e lo stesso vale per la delimitazione tra il porto di armi soggetto ad autorizzazione e il «libero» trasporto di armi (art. 28);

Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni militari speciali, RS 946.202.

2537

­

le competenze di vigilanza della Confederazione (art. 39) sono disciplinate in modo insufficiente;

­

manca una base legale per la banca dati sulla revoca e il rifiuto di autorizzazioni e il sequestro di armi (DEBBWA). La banca dati, fondamentale per la prevenzione degli abusi, è disciplinata soltanto a tempo limitato nell'OArm (art. 40 cpv. 1 lett. b OArm);

­

la lista dei reati (art. 33f) è incompleta: ad esempio, non è contemplata la vendita di armi a minorenni.

1.4.2

Sondaggio relativo a un registro nazionale delle armi da fuoco

L'avamprogetto elaborato dal gruppo di lavoro è stato inviato in consultazione dal 20 settembre al 20 dicembre 2002. Il 22 settembre 2003 il DFGP ha esteso la consultazione con un successivo sondaggio volto a raccogliere i pareri in merito a un registro nazionale delle armi da fuoco.

1.4.3

Risultati della procedura di consultazione e decisione in merito all'ulteriore procedura

I pareri espressi dai partecipanti alla consultazione in merito alle singole nuove disposizioni sono riportati nei numeri 2.1 e 3.

Il 21 febbraio 2005 abbiamo preso atto dei risultati della procedura di consultazione, decidendo di sospendere temporaneamente la revisione, in attesa della decisione sull'approvazione e sull'applicazione della normativa di Schengen. Abbiamo preso questa decisione soprattutto perché alcuni degli elementi centrali del disegno di legge (nuovo disciplinamento dell'acquisto di privati, divieto di possesso di determinate armi, obbligo di contrassegnare le armi da fuoco) sono disciplinati anche nella direttiva di Schengen sulle armi (91/477/CEE). La sospensione temporanea ha permesso di evitare sovrapposizioni tra i due progetti di revisione.

1.4.4

Diritto di Schengen in materia di armi

In seguito all'approvazione dell'Accordo di Schengen nella votazione popolare del 5 giungo 2005 abbiamo deciso di proseguire la revisione concernente le restanti lacune.

Con la trasposizione della normativa sulle armi di Schengen nel diritto nazionale, il divieto di possesso di determinate armi (armi da fuoco per il tiro a raffica, armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, ordigni militari per il lancio come lanciagranate o lanciarazzi, cfr. art. 5 cpv. 2) e l'obbligo di contrassegnare le armi da fuoco (art. 18a), previsti sin dall'inizio nel progetto di revisione, sono già stati inseriti nella legislazione svizzera sulle armi. Anche la frequente richiesta di un miglior controllo del commercio tra privati è soddisfatta con l'applicazione delle direttive di Schengen sulle armi (cfr. le spiegazioni al n. 1.4.1). In virtù del decreto

2538

federale sull'applicazione della normativa di Schengen (DF-Schengen)3 in futuro, per quanto riguarda l'acquisto di armi, non vi sarà più alcuna distinzione fra l'acquisto presso un privato e l'acquisto presso un commerciante specializzato. È il tipo di arma alienata a determinare il genere di acquisto. Armi da fuoco da caccia o da sport possono sempre essere acquistate mediante un contratto scritto (art. 10), anche se in futuro una copia del contratto dovrà essere inviata al servizio di comunicazione cantonale (art. 11 cpv. 3 del DF-Schengen). Per il resto, salvo per le armi da fuoco che necessitano di un'autorizzazione eccezionale, l'obbligo del permesso d'acquisto di armi si applica indipendentemente dal fatto che l'arma da fuoco sia acquistata presso un privato o un commerciante specializzato (art. 8 del DF-Schengen). L'approvazione del DF-Schengen anticipa anche il disciplinamento della successione ereditaria previsto dall'avamprogetto che era stato posto in consultazione (art. 6a e 8 cpv. 2bis del DF-Schengen). I punti summenzionati fanno già parte del diritto approvato e pertanto non figurano più nel presente disegno.

2

Punti essenziali del disegno

Il presente disegno di legge si basa sulla LArm in vigore nonché sul decreto federale (cfr. sopra) e sul pertinente messaggio, approvato dalle Camere federali e dal popolo, con cui la LArm vigente è stata adattata alla normativa di Schengen. Per quanto riguarda i punti del presente disegno che si riferiscono al DF-Schengen, occorre tener presente che si tratta in linea di massima di norme non ancora entrate in vigore ma approvate dal Parlamento e dal popolo.

2.1

Le novità più importanti in sintesi

2.1.1

Armonizzazione dell'applicazione

Uno degli intenti principali della revisione di legge è l'armonizzazione dell'applicazione della legislazione sulle armi. Finora vari ambiti della legge sono stati interpretati in maniera molto differenziata dai Cantoni. Ciò ha condotto a differenze notevoli nell'applicazione, ad esempio per quanto riguarda il rilascio di permessi d'acquisto di armi, autorizzazioni eccezionali e permessi di porto di armi o in relazione al controllo dei commercianti di armi.

Tra le nuove disposizioni volte a uniformare la prassi vi sono ad esempio gli articoli 19 capoverso 2, 20 capoverso 2 e 28c relativi ai presupposti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali, l'articolo 9 capoverso 2 sul controllo degli acquirenti di armi e l'articolo 31c concernente i compiti dell'Ufficio centrale Armi dell'Ufficio federale di polizia. La nuova normativa sui coltelli (art. 4 cpv. 1 lett. c) e la nuova definizione del porto (art. 27) e del trasporto (art. 28) di armi sono più precise e lasciano perciò meno spazio a interpretazioni, contribuendo così ad armonizzare l'applicazione.

Nel corso della procedura di consultazione parecchi Cantoni hanno criticato la competenza della Confederazione di impartire ai Cantoni direttive concernenti 3

Decreto federale che approva e traspone gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, FF 2004 6343.

2539

l'interpretazione della legislazione sulle armi, prevista dall'avamprogetto, giudicandola un'ingerenza inammissibile nella sovranità cantonale in materia d'esecuzione.

Abbiamo perciò deciso di rinunciare a una tale competenza. Intendiamo invece promuovere l'armonizzazione della prassi per mezzo del già esistente gruppo di lavoro concernente l'esecuzione della legislazione sulle armi (gruppo di lavoro Armi e munizioni), composto da rappresentanti dei Cantoni e della Confederazione (art. 31c lett. e). Il gruppo di specialisti elabora raccomandazioni, che, a differenza delle direttive della Confederazione, non sono vincolanti ma che costituiscono tuttavia un sostegno ufficiale all'interpretazione. Con la loro menzione esplicita nella legge s'intende dare maggior rilievo alle raccomandazioni del gruppo di specialisti, contribuendo così all'armonizzazione dell'applicazione.

Nella procedura di consultazione è stato duramente criticato il trasferimento alla Confederazione delle competenze relative alle autorizzazioni eccezionali, previsto dall'avamprogetto. Secondo le critiche, per motivi pratici e legati al federalismo, la competenza di rilasciare autorizzazioni eccezionali deve permanere ai Cantoni. La proposta comporterebbe svantaggi per i clienti e inutili spese supplementari nonché la rinuncia ai proventi degli emolumenti da parte dei Cantoni. La prassi unitaria a cui si mira potrebbe invece essere realizzata con un disciplinamento chiaro dei criteri cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione. Viste queste critiche, si è rinunciato al trasferimento delle competenze proposto. I Cantoni continueranno ad essere competenti per la valutazione e il rilascio delle autorizzazioni eccezionali (art. 5 cpv. 4).

2.1.2

Inclusione di determinate armi ad aria compressa, a CO2 e soft air nonché di scacciacani e imitazioni di armi

Gli oggetti in questione sono soggetti alle disposizioni della LArm se possono essere scambiate per armi vere. Il potenziale di pericolo è costituito dalla possibilità di confonderli con armi vere. Poiché sono facilmente disponibili, queste «copie di armi» vengono spesso impiegate abusivamente per commettere atti criminali. Perciò il disegno di legge rende più difficile l'accesso a tali oggetti (art. 4 cpv. 1 lett. f e g in combinato disposto con art. 10 cpv. 1 lett. e ed art. 11). Il loro porto in luoghi accessibili al pubblico è parificato al porto di armi da fuoco (art. 4 cpv. 1 lett. f e g, in combinato disposto con art. 27).

Il regime privilegiato per le armi a CO2 e ad aria compressa, richiesto dai tiratori nella procedura di consultazione, non è conciliabile con lo scopo delle nuove disposizioni. Armi da fuoco note, come ad esempio il fucile d'assalto Kalaschnikov, sono in vendita sia come imitazioni, sia come versioni soft air o ad aria compressa. Pur non essendo quasi distinguibili dall'arma da fuoco originale per il tiro a raffica, queste imitazioni sono liberamente in commercio. I fucili ad aria compressa modello Match, con cui si allenano i giovani tiratori sportivi, non sono invece comparabili ai suddetti prodotti. Essi sono riconoscibili come attrezzi sportivi e perciò non sono contemplati dalla legge. Non è dunque necessario un disciplinamento privilegiato delle armi a CO2 e ad aria compressa.

Il disegno di legge contempla anche le armi ad aria compressa e a CO2 con un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule. Secondo le affermazioni di esperti di balistica riconosciuti a livello internazionale, le armi che sviluppano un'energia alla 2540

bocca di questo livello possono causare gravi ferite (cfr. il commento dell'art. 4 cpv. 1 lett. f). Per acquistare le armi ad aria compressa e a CO2 contemplate dalla legge dovrà essere stipulato un contratto scritto (art. 10 segg.).

2.1.3

Disciplinamento concernente i coltelli

L'articolo 4 capoverso 1 lettera c ridefinisce i criteri per i coltelli e i pugnali considerati armi ai sensi della legge. Il disciplinamento attualmente in vigore è poco chiaro e ha condotto a una prassi non unitaria nei Cantoni. In seguito alla nuova definizione si riduce il numero di oggetti che sono considerati coltelli dalla legge sulle armi.

Durante la consultazione il nuovo disciplinamento è stato accolto con favore sia dai rappresentanti del settore commerciale sia dalle autorità d'esecuzione.

2.1.4

Rinuncia a un registro nazionale delle armi

Proposto nell'ambito della procedura di consultazione, un registro nazionale delle armi nel quale sarebbero stati registrati tutti i proprietari di un'arma da fuoco è stato oggetto di un sondaggio nel quadro della procedura di consultazione complementare.

Il 93 per cento degli interpellati, tra cui anche la grande maggioranza delle autorità d'esecuzione e dei Cantoni, ha respinto il registro. Particolarmente criticata è stata la sproporzione tra i notevoli oneri previsti per la registrazione del possesso di armi, i quali si sarebbero protratti per anni, e l'utilità effettiva di una siffatta banca dati.

Abbiamo perciò deciso di rinunciare all'introduzione del registro.

2.1.5

Divieto della vendita anonima di armi

La vendita anonima di armi, ad esempio per mezzo di Internet o di inserzioni, rende estremamente difficile l'identificazione, da parte delle autorità, dell'alienante o dell'acquirente di un'arma offerta. L'anonimato in cui si svolge il negozio giuridico può inoltre indurre facilmente l'alienante a tralasciare di verificare se per l'acquirente sussista un possibile motivo d'impedimento. Di conseguenza l'articolo 7b del disegno di legge vieta determinate forme di offerta.

Nella procedura di consultazione la nuova disposizione è stata accolta con favore dalle autorità d'esecuzione e dai Cantoni.

2.1.6

Porto abusivo di oggetti pericolosi

Il divieto di porto abusivo di oggetti pericolosi permetterà alla polizia e alle autorità doganali di sequestrare in luoghi accessibili al pubblico mazze da baseball, tubi di metallo e oggetti simili, prima che questi ultimi siano all'origine di minacce o vengano usati per commettere reati (art. 28a). Occorrerà valutare in base alla situazione se un oggetto è contemplato dal divieto, tenendo conto delle circostanze concrete del singolo caso. È stato esaminato se, come proposto da alcuni partecipanti alla consul2541

tazione, occorresse definire in modo preciso gli oggetti in questione. Tale eventualità è però sfumata in considerazione della varietà degli oggetti che possono essere usati in modo abusivo come armi contundenti, da taglio o da punta. L'articolo 4 capoverso 6 si limita perciò a circoscrivere in modo sommario gli oggetti.

La nuova normativa costituisce uno strumento importante per impedire reati violenti commessi con oggetti simili ad armi. Nella procedura di consultazione essa è stata accolta con favore dalle autorità d'esecuzione. Il divieto è conforme al carattere preventivo della LArm: si tratta infatti d'impedire che oggetti potenzialmente pericolosi vengano usati abusivamente come armi.

2.1.7

Base legale per la banca dati DEBBWA

La banca dati sulla revoca e il rifiuto di autorizzazioni e il sequestro di armi (DEBBWA), che svolge un ruolo importante nella prevenzione dell'impiego abusivo di armi, ottiene una nuova base legale formale (art. 32a lett. c). Sinora esisteva solo una base legale a tempo limitato nell'OArm.

Alle autorità cantonali d'esecuzione può essere concesso un accesso diretto alla raccolta di dati (art. 32c cpv. 2). Ciò permetterà in futuro di impedire che entrino in possesso di armi persone per le quali sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm o cui la polizia ha già sequestrato delle armi.

La disposizione corrisponde a una richiesta dei Cantoni ed è stata accolta con favore nella procedura di consultazione.

2.1.8

Scambio di dati con le autorità militari

La banca dati DAWA (art. 32a lett. d) permetterà lo scambio di dati tra l'Ufficio federale di polizia e l'amministrazione militare. Per le autorità civili saranno così immediatamente identificabili i proprietari di armi appartenute all'esercito. Si potrà inoltre impedire che armi dell'esercito siano consegnate a persone registrate nella banca dati DEBBWA per impiego abusivo di armi.

Nella procedura di consultazione l'utilità di questa nuova disposizione non è stata contestata.

2.1.9

Registrazione centrale delle tracce di armi da fuoco

L'Ufficio centrale Armi dell'Ufficio federale di polizia gestirà un servizio nazionale per la valutazione delle tracce di armi da fuoco (art. 31d cpv. 2). Ciò permetterà di registrare centralmente le tracce di armi da fuoco rendendole accessibili alle autorità di polizia. Il servizio di coordinamento soddisfa una vecchia richiesta dei Cantoni e costituisce uno strumento importante per l'accertamento dei reati violenti.

Nella procedura di consultazione la creazione del servizio di coordinamento non è stata contestata.

2542

2.2

Compatibilità tra i compiti e le finanze

La prassi ha evidenziato le lacune della LArm attualmente in vigore. Il presente disegno di legge contiene norme che colmano queste lacune e che sono necessarie per prevenire efficacemente l'impiego abusivo di armi. Si tratta di adempiere meglio l'incarico concernente la lotta contro gli abusi conferito al legislatore dalla Costituzione federale (Cost.)4. Il presente disegno di legge soddisfa le richieste di molti interventi parlamentari (cfr. n. 1.3). Il miglioramento nella lotta contro l'abuso di armi e la violenza ottenuto con l'applicazione del presente disegno di revisione è in un rapporto ragionevole con i costi supplementari che le autorità d'esecuzione devono assumersi a causa della nuova normativa.

2.3

Relazione con il diritto europeo

2.3.1

Armonizzazione della legislazione europea sulle armi

Le norme in materia di armi dell'UE sono contenute principalmente nella direttiva di Schengen 91/477. La direttiva è stata emanata nel quadro della legislazione sull'armonizzazione del mercato interno dell'UE. Ha lo scopo di garantire il commercio di armi e munizioni all'interno dell'UE, tenendo conto dei legittimi bisogni di sicurezza degli Stati membri e dei loro cittadini. La direttiva fa parte dei cosiddetti «Accordi di Schengen», cui partecipano anche gli Stati terzi Islanda e Norvegia. Le disposizioni della direttiva sono state trasposte nella legislazione svizzera in materia di armi in seguito all'approvazione dell'accordo nella votazione popolare del 5 giugno 2005.

2.3.2

Sforzi di riforma negli Stati limitrofi

Germania Il 14 giugno 2002, con l'approvazione del relativo progetto, è stata riveduta la legge tedesca sulle armi, più restrittiva rispetto alla legislazione svizzera. Con la revisione la legge tedesca sulle armi è stata ulteriormente inasprita per quanto riguarda l'acquisto e il possesso di armi. In seguito all'attacco omicida di Erfurt, che ha causato 17 vittime, l'età minima per l'acquisto di armi da fuoco è stata innalzata da 18 a 21 anni. Sono stati vietati i cosiddetti fucili «pump action» con l'impugnatura da pistola. L'elenco delle condizioni per l'acquisto è stato completato: chi intende acquistare un'arma, deve soddisfare una serie di criteri di affidabilità e per l'acquisto e il possesso di armi da fuoco bisogna provarne la necessità, ad esempio l'appartenenza a una società di tiro riconosciuta dallo Stato. Sono state inasprite le disposizioni concernenti le armi a gas e le scacciacani. È stato inoltre introdotto il divieto di cosiddetti «coltelli pericolosi» (coltelli a farfalla, a molla o a scatto). La legge rivista è in vigore dal 1° aprile 2003.

4

Art. 107 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, RS 101.

2543

Francia In seguito alla strage di Nanterre (27 marzo 2002) in Francia vi è la volontà di inasprire la legislazione sulle armi. Si tenta di creare una normativa che permetta di verificare lo stato mentale di chi acquista un'arma. Si sta inoltre valutando anche l'introduzione di un obbligo di segnalazione per le persone che sottostanno al segreto professionale e che sono in grado di riconoscere tempestivamente una possibile minaccia costituita dal proprietario di un'arma. È prevista infine la registrazione centrale di tutti i proprietari di armi. Già attualmente la legge francese sulle armi è piuttosto restrittiva. L'alienazione di armi tra privati, ad esempio, è vietata.

Principato del Liechtenstein La polizia del Principato del Liechtenstein è stata incaricata dal governo di rivedere la legge sulle armi. Per ragioni pratiche i lavori di modifica terranno conto del disegno di legge svizzero. Dal punto di vista svizzero è auspicabile un'ampia armonizzazione delle disposizioni.

2.4

Applicazione a livello di ordinanza

Dopo l'approvazione del presente disegno di revisione, l'OArm dovrà essere adattata quanto prima alle modifiche della LArm. Il presente disegno contiene infatti varie norme di delega, nuovi termini e procedure che rendono necessarie disposizioni a livello di ordinanza (art. 4 cpv. 3, art. 11a cpv. 3, art. 15 cpv. 3, ecc.).

Le indicazioni relative all'applicazione delle misure a livello di ordinanza e di legislazione cantonale si ricavano dagli articoli sulle singole misure e dalle relative spiegazioni.

2.5

Stralcio di interventi parlamentari

Il disegno di revisione soddisfa le numerose richieste di disciplinare le imitazioni di armi e le armi soft air, in quanto le armi ad aria compressa, a CO2, le imitazioni di armi e le scacciacani sono definite armi e inserite nella legge nell'articolo 4 capoverso 1 lettere f e g, se per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. In merito al possibile impiego abusivo di questi oggetti rinviamo al numero 1.1.2.

Il disciplinamento di questi oggetti soddisfa i seguenti interventi parlamentari: ­

Iv. Pa. 00.400 (Banga)

­

Iv. Pa. 00.440 (Simoneschi)

­

Mo. CPS ­ CN 00.3418

Nell'avamprogetto si era tenuto conto della richiesta della mozione 01.3606 concernente l'inasprimento delle condizioni d'acquisto per le munizioni, nella misura in cui nell'articolo 15 era stata affidata al Consiglio federale la competenza di stabilire le quantità massime e le modalità dell'acquisto. A seguito dei pareri contrari espressi nella consultazione la proposta è stata tuttavia accantonata.

La registrazione di tutte le armi che si trovano in possesso di privati, proposta dalla mozione Schwaab (Mo. 01.3606), sarebbe a nostro avviso realizzabile soltanto con 2544

oneri amministrativi sproporzionati. Abbiamo perciò rinunciato a una proposta in tal senso presentata nell'avamprogetto. Il sondaggio effettuato nell'ambito della procedura di consultazione complementare (cfr. n. 1.3.2) ha confermato il netto rifiuto di un registro nazionale delle armi per i proprietari di armi da fuoco.

3

Commenti ai singoli articoli

3.1

Disposizioni generali

Come detto nella parte introduttiva, l'abbreviazione «DF-Schengen» si riferisce al decreto federale menzionato nel numero 2, che adegua la LArm alla direttiva di Schengen sulle armi.

3.1.1

Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Ingresso Oltre all'articolo 107 della Costituzione federale (Cost.), determinante per la legislazione sulle armi, come base costituzionale è menzionato anche l'articolo 118 capoverso 2 Cost., poiché di fatto il campo d'applicazione è esteso agli «oggetti pericolosi» che non sono stati fabbricati per essere impiegati come armi (cfr. art. 4 cpv. 5).

Art. 1

Scopo e oggetto

Il nuovo capoverso 1 contiene il termine «elementi di munizioni». Quest'ultimo si riferisce anche alla polvere da sparo con cui è possibile ricaricare i bossoli. Sono pertanto autorizzati all'importazione e alla vendita a titolo professionale di polvere da sparo i titolari di una patente di commercio di armi. Il commercio di polvere da sparo è invece soggetto all'obbligo di autorizzazione in virtù della legge sugli esplosivi5.

I termini «importazione» e «transito», utilizzati nella LArm in vigore, vengono adattati alla nuova terminologia della legislazione sulle dogane e sostituiti con «introduzione sul territorio svizzero». Mentre nella legge sulle dogane l'introduzione si riferisce al territorio doganale6, nella legge sulle armi s'intende l'introduzione sul territorio nazionale (esclusi quindi il Principato del Liechtenstein, unito al territorio doganale svizzero in seguito a un trattato7, e il Comune di Büsingen, compresa invece l'enclave doganale di Samnaun/Sampuoir). Il capoverso 2 tiene conto di questa distinzione.

L'adeguamento della terminologia non modifica il contenuto della LArm attualmente in vigore. Il termine «introduzione» definisce l'atto concreto del trasporto di un prodotto sul territorio svizzero e pertanto anche l'importazione e il transito.

L'importazione in virtù della legislazione doganale (art. 6 lett. g del disegno di legge 5 6 7

Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi, RS 941.41.

cfr. il commento dell'articolo 21 nel messaggio del 15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane, FF 2004 485.

Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Lichtenstein, RS 0.631.112.514.

2545

sulle dogane) contempla invece esclusivamente il trasporto di merci in libera pratica secondo il diritto doganale. Poiché la LArm è applicata anche dalle autorità doganali e dal Corpo delle guardie di confine, è opportuno armonizzare la terminologia della legislazione sulle dogane e quella sulle armi.

Con l'entrata in vigore, il 1° marzo 2002, della cosiddetta legge sulla deregolamentazione8, l'esportazione e il transito di armi è disciplinata principalmente dalla legge sul materiale bellico9 oppure da quella sul controllo dei beni a duplice impiego.

Per il termine «trasporto» di armi rinviamo al commento dell'articolo 28.

Per quanto riguarda gli «oggetti pericolosi» menzionati nel capoverso 3 rinviamo al commento dell'articolo 4 capoverso 6.

Art. 2

Campo d'applicazione

Il capoverso 1 rimane invariato. L'espressione «autorità di polizia» comprende anche le autorità preposte all'esecuzione delle pene. All'adempimento dei loro obblighi di servizio non si applicano le disposizioni della LArm.

Il capoverso 2 stabilisce che il porto di armi antiche in luoghi accessibili al pubblico è retto dalla LArm. Questa modifica è dovuta al fatto che finora, per commettere reati, era possibile ricorrere ad armi di questo tipo, non contemplate dalla legge. La modifica non costituisce un ostacolo per l'attività dei collezionisti di armi.

Contrariamente alla legge vigente, la nuova LArm contempla anche determinate armi a CO2 e ad aria compressa (cfr. il commento dell'art. 4 cpv. 1 lett. f e g). Pertanto la riserva di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera b della legge vigente è stralciata.

Nel capoverso 3 sono fatte salve, oltre alle disposizioni della legislazione federale sulla caccia, anche quelle della legislazione federale militare. Di conseguenza le armi personali dei militari devono essere custodite secondo le disposizioni della legislazione militare. Il trasporto di un'arma nell'ambito del servizio militare obbligatorio, ad esempio per recarsi a manifestazioni di tiro militari o al servizio militare, oppure per rientrare da essi, non è considerato «porto di armi» ai sensi dell'articolo 27 LArm.

In caso di impiego abusivo di armi dell'esercito al di fuori degli obblighi di servizio, oltre all'articolo 73 CPM10, è applicabile la LArm. L'ambito giuridicamente protetto in virtù dell'articolo 73 CPM è la disponibilità d'impiego del materiale militare11. Se una persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare mette in pericolo terzi utilizzando l'arma in privato, ad esempio portandola in luoghi accessibili al pubblico (cfr. il commento all'art. 27 cpv. 1), ciò concerne un altro ambito di protezione giuridica non contemplato dal CPM e pertanto in questi casi, oltre al Codice penale militare, è sempre applicabile anche la LArm (concorso proprio).

8

9 10 11

Legge federale del 22 giugno 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, RU 2002 248.

Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, RS 514.51.

Codice penale militare del 13 giugno 1927, RS 321.0.

Flachsmann S./ Rehberg J./Akeret R., Tafeln zum Militärstrarecht, Zurigo 1999.

2546

Art. 4

Definizioni

Il capoverso 1 lettera a è stato ripreso senza modifiche dal DF-Schengen. Il termine «armi da fuoco» comprende anche le mitragliatrici pesanti. Il diritto vigente non disciplina la vendita, l'acquisto e il possesso di questo tipo di armi, poiché tali oggetti non sono contemplati dalla vigente definizione delle armi da fuoco.

La nuova lettera c definisce armi i coltelli muniti di un meccanismo automatico di apertura azionabile con una sola mano, i coltelli a farfalla e i pugnali a lama simmetrica. In virtù della legislazione vigente sono considerati armi anche i pugnali a lama asimmetrica (art. 4 cpv. 1 lett. c LArm in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 2 lett. b OArm). Pertanto sono soggetti all'obbligo del permesso d'acquisto e di porto di armi, fra l'altro, i coltelli per boy scout e per sommozzatori e altri oggetti costruiti come arnesi. La nuova definizione rimuove questa regolamentazione eccessiva. I coltelli da lancio non saranno più considerati «dispositivi concepiti per ferire le persone» (lett. d), bensì «coltelli» veri e propri. I coltelli da lancio sono concepiti come attrezzi sportivi e utilizzati piuttosto raramente per commettere reati. Essi sono tuttavia muniti di lame simmetriche e perciò nella prassi è in certi casi quasi impossibile distinguerli dai pugnali a lama simmetrica, che sono considerati coltelli. Pertanto si è deciso di equipararli giuridicamente a questi ultimi.

Nella lettera d il termine «fionde di grande potenza» è sostituito con quello più generico di «fionde». Spetta al Consiglio federale fissare, come per i dispositivi che producono un elettrochoc, nell'ordinanza sulle armi un concreto valore limite di potenza.

La lettera f contempla le armi ad aria compressa e a CO2 a partire da una determinata potenza. Con questa disposizione s'intende tenere conto della tendenza a usare armi ad aria compressa e a CO2 sempre più potenti, il cui effetto è in parte paragonabile a quello delle armi tipo Flobert o addirittura delle armi da fuoco di piccolo calibro. Il limite di 7,5 joule è stato raccomandato da esperti di balistica poiché un normale proiettile di piombo sparato da breve distanza con questa energia di regola non penetra la scatola cranica di una persona adulta. Il limite di potenza proposto garantisce che le armi da competizione dei tiratori sportivi non saranno
contemplate dalla LArm e potranno pertanto ancora essere acquistate anche dai tiratori minorenni.

In linea di massima le armi ad aria compressa e a CO2 contemplate dalla LArm potranno essere acquistate da persone maggiorenni soltanto mediante un contratto scritto (art. 10 cpv. 1 lett. d del disegno della legge sulle armi in combinato disposto con l'art. 10a del DF-Schengen).

Armi ad aria compressa e a CO2 meno potenti non sono innocue. Tuttavia non sarebbe oggettivamente giustificato equipararle giuridicamente alle armi da sport e da caccia poiché presentano un potenziale di ferimento molto inferiore.

La seconda categoria di armi ad aria compressa e a CO2 contemplate dalla lettera f, comprende quelle che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere (cfr. il commento alla lett. g).

La nuova lettera g definisce armi le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. A causa della somiglianza ingannevole con armi vere, questi oggetti, finora liberamente acquistabili, sono molto apprezzati particolarmente dai giovani e vengono utilizzati anche per commettere reati. Ulteriori spiegazioni si trovano al numero 2.1.2. Soltanto i 2547

commercianti di armi, che sono esperti di armi e conoscono le disposizioni legali, potranno vendere a titolo professionale questi oggetti. La lettera f include anche le componenti di tali oggetti. Il criterio della somiglianza con armi vere dovrà essere precisato nell'ordinanza (cpv. 4).

Le scacciacani sono oggetti simili ad armi da fuoco. La loro canna è completamente chiusa e presenta unicamente aperture di sfogo della pressione. Le scacciacani munite di un filetto per l'aggiunta di un dispositivo per il lancio di pezzi pirotecnici sono considerate armi da fuoco ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a.

Il capoverso 2 del presente articolo definisce in modo esaustivo gli accessori di armi. Le nuove lettere a e b contemplano anche le parti con le quali gli accessori possono essere facilmente fabbricati (parti costruite appositamente).

I lanciagranate, che possono per esempio essere avvitati su un fucile d'assalto, sono considerati dalla legge come accessori di armi e non come armi indipendenti ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera b (lettera c). Le condizioni per l'acquisto e il possesso sono tuttavia le stesse: è necessaria un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 5 capoverso 4.

Il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di definire, fra l'altro, i coltelli e i pugnali ai sensi del capoverso 1 lettera c. Saranno considerati armi soltanto i coltelli la cui lama ha una determinata lunghezza, stabilita nell'ordinanza.

Anche la competenza del Consiglio federale di assoggettare a restrizioni determinate sostanze da spruzzare (art. 4 cpv. 1 lett. b) prevista dall'articolo 6 della LArm in vigore, è ora disciplinata in questo capoverso.

Il Consiglio federale riceve inoltre la competenza di definire le fionde che saranno contemplate dalle disposizioni della legislazione sulle armi. Come per i dispositivi che producono un elettrochoc, dovrà stabilire un limite tecnico di potenza.

Il contenuto del capoverso 5 corrisponde letteralmente all'articolo 4 capoverso 4 del DF-Schengen ed è stato aggiunto esclusivamente per ragioni formali.

Il capoverso 6 contiene una descrizione degli oggetti che nella prassi, contrariamente all'uso a cui sono destinati, sono utilizzati per ferire, minacciare o forzare persone. S'intendono ad esempio mazze da baseball o da golf,
catene da motocicletta, lesine, accette, pietre da pavimentazione, coltelli da cucina o pugnali con lama asimmetrica non considerati armi ai sensi della LArm. Soltanto se sono portati in luoghi accessibili al pubblico nei quali è escluso l'impiego conforme al loro scopo, tali oggetti rientrano, a determinate condizioni, nel campo d'applicazione della legislazione sulle armi. La valutazione va effettuata in ogni singolo caso e a seconda della situazione (cfr. anche il n. 2.1.6 e il commento all'art. 28a).

Molte persone portano su di sé o in automobile, come oggetti di uso quotidiano, coltelli da tasca dell'esercito e simili, utilizzabili con due mani. Dato che sono portati così spesso e per motivi innocui, tali coltelli sono espressamente esclusi dalla definizione di «oggetti pericolosi». Nell'ottica della lotta contro l'abuso di armi (art. 107 cpv. 1 Cost.) appare opportuno escludere espressamente il classico coltello da tasca dalla definizione degli oggetti potenzialmente pericolosi.

2548

3.1.2 Art. 5

Divieti e restrizioni generali Divieti relativi ad armi e parti di armi

La frase introduttiva del capoverso 1 corrisponde all'articolo 5 capoverso 1 del DF-Schengen e della vigente legge sulle armi. Il divieto di porto è disciplinato dall'articolo 27 e comprende tutti gli oggetti considerati armi. Di conseguenza il termine «porto» è stralciato dalla presente disposizione poiché superfluo. In linea con la nuova terminologia della legislazione doganale, il termine «importazione» è sostituito con «introduzione sul territorio svizzero». Il nuovo capoverso vieta di principio anche l'alienazione delle armi elencate. Quest'ultimo termine contempla, oltre alla vendita, anche tutte le altre forme di trasferimento del possesso.

A differenza del disciplinamento del DF-Schengen la lettera a contempla anche le parti essenziali di armi per il tiro a raffica (culatta, canna). In questo modo s'intende evitare che il divieto sia eluso mediante la fabbricazione in proprio con l'uso di parti essenziali.

Nel DF-Schengen il divieto di ordigni militari per il lancio è disciplinato nel capoverso 1bis. Per ragioni di sistematica tale divieto è ora contenuto nella lettera b.

Per ragioni di sistematica il divieto di possesso è disciplinato nel nuovo capoverso 2.

In sostanza tale divieto rimane immutato rispetto all'articolo 1ter del DF-Schengen.

Il nuovo capoverso 3 disciplina in modo esaustivo il tiro con armi da fuoco. La vigente legge sulle armi disciplina soltanto il tiro con armi per il tiro a raffica.

Chi intende continuare a possedere le armi elencate nel capoverso 2, necessita di un'autorizzazione eccezionale ai sensi del capoverso 4. Se non presenta la domanda di autorizzazione o se quest'ultima è respinta, il proprietario dell'oggetto deve alienarlo a una persona legittimata o consegnarglielo per la custodia, in caso contrario può essere punito per possesso non autorizzato in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a. Un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto rilasciata in base alla legislazione attualmente in vigore autorizza anche in futuro al possesso dell'arma corrispondente (art. 42 cpv. 6 secondo periodo).

Nel capoverso 5 il termine di importazione utilizzato nella LArm in vigore è adattato alla nuova terminologia (cfr. il commento all'art. 1 cpv. 2).

L'articolo 5 capoverso 4 della LArm in vigore sancisce la competenza del Consiglio federale di definire in modo
più preciso nell'ordinanza i coltelli e i pugnali. Questa competenza è ora prevista dall'articolo 4 capoverso 4.

Il nuovo capoverso 6 prevede un disciplinamento privilegiato per le armi da fuoco di ordinanza per il tiro a raffica modificate (cpv. 5 della LArm in vigore). Il termine di arma da fuoco portatile è adattato alla nuova terminologia in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Ciò non comporta alcuna modifica sostanziale.

Art. 6

Restrizioni relative a determinate munizioni

Per quanto riguarda il contenuto la disposizione corrisponde all'articolo 6 lettera b del DF-Schengen. Essa consente di formulare in modo appropriato in un'ordinanza il divieto delle munizioni deformanti entrato in vigore il 1° febbraio 2002 (art. 17 OArm). La disposizione contenuta nella legge vigente consente di vietare soltanto determinati tipi di munizioni. Di conseguenza è possibile definire i proiettili unica2549

mente in base alla loro costruzione (p. es. proiettili con un rivestimento parziale). È tuttavia dimostrato che l'effetto deformante di un proiettile non dipende esclusivamente dalla sua struttura esterna, bensì anche dal materiale impiegato nella fabbricazione, dalla carica e da altri fattori.

La formulazione si riferisce direttamente al potenziale di ferimento delle munizioni.

Quest'ultimo è definibile in base all'energia emanata per centimetro di penetrazione da un proiettile nell'impatto con un ostacolo. In base alla presente disposizione, nell'ordinanza potrà essere stabilita la quantità massima di energia che un proiettile può emanare per ogni centimetro di penetrazione in un corpo solido. In questo modo è possibile evitare un divieto oggettivamente ingiustificato che contempli tutti i proiettili costruiti in una certa maniera, indipendentemente dal loro potenziale di ferimento.

Art. 6a

Acquisto per successione ereditaria

Il disciplinamento della successione ereditaria corrisponde all'articolo 6a capoverso 1 del DF-Schengen. La nuova disposizione è estesa anche alle armi bianche e alle parti costruite appositamente di armi da fuoco per il tiro a raffica. Il termine per richiedere un'autorizzazione eccezionale comincia a decorrere dal momento in cui l'erede può disporre delle armi. La divisione ereditaria in virtù del diritto civile non è rilevante.

Art. 6b

Attestazione ufficiale

Per ragioni di completezza anche questa norma si estende, rispetto all'articolo 6b del DF-Schengen, alle armi bianche e alle parti costruite appositamente.

Art. 7

Procedura per i cittadini di determinati Stati

Finora la disposizione della LArm in vigore si applicava esclusivamente all'acquisto di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni nonché al porto di armi. La mancanza di coerenza esistente nel disciplinamento sull'acquisto ­ non in quello sul possesso ­ causa problemi pratici. Secondo il diritto vigente i cittadini degli Stati definiti dal Consiglio federale nell'articolo 9 OArm non possono acquistare armi, ma le possono possedere e hanno il diritto di usarle per il tiro.

Il divieto include ora anche il possesso di armi e il tiro nonché l'offerta, la mediazione e l'alienazione di armi ai cittadini di determinati Stati (cpv. 1).

Il capoverso 3 conferisce ai Cantoni la competenza di autorizzare eccezioni al divieto per tiratori sportivi e cacciatori che possono comprovare la loro attività e per gli impiegati di ditte di sicurezza. Il diritto vigente conferisce tale competenza alla Confederazione (art. 9 cpv. 2 OArm). Il trasferimento della competenza è motivato dall'attuale separazione, giudicata insoddisfacente, fra la competenza della Confederazione a rilasciare le autorizzazioni e a riscuotere gli emolumenti e l'incarico degli uffici d'esecuzione cantonali e comunali di effettuare gratuitamente gli accertamenti necessari.

2550

Art. 7a

Esecuzione

La proporzionalità dell'ingerenza nei diritti di proprietà delle persone interessate è garantita grazie a un termine relativamente breve per la notifica previsto dal capoverso 1 e a un termine transitorio più lungo per regolare il possesso (cpv. 2 e 3).

Durante tale periodo l'autorità di polizia è in linea di principio informata sulle armi in questione e può, se necessario, effettuare controlli.

Art. 7b

Forme di offerta vietate

Sempre più armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni vengono offerti in modo anonimo via Internet o su riviste. Questa tendenza va contrastata. Da un lato in occasione di tali transazioni sono spesso violati gli obblighi di diligenza, poiché tanto il venditore quanto l'acquirente sono anonimi e il controllo dell'identità, dell'età, della cittadinanza, ecc. è possibile soltanto mediante onerose ricerche. D'altro canto, in tal modo si cercano di acquistare le armi vietate menzionate nell'articolo 5 capoverso 1 senza la necessaria autorizzazione eccezionale. Poiché le parti sono anonime, di norma non possono essere perseguite dalle autorità. Infine la merce venduta in questo modo sfugge a qualsiasi controllo. Per questi motivi, il nuovo capoverso 1 vieta l'offerta anonima di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sia per via elettronica sia per mezzo di altri media.

L'ordinanza dovrà disciplinare in che modo l'offerente debba rendere nota la sua identità. Egli potrà scegliere se rendere pubblico il suo indirizzo o se avvalersi di un'inserzione cifrata. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'organo di pubblicazione sarebbe tenuto a registrare le generalità dell'inserzionista. In tal modo le possibilità di controllo delle autorità rimarrebbero intatte. Nel contempo tale soluzione prende in considerazione le preoccupazioni del possessore dell'arma di diventare, rendendo pubbliche le sue generalità, bersaglio di criminali in relazione all'oggetto in vendita.

Il capoverso 2 intende impedire l'offerta di armi, in particolare di coltelli e pugnali, durante esposizioni e mercati. Di principio, per motivi di sicurezza, il commercio di armi dovrebbe essere consentito unicamente all'interno dei locali commerciali di un commerciante d'armi. L'ordinanza sulle esigenze minime relative ai locali commerciali12 contiene diverse disposizioni concernenti la sicurezza contro lo scasso e il furto, la protezione contro le rapine e la custodia di armi. Tali disposizioni non possono essere rispettate in un mercato o in un'esposizione. Sono esclusi dal divieto gli offerenti iscritti ai mercati pubblici di armi autorizzati dalle competenti autorità cantonali. I locali di tali manifestazioni sono resi sicuri e sorvegliati.

12

Ordinanza del 21 settembre 1998 sulle esigenze minime relative ai locali commerciali che servono al commercio di armi, RS 514.544.2.

2551

3.2

Acquisto e possesso di armi

3.2.1

Acquisto di armi

Art. 9

Competenze

Il disciplinamento delle competenze per il rilascio del permesso di acquisto di armi (cpv. 1) è contenuto nell'articolo 9 del DF-Schengen e non subisce modifiche sostanziali.

L'unica novità è rappresentata dalla suddivisione dell'articolo in due capoversi e da un'aggiunta al capoverso 2 ove si statuisce che, per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi, l'autorità cantonale competente deve in ogni caso verificare se il richiedente è iscritto nel registro del servizio cantonale preposto alla protezione dello Stato in virtù dell'articolo 6 capoverso 1 LMSI13. A tal fine, prima di rilasciare il permesso d'acquisto di armi l'autorità cantonale deve richiedere il parere del servizio cantonale preposto alla protezione dello Stato. In tal modo s'intende evitare che entrino in possesso di armi estremisti violenti noti alle autorità e per i quali sussiste un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 lettera c o d. La nuova disposizione mira a garantire una verifica uniforme dei richiedenti.

Art. 9a

Attestazione ufficiale

Il capoverso 1 corrisponde al disciplinamento previsto dal medesimo capoverso del DF-Schengen. Per ragioni di completezza la disposizione è estesa alle parti di armi costruite appositamente.

Art. 9b

Validità del permesso di acquisto di armi

Il capoverso 1 completa la disposizione prevista dal DF-Schengen. Pertanto è necessario un permesso d'acquisto di armi anche per acquistare parti di armi costruite appositamente.

Art. 10

Eccezioni all'obbligo del permesso d'acquisto di armi

Il contenuto del capoverso 1 riprende per la maggior parte il capoverso corrispondente del DF-Schengen.

Rispetto alla disposizione del DF-Schengen, la lettera a precisa che le armi che non necessitano di un permesso d'acquisto di armi sono armi da caccia.

Il termine «fucili a ripetizione» utilizzato nella lettera b del DF-Schengen è sostituito con «fucili a ripetizione portatili». Ciò esclude dal regime privilegiato sull'acquisto i precursori delle attuali mitragliatrici, le cosiddette «gatling gun». Questo tipo di arma non è impiegato né per la caccia né per il tiro sportivo.

Le armi contemplate dal capoverso 1 sono utilizzate molto raramente per commettere reati. Il rischio di un loro impiego abusivo è sensibilmente minore rispetto ad altre armi da fuoco. Privilegiarle è conforme allo scopo e allo spirito della legge sulle armi.

13

Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, RS 120.

2552

Le armi tipo Flobert a colpo singolo sottostavano finora all'obbligo del permesso d'acquisto di armi, poiché per definizione sono da considerare armi da fuoco ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Queste armi non sono tuttavia quasi mai usate abusivamente. Di conseguenza nella nuova lettera c esse sono esentate dall'obbligo del permesso d'acquisto di armi. Lo stesso vale per i dispositivi da macello che funzionano secondo lo stesso principio delle armi tipo Flobert.

Visto il rischio ridotto di un loro un impiego abusivo, anche le scacciacani potranno essere acquistate senza permesso. Ciò vale sia per i modelli con dispositivo per il lancio di pezzi pirotecnici sia per i modelli sprovvisti di tale dispositivo.

Le lettere d ed e consentono l'acquisto di armi ad aria compressa o a CO2, imitazioni di armi o armi soft air senza permesso d'acquisto di armi (cfr. anche il commento dell'art. 4 cpv. 1 lett. f e g). Anche in questo caso il principio di proporzionalità impone un disciplinamento privilegiato dell'acquisto di questi oggetti.

In virtù dell'articolo 10 capoverso 2 del DF-Schengen, l'obbligo del permesso d'acquisto di armi per cittadini stranieri senza permesso di domicilio, sancito dall'articolo 12 della LArm in vigore, sarà disciplinato in un'ordinanza.

Art. 10a

Verifica da parte dell'alienante

Capoverso 4: questa nuova disposizione consente all'alienante di escludere il rischio di essere perseguito per violazione dell'obbligo di diligenza (art. 34 cpv. 1 lett. c).

L'obbligo di cooperazione dell'autorità si limita al dovere di fornire l'informazione concernente l'esistenza o meno di un motivo d'impedimento. In nessun caso l'autorità in questione può violare i diritti personali del potenziale acquirente fornendo altri particolari.

Art. 11

Contratto scritto

Il capoverso 2 riprende ampiamente il disciplinamento previsto dal corrispondente capoverso del DF-Schengen.

Per l'alienazione di un'arma la nuova lettera c richiede anche l'indicazione del calibro. Questa novità contribuisce a facilitare in caso di necessità l'identificazione di un'arma e del suo proprietario.

La norma contenuta nella lettera d è nuova rispetto al DF-Schengen. Il contratto scritto dovrà fornire indicazioni anche sul tipo di documento ufficiale di legittimazione (p. es. permesso di domicilio, permesso di dimora) presentato dall'acquirente.

Per facilitare l'identificazione dell'acquirente, nel contratto occorre indicare anche il numero del documento di legittimazione. L'obbligo di includere queste indicazioni nel contratto garantisce nel contempo che al venditore sia effettivamente presentato un documento ufficiale di legittimazione e che sia rispettato questo aspetto dell'obbligo di diligenza.

La lettera e corrisponde letteralmente alla lettera d del DF-Schengen.

I capoversi 3 e 4 corrispondono sostanzialmente al disciplinamento previsto nel DF-Schengen. Le modifiche sono esclusivamente di natura formale.

2553

Art. 11a

Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni

Secondo la legislazione militare14 i minorenni hanno la possibilità di partecipare ai corsi per giovani tiratori già a partire dall'età di 17 anni e di prendere in prestito le necessarie armi d'ordinanza. Inoltre il tiro sportivo è una disciplina del programma Gioventù e Sport ed è pertanto sostenuta dalla Confederazione. Nella prassi vi è un forte interesse a disciplinare nell'ambito del diritto civile l'attività dei giovani tiratori e i risultati della procedura di consultazione lo hanno confermato. Per armonizzare la legislazione civile e quella militare, il capoverso 1 prevede il prestito di armi per il tiro sportivo (armi ad aria compressa, a CO2 o di piccolo calibro) a giovani tiratori, a condizione che non vi siano motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2. Questa possibilità dovrebbe tuttavia essere applicata in modo restrittivo. Il prestito può essere concesso soltanto ai giovani che sono in grado di dimostrare di praticare attivamente il tiro sportivo e di utilizzare per questo scopo l'arma richiesta.

Il capoverso 3 prevede che i particolari della consegna ai giovani a titolo di prestito di armi per il tiro sportivo (età minima dei tiratori, definizione del tipo di armi che possono essere prestate) siano disciplinati in un'ordinanza. Sarebbe opportuna anche una clausola che preclude a una persona nei confronti della quale vi sono motivi d'impedimento, la possibilità di eludere la confisca della propria arma da parte della polizia prestandola pro forma, in qualità di rappresentante legale, al proprio figlio.

D'altro canto il minorenne non dovrebbe essere costretto a rispondere dei reati del proprio rappresentante legale. Una società di tiro dovrebbe potergli consegnare un'arma a titolo di prestito anche se sussistono motivi d'impedimento per il suo rappresentante legale. In un caso del genere la società di tiro può vincolare il prestito dell'arma per il tiro sportivo all'obbligo di custodirla presso il poligono di tiro o presso uno dei responsabili della società di tiro invece che a casa del giovane tiratore.

3.2.2 Art. 12

Possesso di armi Condizioni

La disposizione riprende l'articolo corrispondente del DF-Schengen. Cambia soltanto il titolo e, per quanto riguarda il contenuto, la disposizione è completata con l'aggiunta delle parti di armi costruite appositamente.

3.3

Acquisto di munizioni

Art. 15

Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

Il capoverso 3 poggia sull'articolo 15 del DF-Schengen e lo completa con un riferimento all'articolo 11a, che consente la consegna a titolo di prestito di armi da sport a tiratori minorenni.

14

Art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio, RS 512.31.

2554

Art. 16

Acquisto in occasione di manifestazioni di tiro

Rispetto al disciplinamento del DF-Schengen il capoverso 1 è più preciso. Soltanto la quantità di munizioni necessaria per aggiustare il tiro ed eseguire il programma di tiro potrà essere acquistata con queste agevolazioni rispetto all'acquisto nel commercio di armi.

Il regime privilegiato previsto per l'acquisto di munizioni per tiratori sportivi non deve permettere di eludere la disposizione dell'articolo 15. Pertanto il capoverso 2 obbliga le società di tiro a informare i tiratori che le munizioni consegnate devono essere utilizzate sul posto o restituite alla fine della manifestazione di tiro.

In seguito ai risultati della procedura di consultazione, si è rinunciato all'obbligo da parte delle società di tiro di controllare la restituzione delle munizioni non utilizzate, previsto nell'avamprogetto. Secondo i pareri delle società di tiro, una tale disposizione sarebbe difficilmente applicabile a causa degli oneri amministrativi che ne deriverebbero.

Il capoverso 3 corrisponde sostanzialmente al capoverso 2 della LArm in vigore.

La prevalenza delle disposizioni sul tiro fuori del servizio prevista dal capoverso 3 della LArm in vigore è superflua e viene pertanto stralciata. In virtù dell'articolo 2 capoverso 1 è fatta salva tutta la legislazione militare. Ne consegue che anche le manifestazioni di tiro militari non sottostanno alle disposizioni della LArm.

3.4

Commercio e fabbricazione di armi

3.4.1

Commercio di armi

Art. 17

Patente di commercio di armi

A differenza del diritto vigente, il nuovo capoverso 1 sottopone all'obbligo di autorizzazione anche il commercio di parti di armi costruite appositamente (nottolini per il tiro a raffica e altre parti essenziali per il funzionamento del tiro a raffica) e di accessori di armi (silenziatori ecc., cfr. art. 4 cpv. 2).

Il capoverso 2 subisce unicamente una modifica formale, mentre il contenuto corrisponde al disciplinamento attuale.

I capoversi 3­5 corrispondono alla norma prevista dalla legge vigente e sono stati inseriti nel presente disegno soltanto per ragioni formali.

Nel quadro della revisione dell'OArm è stato introdotto nell'articolo 18 un nuovo capoverso 4. Esso prevede che i titolari di una patente estera di commercio di armi valida possono partecipare a mercati pubblici di armi in Svizzera, senza aver bisogno, per la durata della manifestazione, di una patente svizzera di commercio di armi. La disposizione rispecchia la prassi vigente e le raccomandazioni dalla commissione di lavoro Armi e munizioni (cfr. il commento nel n. 2.1.1). Il capoverso 6 istituisce a posteriori una norma di delega che permette di integrare il disciplinamento nell'OArm.

Il capoverso 7 introduce un obbligo di notifica per l'alienazione di un'arma tra commercianti di armi. Finora le vendite fra commercianti di armi potevano essere ricostruite soltanto mediante il controllo della contabilità. Grazie alla patente di commercio di armi non era infatti necessario né un contratto scritto né un permesso 2555

d'acquisto di armi. Nella maggior parte dei casi i controlli erano tuttavia all'origine di denunce. Per porre rimedio a questa situazione tutte le alienazioni dovranno essere notificate all'autorità cantonale competente presso il luogo di domicilio dell'alienante. Nell'ordinanza si dovrà stabilire che l'autorità del luogo di domicilio dell'alienante deve informare quella del luogo di domicilio dell'acquirente.

3.4.2 Art. 18

Fabbricazione di armi Fabbricazione e riparazione a titolo professionale

Il capoverso 1 si basa sullo stesso capoverso del DF-Schengen ed è completato mediante un'aggiunta sulla fabbricazione e la modifica di parti di armi costruite appositamente.

Art. 18a

Contrassegno di armi da fuoco

Rispetto al DF-Schengen l'obbligo di contrassegno è esteso agli accessori di armi (cpv. 1 e 2). Rispetto al disciplinamento del DF-Schengen entrambi i capoversi precisano che le armi devono essere contrassegnate singolarmente.

Per quanto riguarda la nuova nozione di «introduzione sul territorio svizzero» rinviamo al commento dell'articolo 1 capoverso 1.

Il capoverso 3 è ripreso senza modifiche dal DF-Schengen.

Il capoverso 4 corrisponde sostanzialmente al secondo periodo dell'articolo 18a capoverso 2 del DF-Schengen.

Nell'ambito del contrassegno e dell'identificazione delle armi sono stipulate sempre più spesso convenzioni internazionali. Per poter reagire in futuro con flessibilità a tali convenzioni, i requisiti minimi del contrassegno dovranno essere definiti a livello di ordinanza. Per requisiti minimi s'intendono ad esempio il contrassegno numerico o alfabetico individuale nonché l'indicazione del fabbricante. L'ordinanza dovrà inoltre disciplinare il modo di procedere delle autorità doganali nel caso di armi straniere non numerate.

Art. 19

Fabbricazione e modifica a titolo non professionale

La modifica si basa sostanzialmente sulla LArm in vigore.

Il nuovo capoverso 1 contempla anche le parti di armi costruite appositamente.

Il capoverso 2 è stato completato mediante una delega a favore del Consiglio federale, mirante a uniformare maggiormente il rilascio di autorizzazioni eccezionali, anche per la fabbricazione e la modifica di armi a titolo non professionale.

Il capoverso 3 corrisponde al diritto vigente.

Art. 20

Trasformazioni vietate

La modifica del capoverso 1 si basa sul disciplinamento previsto dal DF-Schengen.

Quest'ultimo è completato con il divieto di rimuovere i numeri di controllo.

2556

Come nell'articolo 19 capoverso 2, la nuova norma sulla competenza a favore del Consiglio federale contribuirà ad armonizzare l'applicazione, permettendo di disciplinare dettagliatamente nell'ordinanza i presupposti per l'autorizzazione di eccezioni (cpv. 2).

3.5 Art. 21

Contabilità e obbligo d'informare Contabilità

In virtù del diritto vigente e dell'articolo 21 capoverso 1 del DF-Schengen i titolari di una patente di commercio di armi dovevano tenere una contabilità relativa anche alla fabbricazione, all'acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro commercio di tutti gli elementi di munizioni. A giusto titolo i commercianti di armi hanno criticato tale disposizione ritenendola eccessiva, soprattutto perché l'esperienza ha mostrato che non vi è alcun impiego abusivo di proiettili e bossoli. Pertanto in futuro l'obbligo di tenere la contabilità si applicherà soltanto alle scorte di polvere da sparo (cpv. 1).

A differenza dell'articolo 21 capoverso 1 del DF-Schengen, l'obbligo di tenere una contabilità comprenderà tuttavia anche gli accessori di armi (silenziatori ecc.).

3.6 Art. 22b

Operazioni con l'estero Bolletta di scorta

La nuova disposizione si basa su quella del DF-Schengen con l'aggiunta in tutti i capoversi del riferimento alle parti di armi essenziali. Queste ultime sono anch'esse contemplate dalla direttiva di Schengen sulle armi e sottostanno alle stesse disposizioni applicabili alle armi da fuoco.

Art. 23

Obbligo di denunzia

La disposizione è stata adattata alla terminologia della legislazione sulle dogane. Ciò non comporta modifiche di contenuto rispetto all'articolo 23 capoverso 1 della legge vigente.

Art. 24

Introduzione a titolo professionale sul territorio svizzero

Per il termine «introduzione» rinviamo al commento dell'articolo 1 capoverso 2.

L'attuale autorizzazione generale per l'importazione, l'esportazione e il transito di armi suscita talvolta nei commercianti d'armi e negli spedizionieri una falsa certezza. Infatti mediante autorizzazioni generali, e senza richiedere precedentemente la necessaria autorizzazione eccezionale, sono state più volte importate illecitamente, spesso senza cognizione di causa, armi la cui importazione è di principio vietata secondo l'articolo 5 capoverso 1. Ne conseguono ogni anno numerose denunce penali nei confronti dei commercianti d'armi responsabili.

Per rimediare a questa situazione s'intende introdurre un nuovo sistema che prevede tre tipi di autorizzazioni (cpv. 1 in combinato disposto con gli art. 24a, 24b, 24c).

2557

I coltelli sono potenzialmente meno pericolosi delle armi da fuoco; di conseguenza la loro importazione può essere agevolata a livello di ordinanza (cpv. 2).

Il capoverso 3 corrisponde sostanzialmente al capoverso 5 della LArm in vigore.

Durante la procedura di consultazione alcuni Cantoni hanno chiesto di essere informati sulle armi introdotte nel loro territorio. Il capoverso 4 soddisfa tale richiesta.

Art. 24a

Autorizzazione specifica

Questa nuova disposizione prevede un'autorizzazione specifica per armi da fuoco e armi bianche. Tale autorizzazione permetterà l'introduzione sul territorio svizzero di un'unica fornitura specificatamente definita di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni (cpv. 1).

Se sull'arco di un anno le operazioni di un commerciante d'armi con l'estero non danno adito ad alcuna contestazione, l'autorizzazione specifica può essere commutata in un'autorizzazione generale (cpv. 2).

Art. 24b, art. 24c Autorizzazione generale Le nuove disposizioni distinguono fra l'autorizzazione generale per armi bianche o munizioni ed elementi di munizioni (art. 24b) e l'autorizzazione generale che consente l'introduzione di tutti i tipi di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 24c). Per importare armi di cui all'articolo 5 capoverso 1 è inoltre necessaria un'autorizzazione eccezionale (art. 5 cpv. 4).

Chiunque è in possesso di un'autorizzazione generale secondo il diritto vigente può continuare a utilizzarla a condizione che non dia adito a contestazioni (cfr. art. 42 cpv. 4).

Art. 25

Introduzione sul territorio svizzero a titolo non professionale

A differenza della LArm in vigore il nuovo capoverso 1 contempla anche le parti di armi costruite appositamente (in particolare quelle destinate alle armi per il tiro a raffica e indispensabili per il loro funzionamento).

Il capoverso 4 della legge vigente è stato abrogato dal DF-Schengen. Ne consegue che l'eccezione prevista per le persone che importano armi impiegate nello sport da combattimento (art. 26 lett. d OArm), ad esempio per partecipare a una competizione, non è più legittimata nella legge. Per colmare questa lacuna, la norma sulla competenza è stata riformulata nel capoverso 4. Il regime privilegiato si riferisce unicamente alle armi bianche non contemplate dalla direttiva di Schengen sulle armi. L'importazione temporanea di armi da fuoco è disciplinata dall'articolo 25a.

Per le spiegazioni sull'obbligo d'informazione dell'Ufficio centrale (cpv. 5), rinviamo alle osservazioni in merito all'articolo 24 capoverso 4.

Art. 25a

Introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri

L'articolo 25a riprende sostanzialmente l'articolo corrispondente del DF-Schengen.

Nel titolo e nel capoverso 1 è stata unicamente inserita l'espressione «Introduzione temporanea» in linea con la nuova terminologia della legislazione sulle dogane (cfr. il commento all'art. 1 cpv. 2).

2558

3.7

Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni, porto abusivo di oggetti pericolosi

Il titolo è stato riformulato poiché nella versione tedesca dell'articolo 28 il termine «Mitführen», sovente frainteso, è stato sostituito con «Transport» (in italiano il termine «trasporto» rimane invariato) e perché il nuovo titolo contempla anche il porto abusivo di oggetti pericolosi.

Art. 27

Porto di armi

Le modifiche poggiano sull'articolo 27 della LArm in vigore.

Con la nuova espressione «luoghi accessibili al pubblico» utilizzata nel capoverso 1 s'intende indicare che il porto d'armi è necessario in luoghi di proprietà privata che sono tuttavia accessibili a un numero imprecisato di persone (ad esempio la clientela di un bar). In questo modo s'intende prevenire un'applicazione errata della legge che si verifica frequentemente e secondo la quale è consentito, ad esempio al personale addetto alla sicurezza, portare senza autorizzazione armi in un locale gestito da privati (p. es. un circolo o una sala dove si tiene un concerto). L'area situata dietro a un banco di mescita o di vendita, ad esempio, non rientra invece nei luoghi destinati al pubblico poiché accessibile soltanto al personale del locale. In quest'area il porto di armi è consentito.

L'applicazione differenziata a seconda delle aree consente ai proprietari di negozi accessibili al pubblico di far eventualmente ricorso alle armi in situazioni d'emergenza o per legittima difesa. Questa norma appare adeguata soprattutto per negozi ad alto rischio di rapine.

Il nuovo capoverso 1 precisa che anche il trasporto di un'arma in un veicolo è considerato «porto» e necessita pertanto di un permesso. Soltanto per il trasporto temporaneo di un'arma a scopi legittimi in virtù dell'articolo 28 capoverso 1 non occorre un permesso.

La punibilità è indipendente dal fatto che l'arma sia pronta all'uso o meno oppure funzioni (art. 33 cpv. 1 lett. a). Anche con un'arma soft air o un'imitazione di un'arma palesemente innocua è possibile minacciare persone oppure indurle a pericolose reazioni di difesa o fuga. Pertanto anche oggetti di questo genere nonché armi vere scariche o difettose sono contemplati senza eccezioni dal divieto di porto di armi.

Il capoverso 2 corrisponde sostanzialmente alla legge vigente ed è unicamente riformulato.

Il capoverso 3 rimane immutato sia nella forma sia nella sostanza.

Il capoverso 4 disciplina le eccezioni all'obbligo del porto d'armi e il suo contenuto è completato mediante le lettere b e c. La lettera c statuisce una nuova eccezione in favore dei partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, all'interno di un'area dai confini delimitati, si svolgono competizioni con armi soft air. Evidentemente l'eccezione concerne soltanto le armi soft air. In situazioni del genere il potenziale di pericolo insito nella possibilità di confusione con armi vere è minimo.

2559

Art. 28

Trasporto di armi

Le modifiche si basano sull'articolo 28 della LArm in vigore.

Nel testo tedesco il termine «Mitführen» è stato sostituito con «Transport» (in italiano il termine «trasporto» rimane invariato) al fine di precisare che è esente dal permesso di porto di armi solo il trasporto con una destinazione o uno scopo precisi.

L'ordinanza specifica che un'arma può essere trasportata soltanto per un tempo adeguato in relazione allo scopo (art. 31 cpv. 1 OArm).

I capoversi 1 e 2 della legge vigente contemplano unicamente le armi da fuoco. La nuova formulazione stabilisce che la norma si applica a tutti gli oggetti considerati armi ai sensi della LArm.

Nella prassi l'espressione «portare con sé liberamente», utilizzata nella legge vigente, è spesso all'origine di incertezze in merito alla delimitazione fra l'articolo 27 e l'articolo 28 e conduce a interpretazioni divergenti. La nuova formulazione definisce meglio le due fattispecie consentendo di distinguere tra porto di armi che necessita di un permesso (art. 27) e trasporto di armi per il quale non occorre un permesso (art. 28).

Alla lista dei tipi di trasporto esenti da permesso è stato aggiunto il trasporto in relazione con un trasloco, che consente di trasportare le armi al nuovo domicilio (lett. e).

Art. 28a

Porto abusivo di oggetti pericolosi

La polizia può confiscare gli oggetti descritti nell'articolo 4 capoverso 6 se sussistono i presupposti di cui alle lettere a e b. Le disposizioni in merito al porto (art. 27) e al trasporto (art. 28) di armi si applicano per analogia anche al porto abusivo di oggetti pericolosi.

È vietato portare seco in un veicolo mazze da baseball, spranghe di ferro ecc., se è chiaro che sono destinate a essere utilizzate come armi. Il trasporto di questi oggetti consente di usarli in ogni momento come armi e favorisce il ricorso alla violenza in situazioni di conflitto.

In linea con l'articolo 28 capoverso 1 lettera a, il trasporto temporaneo ad esempio di attrezzi sportivi (anche da combattimento) per recarsi ad allenamenti o competizioni oppure al rientro da essi non è considerato porto abusivo.

Il compito di dimostrare che un oggetto pericoloso è portato abusivamente è condiviso. La persona incolpata deve essere in grado di provare nel singolo caso concreto di avere un motivo legittimo per portare l'oggetto o di spiegare perché esso si trova nel veicolo (lett. a). L'agente di polizia o doganale che effettua il controllo deve da parte sua dimostrare che si tratta di porto abusivo (lett. b). In questo contesto il termine «abusivo» significa che l'oggetto serve evidentemente per intimidire o minacciare persone o per commettere atti di violenza.

Per il termine «luoghi accessibili al pubblico» rinviamo alle osservazioni in merito all'articolo 27.

2560

3.8 Art. 28c

Autorizzazioni eccezionali, controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti Autorizzazioni eccezionali

Questa disposizione definisce i presupposti indispensabili per la concessione di tutte le autorizzazioni eccezionali previste dalla presente legge, con l'obiettivo di armonizzare le procedure d'esecuzione.

Lettera a: oltre ai collezionisti di armi (n. 4), anche persone la cui attività professionale richiede l'uso di determinate armi elencate nell'articolo 5 (n. 1), dovrebbero avere la possibilità di procurarsi tali oggetti. Si tratta ad esempio dei pompieri, che per tagliare le corde si servono anche di coltelli a serramanico azionabili automaticamente con una sola mano. Un esempio per l'impiego a scopi industriali (n. 2), è l'uso di armi da fuoco per il tiro a raffica per scorificare i forni di calcinazione durante la fabbricazione del cemento.

L'accesso ad armi di principio vietate dovrebbe essere consentito soltanto in singoli casi particolarmente motivati.

Art. 29

Controllo

La modifica si basa sull'articolo 29 della LArm in vigore, che disciplina il controllo dei commercianti d'armi.

Rispetto alla norma vigente il capoverso 1 precisa le competenze di controllo delle autorità cantonali e le condizioni in cui è consentito controllare i commercianti d'armi.

Attualmente i controlli, eseguiti troppo raramente e a scadenze troppo irregolari, portano a contestazioni, a volte persino a denunce o alla revoca della patente di commercio di armi. L'obbligo delle autorità d'esecuzione di effettuare controlli periodici, statuito dal capoverso 3, dovrebbe indurre in futuro i titolari di una patente di commercio di armi a rispettare maggiormente le disposizioni della legislazione sulle armi.

Art. 30

Revoca dell'autorizzazione

Il capoverso 2 della LArm in vigore è abrogato e l'obbligo di comunicazione è disciplinato dal nuovo articolo 30a.

Art. 30a

Comunicazione di autorizzazioni revocate e rifiutate

A differenza della LArm in vigore la nuova disposizione obbliga le autorità cantonali competenti a comunicare senza indugio all'Ufficio centrale le autorizzazioni revocate (cpv. 1) o rifiutate (cpv. 2). Finora è solo obbligatorio comunicare la revoca di un'autorizzazione all'autorità che l'ha rilasciata (art. 30 cpv. 2 LArm).

L'Ufficio centrale registra le informazioni nella banca dati DEBBWA sulla revoca o il rifiuto di autorizzazioni e il sequestro di armi (art. 32a lett. c).

In futuro nella summenzionata banca dati dovranno essere registrate anche informazioni concernenti il rifiuto di domande di autorizzazione. Se sussistono motivi d'impedimento nei confronti di una determinata persona è importante che tutte le autorità d'esecuzione abbiano accesso a questa informazione. Per questa ragione, 2561

anche le informazioni relative alle circostanze che determinano il rifiuto di un'autorizzazione sono registrate in una banca dati centrale.

Art. 30b

Diritto di segnalazione

La formulazione del diritto di segnalazione si rifà all'articolo 358ter CP che prevede il diritto d'avviso in caso di un sospetto di reato contro un minorenne.

L'esonero dal segreto d'ufficio o professionale è giustificato dal potenziale di pericolo costituito dalla minaccia o dall'intimidazione mediante un'arma.

Giuridicamente l'esonero dal segreto d'ufficio o professionale è retto anche dall'articolo 34 CP (Stato di necessità). Tuttavia per valutare se nel singolo caso concreto si tratti di uno stato di necessità, il detentore del segreto deve effettuare entro breve tempo una difficile ponderazione degli interessi, esponendosi al rischio di commettere un reato. Pertanto nella prassi è molto probabile che, avvalendosi dell'obbligo di mantenere il segreto, il detentore del segreto desista da una segnalazione anche in caso di serio pericolo per il suo cliente o per terzi. Nell'ottica della prevenzione della violenza la presente disposizione istituisce pertanto un diritto di segnalazione di cui possono avvalersi le persone tenute al segreto.

La cerchia di persone che può avvalersi del diritto di segnalazione comprende ad esempio medici, psichiatri, terapeuti, avvocati, ma anche il personale dei consultori cantonali per le vittime, di altre istituzioni statali di prevenzione della violenza o dei servizi sociali.

Art. 31

Sequestro

A differenza della LArm in vigore, il capoverso 1 lettera b consentirà anche il sequestro di armi di cui non è possibile dimostrare l'acquisto o il possesso legittimo, ad esempio perché manca un'autorizzazione eccezionale o un regolare contratto che rispetti le prescrizioni dell'articolo 11. La legge vigente è attualmente priva di una chiara base legale che consenta di sequestrare armi acquistate illegalmente.

Nell'ambito dell'applicazione della legislazione vigente capita che ai possessori di armi condannati per porto o impiego abusivo siano successivamente restituite le armi. Inoltre accade anche che dopo un impiego abusivo sia ritirata definitivamente soltanto l'arma del reato ma non le altre armi in possesso dell'autore.

Il capoverso 3 esclude questa procedura contraria alla prevenzione degli abusi, definendo più concretamente il rischio di un'utilizzazione abusiva. Se, a causa di un abuso, sono state sequestrate più armi, devono essere ritirate definitivamente tutte le armi in possesso della persona condannata e non soltanto quella del reato.

L'obbligo di comunicazione di cui al capoverso 5 serve a registrare nella banca dati DEBBWA le autorizzazioni revocate in materia di armi (art. 32a lett. c). Poiché in molte case svizzere è conservata un'arma di ordinanza, la comunicazione dovrebbe chiarire anche se si tratta di un'arma acquistata nel commercio civile, di un'arma dell'esercito oppure di un'arma di ordinanza dell'esercito acquistata da un privato.

La banca dati potrebbe servire anche per fornire informazioni sulla frequenza dell'impiego abusivo di armi dell'esercito. Attualmente, a causa dell'assenza di una registrazione centrale dei dati, vi sono molte speculazioni in merito ma mancano dati ufficiali.

2562

Art. 31a

Presa in consegna di armi da parte dei Cantoni

Già attualmente molti Cantoni prendono in consegna gratuitamente armi che i proprietari non vogliono più conservare. La presente disposizione disciplina a livello svizzero la presa in consegna gratuita di armi e mira a ridurre il rischio che le armi per cui non si riesce a trovare un acquirente finiscano in mani sbagliate.

Affinché i commercianti di armi non sfruttino questa disposizione per liberarsi gratuitamente di armi che non riescono a vendere, può essere loro richiesto un emolumento.

Art. 31b

Servizio di comunicazione

Salvo alcuni rinvii che sono stati modificati, la disposizione corrisponde letteralmente all'articolo 38a del DF-Schengen e, per ragioni di sistematica, è contenuta nel capitolo 7 (Autorizzazioni eccezionali, controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti).

Art. 31c

Ufficio centrale

Salvo il capoverso 2, le modifiche si basano sulla LArm in vigore.

Il capoverso 1 corrisponde letteralmente all'articolo 39 capoverso 1 della LArm in vigore.

Durante la procedura di consultazione la proposta dell'avamprogetto di una competenza della Confederazione a emanare istruzioni e ad avvalersi dei rimedi giuridici è stata giudicata un'ingerenza sproporzionata nella sovranità cantonale. Sia i Cantoni sia le autorità d'esecuzione si sono opposte a questa estensione delle competenze.

Pertanto si è rinunciato alla competenza della Confederazione a emanare istruzioni e ad avvalersi dei rimedi giuridici.

Capoverso 2: la frase introduttiva è ripresa dall'articolo 39 capoverso 2 del DF-Schengen ed estesa con l'indicazione dei nuovi compiti dell'Ufficio centrale.

Le lettere a e b sono riprese letteralmente dalla LArm in vigore (art. 39 cpv. 2 lett. a e b).

La lettera c corrisponde all'articolo 39 capoverso 2 lettera c del DF-Schengen.

L'Ufficio centrale inoltra ai Cantoni di domicilio le comunicazioni relative a persone domiciliate in Svizzera che hanno acquistato un'arma da fuoco in uno Stato- Schengen (lettera d). In questo modo si rafforza il controllo dell'acquisto di armi avvenuto in uno Stato-Schengen.

Per quanto riguarda i gruppi di specialisti menzionati nella lettera e, rinviamo al commento nel numero 2.1.1.

Il capoverso 3 corrisponde letteralmente all'articolo 39 capoverso 3 della LArm in vigore.

Art. 31d

Servizio nazionale di coordinamento per la valutazione delle tracce di armi da fuoco

Un servizio nazionale di coordinamento per la valutazione delle tracce di armi da fuoco è necessario sia per la polizia giudiziaria sia per la polizia scientifica e risponde a un'esigenza che i Cantoni manifestano da molti anni. Il suo compito consiste 2563

nella registrazione di tutti i dati tecnici relativi alle armi e alle relative munizioni utilizzate per commettere reati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein nonché nel confronto fra questi dati soprattutto per quanto riguarda le armi probabilmente utilizzate per commettere reati. In tal modo s'intende garantire il coordinamento del lavoro di polizia scientifica nell'ambito delle ricerche e delle indagini fondate sulle tracce di armi da fuoco.

Il servizio di coordinamento è uno strumento decisivo per far luce sui reati commessi con armi da fuoco. Finora tale funzione era svolta dalla sezione tecnica della polizia scientifica (Wissenschaftlicher Dienst, WD) della città di Zurigo. In Svizzera vi è da tempo consenso in merito alla necessità di un tale servizio. Riteniamo opportuna una gestione a livello federale, poiché gli Stati europei sono in procinto di rendere compatibili i dati sulle tracce di armi da fuoco (tramite Europol), il che dovrebbe consentire un confronto rapido di siffatti dati nei casi di criminalità transfrontaliera.

I particolari riguardanti la struttura e l'organizzazione sono ancora da definire. Sono all'esame diversi modelli. Anche se non è ancora stato deciso come finanziare il servizio, i Cantoni dovranno partecipare in modo sostanziale all'assunzione dei costi. La gestione del servizio di coordinamento da parte dell'Ufficio centrale sarà possibile soltanto se i Cantoni parteciperanno in modo determinante ai costi. Il servizio di coordinamento sarà oggetto di un progetto a sé stante e dovrà essere approvato dal Consiglio federale mediante una decisione specifica.

Art. 32

Emolumenti

In virtù dell'articolo 32 LArm stabiliremo nell'allegato dell'OArm gli emolumenti per il rilascio delle autorizzazioni cantonali previste dalla legge e per la custodia delle armi sequestrate. Attualmente manca una base legale formale per la riscossione di emolumenti da parte delle competenti autorità federali. Tale base legale viene ora integrata. La formulazione «pratiche relative a ...» specifica che non soltanto il rilascio di un'autorizzazione è soggetto a emolumento, ma anche il suo rifiuto, visto che anche in tal caso vi è un lavoro amministrativo.

3.9

Trattamento e protezione dei dati

Il titolo del capitolo corrisponde a quello del DF-Schengen. A causa della nuova sistematica i titoli delle singole sezioni sono stati modificati.

3.9.1 Art. 32a

Trattamento dei dati Banche dati

Questa disposizione descrive in modo chiaro le diverse banche dati gestite dall'Ufficio federale in relazione alla legislazione sulle armi e unifica la corrispondente base legale.

2564

L'articolo 14 che finora disciplinava la banca dati DEWA di cui alla lettera a, è stato abrogato mediante il DF-Schengen.

La lettera b riprende la disposizione dell'articolo 32b capoverso 1 del DF-Schengen.

L'Ufficio centrale gestisce dal 1999 la banca dati DEBBWA sulla revoca o il rifiuto di autorizzazioni e il sequestro di armi di cui alla lettera c (cfr. il commento agli art. 30a e 31 cpv. 5).

La base legale della DEBBWA contenuta negli articoli 40 e seguenti OArm è tuttavia valida solo fino al 31 dicembre 2006 e dev'essere sostituita con una disposizione in seno a una legge in senso formale (art. 17 LPD15).

L'introduzione del nuovo articolo 31a soddisfa tale esigenza. In futuro, in questa raccolta di dati saranno registrati anche i dati sulle autorizzazioni rifiutate.

Per quanto riguarda la banca dati DAWA (lett. d) rinviamo al numero 2.1.8.

La base legale delle banche dati WANDA e MUNDA di cui alla lettera e, è costituita attualmente dall'articolo 40 capoverso 1 lettera c OArm. Queste raccolte di dati non contengono dati sensibili tali da esigere una base legale in seno a una legge in senso formale. Tuttavia, per maggiore chiarezza esse sono elencate nell'articolo 32a.

La lettera f costituisce la base legale delle banche dati del Servizio di coordinamento nazionale per la valutazione delle tracce di armi da fuoco (cfr. il commento nel n. 2.1.9).

Art. 32b

Contenuti delle banche dati

Questa disposizione definisce i contenuti delle banche dati elencate nell'articolo 32a secondo le prescrizioni della legge sulla protezione dei dati.

Non vi sono indicazioni sulle banche dati WANDA e MUNDA, poiché esse contengono esclusivamente dati tecnici su armi e munizioni.

Art. 32c

Comunicazione di dati

Per ragioni di sistematica il contenuto dell'articolo 32c capoverso 2 del DF-Schengen è disciplinato nel nuovo capoverso 1 lettera a della presente disposizione.

Il capoverso 2 statuisce la possibilità di un accesso online delle autorità d'esecuzione cantonali alle banche dati della Confederazione essenziali per verificare l'identità dei commercianti o degli acquirenti di armi. Ciò permette agli uffici cantonali d'esecuzione di verificare ad esempio se una persona che richiede un permesso d'acquisto di armi è registrata in un altro Cantone per impiego abusivo di armi.

L'accesso diretto ai dati in questione costituirebbe uno strumento importante a disposizione delle autorità doganali e di polizia per migliorare l'applicazione della legge. Durante la procedura di consultazione i Cantoni e la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) hanno perciò chiesto con insistenza l'accesso diretto ai dati.

15

Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, RS 235.1.

2565

L'obbligo di trasmettere i dati agli Stati di domicilio, previsto dal capoverso 3, corrisponde all'articolo 32c capoverso 1 del DF-Schengen. La modifica è effettuata per ragioni di sistematica.

3.9.2

Protezione dei dati in relazione all'Accordo di Schengen

Il titolo del nuovo capitolo 7a «Trattamento e protezione dei dati», creato mediante il DF-Schengen, è stato modificato affinché fosse precisato che le norme di questo capitolo si riferiscono unicamente a disposizioni in materia di protezione dei dati in relazione con l'Accordo di Schengen.

3.10

Obblighi di comunicazione

Art. 32j Comunicazioni nell'ambito dell'amministrazione militare Il nuovo obbligo di comunicazione in virtù del capoverso 1 è introdotto in relazione con la cessione dell'arma personale ai militari quando gli stessi sono prosciolti dagli obblighi di servizio nonché con la consegna di armi personali prese in prestito. Le persone che, in seguito all'impiego abusivo di armi da fuoco, sono registrate nella banca dati DEBBWA non hanno diritto a ricevere in proprietà l'arma di ordinanza16.

La norma contenuta nel capoverso 2 intende garantire che l'arma ceduta in proprietà possa sempre essere rintracciata. Al momento della cessione dell'arma le autorità militari rilevano i dati elencati alle lettere a e b. Rimangono ancora da definire la frequenza e le modalità della trasmissione dei dati. Dopo la trasmissione il servizio competente dell'amministrazione militare deve cancellare i dati. Essi vengono registrati nella banca dati DAWA (art. 32a lett d). Il ritiro delle armi personali da parte delle autorità militari è retto dall'articolo 7 OEPM17.

Il contenuto dell'articolo 32k corrisponde ampiamente a quello dell'articolo 32a del DF-Schengen ma, a differenza di questo, si estende anche alle parti di armi costruite appositamente.

3.11 Art. 33

Disposizioni penali Delitti

La disposizione penale del capoverso 1 lettera a si basa sull'articolo 33 capoverso 1 lettera a del DF-Schengen. La norma è estesa alle parti di armi costruite appositamente e agli accessori di armi. Inoltre, a differenza del DF-Schengen, è punita anche l'offerta non autorizzata di armi poiché, in virtù del nuovo articolo 17 capoverso 1, anche chi offre armi a titolo professionale necessita di una patente di commercio di armi.

16 17

Art. 11 cpv. 1 lett. d, art. 12 lett. c e art. 13 lett. c dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari, RS 514.10.

Ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari, RS 514.10.

2566

La lettera b si basa sulla LArm in vigore e subisce una modifica puramente formale.

In virtù della nuova terminologia della legislazione sulle dogane, il termine «importazione» è sostituito con «introduzione sul territorio svizzero» (cfr. il commento all'art. 1 cpv. 2).

La lettera f si basa sull'articolo 33 capoverso 1 lettera f del DF-Schengen. A differenza di quest'ultimo, contempla tuttavia anche l'obbligo degli importatori di introdurre in Svizzera unicamente armi munite di un contrassegno.

Art. 34

Contravvenzioni

Il capoverso 1 lettera c corrisponde alla stessa disposizione del DF-Schengen, salvo che la norma penale è estesa alle parti di armi costruite appositamente.

La lettera d non subisce alcuna modifica rispetto al DF-Schengen.

Rispetto alla disposizione corrispondente del DF-Schengen, la lettera i è completata con i nuovi obblighi di notifica.

Riguardo agli obblighi degli eredi, la lettera k corrisponde alla lettera i del DF-Schengen. La modifica formale è riconducibile a ragioni di sistematica.

La lettera m corrisponde letteralmente alla lettera fbis del DF-Schengen. La modifica formale è riconducibile a ragioni di sistematica.

La lettera n riprende l'articolo fter del DF-Schengen estendendolo alle parti di armi costruite appositamente.

La legge vigente non prevede conseguenze giuridiche in caso di mancato rispetto della prescrizione di sicurezza dell'articolo 28 capoverso 2. Secondo lo stesso, durante il trasporto di un'arma da fuoco, armi e munizioni vanno tenute separate. La nuova lettera o colma questa lacuna legislativa.

La nuova lettera p istituisce una norma collettiva per gli obblighi sanciti dalla legge sulle armi, la cui omissione non è tuttavia punibile. Se, nell'applicazione del presente disegno, l'assenza di sanzioni penali dovesse causare un'inosservanza delle disposizioni interessate, le stesse potranno essere integrate nell'ordinanza.

Art. 37

Prescrizione

Con lo stralcio dell'articolo 37 i termini di prescrizione specifici sono abrogati.

Di conseguenza sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale (art. 70 segg. e 109 CP).

3.12

Disposizioni finali

La modifica dell'articolo 40 capoverso 3 si basa sul DF-Schengen. La disposizione è stata riformulata essendo l'accesso ai dati e la loro comunicazione disciplinati nel nuovo articolo 32c.

Art. 41 Per facilitare la lettura le modifiche del diritto vigente sono disciplinate in un allegato (Allegato).

2567

1. Legge sul materiale bellico18 Nella legge sul materiale bellico l'espressione «armi da fuoco portatili» , utilizzata finora, è sostituita nei pertinenti articoli 9, 15, 16 e 17 con «armi da fuoco».

2. Legge sulla caccia19 L'articolo 17 capoverso 1 lettera i della legge sulla caccia rende punibile, oltre all'uso, anche l'importazione, il transito, l'esportazione e la fabbricazione di mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. In virtù dell'articolo 2 dell'ordinanza sulla caccia20 questi mezzi ausiliari comprendono anche armi da fuoco per il tiro a raffica, armi ad aria compressa e altre armi contemplate dalla legge sulle armi. Dato che, in virtù dell'articolo 2 capoverso 3 LArm, la legge sulla caccia è poziori a quella sulle armi, le norme della LArm riguardanti il traffico delle armi summenzionate sono invalidate senza che nella legge sulla caccia vi siano norme che disciplinino la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ecc. Nei settori menzionati non vi sarebbe quindi alcuna regolamentazione di tali armi. È lecito supporre che si tratti di una svista del legislatore. Il capoverso 5 limita pertanto la normativa sull'uso dei mezzi ausiliari proibiti all'esercizio della caccia.

3. Legge sugli esplosivi21 L'articolo 1 capoverso 3 delimita, per quanto concerne la polvere da sparo, il campo d'applicazione della legge sulle armi da quello della legge sugli esplosivi. La polvere da sparo utilizzata per le armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legge sulle armi. I commercianti di armi che commerciano polvere nera o di nitroglicerina non necessitano di ulteriori autorizzazioni ai sensi della legge sugli esplosivi. I capoversi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge sugli esplosivi subiscono una modifica puramente formale.

Art. 42

Disposizioni transitorie

Le modifiche si basano sulla LArm in vigore.

L'autorizzazione di cui al capoverso 4 conserva la sua validità a condizione che il titolare non dia adito a contestazioni, In caso contrario, se sussistono i presupposti di cui all'articolo 30 capoverso 1 della LArm in vigore, l'autorizzazione viene revocata.

Un termine relativamente breve per la notifica previsto nel capoverso 5 e per la presentazione della domanda previsto dal capoverso 6 nonché un periodo transitorio più lungo per regolarizzare la proprietà (cpv. 7), dovrebbero garantire la proporzionalità dell'ingerenza. In linea di massima durante questo periodo la polizia è informata sulle armi in questione e può, se necessario, effettuare controlli.

Se i termini previsti dai capoversi 5­7 non sono rispettati, gli oggetti sono sequestrati per possesso senza autorizzazione di armi ecc. in virtù dell'articolo 31. Il possessore è inoltre punito in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a.

18 19 20 21

RS 514.51 RS 922.0 Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, RS 922.01.

RS 941.41

2568

4

Ripercussioni

4.1

Per la Confederazione

Per la Confederazione le presenti modifiche hanno poche conseguenze dirette sul piano finanziario e del personale.

È ancora in sospeso la questione del finanziamento del nuovo servizio di coordinamento per la valutazione delle tracce di armi da fuoco (cfr. il commento all'art. 31d).

Per poter svolgere il lavoro necessario per la gestione del servizio di coordinamento (test con armi usate per un reato, aggiornamento della banca dati ecc.) saranno probabilmente necessari due nuovi posti di lavoro a tempo pieno.

4.2

Per i Cantoni e i Comuni

In confronto agli oneri supplementari derivanti dall'applicazione del DF-Schengen, che entrerà in vigore contemporaneamente al presente disegno di legge, le ripercussioni delle modifiche, le quali sono dettate da esigenze di politica interna, sono piuttosto esigue.

Un certo onere supplementare è dovuto all'estensione del campo d'applicazione della LArm. Saranno contemplate dalla legge molte imitazioni di armi, armi soft air e ad aria compressa (art. 4 cpv. 1 lett. f e g). Tali oggetti sottostanno a un divieto di porto che sarà applicato dalle autorità cantonali d'esecuzione. Una necessità d'applicazione analoga è dovuta al fatto che il disegno di legge contempla anche il porto abusivo di oggetti pericolosi (art. 28a).

Le autorità d'esecuzione dovranno intervenire anche in caso di offerta anonima di armi (art. 7b).

Sono inoltre prevedibili oneri supplementari a causa dell'applicazione delle nuove disposizioni degli articoli 9 capoverso 2 e 10a capoverso 4 (verifica degli acquirenti di armi) e dell'articolo 29 capoverso 3. Quest'ultimo prescrive il controllo a scadenze regolari dei commercianti di armi.

Sono invece difficilmente prevedibili le ripercussioni della nuova disposizione dell'articolo 31a che obbliga i Cantoni a prendere in consegna le armi, nella maggior parte dei casi gratuitamente. Dopo essere state prese in consegna, le armi devono essere custodite e distrutte, il che comporta costi materiali e di personale. Ma dato che già attualmente la consegna gratuita è praticata in molti Cantoni, è presumibile che le ripercussioni reali della nuova disposizione e i costi ad essa collegati saranno piuttosto esigui.

4.3

Per l'economia privata

Visto che il commercio di armi, principalmente interessato dalla revisione, svolge un ruolo piuttosto modesto per l'economia svizzera, il presente disegno di legge non ha praticamente ripercussioni sull'economia privata.

2569

Nessuna delle nuove norme proposte influisce in modo decisivo sull'attività dei commercianti di armi. Anzi, alcune faciliteranno l'attività dei commercianti di armi: ­

con l'esclusione di molti oggetti finora considerati coltelli o pugnali ai sensi della legge sulle armi, le limitazioni d'importazione e di commercio relative a tali oggetti sono revocate, il che riduce gli oneri amministrativi dei commercianti;

­

in seguito all'inclusione nella legge sulle armi di determinate armi soft air, ad aria compressa e a CO2 nonché di scacciacani e imitazioni di armi, tali oggetti potranno essere alienati solo da titolari di una patente di commercio di armi; dal punto di vista economico, il nuovo disciplinamento favorisce i commercianti di armi, poiché elimina la concorrenza di altri settori.

Il nuovo disciplinamento concernente l'autorizzazione all'introduzione in Svizzera a titolo professionale di armi, comporta un esiguo onere amministrativo supplementare per i commercianti d'armi. Il disegno di legge distingue tre tipi di autorizzazioni (cfr. le spiegazioni all'art. 24 segg.).

5

Programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel programma di legislatura 2004­2007 (FF 2004 1006, n. 3.2).

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

6.1.1

Base giuridica

Il disegno di legge si basa sull'articolo 107 capoverso 1 della Costituzione federale, che affida alla Confederazione l'incarico e la competenza di emanare prescrizioni contro l'abuso di armi.

6.1.2

Compatibilità con i diritti fondamentali

Secondo l'articolo 36 Cost. le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui e proporzionate allo scopo. Inoltre i diritti fondamentali non possono essere violati nella loro essenza.

6.1.3

Restrizione della libertà economica a causa dell'estensione del campo d'applicazione materiale

Con la parificazione alle armi di determinate imitazioni di armi, scacciacani nonché armi soft air, a CO2 e ad aria compressa (art. 4 cpv. 1 lett. f e g) e le relative restrizioni, si limita il libero esercizio dell'attività economica privata garantito dall'articolo 27 Cost.

2570

Base legale Il commercio a titolo professionale dei suddetti oggetti sarà riservato ai titolari di una patente di commercio di armi (art. 24 cpv. 1). Questa disposizione costituisce la base legale formale per la corrispondente restrizione della libertà economica.

Interesse pubblico La restrizione e il controllo del commercio di oggetti che potrebbero essere impiegati abusivamente non costituiscono una novità nel diritto svizzero e servono alla salvaguardia della sicurezza pubblica. Perciò il commercio con esplosivi, sostanze chimiche pericolose, materiale radioattivo e armi sottostà a determinati obblighi di autorizzazione e a divieti.

Le restrizioni concernenti le armi ad aria compressa e a CO2, le imitazioni di armi e le scacciacani contemplati dal disegno di legge, sono da ricondurre alla possibilità di impiego abusivo di tali oggetti, a causa della loro somiglianza con armi da fuoco vere (cfr. le spiegazioni all'art. 4 cpv. 1 lett. f e g). Proprio a causa della loro libera disponibilità gli oggetti sono utilizzati per commettere reati (minaccia, rapina, coazione). Vi è quindi un interesse pubblico preponderante per la restrizione del commercio.

Una parte delle armi ad aria compressa e a CO2 (articolo 4 capoverso 1 lettera f) sono contemplate in base alla loro potenza. Il loro alto grado di energia comporta un potenziale di ferimento che giustifica la restrizione del commercio a titolo professionale di tali oggetti.

Principio di proporzionalità La necessità di determinate restrizioni nel commercio di armi per garantire la sicurezza pubblica è incontestata. La restrizione del commercio di oggetti simili ad armi (imitazioni di armi ecc.) è una misura preventiva necessaria ed efficace contro l'uso di tali oggetti per commettere reati. Il commercio di detti oggetti non è vietato ma sottostà al controllo da parte della polizia (cfr. art. 10 e 11).

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le nuove norme contenute nel disegno di legge sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

6.3

Delega di competenze legislative

Molti punti del disegno contengono nuove norme di delega a favore del Consiglio federale. In tutti i casi si tratta di definire dettagli tecnici quali singoli tipi di armi (p. es. art. 4 cpv. 4) o di disciplinare le eccezioni (p. es. art. 18a cpv. 4). Queste norme saranno sancite nell'ordinanza.

Il disegno disciplina in una legge formale (LArm) le principali disposizioni e le linee guida della legislazione sulle armi. Sono previste norme di delega soltanto nei casi concretamente giustificati. La delega di competenze contribuisce a evitare che la LArm disciplini troppi dettagli e diventi in tal modo poco chiara.

2571

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