06.044 Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica dell'Azerbaigian del 13 settembre 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l'approvazione di una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica dell'Azerbaigian, firmata il 23 febbraio 2006.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 settembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2006-0811

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Compendio Il 23 febbraio 2006 è stata firmata con la Repubblica dell'Azerbaigian una convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la presente convenzione offre a persone che hanno rapporti fiscali con entrambi gli Stati e, segnatamente alle imprese investitrici, anche una protezione fiscale. Essa favorisce nuovi investimenti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati industrializzati.

La Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'OCSE ed è conforme alla prassi svizzera in materia di convenzioni. Per quanto concerne l'imposizione di dividendi, interessi e canoni, le soluzioni auspicate dalla Svizzera hanno potuto essere in gran parte attuate. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Messaggio 1

Caratteristiche della Convenzione

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultati dei negoziati

Dopo il crollo dell'Unione sovietica nel 1991, l'Azerbaigian è diventato uno Stato sovrano indipendente. Dal mese di ottobre del 1993, il Paese è sotto la guida del presidente Ilham Aliyev. Il Paese conta circa 8,3 milioni di abitanti per una superficie di 86 600 km2.

L'Azerbaigian dispone di importanti pozzi di petrolio e gas, che rappresentano il motore principale della crescita economica del Paese ­ attualmente oltre il 20 per cento annuo ­ e le più importanti fonti di introiti per le finanze dello Stato. Nel 2005 il prodotto interno lordo ammontava complessivamente a 12,6 miliardi di dollari americani.

Dal 1° agosto 2001 è entrato in vigore un Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Svizzera e l'Azerbaigian. Contestualmente alla firma della Convenzione di doppia imposizione, sono state firmate una convenzione per la protezione degli investimenti e una convenzione quadro per la cooperazione tecnica finanziaria e umanitaria.

Lo scambio commerciale bilaterale è modesto. Le esportazioni svizzere ammontano a un valore di 41,7 milioni di franchi, le importazioni a un totale di 12,2 milioni di franchi. La Svizzera esporta soprattutto macchine. L'importazione consiste soprattutto in articoli di bigiotteria. Alcune imprese svizzere sono inoltre presenti in Azerbaigian con rappresentanze e investimenti diretti.

In seno alle istituzioni di Bretton Woods (Fondo monetario internazionale e Banca mondiale) l'Azerbaigian fa parte dello stesso gruppo di voto della Svizzera. Nel settore della cooperazione allo sviluppo, la Svizzera sostiene determinati progetti in Azerbaigian e presta aiuti finanziari diretti e tramite istituzioni internazionali.

Dopo due cicli di negoziati, il 24 giugno 2003 sono stati parafati a Baku il progetto di Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo progetto di Protocollo.

Dopo che i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno espresso il loro parere positivo sulla Convenzione, quest'ultima è stata firmata, unitamente al Protocollo, il 23 febbraio 2006 a Baku. Con note diplomatiche del 6 giugno 2006 e del 4 luglio 2006, il testo tedesco della Convenzione è stato accordato con quello inglese.

1.2

Valutazione

La Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell'OCSE e la prassi svizzera in materia di convenzioni. Sono state convenute soluzioni per evitare la doppia imposizione, che conferiscono alla Svizzera e alla sua economia nel rapporto bilaterale una valida base e che permettono di eliminare possibili svantaggi concorrenziali nei confronti di altri Stati con cui Azerbaigian ha concluso una Convenzione per evitare la doppia imposizione. In alcuni punti si è dovuto tenere conto della 7255

particolare situazione dell'Azerbaigian, uno Stato giovane che si trova in fase di trasformazione. In particolare la Convenzione crea certezza del diritto e porta notevoli vantaggi allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Essa fornisce un contributo alla promozione degli investimenti diretti svizzeri in Azerbaigian.

2

Spiegazioni dei singoli articoli del Protocollo

Sotto l'aspetto formale e materiale, la Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a indicare le caratteristiche principali della Convenzione e a commentare le principali deroghe al modello di convenzione o alla prassi svizzera.

Art. 2

Imposte considerate

Il campo d'applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul reddito e sul patrimonio.

Art. 5

Stabile organizzazione

Nel caso di un cantiere edile, catene di montaggio e impianti nonché di un'attività di vigilanza ad essi legata, è data stabile organizzazione se l'attività oltrepassa i 12 mesi.

Si è pure in presenza di una stabile organizzazione quando un'impresa di uno Stato contraente fornisce prestazioni di servizi all'altro Stato contraente per una durata di almeno sei mesi in un lasso di tempo di 12 mesi.

Art. 7

Utili delle imprese

La Convenzione segue il principio fissato nel modello di convenzione dell'OCSE, secondo cui una stabile organizzazione è imponibile unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti.

Art. 9

Imprese associate

Nel paragrafo 3 le parti hanno convenuto un termine di cinque anni per la rettifica degli utili, fatti salvi i casi di frode od omissione intenzionale.

Art. 10

Dividendi

Nei rapporti di partecipazione, l'imposta a favore dello Stato della fonte è limitata al 5 per cento, a patto che la partecipazione costituisca almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi e gli investimenti effettuati nello Stato della fonte siano di almeno 200 000 USD o dell'equivalente in un'altra valuta. In tutti gli altri casi ammonta al massimo al 15 per cento.

Art. 11

Interessi

L'imposta alla fonte sugli interessi è di norma limitata al 10 per cento, fatte salve le seguenti norme speciali.

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L'imposta alla fonte non è prelevata sugli interessi: ­

pagati all'altro Stato o a una sua suddivisione politica o amministrativaterritoriale o a un ente locale o alla Banca centrale;

­

se il mutuo alla base è garantito o assicurato dall'altro Stato, dalla sua Banca centrale o da un altro istituto di proprietà di, o controllato da, questo Stato;

­

se il mutuo alla base è in relazione alla vendita a credito di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici.

L'imposta alla fonte ammonta al massimo al 5 per cento degli interessi: ­

versati per una vendita a credito di merci fornite da una ditta a un'altra;

­

versati su un mutuo concesso da una banca.

Art. 12

Canoni

L'aliquota dell'imposta alla fonte sui canoni è limitata al 5 per cento in relazione a brevetti, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, e al 10 per cento in tutti gli altri casi.

Il numero 5 del Protocollo chiarisce che i pagamenti ricevuti per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici (leasing) rientrano nell'articolo 7 (Utili delle imprese).

Art. 13

Utili di capitale

In caso di alienazione di partecipazioni in società, i cui beni consistono, direttamente o indirettamente, essenzialmente in beni immobili situati in detto stato, la Convenzione prevede un diritto d'imposizione dello Stato in cui sono situati i beni Art. 14

Professioni indipendenti

Quale ulteriore criterio per un'imposizione nello Stato del luogo di lavoro è determinante un soggiorno di 183 o più giorni in totale nell'arco di dodici mesi che iniziano o terminano durante un anno fiscale.

Art. 18 e 19

Pensioni e funzioni pubbliche

Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, è espressamente precisato nel numero 6 del Protocollo che gli articoli 18 e 19 della Convenzione sono applicabili anche alle prestazioni in capitale.

Art. 21

Altri redditi

Per quanto concerne gli altri redditi, la Convenzione contiene una regola di ripartizione a favore dello Stato di residenza del beneficiario. Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, le imposte alla fonte sulle vincite a giochi e lotterie sono escluse dal campo di applicazione.

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Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

L'Azerbaigian elimina la doppia imposizione ricorrendo al metodo del computo.

La Svizzera applica come di consueto il metodo dell'esenzione dall'imposta con riserva della progressione e per le imposte alla fonte non restituibili su dividendi, interessi e canoni concede il computo globale d'imposta. È inoltre stabilito che i dividendi che una società svizzera riceve da fonte azerbaigiana fruiscono dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbero i dividendi pagati da una società svizzera.

Art. 24

Non discriminazione

Nonostante il campo d'applicazione materiale della Convenzione, la clausola della non discriminazione vale per tutte le imposte degli Stati contraenti.

Art. 26

Scambio di informazioni

Nella Convenzione è stata integrata una clausola sullo scambio d'informazioni come già avvenuto con diversi Stati non membri dell'OCSE. Lo scambio è limitato alle informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di doppia imposizione. Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate solo per la tassazione e la riscossione delle imposte contemplate nella Convenzione. Lo scambio di informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, bancari, industriali, professionali o metodi commerciali è escluso.

Art. 28

Entrata in vigore

La Convenzione entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima delle due notificazioni. Per quanto riguarda i redditi soggetti all'imposta alla fonte, le disposizioni della Convenzione sono applicabili per la prima volta il 1° gennaio dell'anno seguente all'entrata in vigore o successivamente, mentre per quanto riguarda le altre imposte a partire dagli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione o successivamente.

3

Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte prelevate in Azerbaigian sui dividendi, sugli interessi e sui canoni conformemente agli articoli 10, 11 e 12. Dato che gli investimenti azerbaigiani in Svizzera erano sinora pressoché inesistenti, i minori introiti non dovrebbero essere considerevoli. Per contro, il computo forfettario d'imposta previsto nel decreto del 22 agosto 1967 del Consiglio federale comporterà un certo aggravio per le finanze pubbliche svizzere. Queste perdite non sono valutabili a causa della mancanza di dati in merito.

Nella Convenzione sono state convenute con l'Azerbaigian soluzioni per evitare la doppia imposizione, che conferiscono alla Svizzera e alla sua economia nel rapporto bilaterale una valida base e che permettono di eliminare possibili svantaggi concorrenziali nei confronti di altri Stati con cui l'Azerbaigian ha concluso una Convenzione per evitare la doppia imposizione. Nel complesso la Convenzione apporta 7258

vantaggi considerevoli per lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e contribuirà a promuovere gli investimenti diretti svizzeri in Azerbaigian. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno approvato all'unanimità la conclusione della presente Convenzione. Del resto, occorre ricordare che le Convenzioni per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio sono concluse innanzitutto nell'interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, ciò che costituisce uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

4

Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.)

che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale anche le convenzioni internazionali che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. In riferimento all'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze.

Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che proporrà anche in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera. Sebbene la presente Convenzione contenga norme di diritto, queste si limitano tuttavia al contenimento della facoltà d'imposizione della Svizzera senza creare ulteriori obblighi fiscali.

Inoltre il contenuto della Convenzione corrisponde alla politica svizzera in materia di doppia imposizione. Il decreto federale concernente la Convenzione di revisione con l'Azerbaigian non sottostà dunque al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

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