Termine di referendum: 12 ottobre 2006

Legge federale che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 23 giugno 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 188­191c della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20062, decreta: I Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale Art. 25a

Infrastruttura

Il Dipartimento federale delle finanze č competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale federale.

1

Il Tribunale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica.

2

Il Tribunale federale e il Consiglio federale disciplinano in una convenzione i dettagli della collaborazione tra il Tribunale federale e il Dipartimento federale delle finanze. In singoli punti possono pattuire una ripartizione delle competenze diversa da quanto stabilito nei capoversi precedenti.

3

Art. 130

Disposizioni cantonali di esecuzione

Con effetto dall'entrata in vigore del diritto processuale penale svizzero unificato, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle giurisdizioni inferiori in materia penale ai sensi degli articoli 80 capoverso 2 e 111 capoverso 3, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all'articolo 29a della Costituzione federale. Se il

1

1 2 3

RS 101 FF 2006 2849 RS 173.110; RU 2006 1205

2006-0297

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Integrazione e attualizzazione della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale

diritto processuale penale unificato non č ancora vigente sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, stabilisce il termine per l'emanazione delle disposizioni di esecuzione.

Con effetto dall'entrata in vigore del diritto processuale civile svizzero unificato, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle autoritā inferiori in materia civile ai sensi degli articoli 75 capoverso 2 e 111 capoverso 3, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all'articolo 29a della Costituzione federale. Se il diritto processuale civile unificato non č ancora vigente sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, stabilisce il termine per l'emanazione delle disposizioni di esecuzione.

2

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle giurisdizioni inferiori nelle cause di diritto pubblico ai sensi degli articoli 86 capoversi 2 e 3 e 88 capoverso 2, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all'articolo 29a della Costituzione federale.

3

Sino all'emanazione della legislazione esecutiva, i Cantoni possono emanare disposizioni di esecuzione in forma di atti normativi non sottostanti a referendum, sempre che sia necessario per il rispetto dei termini di cui ai capoversi 1­3.

4

Art. 132 cpv. 3 e 4 I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 19434 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 19845 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.

3

4 La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.

2. Legge del 4 ottobre 20026 sul Tribunale penale federale Art. 23a

Infrastruttura

Il Dipartimento federale delle finanze č competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale penale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale penale federale.

1

Il Tribunale penale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica.

2

4 5 6

CS 3 499 RU 1984 748, 1992 339, 1993 879 RS 173.71

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Integrazione e attualizzazione della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale

I dettagli della collaborazione tra il Tribunale penale federale e il Dipartimento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all'articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale federale; č fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Tribunale penale federale e il Consiglio federale.

3

3. Legge del 17 giugno 20058 sul Tribunale amministrativo federale Art. 27a

Infrastruttura

Il Dipartimento federale delle finanze č competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale amministrativo federale.

Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale amministrativo federale.

1

Il Tribunale amministrativo federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica.

2

3 I dettagli della collaborazione tra il Tribunale amministrativo federale e il Dipartimento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all'articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale federale; č fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Tribunale amministrativo federale e il Consiglio federale.

II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006

Consiglio nazionale, 23 giugno 2006

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 200610 Termine di referendum: 12 ottobre 2006

7 8 9 10

RS 173.110; RU 2006 1205 RS 173.32; RU 2006 2197 RS 173.110; RU 2006 1205 FF 2006 5329

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Integrazione e attualizzazione della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale

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