Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea

Allegato 2

Firmato a Hong Kong il 15 dicembre 2005

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (denominati di seguito «gli Stati dell'AELS») e la Repubblica di Corea (denominata di seguito «la Corea»), denominati collettivamente di seguito «le Parti», considerata l'importanza dei legami esistenti tra la Corea e gli Stati dell'AELS; animati dal desiderio di consolidare detti legami mediante l'istituzione di una zona di libero scambio, stabilendo tra di essi relazioni strette e durature; convinti che la zona di libero scambio sui loro territori costituirà un mercato più esteso e sicuro per i beni e i servizi e produrrà un ambiente stabile e sicuro per gli investimenti, migliorando la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali; riaffermata la loro adesione allo Statuto delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; decisi, eliminando gli ostacoli al commercio mediante l'istituzione di una zona di libero scambio, a contribuire all'espansione e allo sviluppo armoniosi del commercio mondiale e a promuovere una più stretta cooperazione internazionale, in particolare fra l'Europa e l'Asia; con l'obiettivo di creare nuovi impieghi, migliorare il livello di vita e garantire un incremento elevato e costante del reddito reale nei rispettivi territori mediante l'espansione del commercio e degli investimenti; convinti che il presente Accordo creerà le condizioni favorevoli allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e finanziarie; fondandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e da altri accordi negoziati in questo ambito (denominato di seguito «Accordo dell'OMC») nonché da altri strumenti di cooperazione multilaterali e bilaterali di cui sono Parti; e riconoscendo che la liberalizzazione del commercio dovrebbe permettere un'utilizzazione ottimale delle risorse mondiali conformemente all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e a preservare l'ambiente; hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, quanto segue:

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Dal testo originale inglese.

2005-3255

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea

I. Disposizioni generali Art. 1.1

Obiettivi

1. Gli Stati dell'AELS e la Corea istituiscono una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

2. Il presente Accordo, fondato su relazioni commerciali fra economie di mercato, si prefigge di: (a) liberalizzare e agevolare gli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (denominato qui di seguito «GATT 1994»); (b) liberalizzare gli scambi di servizi, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (denominato qui di seguito «GATS»); (c) promuovere la concorrenza sui loro mercati, in particolare nell'ambito delle relazioni economiche fra le Parti; (d) liberalizzare maggiormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici; (e) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle norme internazionali in vigore; e (f) contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli al commercio e creando un ambiente favorevole agli investimenti, all'espansione e allo sviluppo armoniosi del commercio mondiale.

Art. 1.2

Campo d'applicazione territoriale

1. Fatto salvo l'Allegato I, il presente Accordo si applica: (a) al territorio terrestre, alle acque interne e alle acque territoriali di ciascuna Parte nonché al suo spazio aereo territoriale, conformemente al diritto internazionale; e (b) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure prese da una Parte nell'esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conformemente al diritto internazionale.

2. L'Allegato II del presente Accordo si applica alla Norvegia.

Art. 1.3

Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle relazioni economiche e commerciali tra gli Stati dell'AELS, da un lato, e la Corea, dall'altro, ma non alle relazioni commerciali fra i diversi Stati dell'AELS, fatte salve le disposizioni contrarie previste dal presente Accordo.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea

2. In virtù dell'unione doganale stabilita tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein dal Trattato del 29 marzo 1923, la Confederazione Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein in tutte le questioni contemplate da tale Trattato.

Art. 1.4

Investimenti

Per quanto concerne gli investimenti, si rinvia all'Accordo sugli investimenti concluso separatamente tra l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera, da un lato, e la Corea, dall'altro. Per le sue Parti, l'Accordo sugli investimenti costituisce parte integrante degli strumenti istitutivi della zona di libero scambio.

Art. 1.5

Relazione con altri accordi

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'Accordo dell'OMC e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono Parti.

Art. 1.6

Governi regionali e locali

Ciascuna Parte provvede sul suo territorio affinché i rispettivi governi e autorità regionali e locali nonché gli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati loro dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali, assicurino il rispetto di tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo.

Art. 1.7

Accordi preferenziali

Il presente Accordo non deve impedire il mantenimento o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, accordi sul commercio frontaliero e altri accordi preferenziali per quanto non pregiudichino il regime commerciale previsto dal presente Accordo.

II. Scambi di merci Art. 2.1

Campo d'applicazione

1. Tranne nel caso in cui i diritti e gli obblighi delle Parti sono disciplinati dal GATT 1994, il presente capitolo si applica ai prodotti elencati qui di seguito, i quali devono essere originari di uno Stato dell'AELS o della Corea: (a) tutti i prodotti compresi nei capitoli 25­97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (denominato qui di seguito «SA»), ad eccezione dei prodotti elencati nell'Allegato III; (b) i prodotti agricoli trasformati menzionati nell'Allegato IV; e (c) i pesci e gli altri prodotti del mare menzionati nell'Allegato V.

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2. La Corea ha concluso con ciascuno Stato dell'AELS un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti agricoli. Detti accordi sono parte degli strumenti istitutivi della zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Corea.

Art. 2.2

Regole in materia di origine e procedure doganali

Le disposizioni relative alle regole in materia di origine e alle procedure doganali sono contenute nell'Allegato I.

Art. 2.3

Dazi

1. A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS e la Corea eliminano tutti i dazi e altri oneri doganali o tasse all'importazione e all'esportazione dei prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Corea, fatte salve le disposizioni contrarie dell'Allegato VI.

2. Non vengono introdotti nuovi dazi e altri oneri doganali o tasse all'importazione e all'esportazione di prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Corea.

3. Sono considerati «dazi e altri oneri doganali o tasse all'importazione e all'esportazione» tutti gli oneri doganali e le tasse di qualsiasi tipo imposti in relazione all'importazione o all'esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di soprattassa legate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione delle tasse imposte conformemente agli articoli III e VIII del GATT 1994.

Art. 2.4

Dazi di base

1. Per ciascun prodotto il dazio di base cui si applicano le riduzioni successive previste negli Allegati IV, V e VI corrisponde all'aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (denominata qui di seguito «NPF») il 1° gennaio 2005.

2. Se, in qualsiasi momento, una Parte riduce l'aliquota di dazio applicata alla NPF per una o più merci contemplate dal presente Accordo, tale aliquota si applica nella misura in cui è inferiore all'aliquota di dazio calcolata conformemente al calendario per l'eliminazione dei dazi doganali previsto negli Allegati IV, V e VI. Durante il periodo di applicazione dell'aliquota ridotta applicata alla NPF, le Parti si consultano, su richiesta, al fine di continuare le riduzioni successive dei dazi doganali sulla base dell'aliquota ridotta della NPF.

3. Le aliquote di dazio ridotte calcolate conformemente alle disposizioni degli Allegati IV, V e VI sono arrotondate alla prima decimale.

Art. 2.5

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

1. A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i divieti o le restrizioni all'importazione o all'esportazione di merci tra le Parti applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure, esclusi i dazi e le tasse, sono soppressi per tutti i prodotti delle Parti, fatte salve le eccezioni previste nell'Allegato V.

2. Non vengono introdotte nuove misure conformemente al paragrafo 1.

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Art. 2.6

Trattamento nazionale

Le Parti applicano il trattamento nazionale conformemente all'articolo III del GATT 1994, comprese le note interpretative di detto articolo, il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

Art. 2.7

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono disciplinati dall'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie.

2. Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto per le perizie sanitarie e fitosanitarie al fine di facilitare le consultazioni tecniche e lo scambio di informazioni.

Art. 2.8

Regolamenti tecnici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i regolamenti tecnici, le norme e la valutazione della conformità sono disciplinati dall'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio (denominato qui di seguito «Accordo sugli OTC»), il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A tale scopo cooperano in particolare a: (a) rafforzare il ruolo delle norme internazionali che servono da base per i regolamenti tecnici, comprese le procedure di valutazione della conformità; (b) promuovere l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità sulla base delle pertinenti norme e direttive dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO)/Commissione elettrotecnica internazionale (IEC); e (c) promuovere il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità ottenuti dagli organismi di cui al paragrafo 2 lettera b che sono stati riconosciuti nel quadro di un accordo multilaterale appropriato fra i rispettivi sistemi o organi di accreditamento.

3. Nel quadro del presente articolo, le Parti si impegnano a intensificare senza indugio lo scambio di informazioni e a considerare favorevolmente qualsiasi domanda scritta di consultazione.

4. Le Parti riconoscono l'esistenza di una vasta gamma di misure per facilitare, nel territorio di una Parte, il riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità svolte nel territorio di un'altra Parte, segnatamente: (a) gli accordi per il riconoscimento reciproco dei risultati delle procedure di valutazione della conformità riguardo a regolamenti specifici svolte da organismi situati nel territorio di un'altra Parte;

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(b) le procedure di accreditamento per qualificare gli organismi di valutazione della conformità; (c) la designazione da parte del governo degli organismi di valutazione della conformità; (d) il riconoscimento di una delle Parti dei risultati delle valutazioni della conformità svolte nel territorio di un'altra Parte; (e) gli accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformità nel territorio di ciascuna Parte; e (f) l'accettazione della Parte importatrice della dichiarazione di conformità di un fornitore.

Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti valutano, in seno al Comitato misto di cui all'articolo 8.1 (denominato qui di seguito «Comitato misto»), i progressi effettuati riguardo al riconoscimento dei risultati delle valutazioni della conformità e, ove necessario, convengono misure supplementari.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di scambiare informazioni e tenere consultazioni di esperti al fine di trovare una soluzione adeguata, conformemente all'Accordo sugli OTC, a qualsiasi questione che potrebbe sorgere dall'applicazione di regolamenti tecnici specifici, norme o procedure di valutazione della conformità e che, secondo la Corea o uno o più Stati dell'AELS, ha creato o potrebbe creare un ostacolo al commercio tra le Parti. Il Comitato misto è informato in merito a simili consultazioni.

Art. 2.9

Sovvenzioni e misure compensative

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono disciplinati dagli articoli VI e XVI del GATT 1994 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.

2. Prima di avviare un'inchiesta intesa a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una sovvenzione adottata in uno Stato dell'AELS o in Corea conformemente all'articolo 11 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte intenzionata ad avviare l'inchiesta informa per scritto la Parte le cui merci sono oggetto di inchiesta e le accorda un termine di 30 giorni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto su richiesta di una delle Parti entro dieci giorni dalla data di ricevimento della notifica.

Art. 2.10

Misure antidumping

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti l'applicazione delle misure antidumping sono disciplinati dall'articolo VI del GATT 1994 e dall'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (denominato qui di seguito «Accordo antidumping dell'OMC») alle seguenti condizioni:

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(a) le Parti si adoperano per rinunciare ad avviare procedure antidumping l'una contro l'altra. A tal fine, prima di avviare un'inchiesta in virtù dell'Accordo antidumping dell'OMC, la Parte che riceve una domanda correttamente documentata informa per scritto la Parte le cui merci sono sospettate di essere state oggetto di dumping e permette l'organizzazione di consultazioni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Il risultato delle consultazioni è comunicato alle altre Parti; (b) se una Parte decide di imporre un dazio antidumping conformemente all'articolo 9.1 dell'Accordo antidumping dell'OMC, detta Parte applica la regola del «minor importo» introducendo un dazio inferiore al margine di dumping se tale dazio è comunque sufficiente a eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale.

2. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure antidumping tra di esse. Se, dopo il primo esame, decidono di mantenere tale possibilità, le Parti riesaminano successivamente la questione ogni due anni in seno al Comitato misto.

Art. 2.11

Misure bilaterali di salvaguardia

1. Se, in seguito alla riduzione o all'eliminazione di dazi in virtù del presente Accordo, un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un'altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da provocare o rischiare di provocare un danno grave all'industria nazionale che produce prodotti simili o in concorrenza diretta nel territorio della Parte importatrice, quest'ultima può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per prevenire o porre rimedio al pregiudizio conformemente alle disposizioni previste nei seguenti paragrafi del presente Articolo.

2. Le misure di salvaguardia sono adottate soltanto se, in seguito a un'inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite dall'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia, è dimostrato chiaramente che l'aumento delle importazioni ha provocato o rischia di provocare un pregiudizio grave.

3. La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia in virtù del presente articolo informa immediatamente, in ogni caso prima di adottare una misura, le altre Parti e il Comitato misto. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, segnatamente le prove del grave pregiudizio o di un rischio corrispondente causato dall'aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e della misura di salvaguardia proposta, la data prevista per l'introduzione della misura, la durata probabile della misura e il calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. Alla Parte suscettibile di essere colpita dalla misura è offerta una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente per quanto riguarda le importazioni provenienti da detta Parte.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può: (a) sospendere l'ulteriore riduzione di un'aliquota di dazio sul prodotto prevista dal presente Accordo; o 873

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(b) aumentare l'aliquota di dazio applicabile a tale prodotto, tenuto conto che l'onere doganale non deve superare il valore inferiore tra: (i) l'aliquota di dazio applicata alla NPF nel momento in cui la misura è adottata; o (ii) l'aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l'entrata in vigore del presente Accordo.

5. La durata delle misure di salvaguardia è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. Le misure di salvaguardia non si applicano alle importazioni di un prodotto già assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dalla scadenza della misura precedente.

6. Entro 30 giorni dalla data di notifica, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 al fine di facilitare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. Se non si trova una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può prendere le misure necessarie conformemente al paragrafo 4 per ovviare al problema e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto oggetto della misura può adottare misure compensative.

Le misure di salvaguardia e le misure compensative sono comunicate immediatamente alle altre Parti e al Comitato misto. Nello scegliere le misure di salvaguardia e le misure compensative, si privilegiano quelle che perturbano meno l'esecuzione del presente Accordo. Le misure compensative consistono in genere nella sospensione di concessioni che hanno ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti o che hanno un valore equivalente a quello dei dazi supplementari previsti in virtù della misura di salvaguardia. La Parte adotta una simile misura compensativa soltanto per il periodo minimo necessario a conseguire ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti e, in ogni caso, soltanto per il periodo in cui si applica la misura di cui al paragrafo 4.

7. Alla cessazione della misura, si applica l'aliquota di dazio che sarebbe stata applicata se la misura non fosse stata adottata.

8. In circostanze critiche, nelle quali ogni ritardo comporterebbe un pregiudizio difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia provvisoria dopo aver constatato chiaramente che un aumento delle importazioni
provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio all'industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto. Entro 30 giorni dalla data di notifica, sono avviate le adeguate procedure previste nei paragrafi 2­6, comprese quelle relative alle misure compensative. La compensazione è calcolata sulla base dell'intero periodo di applicazione della misura di salvaguardia provvisoria e della misura di salvaguardia.

9. Le misure provvisorie terminano al massimo entro 200 giorni. La durata di validità di tali misure di salvaguardia provvisorie è computata sulla durata della misura prevista nel paragrafo 4 e su ogni proroga. Gli aumenti tariffari sono immediatamente rimborsati se dall'inchiesta descritta al paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.

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10. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia tra di esse. Se, dopo il primo esame, decidono di mantenere tale possibilità, le Parti riesaminano successivamente la questione ogni due anni in seno al Comitato misto.

Art. 2.12

Difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'applicazione di misure restrittive adottate per motivi inerenti alla bilancia dei pagamenti.

2. Se si trova o corre un pericolo imminente di trovarsi in gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti una Parte può, conformemente alle condizioni stabilite nel GATT 1994 e nell'Intesa dell'OMC sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti, adottare misure commerciali restrittive, a condizione che siano di durata limitata, non siano discriminatorie e abbiano una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti. Le corrispondenti disposizioni del GATT 1994 e dell'Intesa dell'OMC sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti sono inserite nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante.

3. La Parte che adotta misure conformemente al presente articolo ne informa immediatamente le altri Parti e il Comitato misto.

Art. 2.13

Eccezioni e altri diritti e obblighi

I seguenti diritti e obblighi delle Parti sono disciplinati dai corrispondenti articoli del GATT 1994, i quali sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante: (a) per quanto riguarda le imprese commerciali di Stato, l'articolo XVII e l'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII; (b) per quanto riguarda le eccezioni generali, l'articolo XX; e (c) per quanto riguarda le eccezioni concernenti la sicurezza, l'articolo XXI.

III. Scambi di servizi Art. 3.1

Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure che incidono sugli scambi di servizi adottate dai governi e dalle autorità centrali, regionali o locali nonché dagli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati dai governi o dalle autorità centrali, regionali o locali. Si applica alle misure in tutti i settori di servizi, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 4.1. Non si applica alle misure concernenti i diritti del traffico aereo o alle misure concernenti i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti del traffico aereo, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo.

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2. Gli articoli 3.4, 3.5 e 3.6 non si applicano alle leggi, ai regolamenti o alle prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi che siano acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita o di una fornitura di servizi a titolo commerciale.

Art. 3.2

Integrazione delle disposizioni del GATS

Se nel presente capitolo si prevede che una disposizione del GATS sia inserita nel presente capitolo e ne costituisca parte integrante, i termini utilizzati nella disposizione del GATS sono intesi nel seguente modo: (a) «Membro» significa «Parte», ad eccezione di «nei confronti dei Membri», che significa «nei confronti dei Membri dell'OMC»; (b) «elenchi» indica gli elenchi secondo l'articolo 3.16 e l'Allegato VII; e (c) «impegno specifico» indica un impegno specifico in un elenco ai sensi dell'articolo 3.16.

Art. 3.3

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: 1. Le seguenti definizioni dell'articolo I del GATS sono inserite nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante: (a) «scambi di servizi»; (b) «servizi»; e (c) «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi».

2. Per «prestatore di servizi» si intende qualsiasi persona che fornisce o intende fornire un servizio.2 3. Per «persona fisica di una Parte» si intende, a norma delle leggi di tale Parte, un cittadino di tale Parte o una persona con il diritto di residenza permanente in tale Parte che gode sostanzialmente dello stesso trattamento accordato ai cittadini nazionali in materia di misure concernenti gli scambi di servizi.

4. Per «persona giuridica di una Parte» si intende una persona giuridica: (a) costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale Parte; e (i) che svolge un'importante attività commerciale nel territorio di una delle Parti; o

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Se il servizio non è fornito direttamente da una persona giuridica bensì attraverso altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al fornitore di servizi (ossia la persona giuridica) è comunque accordato, in virtù di tale presenza, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente capitolo. Tale trattamento è esteso all'ente attraverso il quale il servizio viene fornito e non necessariamente ad altre parti facenti capo al fornitore al di fuori del territorio dove ha luogo la fornitura del servizio.

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(ii) che svolge un'importante attività commerciale nel territorio di un membro dell'OMC ed è posseduta o controllata da persone fisiche di tale Parte oppure è posseduta o controllata da persone giuridiche che adempiono le condizioni di cui al paragrafo 4 lettera a punto i; oppure (b) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale, posseduta o controllata da: (i) persone fisiche di tale Parte; o (ii) persone giuridiche che adempiono le condizioni di cui al paragrafo 4 lettera a.

5. Le seguenti definizioni dell'articolo XXVIII del GATS sono inserite nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante: (a) «misura»; (b) «fornitura di servizi»; (c) «misure adottate da Membri che incidono sugli scambi di servizi»; (d) «presenza commerciale»; (e) «settore» di un servizio; (f) «servizio fornito da un altro Membro» (g) «prestatore monopolista di un servizio»; (h) «consumatore di servizi»; (i)

«persona»;

(j)

«persona giuridica»

(k) «posseduta», «controllata» e «affiliata»; e (l)

«imposte dirette».

Art. 3.4

Trattamento della nazione più favorita (NPF)

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS e le disposizioni previste nel proprio elenco di esenzioni applicate alla NPF di cui all'Allegato VIII, per quanto concerne tutte le misure concernenti la fornitura di servizi una Parte accorda immediatamente e incondizionatamente ai servizi e ai prestatori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi conclusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo Vbis del GATS.

3. La Parte che conclude un accordo ai sensi del paragrafo 2 offre alla Parte che lo desidera un'adeguata opportunità di negoziare i vantaggi garantiti nell'ambito di tale accordo.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea

4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono disciplinati dall'articolo II paragrafo 3 del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.5

Accesso al mercato

Gli impegni in materia di accesso al mercato sono disciplinati dall'articolo XVI del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.6

Trattamento nazionale

Gli impegni in materia di trattamento nazionale sono disciplinati dall'articolo XVII del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.7

Impegni aggiuntivi

Gli impegni aggiuntivi sono disciplinati dall'articolo XVIII del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.8

Regolamentazione interna

I diritti e gli obblighi delle parti concernenti la regolamentazione interna sono disciplinati dall'articolo VI del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.9

Riconoscimento

1. Se una Parte riconosce, in un accordo o in un'intesa, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre a un'altra Parte adeguate opportunità di negoziare la sua adesione a tale accordo o intesa, esistente o futuro, o di negoziare accordi o intese analoghi. Se il riconoscimento è accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate opportunità a qualsivoglia altra Parte di dimostrare che la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio debbano altresì essere riconosciuti.

2. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo è conforme alle corrispondenti disposizioni dell'Accordo dell'OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.

3. L'Allegato IX si applica al riconoscimento reciproco segnatamente della formazione o dell'esperienza, delle qualifiche, delle licenze, dei certificati o dell'accreditamento dei prestatori di servizi.

Art. 3.10

Circolazione delle persone fisiche

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la circolazione delle persone fisiche di una Parte che forniscono servizi sono disciplinati dall'Allegato del GATS sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea

Art. 3.11

Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i monopoli e i prestatori esclusivi di servizi sono disciplinati dai paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo VIII del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.12

Prassi commerciali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le prassi commerciali sono disciplinati dall'articolo IX del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.13

Pagamenti e trasferimenti

1. Fatti salvi gli impegni specifici e ad eccezione delle circostanze previste nell'articolo 3.14, una Parte si astiene dall'applicare restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti relative alla fornitura di un servizio con un'altra Parte.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli degli accordi statutari del Fondo monetario internazionale (FMI), ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformità degli accordi statutari del FMI, purché le Parti si astengano dall'imporre restrizioni a transazioni in capitale incompatibili con i rispettivi impegni specifici, salvo per quanto disposto dall'articolo 3.14 o su richiesta del FMI.

Art. 3.14

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di restrizioni destinate a salvaguardare la bilancia dei pagamenti.

2. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti tali restrizioni sono disciplinati dai paragrafi 1­3 dell'articolo XII del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni ne informa immediatamente il Comitato misto.

Art. 3.15

Eccezioni

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali e le eccezioni in materia di sicurezza sono disciplinati dagli articoli XIV e XIVbis del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.16

Elenchi degli impegni specifici

1. Ciascuna Parte indica in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 3.5, 3.6 e 3.7. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco specifica gli elementi di cui all'articolo XX paragrafo 1 lettere a­d del GATS.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea

2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli 3.5 e 3.6 sono disciplinate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo XX paragrafo 2 del GATS.

3. Gli elenchi degli impegni specifici delle Parti sono contenuti nell'Allegato VII.

4. Gli aspetti particolari dell'accesso al mercato, del trattamento nazionale e degli impegni aggiuntivi applicabili ai servizi di telecomunicazione e alla coproduzione di programmi audiovisivi sono disciplinati dagli Allegati X e XI.

Art. 3.17

Modifica degli elenchi

Su richiesta scritta di una Parte, le Parti tengono consultazioni per valutare la modifica o la revoca di un impegno specifico contenuto nel suo elenco degli impegni specifici. Le consultazioni hanno luogo entro tre mesi dalla presentazione della richiesta della Parte. Nel corso delle consultazioni, le Parti si impegnano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi rispetto a quanto previsto nell'Elenco degli impegni specifici prima dei negoziati. La modifica degli elenchi sottostà alle procedure descritte nell'articolo 8.1.

Art. 3.18

Trasparenza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la trasparenza sono disciplinati dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo III e dall'articolo IIIbis del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.19

Riesame

Nell'intento di liberalizzare ulteriormente il commercio di servizi tra di esse, le Parti si impegnano a riesaminare ogni due anni i rispettivi elenchi degli impegni specifici ed elenchi delle esenzioni applicate alla NPF. Il primo esame avrà luogo al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 3.20

Allegati

I seguenti allegati al presente Accordo sono parte integrante del presente capitolo: ­

Allegato VII (Elenchi degli impegni specifici);

­

Allegato VIII (Elenchi delle esenzioni applicate alla NPF);

­

Allegato IX (Riconoscimento reciproco);

­

Allegato X (Servizi di telecomunicazione); e

­

Allegato XI (Coproduzione di programmi audiovisivi).

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea

IV. Servizi finanziari Art. 4.1

Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure concernenti gli scambi di servizi finanziari adottate dai governi e dalle autorità centrali, regionali o locali nonché dagli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati dai governi o dalle autorità centrali, regionali o locali.

2. Gli articoli 4.4, 4.5 e 4.6 non si applicano alle leggi, ai regolamenti o alle prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi che siano acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita o di una fornitura di servizi a titolo commerciale.

3. Il capitolo 3 si applica alle misure descritte nel paragrafo 1 nel caso in cui sia specificatamente previsto dal presente capitolo.

Art. 4.2

Integrazione delle disposizioni del GATS

L'articolo 3.2 si applica al presente capitolo.

Art. 4.3

Definizioni

1. Ad eccezione del paragrafo 1 lettera c, l'articolo 3.3 si applica al presente capitolo.

2. Le seguenti definizioni dell'Allegato del GATS sui servizi finanziari sono inserite nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante: (a) «servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi» (par. 1 lett. b e c dell'Allegato); (b) «servizio finanziario» (par. 5 lett. a dell'Allegato); (c) «prestatore di servizi finanziari» (par. 5 lett. b dell'Allegato); e (d) «ente pubblico» (par. 5 lett. c dell'Allegato).

Art. 4.4

Trattamento della nazione più favorita

L'articolo 3.4 si applica al presente capitolo.

Art. 4.5

Accesso al mercato

Gli impegni in materia di accesso al mercato sono disciplinati dall'articolo XVI del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 4.6

Trattamento nazionale

1. Gli impegni in materia di trattamento nazionale sono disciplinati dall'articolo XVII del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea

2. Inoltre, a norma delle disposizioni e delle condizioni che garantiscono il trattamento nazionale, ciascuna Parte accorda ai prestatori di servizi finanziari di un'altra Parte stabiliti sul proprio territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione utilizzati dagli enti pubblici nonché alle possibilità di finanziamento e di rifinanziamento disponibili nel corso di transazioni commerciali ordinarie. Il presente paragrafo non prevede di conferire l'accesso alle possibilità di finanziamento offerte in caso di difficoltà (lender of last resort) da una Parte.

3. Se una Parte richiede l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di regolamentazione autonoma, a una borsa valori o al mercato dei futures, a un istituto di compensazione o a qualsiasi altra organizzazione o associazione, affinché i prestatori di servizi finanziari di qualsiasi altra Parte forniscano servizi finanziari su una base di eguaglianza con i propri prestatori di servizi finanziari, e se questa Parte accorda direttamente o indirettamente a queste entità privilegi o vantaggi per la fornitura di servizi finanziari, essa si assicura che queste entità accordino a loro volta il trattamento nazionale ai prestatori di servizi finanziari di qualsiasi altra Parte stabiliti sul suo territorio.

Art. 4.7

Impegni aggiuntivi

Gli impegni aggiuntivi sono disciplinati dall'articolo XVIII del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 4.8

Regolamentazione interna

1. I diritti e gli obblighi delle parti concernenti la regolamentazione interna sono disciplinati dall'articolo VI del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo tale da impedire a una Parte di adottare o mantenere misure prudenziali ragionevoli quali: (a) la protezione degli investitori, dei depositanti, dei titolari o richiedenti di polizze, dei creditori fiduciari di un fornitore di servizi finanziari o di qualsiasi altro attore simile sui mercati finanziari; oppure (b) la garanzia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una Parte.

Se tali misure non sono conformi alle disposizioni del presente capitolo, esse non vengono utilizzate come mezzo per eludere gli impegni o gli obblighi della Parte derivanti da tali disposizioni. Tali misure non sono più onerose di quanto necessario per raggiungere il loro scopo.

3. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da imporre a una Parte di divulgare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti oppure informazioni confidenziali o esclusive in possesso di enti pubblici

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea

Art. 4.9

Riconoscimento

1. L'articolo 3.9 si applica al presente capitolo.

2. Inoltre, se una Parte riconosce le misure prudenziali di uno Stato terzo nel determinare le modalità di applicazione delle proprie misure ai servizi finanziari, tale Parte offre a un'altra Parte adeguate opportunità di negoziare la sua adesione a tale accordo o intesa oppure di negoziare accordi o intese analoghi, a condizioni equivalenti di regolamentazione, verifica, esecuzione della regolamentazione e, se del caso, procedure concernenti lo scambio di informazioni tra le parti contraenti. Se una Parte accorda il riconoscimento autonomamente, essa offre adeguate opportunità a qualsivoglia altra Parte di dimostrare che tali condizioni sono adempiute.

Art. 4.10

Circolazione delle persone fisiche

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la circolazione delle persone fisiche di una Parte che forniscono servizi sono disciplinati dall'Allegato del GATS sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 4.11

Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i monopoli e i prestatori esclusivi di servizi sono disciplinati dall'articolo VIII paragrafi 1, 2 e 5 del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4.12

Prassi commerciali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le prassi commerciali sono disciplinati dall'articolo IX del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 4.13

Pagamenti e trasferimenti

L'articolo 3.13 si applica al presente capitolo.

Art. 4.14

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

L'articolo 3.14 si applica al presente capitolo.

Art. 4.15

Eccezioni

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali e le eccezioni in materia di sicurezza sono disciplinati dagli articoli XIV e XIVbis del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

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Art. 4.16

Elenchi degli impegni specifici

Ciascuna Parte indica nel suo elenco menzionato nell'articolo 3.16 gli impegni specifici assunti riguardo ai servizi definiti nell'articolo 4.3 paragrafo 2 lettera b conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.16 paragrafi 1­3.

Art. 4.17

Modifica degli elenchi

L'articolo 3.17 si applica al presente capitolo.

Art. 4.18

Trasparenza

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la trasparenza sono disciplinati dall'articolo III paragrafi 1 e 2 e dall'articolo IIIbis del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

2. Inoltre, ciascuna Parte si impegna a promuovere la trasparenza regolamentare nei servizi finanziari. Di conseguenza, le Parti si impegnano a consultarsi, ove opportuno, nell'intento di promuovere processi regolamentari oggettivi e trasparenti presso ciascuna Parte in considerazione: (a) del lavoro svolto dalle Parti nell'ambito del GATS nonché in altri consessi in relazione con gli scambi di servizi finanziari; e (b) l'importanza della trasparenza regolamentare di obiettivi di politica identificabili e dei processi regolamentari chiari applicati in modo uniforme, comunicati al pubblico o resi accessibili in altro modo.

Art. 4.19

Riesame

L'articolo 3.19 si applica al presente capitolo.

Art. 4.20

Sottocomitato per i servizi finanziari

1. È istituito un Sottocomitato per i servizi finanziari (denominato qui di seguito «il Sottocomitato»), il quale sottostà al Comitato misto. Il rappresentante principale di ogni Parte proviene da un'autorità competente in merito al presente Accordo o da un'autorità finanziaria.

2. Il Sottocomitato è incaricato di: (a) sorvegliare l'esecuzione del presente capitolo, valutare la sua applicazione e seguire il suo sviluppo; e (b) esaminare le questioni relative ai servizi finanziari che gli sono sottoposte da una Parte.

3. Il Sottocomitato si riunisce congiuntamente con il Comitato misto o secondo quanto disposto tra le Parti.

4. Il Sottocomitato è presieduto congiuntamente dalla Corea e da uno degli Stati dell'AELS. Esso decide mediante consenso.

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Art. 4.21

Composizione delle controversie

1. I pertinenti articoli del capitolo 9 si applicano alla composizione delle controversie che dovessero sorgere in merito al presente capitolo in considerazione delle modifiche apportate dal presente articolo.

2. Le consultazioni concernenti i servizi finanziari svolte conformemente al capitolo 9 includono i rappresentanti ufficiali di un'autorità competente in merito al presente Accordo o di un'autorità finanziaria. Le Parti presentano al Sottocomitato un rapporto sui risultati delle loro consultazioni.

3. Fatte salve le seguenti modifiche, si applica l'articolo 9.4: (a) previo consenso delle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale è composto interamente da persone che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4; e (b) negli altri casi: (i) ogni Parte alla controversia può designare delle persone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 9.5 paragrafo 7; e (ii) se la Controparte si appella all'articolo 4.8, il presidente del tribunale arbitrale deve soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 4 nella misura in cui le Parti alla controversia non dispongano altrimenti.

4. Salvo disposizione contraria nel presente capitolo, i membri del tribunale arbitrale per i servizi finanziari devono: (a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9.5; e (b) essere esperti o possedere esperienza nel diritto o nella prassi relativa ai servizi finanziari, che può includere la regolamentazione di istituzioni finanziarie.

5. Per quanto concerne l'articolo 9.10 paragrafo 5 si applicano, ove possibile, le seguenti disposizioni. Nel caso in cui la misura oggetto della controversia riguarda: (a) soltanto il settore dei servizi finanziari, tra i vantaggi da sospendere la Parte instante dà la priorità ai vantaggi concernenti tale settore; (b) il settore dei servizi finanziari e qualsiasi altro settore, tra i vantaggi da sospendere la Parte instante dà la priorità ai vantaggi nei corrispondenti settori, in misura equivalente all'effetto della misura oggetto della controversia in ciascun settore; o (c) soltanto un settore che non sia il settore dei servizi finanziari, la Parte instante cerca di evitare di sospendere i vantaggi nel settore dei servizi finanziari.

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V. Concorrenza Art. 5.1

Regole della concorrenza relative alle imprese

1. Le Parti riconoscono che le prassi commerciali anticoncorrenziali possono compromettere i vantaggi risultanti dal presente Accordo. Dette prassi sono pertanto incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo nella misura in cui possono pregiudicare il commercio tra uno Stato dell'AELS e la Corea.

2. Ai sensi del presente Accordo, l'espressione «pratiche commerciali anticoncorrenziali»: (a) include tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese nonché l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante sull'insieme del territorio delle Parti o in una parte sostanziale di esso, che perseguano lo scopo o abbiano l'effetto di prevenire, limitare o falsare la concorrenza; e (b) può sussistere per quanto riguarda gli scambi di merci e servizi. Tali pratiche possono essere attuate da imprese private o pubbliche oppure da imprese con diritti speciali o esclusivi nella misura in cui l'adempimento dei compiti particolari loro attribuiti non sia impedito.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da creare un obbligo diretto per le imprese.

4. Le Parti si impegnano ad applicare le rispettive legislazioni sulla concorrenza al fine di eliminare le pratiche commerciali anticoncorrenziali. A tal fine, si notificano reciprocamente le pertinenti attività esecutive e garantiscono lo scambio di informazioni. Nessuna parte è tenuta a divulgare informazioni confidenziali in virtù delle proprie leggi, 5. Su richiesta, le autorità preposte alla concorrenza e/o altre autorità competenti delle Parti avviano consultazioni nell'intento di facilitare l'eliminazione delle pratiche commerciali anticoncorrenziali. La Parte sollecitata accoglie benevolmente tale domanda.

6. Su richiesta, si tengono inoltre consultazioni in seno al Comitato misto se una Parte ritiene che una pratica commerciale anticoncorrenziale condotta nel territorio di un'altra Parte continui a pregiudicare il commercio tra di esse. Le consultazioni hanno luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Le Parti interessate forniscono al Comitato misto il sostegno e le informazioni utili affinché possa esaminare il caso e assistere le Parti interessate nell'eliminare la pratica in questione e, ove opportuno, nel ristabilire l'equilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente Accordo.

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VI. Appalti pubblici Art. 6.1

Campo d'applicazione

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti gli appalti pubblici sono disciplinati dall'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (denominato qui di seguito «l'AAP»).

2. Le Parti si dichiarano disposte a cooperare in seno al Comitato misto al fine di approfondire le mutue conoscenze inerenti ai rispettivi sistemi di appalti pubblici nonché di giungere a una maggiore liberalizzazione e a un'apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici.

Art. 6.2

Scambio di informazioni

Per facilitare la comunicazione tra le Parti per quanto riguarda le questioni relative agli appalti pubblici, nell'Allegato XII sono elencati gli organi di contatto incaricati di fornire le informazioni sulle regole e sui disciplinamenti in materia di appalti pubblici.

Art. 6.3

Negoziati successivi

1. Al termine dei negoziati bilaterali tra le Parti in merito a una maggiore liberalizzazione dei rispettivi mercati degli appalti pubblici svolti nell'ambito dei negoziati intesi a emendare l'AAP, tale liberalizzazione è integrata nel presente Accordo, comprese le disposizioni dell'accordo di emendamento della parte principale dell'AAP nella misura in cui riguardano tali liberalizzazioni supplementari. Il Comitato misto prende una decisione in merito entro tre mesi dalla conclusione di tali negoziati bilaterali. La decisione è soggetta a ratifica o accettazione delle Parti.

2. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte accorda a uno Stato terzo vantaggi supplementari per quanto concerne l'accesso ai propri appalti, tale Parte si impegna ad avviare negoziati con un'altra Parte in merito alla possibilità di estendere detti vantaggi su base reciproca.

VII. Proprietà intellettuale Art. 7.1

Protezione della proprietà intellettuale

1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e adottano misure per tutelare tali diritti contro qualsiasi violazioni, inclusa la contraffazione e la pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell'Allegato XII del presente Accordo e degli accordi internazionali ivi menzionati.

2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello da esse accordato ai propri cittadini. Le eccezioni a quest'obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (denominato qui di seguito «Accordo TRIPS»).

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3. Per quanto concerne la protezione della proprietà intellettuale, le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti, conformemente all'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5, un trattamento non meno favorevole di quello da esse accordato ai cittadini di qualsiasi Stato terzo.

4. Su richiesta di una Parte al Comitato misto e previo consenso, le Parti convengono di riesaminare in modo adeguato le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale previste nel presente Accordo al fine di evitare le distorsioni commerciali derivanti dal livello attuale di protezione dei diritti di proprietà intellettuale o di porre rimedio a tali distorsioni nonché di promuovere la proprietà intellettuale volta a facilitare relazioni commerciali e finanziarie tra le Parti.

Art. 7.2

Campo d'applicazione della proprietà intellettuale

La «proprietà intellettuale» si riferisce in particolare al diritto d'autore, compresi i programmi per computer e le banche dati, ai diritti affini, ai marchi di prodotti e servizi, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, i disegni e modelli industriali, i brevetti, le varietà vegetali, la topografia dei circuiti integrati nonché alle informazioni segrete.

Art. 7.3

Cooperazione in materia di proprietà intellettuale

1. Le Parti, riconoscendo la crescente importanza dei diritti di proprietà intellettuale quale fattore di sviluppo sociale, economico e culturale, promuovono la loro cooperazione in questo ambito.

2. Le Parti convengono, ove possibile, di cooperare ad attività legate alle convenzioni internazionali esistenti o future sull'armonizzazione, l'amministrazione e l'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale e ad attività in seno a organizzazioni internazionali, come l'OMC e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), nonché di condividere esperienze e di scambiarsi informazioni sulle rispettive relazioni con Paesi terzi riguardo a questioni concernenti la proprietà intellettuale.

3. Conformemente al paragrafo 1, le Parti possono cooperare: (a) ai programmi per gli scambi di personale tra le Parti, inclusi gli scambi di esaminatori; (b) nel campo dei sistemi d'informazione sulla proprietà intellettuale; (c) alla promozione della comprensione reciproca della politica, delle attività e delle esperienze di ogni Parte nel campo della proprietà intellettuale; e (d) alla promozione della formazione in materia di proprietà intellettuale e della consapevolezza in relazione alle invenzioni.

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VIII. Disposizioni istituzionali Art. 8.1

Comitato misto

1. Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Corea. Esso si compone di rappresentanti delle Parti ed è presieduto da ministri o da alti funzionari incaricati dalle Parti a tal fine.

2. Il Comitato misto: (a) sorveglia e verifica l'esecuzione del presente Accordo, in particolare esaminando in modo completo l'applicazione delle sue disposizioni e tenendo in debito conto le clausole specifiche di riesame previste nel presente Accordo; (b) considera qualsiasi possibilità di eliminare altri ostacoli al commercio e altre misure restrittive concernenti gli scambi tra la Corea e gli Stati dell'AELS; (c) segue lo sviluppo del presente Accordo; (d) sorveglia l'attività di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti conformemente alle disposizioni del presente Accordo; (e) si adopera al fine di risolvere le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo; e (f) esamina qualsiasi altra questione che potrebbe pregiudicare l'esecuzione del presente Accordo.

3. Il Comitato misto può decidere l'istituzione di sottocomitati e di gruppi di lavoro che esso considera necessari ai fini dell'adempimento dei propri compiti. Fatte salve le disposizioni contrarie del presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro agiscono su mandato del Comitato misto.

4. Il Comitato misto adotta le proprie decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo e può formulare raccomandazioni su base consensuale.

5. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo. In seguito, si riunisce in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le sedute sono presiedute congiuntamente dalla Corea e da uno degli Stati dell'AELS. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

6. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una seduta straordinaria del Comitato misto. La seduta straordinaria ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo che le Parti convengano altrimenti.

7. Il Comitato misto può decidere di emendare gli allegati e le appendici del presente Accordo. Fatto salvo il paragrafo 8, può fissare la data dell'entrata in vigore di tali decisioni.

8. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una
decisione che è subordinata all'adempimento di disposizioni costituzionali, la decisione entra in vigore nel giorno in cui l'ultima Parte notifica l'adempimento delle sue procedure interne, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno 889

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adempiuto le loro procedure interne, a condizione che la Corea figuri tra queste.

Fatte salve le sue disposizioni costituzionali, una Parte può applicare provvisoriamente, fino alla sua entrata in vigore, una decisione del Comitato misto.

Art. 8.2

Segreteria

1. Le Parti designano i seguenti organi competenti quali segreterie rispettive ai fini del presente Accordo: (a) per la Corea, il Ministero degli Affari esteri e del commercio; e (b) per gli Stati dell'AELS, il Segretariato dell'AELS.

2. Fatto salvo l'articolo 10.7 e per quanto le Parti non abbiano convenuto diversamente o il presente Accordo non preveda altrimenti, tutte le comunicazioni o le notifiche ufficiali di una Parte o ad essa destinate sono trasmesse per il tramite della sua segreteria.

IX. Composizione delle controversie Art. 9.1

Campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano al fine di evitare o risolvere tutte le controversie che dovessero sorgere in merito al presente Accordo, in considerazione delle modalità stabilite nell'articolo 4.21 del presente Accordo e nell'articolo 25 dell'Allegato I.

2. Le controversie relative a una questione che rientra contemporaneamente nel campo d'applicazione del presente Accordo e dell'Accordo dell'OMC possono essere risolte nel foro scelto a tal fine dalla Parte instante. Il foro scelto è esclusivo.

3. Ai fini del presente articolo, le procedure di composizione delle controversie nel quadro dell'Accordo dell'OMC o del presente Accordo sono considerate avviate se una Parte ha chiesto l'istituzione di un tribunale arbitrale.

4. Prima di avviare una procedura di composizione delle controversie nel quadro dell'Accordo dell'OMC contro una o più Parti riguardo a una questione che rientra contemporaneamente nel campo d'applicazione del presente Accordo e dell'Accordo dell'OMC, la Parte interessata informa tutte le altre Parti in merito alla propria intenzione.

5. Le regole d'arbitrato di cui agli articoli 9.4­9.10 non si applicano agli articoli 2.7, 2.9, 2.10 e al capitolo 5.

Art. 9.2

Buoni uffici, conciliazione o mediazione

1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure volontarie adottate mutuamente dalle Parti. Dette procedure possono essere avviate e possono terminare in qualsiasi momento.

2. Le procedure che implicano buoni uffici, conciliazione e mediazione sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in altre procedure.

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Art. 9.3

Consultazioni

1. Le Parti si impegnano sempre a interpretare e applicare il presente Accordo in maniera consensuale e fanno di tutto per raggiungere, attraverso la cooperazione e le consultazioni, una soluzione soddisfacente per entrambe le Parti alle questioni che potrebbero pregiudicare l'esecuzione del presente Accordo.

2. Uno o più Stati dell'AELS possono chiedere per scritto consultazioni con la Corea e viceversa, allorquando una Parte ritenga che una misura applicata dalla Parte o dalle Parti cui la richiesta è rivolta non sia conforme al presente Accordo o che un vantaggio derivante direttamente o indirettamente dal presente Accordo sia pregiudicato o annullato da tale misura. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto purché la Parte o le Parti che ne fanno o ricevono la richiesta non vi si oppongano.

3. Le consultazioni hanno luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, incluse quelle relative a derrate agricole deperibili, iniziano entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni.

4. Le Parti che partecipano alle consultazioni forniscono informazioni sufficienti affinché sia possibile chiarire esaustivamente in quale modo la misura o una qualsiasi altra questione possa compromettere l'esecuzione del presente Accordo e trattano le informazioni confidenziali o personali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo della Parte che le fornisce.

5. Le consultazioni sono confidenziali e non devono pregiudicare i diritti delle Parti derivanti da qualsiasi altra procedura.

6. Le Parti che partecipano alle consultazioni informano le altre Parti circa ogni soluzione mutuamente convenuta.

Art. 9.4

Istituzione di un tribunale arbitrale

1. Se entro 60 giorni, o 30 giorni in caso di questioni urgenti, dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, la questione non è stata risolta, una o più Parti alla controversia possono, mediante richiesta scritta alla o alle Controparti, promuovere una procedura d'arbitrato. Una copia della richiesta è trasmessa a tutte le Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se partecipare alla controversia.

2. Se più di una Parte ricorre a una procedura d'arbitrato sulla medesima questione, quest'ultima è giudicata, se possibile, da un unico tribunale arbitrale3.

3. La richiesta d'arbitrato contiene i motivi dell'istanza, la descrizione della misura interessata e l'indicazione della base legale dell'istanza.

3

In seguito, i termini «Parte alla controversia», «Parte instante», «Controparte» sono usati a prescindere dal fatto che nella controversia siano coinvolte due o più Parti.

891

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Art. 9.5

Tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale di cui all'articolo 9.4 è composto di tre membri.

2. Ciascuna Parte alla controversia nomina un membro del tribunale arbitrale entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di cui all'articolo 9.

3. Le Parti alla controversia si intendono sulla nomina del terzo membro del tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla nomina del secondo membro. Il terzo membro assume la presidenza del tribunale arbitrale.

4. Se, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di cui all'articolo 9.4, i tre membri del tribunale arbitrale non sono stati ancora designati o nominati, il Segretario generale dell'OMC, su richiesta di una delle Parti alla controversia, procede alle designazioni necessarie entro un termine supplementare di 30 giorni. Se, entro il termine impartito, il Segretario generale dell'OMC non ha designato i membri del tribunale arbitrale, le Parti alla controversia si scambiano, entro i successivi dieci giorni, una lista contenente ciascuna quattro candidati non cittadini delle Parti. I membri del tribunale arbitrale sono successivamente nominati per estrazione in presenza di entrambe le Parti entro dieci giorni dalla data in cui si sono scambiate le rispettive liste. Se una Parte non sottopone la propria lista di quattro candidati, i membri del tribunale arbitrale sono nominati per estrazione a partire dalla lista già sottoposta dall'altra Parte.

5. Il presidente del tribunale arbitrale non è né cittadino di una delle Parti né risiede permanentemente in una delle Parti, non è e non è mai stato impiegato di una delle Parti né si è mai occupato del caso svolgendo qualsivoglia funzione.

6. Se uno dei membri decede, si ritira o è destituito, un suo sostituto è designato entro 15 giorni conformemente alla procedura di selezione adottata per la sua nomina. In tal caso, ogni termine applicabile alla procedura d'arbitrato è sospeso per un periodo che inizia dalla data del decesso, del ritiro o della destituzione del membro del tribunale arbitrale e termina alla data in cui è designato il sostituto.

7. Le persone nominate quali membri del tribunale arbitrale sono esperti o dispongono di esperienza in diritto, commercio internazionale o qualsiasi altra questione disciplinata dal presente Accordo o nella composizione delle controversie derivanti in virtù degli accordi commerciali
internazionali. Un membro è designato in base a criteri oggettivi e in funzione della sua affidabilità, della sua facoltà di giudizio e della sua indipendenza e agisce conformemente alle suddette caratteristiche durante l'intera procedura d'arbitrato. Se una Parte ritiene che un membro non rispetti i requisiti summenzionati, le Parti si consultano e, in caso di consenso, lo destituiscono e nominano al suo posto un nuovo membro conformemente al presente articolo e alla procedura descritta nel paragrafo 6.

8. La data dell'istituzione del tribunale arbitrale coincide con quella della nomina del suo presidente.

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Art. 9.6

Procedura d'arbitrato

1. Salvo diversa intesa tra le Parti, la procedura d'arbitrato è condotta conformemente al modello delle Regole di procedura adottate in occasione della prima seduta del Comitato misto. Nell'attesa che dette regole siano adottate, il tribunale arbitrale definisce le proprie regole di procedura, salvo che le Parti alla controversia decidano altrimenti.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, tutte le procedure del tribunale arbitrale garantiscono che: (a) le Parti alla controversia abbiano il diritto ad almeno un'audizione dinnanzi al tribunale arbitrale e abbiano la possibilità di presentare per scritto comunicazioni iniziali e argomentazioni; (b) le Parti alla controversia siano invitate a partecipare a tutte le audizioni tenute dal tribunale arbitrale; (c) le Parti alla controversia abbiano accesso a tutte le comunicazioni e a tutti i commenti presentati al tribunale arbitrale, fatte salve le esigenze di riservatezza; e (d) le audizioni, le deliberazioni, il rapporto iniziale e tutte le comunicazioni scritte e presentate al tribunale arbitrale restino confidenziali.

3. Salvo che le Parti alla controversia decidano altrimenti entro 20 giorni dalla data della presentazione della richiesta d'istituzione del tribunale arbitrale, i termini sono i seguenti: «La questione per la quale è stata richiesta l'istituzione di un tribunale arbitrale in base all'articolo 9.4 deve essere esaminata alla luce delle disposizioni corrispondenti del presente Accordo; occorre, inoltre, trarre conclusioni di diritto e di fatto motivandole nonché, all'occorrenza, formulare raccomandazioni per la composizione della controversia.» 4. Su richiesta di una delle Parti alla controversia o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può, qualora lo ritenga opportuno, procurarsi informazioni scientifiche e consigli tecnici di esperti.

5. Il tribunale arbitrale delibera in base alle disposizioni del presente Accordo, applicandole e interpretandole conformemente alle regole d'interpretazione del diritto internazionale pubblico.

6. Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti. In assenza di unanimità, i membri del tribunale possono esprimere pareri distinti sulle questioni controverse. Nessun tribunale arbitrale può rivelare quali membri facciano parte della maggioranza e quali della minoranza.

7. Le spese del tribunale arbitrale, inclusa la rimunerazione dei suoi membri, sono assunte dalle Parti alla controversia in parti uguali.

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Art. 9.7

Ritiro dell'istanza

La Parte instante può ritirare la sua istanza in qualsiasi momento prima della presentazione del rapporto iniziale. Il ritiro non pregiudica il suo diritto di promuovere successivamente una nuova istanza sulla stessa questione.

Art. 9.8

Rapporto iniziale

1. Il tribunale arbitrale presenta un rapporto iniziale alle Parti alla controversia entro 90 giorni dalla data della propria istituzione.

2. Il tribunale arbitrale allestisce il suo rapporto sulla base delle comunicazioni e delle argomentazioni delle Parti alla controversia nonché delle informazioni scientifiche e dei consigli tecnici ottenuti conformemente all'articolo 9.6 paragrafo 4.

3. Le Parti alla controversia possono sottoporre al tribunale arbitrale commenti scritti sul rapporto iniziale entro 14 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

4. In tal caso, dopo aver preso atto dei commenti scritti, il tribunale arbitrale può, di propria iniziativa o su richiesta di una Parte alla controversia: (a) chiedere il parere di qualsiasi altra Parte alla controversia; (b) riconsiderare il proprio rapporto; e/o (c) procedere a qualsiasi altro esame che ritenga opportuno.

Art. 9.9

Rapporto finale

1. Il tribunale arbitrale presenta il rapporto finale alle Parti alla controversia entro 30 giorni dalla data di presentazione del rapporto iniziale; il rapporto finale contiene i dati menzionati nell'articolo 9.8 paragrafo 2, inclusi i pareri divergenti emessi in assenza di unanimità.

2. Se le Parti alla controversia non decidono altrimenti, il rapporto finale è pubblicato entro 15 giorni data della sua presentazione alle Parti.

Art. 9.10

Attuazione dei rapporti del tribunale arbitrale

1. Il rapporto finale è definitivo e vincolante per le Parti alla controversia. Ciascuna Parte alla controversia è tenuta a prendere le misure necessarie all'attuazione del rapporto finale.

2. Dopo aver ricevuto il rapporto finale di un tribunale arbitrale, le Parti alla controversia convengono: (a) i mezzi per risolvere la controversia, normalmente conformi alle decisioni del tribunale arbitrale o alle sue eventuali raccomandazioni; e (b) il termine ragionevole necessario per applicare i mezzi volti a risolvere la controversia. In assenza di un accordo, una Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale di fissare detto termine tenuto conto delle circostanze particolari. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

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3. Se nel suo rapporto finale il tribunale arbitrale stabilisce che una Parte non ha osservato gli obblighi derivanti dal presente Accordo o che una misura adottata da una Parte ne annulla o pregiudica gli effetti, i mezzi per risolvere la controversia consistono, se possibile, nell'eliminazione dell'inosservanza, dell'annullamento o del pregiudizio.

4. Se le Parti alla controversia non si accordano sui mezzi per risolvere la controversia di cui al paragrafo 2 lettera a entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto finale, oppure hanno deciso i mezzi per risolvere la controversa ma la Controparte non li attua entro 30 giorni dalla scadenza del termine ragionevole stabilito conformemente al paragrafo 2 lettera b, la Controparte avvia, su richiesta della Parte instante, consultazioni al fine di giungere a un accordo su compensazioni reciprocamente accettabili. Se non si giunge a un tale accordo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, la Parte instante ha il diritto di sospendere i vantaggi derivanti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto nella misura in cui detti vantaggi corrispondono a quelli che hanno subìto pregiudizio a causa delle misura considerata lesiva del presente Accordo.

5. Tra i vantaggi da sospendere, la Parte instante dà la priorità ai vantaggi concernenti il medesimo settore o i medesimi settori interessati dalle misura considerata dal tribunale arbitrale come lesiva del presente Accordo. Se ritiene che non sia possibile o opportuno sospendere i vantaggi nel medesimo o nei medesimi settori, la Parte instante può sospendere vantaggi di altri settori.

6. La Parte instante notifica all'altra Parte i vantaggi che intende sospendere al più tardi 60 giorni prima della data in cui la sospensione ha effetto. Entro 15 giorni da tale notifica, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale di decidere se i vantaggi che la Parte instante intende sospendere corrispondono al pregiudizio subìto a causa della misura considerata lesiva del presente Accordo e se la sospensione proposta è conforme ai paragrafi 4 e 5. Il tribunale arbitrale rende la sua decisione entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta.

Nessun vantaggio è sospeso fintanto che il tribunale arbitrale non si è pronunciato.

7. La sospensione dei vantaggi è
temporanea e applicata dalla Parte instante fino a che la misura considerata lesiva del presente Accordo non sia ritirata o modificata in modo tale da essere resa conforme al presente Accordo o fino a che le Parti alla controversia non siano giunte a un accordo che ne ponga termine.

8. Su richiesta di una delle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale originale decide in merito alla conformità del rapporto finale con le misure esecutive adottate dopo la sospensione dei vantaggi e, in base a questa decisione, stabilisce se sia necessario porre fine alla sospensione dei vantaggi o modificarla. Il tribunale arbitrale rende la sua decisione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

9. Le decisioni rese conformemente ai paragrafi 2 lettera b, 6 e 8 sono vincolanti.

Art. 9.11

Altre disposizioni

Ogni termine menzionato nel presente capitolo può essere modificato mediante accordo delle Parti interessate.

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X. Disposizioni finali Art. 10.1

Trasparenza

1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, prescrizioni, decisioni amministrative e giudiziarie d'applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali rilevanti per l'esecuzione del presente Accordo.

2. Le Parti rispondono senza indugio alle domande specifiche e si comunicano reciprocamente, su richiesta, le informazioni relative alle questioni di cui al paragrafo 1.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo costringe una Parte a divulgare informazioni confidenziali che ostacolino l'attuazione della legge o che siano altrimenti contrarie all'interesse pubblico o, ancora, che pregiudichino gli interessi commerciali legittimi di un operatore economico.

4. In caso di incompatibilità tra le disposizioni del presente articolo e le disposizioni in materia di trasparenza in altri capitoli, queste ultime prevalgono per quanto riguarda tale incompatibilità.

Art. 10.2

Allegati e appendici

Gli allegati e le appendici del presente Accordo ne sono parte integrante.

Art. 10.3

Emendamenti

1. Una volta approvati dal Comitato misto, gli emendamenti al presente Accordo diversi da quelli di cui all'articolo 8.1 paragrafo 7 sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alla procedura costituzionale prevista da ciascuna Parte.

2. Se le Parti non decidono diversamente, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Il testo degli emendamenti nonché gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Depositario.

Art. 10.4

Adesione

1. Qualsiasi Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, dopo aver ottenuto il consenso del Comitato misto, conformemente alle condizioni e modalità stabilite tra lo Stato che aderisce e le Parti già aderenti al presente Accordo. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario.

2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione o approvazione dei termini di adesione dalle Parti esistenti; è determinante la data posteriore.

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Art. 10.5

Recesso ed estinzione

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto la notifica.

2. Se la Corea recede dal presente Accordo, lo stesso si estingue alla data di cui al paragrafo 1.

3. Se uno Stato dell'AELS recede dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, tale Stato recede dal presente Accordo conformemente al paragrafo 1.

Art. 10.6

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

2. Il presente Accordo entra in vigore il 1° luglio 2006 per gli Stati firmatari che avranno ratificato il presente Accordo entro tale data, sempreché abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario almeno un mese prima l'entrata in vigore e che la Corea sia tra gli Stati che hanno depositato i loro strumenti.

3. Se non entra in vigore il 1° luglio 2006, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario da parte della Corea e di almeno uno Stato dell'AELS; in questo caso, tra le due è determinante la data di deposito posteriore.

4. Se uno Stato dell'AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del suo strumento.

5. Nella misura consentita dalla propria Costituzione, ciascuno Stato dell'AELS può applicare il presente Accordo a titolo provvisorio. L'applicazione provvisoria dell'Accordo, in virtù del presente paragrafo, deve essere notificata al Depositario.

Art. 10.7

Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Hong Kong, il 15 dicembre 2005, in un esemplare originale in lingua inglese, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari.

(Seguono le firme) 897

Protocollo d'intesa relativo all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea

Capitolo III (Scambi di servizi) e Capitolo IV (Servizi finanziari) Vi è accordo sul fatto che in relazione alle sovvenzioni il campo d'applicazione dei capitoli III e IV è lo stesso che il campo d'applicazione del GATS.

Inoltre, è riconosciuto che, in talune circostanze, le sovvenzioni possono creare distorsioni negli scambi di servizi e le Parti prendono nota dei negoziati in materia del GATS.

È inteso in particolare che una Parte che si ritiene colpita negativamente da una sovvenzione di un'altra Parte può chiedere consultazioni.

Art. 3.6

Trattamento nazionale

È inteso che rispetto al trattamento accordato da un governo o un'autorità locale di una Parte, la nozione «i propri servizi simili e i propri prestatori di servizi simili» significa i servizi simili e i prestatori di servizi simili di questa Parte, compresa essa stessa.

Art. 3.14

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

È inteso che il paragrafo 2 lettera a dell'articolo XII GATS non si applica a misure restrittive concernenti impegni specifici in settori che vanno al di là dei settori impegnati nel GATS, a condizione che tali restrizioni siano applicate in modo non discriminatorio nei confronti di servizi e di prestatori di servizi dei Paesi che beneficiano dello stesso accesso al mercato in questi settori.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo d'intesa.

Fatto a Hong Kong, il 15 dicembre 2005, in un esemplare originale in lingua inglese, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari.

(Seguono le firme)

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