Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Romania sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori nonché altri reati transnazionali Concluso il 19 settembre 2005 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Strumenti di ratifica scambiati il ...

Entrato in vigore il ...

La Confederazione Svizzera e la Romania qui di seguito «le Parti contraenti», nello spirito delle relazioni d'amicizia e di cooperazione esistenti tra le Parti contraenti, nell'intento di contribuire a rafforzare tali relazioni, nel convincimento che la cooperazione tra le autorità impegnate nella lotta e nella prevenzione della criminalità, segnatamente nel settore del terrorismo, della criminalità organizzata e del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, sia di essenziale importanza, animati dal desiderio di approfondire e completare la cooperazione già esistente, nel rispetto dei diritti e dei doveri dei loro cittadini, in osservanza degli impegni internazionali e delle norme legali nazionali, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Scopo dell'Accordo

1. Il presente Accordo stabilisce il quadro giuridico necessario alla realizzazione della cooperazione tra le Parti contraenti da parte delle autorità competenti, nei limiti delle competenze loro conferite dalle norme legali nazionali e dagli impegni di diritto internazionale.

2. La cooperazione include la prevenzione e il rilevamento dei reati e le relative indagini, in particolare grazie allo scambio d'informazioni di natura strategica e operativa e ai regolari contatti tra le autorità competenti a tutti i livelli.

RS 0.361.663.1 1 RU ...

2005-2923

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Cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità.

Accordo con la Romania

Art. 2

Settori della cooperazione

1. Le Parti contraenti cooperano e si assistono in particolare nei seguenti settori: a.

terrorismo e finanziamento del terrorismo internazionale;

b.

criminalità organizzata, inclusi i furti commessi in banda;

c.

traffico illecito o altre attività illecite in relazione con stupefacenti, sostanze psicotrope o precursori;

d.

tratta di esseri umani, traffico di migranti e immigrazione clandestina;

e.

pedofilia, pornografia e sfruttamento di minori;

f.

traffico illecito di organi e di tessuti umani;

g.

sottrazione, fabbricazione illegale, possesso e traffico illecito di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi, materiale nucleare o radioattivo, agenti chimici e biologici, beni e tecnologie che sottostanno al controllo della destinazione finale;

h.

reati contro il patrimonio culturale e storico;

i.

contraffazione e falsificazione di monete, mezzi di pagamento o documenti ufficiali;

j.

acquisizione illegale o traffico illecito di veicoli;

k.

riciclaggio di denaro e criminalità economica;

l.

corruzione

m. criminalità informatica; n.

reati contro l'ambiente.

2. Al di fuori dei settori di cooperazione di cui al capoverso 1, il presente Accordo non autorizza le autorità competenti delle Parti contraenti a cooperare in relazione ad affari di natura politica, militare e fiscale e nemmeno nell'ambito dell'assistenza giudiziaria.

Art. 3

Forme della cooperazione

La cooperazione tra le Parti contraenti è realizzata mediante: a.

lo scambio d'informazioni e di esperienze nei settori di cui all'articolo 2 capoverso 1;

b.

il coordinamento di misure o operazioni stabilite di comune accordo dalle autorità competenti delle Parti contraenti;

c.

l'istituzione di gruppi comuni e lo scambio di specialisti nei settori di reciproco interesse;

d.

la formazione e il perfezionamento del personale.

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Art. 4

Scambio d'informazioni e di esperienze

Le Parti contraenti si sostengono vicendevolmente scambiando dati personali e non personali nonché altro materiale concernente in particolare: a.

i reati commessi, segnatamente i loro autori, le altre persone sospettate di averli preparati o commessi e di esservi implicate, le circostanze in cui sono stati commessi e le misure adottate;

b.

la struttura dei gruppi terroristici o delle organizzazioni criminali, le loro modalità d'agire e il loro finanziamento;

c.

la preparazioni di reati, in particolare di atti terroristici rivolti contro gli interessi di una Parte contraente;

d.

gli oggetti con cui sono stati commessi dei reati inclusi i campioni di tali oggetti, e i proventi dei reati;

e.

i risultati delle inchieste penali e delle ricerche criminologiche relative ai reati commessi;

f.

i metodi e gli strumenti di lavoro nonché le tecniche d'indagine;

g.

gli interventi e le operazioni speciali previste che possono essere d'interesse per l'altra Parte contraente;

h.

i documenti progettuali e analitici nonché la letteratura specialistica;

i.

le disposizioni legali del diritto nazionale relative al presente Accordo nonché tutte le loro modifiche;

j.

le conoscenze acquisite dalle autorità competenti nel corso delle loro attività o in occasione della partecipazione a conferenze o riunioni a livello internazionale, in particolare in merito alle nuove forme di criminalità.

Art. 5

Coordinamento

1. Se necessario, le autorità competenti delle Parti contraenti adottano le misure volte a garantire, sul rispettivo territorio, il coordinamento di interventi operativi concernenti: a.

la ricerca e l'identificazione di oggetti e di persone che hanno commesso un reato o che sono implicate in qualsiasi altra maniera nella commissione di un reato, inclusa l'esecuzione di misure volte a trovare e confiscare i proventi di attività criminali;

b.

l'identificazione di persone scomparse;

c.

l'impiego di tecniche investigative particolari quali la consegna sorvegliata, l'osservazione e le indagini sotto copertura;

d.

la protezione dei testimoni, delle vittime o di altre persone, al fine di impedire un attacco alla loro integrità fisica o qualsiasi altro pericolo serio derivante da un perseguimento penale;

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e.

la pianificazione e la realizzazione di programmi comuni di prevenzione della criminalità.

2. Per coordinare gli interventi operativi, le Parti contraenti possono, se necessario, fornirsi reciprocamente equipaggiamento e tecnologia.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono organizzare delle riunioni tra esperti al fine di coordinare gli interventi operativi.

Art. 6

Gruppi comuni

1. Se necessario, le autorità competenti delle Parti contraenti costituiscono gruppi comuni di analisi nonché gruppi misti di lavoro, di controllo, d'osservazione e d'indagine, in seno ai quali, in occasione di missioni sul territorio dell'altra Parte contraente, gli agenti di una Parte contraente assumono funzioni di consulenza e assistenza, senza la competenza di eseguire in maniera autonoma atti che intaccano la sovranità dell'altra Parte contraente. Gli agenti rispettano inoltre le istruzioni che ricevono dalla Parte contraente sul cui territorio operano.

2. Le Parti contraenti garantiscono agli agenti che operano sul territorio dell'altra Parte contraente la stessa protezione e la stessa assistenza come ai propri agenti.

3. Il rapporto di servizio, le condizioni d'impiego e lo statuto disciplinare degli agenti delle Parti contraenti sono retti dalle rispettive norme nazionali.

4. Quando gli agenti di una Parte contraente sono in missione sul territorio dell'altra Parte contraente, la prima Parte contraente è responsabile dei danni che i suoi agenti causano nel corso della missione, secondo il diritto della Parte contraente sul territorio della quale operano.

5. La Parte contraente sul cui territorio si verificano i danni di cui al capoverso 4 provvede al risarcimento di tali danni secondo le condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

6. La Parte contraente i cui agenti hanno causato danni sul territorio dell'altra Parte contraente rimborsa integralmente le somme che quest'ultima ha versato alle vittime o ai loro aventi diritto.

7. Senza pregiudicare l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatta salva la disposizione del capoverso 6, le Parti contraenti rinunciano, nel caso previsto al capoverso 4, a chiedere all'altra Parte contraente il rimborso dei danni subiti.

8. Gli agenti di una Parte contraente operanti sul territorio dell'altra Parte contraente sono equiparati agli agenti di quest'ultima per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.

Art. 7

Formazione e perfezionamento professionale

1. Le Parti contraenti si sostengono reciprocamente nella formazione e nel perfezionamento professionale del personale, in particolare: a.

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partecipando a corsi di formazione nelle lingue ufficiali dell'altra Parte contraente o in inglese;

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b.

organizzando in comune seminari, esercitazioni e allenamenti;

c.

formando specialisti;

d.

informandosi reciprocamente sui programmi di formazione e delegando esperti;

e.

invitando osservatori in occasione di esercitazioni.

2. Le Parti contraenti incoraggiano inoltre in qualsiasi altra maniera lo scambio di esperienze e conoscenze.

Art. 8

Procedure e costi

1. Le domande d'informazioni, di misure coordinate o di altri mezzi di assistenza devono essere inoltrate in forma scritta e contenere i motivi della richiesta. Esse possono essere trasmesse, se necessario, per fax o posta elettronica, a condizione che il loro contenuto permetta una trasmissione in questa forma. In casi urgenti le Parti contraenti possono inoltrare una domanda in forma orale che in seguito deve essere immediatamente confermata in forma scritta.

2. In casi particolari le autorità competenti si comunicano reciprocamente, senza precedente richiesta, le informazioni che ritengono importanti al fine di aiutare la Parte contraente destinataria a prevenire le minacce concrete alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico o a lottare contro i reati.

3. Le domande di assistenza reciproca si effettuano in maniera diretta tra le autorità competenti, a condizione che il diritto nazionale non ne riservi il trattamento alle autorità giudiziarie. Se l'autorità di polizia che ha ricevuto una domanda di assistenza non è autorizzata a trattarla, la trasmette all'autorità competente.

4. Le autorità competenti che hanno ricevuto una domanda di cui al capoverso 1 rispondono quanto prima. Esse possono richiedere delle informazioni aggiuntive se ciò è necessario per accogliere la richiesta dell'altra Parte contraente.

5. Ciascuna Parte contraente può rifiutarsi, totalmente o parzialmente, di fornire informazioni o assistenza, se ritiene che ciò possa minacciare la sua sovranità, la sicurezza nazionale o qualsiasi altro interesse importante, se la domanda non è conforme alla legislazione nazionale delle Parti contraenti o se l'esecuzione della domanda viola la legislazione nazionale o gli impegni internazionali.

6. In caso di rifiuto della domanda d'informazione o d'assistenza, le autorità competenti s'informano reciprocamente, in forma scritta, indicando i motivi.

7. Le autorità competenti possono stabilire condizioni concernenti l'esecuzione di una domanda o la maniera di utilizzare i risultati ottenuti in seguito alla domanda.

Tali condizioni devono essere rispettate dalle autorità competenti dell'altra Parte contraente.

8. Ciascuna Parte contraente si assume i costi derivanti dall'esecuzione del presente Accordo. Sono fatte salve le misure di coordinamento di cui all'articolo 5, per le quali l'assunzione dei costi e disciplinata di comune accordo, in forma scritta e di caso in caso, dalle autorità competenti.

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Art. 9

Addetti di polizia

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono stipulare accordi specifici per l'invio, a tempo determinato o indeterminato, presso l'altra Parte contraente di addetti di polizia che beneficiano dello statuto diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche.

2. L'invio di addetti di polizia ha lo scopo di promuovere e rendere più rapida la cooperazione, in particolare mediante il sostegno nell'esecuzione delle procedure di assistenza di polizia o giudiziaria in materia penale.

3. Gli addetti di polizia svolgono funzioni di consulenza e di assistenza senza essere competenti per l'esercizio autonomo di atti di sovranità. Forniscono informazioni e eseguono la loro missione nel quadro delle istruzioni fornite dalla Parte contraente che li ha inviati.

Art. 10

Protezione dei dati

La protezione dei dati a carattere personale scambiati dalle Parti contraenti nel quadro del presente Accordo è garantita, in accordo con la legislazione nazionale delle Parti contraenti e con gli impegni internazionali, dal rispetto delle disposizioni seguenti:

2 3

a.

i dati a carattere personale sensibili e i profili della personalità ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 19813 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, possono essere scambiati soltanto se ciò è assolutamente indispensabile e unicamente insieme ad altri dati;

b.

i dati trasmessi possono essere utilizzati soltanto agli scopi previsti dal presente Accordo e alle condizioni stabilite dalla Parte contraente mittente; l'utilizzazione dei dati per altri scopi è possibile soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente mittente e nel rispetto della legislazione della Parte contraente destinataria;

c.

su domanda della Parte contraente mittente, la Parte contraente destinataria la informa sull'utilizzazione dei dati e sui risultati ottenuti;

d.

i dati sono utilizzati esclusivamente dalle autorità giudiziarie o di polizia oppure da un'altra autorità preposta alla lotta contro la criminalità designata dalle Parti contraenti. Le Parti contraenti si comunicano la lista delle autorità autorizzate a utilizzare i dati. L'ulteriore trasmissione dei dati ad altre autorità è consentita soltanto previo accordo scritto della Parte contraente mittente;

e.

la Parte contraente mittente si assicura dell'esattezza dei dati forniti, della loro necessità e della loro adeguatezza allo scopo perseguito con la comunicazione. A tal fine essa rispetta le restrizioni previste dalle rispettive legislazioni nazionali per la trasmissione dei dati. Se sono stati trasmessi dei dati inesatti o se la trasmissione è avvenuta indebitamente, la Parte contraRS 0.191.01 RS 0.235.1

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ente mittente ne informa senza indugio la Parte contraente destinataria.

Quest'ultima rettifica o distrugge i dati in questione; f.

la persona interessata dai dati trasmessi è informata su sua richiesta in merito ai dati che la riguardano e all'utilizzazione prevista. Il diritto della persona interessata ad essere informata è retto dal diritto nazionale della Parte contraente sul cui territorio la richiesta è stata presentata. La richiesta della persona interessata è accolta solo previo accordo scritto dell'altra Parte contraente;

g.

al momento della trasmissione dei dati la Parte contraente mittente può indicare alla Parte contraente destinataria i termini per la cancellazione previsti in virtù del proprio diritto nazionale. Indipendentemente da tale termine, i dati sono cancellati non appena non sono più necessari allo scopo per cui erano stati comunicati. La Parte contraente mittente è informata della cancellazione dei dati trasmessi e dei motivi della cancellazione. In caso di denuncia del presente Accordo, tutti i dati trasmessi in virtù di quest'ultimo sono cancellati;

h.

ciascuna Parte contraente verbalizza la trasmissione, la ricezione e la cancellazione dei dati, indicando in particolare i motivi della trasmissione, le autorità interessate e le ragioni della cancellazione;

i.

in virtù della responsabilità che le incombe conformemente al suo diritto nazionale una Parte contraente non può, nei confronti di una persona lesa, invocare a sua discolpa il fatto che l'altra Parte contraente abbia trasmesso dati inesatti o li abbia trasmessi illegalmente. Se la Parte contraente destinataria è tenuta al risarcimento a causa dell'utilizzazione di dati inesatti o indebitamente trasmessi, la Parte contraente mittente rimborsa alla Parte contraente destinataria la totalità della somma versata a titolo di risarcimento;

j.

le Parti contraenti proteggono efficacemente i dati a carattere personale dall'accesso e dalla diffusione non autorizzati, dalla perdita, dalla modifica e dalla distruzione.

Art. 11

Protezione delle informazioni classificate

1. Le Parti contraenti adottano misure contro la diffusione e per la protezione fisica delle informazioni, secondo i livelli di classificazione stabiliti dalla Parte contraente che fornisce le informazioni e conformemente alla propria legislazione nazionale.

2. Le informazioni classificate sono utilizzate solo per lo scopo per cui sono state fornite.

3. Le informazioni classificate possono essere utilizzate soltanto dalle autorità di polizia o da un'altra autorità di prevenzione o di repressione della criminalità, autorizzate a trattare tali informazioni. La riproduzione o la trasmissione a uno Stato terzo o a un'altra autorità di tali informazioni, documenti, tecniche, tecnologie o modelli, acquisiti in seguito alla cooperazione, sono permesse soltanto previo consenso scritto dell'autorità che le ha fornite.

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4. Quando trasmette informazioni classificate in virtù della propria legislazione nazionale, la Parte contraente mittente stabilisce in forma scritta le condizioni della loro utilizzazione. La Parte contraente destinataria rispetta la protezione richiesta per tali informazioni classificate. La Parte contraente mittente può decidere in qualsiasi momento di modificare le condizioni di classificazione o di rinunciare a una classificazione.

5. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché l'accesso alle informazioni classificate sia limitato alle persone che ne hanno bisogno per adempiere i compiti loro affidati e che dispongono di un'autorizzazione d'accesso in virtù delle disposizioni della loro legislazione nazionale.

6. In caso di violazioni delle misure di sicurezza che causano la perdita o suscitano il sospetto di diffusione di informazioni classificate a persone non autorizzate, la Parte contraente destinataria informa immediatamente la Parte contraente mittente.

La Parte contraente destinataria avvia senza indugio un'indagine conforme alla propria legislazione nazionale, con l'assistenza della Parte contraente mittente, se essa la richiede. La Parte contraente destinataria informa la Parte contraente mittente sulle circostanze del caso, le misure adottate e i risultati delle indagini.

7. Ciascuna Parte contraente comunica senza indugio all'altra Parte contraente tutte le modifiche della propria legislazione che potrebbero tangere la protezione delle informazioni classificate.

Art. 12

Organi esecutivi.

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti, ossia, per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia e, per la Romania, il Ministero dell'Amministrazione e degli Interni, il Servizio Rumeno d'Informazione, il Ministero delle Finanze Pubbliche e il Ministero della Giustizia designano e comunicano per via diplomatica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, gli organi esecutivi (nomi, numeri telefonici, fax, e-mail e altri indirizzi di contatto importanti) che cooperano direttamente e a livello operativo secondo il loro ambito di competenza, come pure le persone di contatto (nomi e funzioni).

2. In occasione delle attività di cooperazione, gli organi esecutivi delle Parti contraenti usano l'inglese o un'altra lingua scelta di comune accordo.

3. Per l'attuazione e lo sviluppo della cooperazione, le autorità competenti delle Parti contraenti, possono stipulare, nei limiti delle loro competenze legali, dei protocolli aggiuntivi di cooperazione, rispettando le legislazioni nazionali delle Parti contraenti.

4. Si istituisce una commissione mista composta da rappresentanti delle Parti contraenti che si riunisce a intervalli regolari per fare il punto sull'attuazione della cooperazione prevista dal presente Accordo, valutarne la qualità, discutere nuove strategie e decidere se vi è la necessità di completare o sviluppare la cooperazione.

5. Le autorità competenti si comunicano senza indugio qualsiasi modifica riguardante gli organi esecutivi, le competenze o le indicazioni menzionate al presente articolo.

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Art. 13

Relazioni con altri accordi esistenti

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi internazionali ai quali hanno aderito.

Art. 14

Appianamento delle divergenze

Tutte le divergenze nell'interpretazione o applicazione del presente Accordo sono oggetto di consultazioni tra le Parti contraenti.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica, trasmessa per via diplomatica, con la quale si comunica all'altra Parte contraente la realizzazione delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa e gli emendamenti entrano in vigore conformemente alla procedura prevista al capoverso 1.

Art. 16

Denuncia

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato e può essere denunciato o sospeso in qualsiasi momento mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica e la sospensione 30 giorni dopo la notifica.

Fatto a Bucarest il 19 settembre 2005, in due esemplari originali, nelle lingue rumena e francese, entrambi facenti parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Romania:

Christoph Blocher

Vasile Blaga

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