Codice penale svizzero (internamento a vita di criminali estremamente pericolosi)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20051, decreta: I Il Codice penale nella sua versione del 13 dicembre 20022 è modificato come segue: Art. 56 cpv. 4bis (nuovo) 4bis Se entra in linea di conto l'internamento a vita di cui all'articolo 64 capoverso 1bis, il giudice, per ordinarlo, si fonda sulle perizie di almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti che non hanno curato o assistito in altro modo l'autore.

Art. 64 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, tratta di esseri umani, un genocidio o una violazione del diritto delle genti in caso di conflitto armato secondo gli articoli 108­113 del Codice penale militare del 21 marzo 20033 e se sono adempite le condizioni seguenti:

1 2 3

a.

con il crimine l'autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;

b.

vi è un'elevata probabilità che l'autore commetta un nuovo crimine di questo genere;

c.

l'autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.

FF 2006 807 RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351) RS 321.0; RU ... (FF 2003 2438)

2005-2305

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Art. 64a cpv. 1 primo periodo L'autore è liberato condizionalmente dall'internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 appena vi è da attendersi ch'egli supererà con successo il periodo di prova in libertà. ...

1

Art. 64c (nuovo) 1 In caso di internamento a vita Esame della liberazione dall'internamento l'autorità competente esamina, a vita e liberazione nuove conoscenze scientifiche condizionale

secondo l'articolo 64 capoverso 1bis, d'ufficio o su richiesta, se vi sono che permettono di prevedere che l'autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività. La decisione si fonda sul rapporto della commissione peritale federale istituita per valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita.

Se conclude che l'autore può essere curato, l'autorità competente gli propone un trattamento. Tale trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Le disposizioni in materia restano applicabili fino alla soppressione dell'internamento a vita secondo il capoverso 3.

2

Se il trattamento dimostra che la pericolosità dell'autore è diminuita in maniera considerevole e può essere ridotta al punto che costui non costituisca più un pericolo per la collettività, il giudice sopprime l'internamento a vita e ordina una misura terapeutica stazionaria in un'istituzione chiusa giusta gli articoli 59­61.

3

Il giudice può liberare condizionalmente l'autore dall'internamento a vita se costui non costituisce più un pericolo per la collettività perché affetto da invalidità permanente, senilità, grave malattia o per un altro motivo. La liberazione condizionale è retta dall'articolo 64a.

4

La soppressione dell'internamento a vita e la liberazione condizionale competono al giudice che ha ordinato l'internamento a vita. La decisione si fonda sulle perizie di almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti che non hanno curato o assistito in altro modo l'autore.

5

I capoversi 1 e 2 si applicano anche durante l'esecuzione della pena detentiva che precede l'internamento a vita. La soppressione dell'internamento a vita, secondo il capoverso 3, è possibile al più presto quando l'autore ha espiato due terzi della pena o 15 anni di pena detentiva a vita.

6

Art. 65 primo periodo Se, prima o durante l'esecuzione della pena detentiva o dell'internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria risultano adempiute, il giudice può ordinare questa misura a posteriori. ...

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Art. 84 cpv. 6bis (nuovo) 6bis Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime aperto durante l'esecuzione della pena che precede l'internamento a vita.

Art. 90 cpv. 4ter (nuovo) 4ter

Durante l'internamento a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime aperto.

Titolo prima dell'art. 380bis (nuovo)

Titolo settimo a: Responsabilità in caso di soppressione dell''internamento a vita Art. 380bis (nuovo) Se la persona internata a vita, cui è concessa la libertà condizionale o il cui internamento è stato soppresso, commette di nuovo uno dei crimini di cui all'articolo 64 capoverso 1bis, la responsabilità per il danno risultante è assunta dalla collettività competente.

1

Al diritto di regresso contro l'autore e alla prescrizione dell'azione di risarcimento o di riparazione si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni4 in materia di atti illeciti.

2

Al diritto di regresso contro i membri dell'autorità ordinante si applica il diritto cantonale o la legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità.

3

Art. 387 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'istituzione della commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia del criminale internato a vita (art. 64c cpv. 1), concernenti la scelta dei membri e il loro indennizzo, la procedura e l'organizzazione della commissione.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4 5

RS 220 RS 170.32

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