Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 2 maggio 2006

Tariffa sottoposta da Swiss Life, Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, Zurigo

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale Breve esposizione dell'oggetto e del contenuto della decisione Con lettera del 28 marzo 2006 la Swiss Life, Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una tariffa concernente l'adeguamento del sistema di eccedenze per le assicurazioni collettive vita.

La componente «sistema di eccedenze» del piano delle eccedenze è parte della tariffa dell'assicurazione collettiva nel settore della previdenza professionale e secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera r della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA, RS 961.01) è soggetta ad approvazione.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di queste tariffe è applicabile l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicuratori contro gli abusi. La legge non prevede però nessun controllo sull'adeguatezza delle tariffe.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 2 maggio 2006 l'UFAP ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare immediatamente a tutto il portafoglio gli adeguamenti tariffali approvati.

2006-1717

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Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.

Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

20 giugno 2006

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Ufficio federale delle assicurazioni private