Legge federale sulla circolazione stradale
Disegno
(LCStr) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 22 novembre 20051; visto il parere del Consiglio federale del 1o febbraio 20062, ordina: I La legge del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Art. 52 Manifestazioni sportive
Le corse automobilistiche su circuito alla presenza di pubblico con veicoli a motore, come pure le altre manifestazioni sportive su strade pubbliche con veicoli a motore o velocipedi sono soggette ad autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dai Cantoni in cui si svolge la manifestazione.
1
Il Consiglio federale può vietare determinati tipi di manifestazioni sportive con veicoli a motore. Nella sua decisione, esso tiene in considerazione soprattutto le esigenze della sicurezza stradale e della protezione dell'ambiente.
2
3
4
1 2 3
L'autorizzazione è rilasciata se: a.
gli organizzatori garantiscono uno svolgimento ineccepibile della manifestazione;
b.
le esigenze della circolazione lo permettono;
c.
sono adottate le misure di sicurezza in base allo stato attuale della tecnica;
d.
non sono prevedibili effetti dannosi per la popolazione e per l'ambiente provocati da rumore, odori o sostanze nocive;
e.
è stata conclusa l'assicurazione responsabilità civile prescritta.
Il rilascio di un'autorizzazione non costituisce un diritto.
FF 2006 1739 FF 2006 1751 RS 741.01
2005-3227
1749
Circolazione stradale. LF
L'autorità cantonale competente può concedere deroghe alle regole della circolazione se gli organizzatori garantiscono misure di sicurezza sufficienti.
5
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1750