Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2008­2011

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20063, decreta: Art. 1 Per gli anni 2008­2011 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.

per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali

b.

per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio

c.

per il versamento di pagamenti diretti

719 milioni di franchi;

1 529 milioni di franchi; 11 251 milioni di franchi.

Art. 2 Il presente decreto non sottostą a referendum.

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RS 101 RS 910.1 FF 2006 5815

2006-1329

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Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2008­2011. DF

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