Decreto federale sul limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura della societā anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) negli anni 20072010
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 capoverso 4 della legge del 20 marzo 19981 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS); visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20062, decreta: Art. 1 Per le indennitā e gli investimenti nel settore infrastruttura della societā anonima Ferrovie federali svizzere FFS nel periodo 20072010 č approvato un limite di spesa di 5880 milioni di franchi.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.
1 2
RS 742.31 FF 2006 3523
2005-3221
3603
Limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura della societā anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) negli anni 20072010. DF
3604