Esecuzione della legge federale sugli esplosivi In virtù dell'articolo 14 della legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl; RS 941.41) e degli articoli 62 e 63 della relativa ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl;RS 941.411), la Società Svizzera degli ImpresariCostruttori (SSIC), l'Associazione svizzera del brillamento (ASB) e la Comunità di lavoro svizzera per la formazione dei detentori di permessi di brillamento (SAFAS) hanno presentato un disegno di regolamento concernente la formazione per conseguire le autorizzazioni ai brillamenti A, B, C, GR, ME e VE e un disegno di regolamento concernente gli esami di brillamento per conseguire le autorizzazioni A, B, C, GR,ME e VE. I regolamenti del 17 dicembre 2002 saranno abrogati.

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, mette tali disegni a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

13 giugno 2006

4628

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2006-1687