Legge federale che modifica il decreto federale in favore delle zone di rilancio economico
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 20051, decreta: I Il decreto federale del 6 ottobre 19952 in favore delle zone di rilancio economico è modificato come segue: Titolo
Legge federale in favore delle zone di rilancio economico Art. 1 cpv. 1 La Confederazione può, mediante fideiussioni e agevolazioni fiscali, incoraggiare la realizzazione di progetti dell'economia privata volti a creare e riorientare posti di lavoro nelle zone di rilancio economico.
1
Art. 3 cpv. 1 Fideiussioni e agevolazioni fiscali possono essere concesse per progetti d'imprese industriali o d'imprese del settore terziario vicine alla produzione se questi progetti sono innovativi, generano un elevato valore aggiunto e consentono all'impresa stessa o ai suoi fornitori e partner di:
1
a.
creare nuovi posti di lavoro; o
b.
mantenere a lungo termine i posti di lavoro esistenti adeguandoli alle nuove circostanze.
Art. 5 Abrogato
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FF 2006 221 RS 951.93
2005-2842
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Modifica del decreto federale in favore delle zone di rilancio economico. LF
Art. 7, rubrica, cpv. 1, 3, 4 e 6 Competenza e procedura in materia di fideiussioni e agevolazioni fiscali Le domande di fideiussione e di agevolazioni fiscali sono presentate alle autorità competenti del Cantone in cui sarà realizzato il progetto.
1
Il Cantone decide circa la sua partecipazione alla copertura dei rischi di fideiussione e circa la concessione di agevolazioni fiscali a livello cantonale. Trasmette la domanda con le sue decisioni e proposte all'Ufficio federale competente (Ufficio)3.
3
L'Ufficio esamina le domande per il Dipartimento competente4, il quale decide in merito all'assegnazione di fideiussioni e si pronuncia in linea di massima in merito all'assegnazione e all'entità delle agevolazioni fiscali in materia d'imposta federale diretta.
4
Non appena le decisioni riguardanti una domanda di fideiussione sono passate in giudicato, l'Ufficio federale conclude, a nome della Confederazione, i pertinenti contratti di diritto pubblico; in merito si applicano, a titolo suppletivo, le pertinenti disposizioni del diritto privato.
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Art. 11 cpv. 1, 2bis e 2ter (nuovo) 1
Il presente decreto, di obbligatorietà generale5, sottostà a referendum facoltativo.
2bis
La validità del presente decreto6 è prorogata fino al 30 giugno 20067.
2ter
La validità della presente legge è prorogata fino al 31 dicembre 2008.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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Attualmente, il Segretariato di Stato dell'economia (Seco).
Attualmente, il Dipartimento federale dell'economia.
Ora: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione federale; RS 101).
Ora: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione federale; RS 101).
Introdotto dal numero I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1911; FF 2000 4924).