Legge federale sull'imposizione degli oli minerali

Progetto

(LIOm) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 131 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 22 novembre 20052; visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 20063, decreta: I La legge federale del 21 giugno 19964 sull'imposizione degli oli minerali č modificata come segue: Art. 18 cpv. 2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali č restituito se il carburante č stato utilizzato per l'agricoltura, la silvicoltura, l'estrazione di pietra da taglio naturale o la pesca professionale.

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II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 101 FF 2006 2283 FF 2006 2305 RS 641.61

2006-0027

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Legge federale sull'imposizione degli oli minerali

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