Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 21 luglio 2006

Tariffa sottoposta da PAX, Società svizzera di assicurazione sulla vita, Basilea

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale Breve esposizione dell'oggetto e del contenuto della decisione Con lettera del 14 novembre 2005 la PAX, Società svizzera di assicurazione sulla vita, ha presentato nel settore dell'assicurazione sulla vita una tariffa per il trasferimento dell'effettivo degli assicurati nel quadro della previdenza professionale.

Si tratta delle condizioni di riscatto nella previdenza professionale, in particolare anche dell'osservanza dell'articolo 16a OPP 2 («principio della porta girevole»).

Sono interessati tutti gli assicurati toccati dal trasferimento dell'effettivo degli assicurati.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione della tariffa della PAX è applicabile l'articolo 16a capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 38 LSA. L'autorità di sorveglianza deve badare che, in caso di scioglimento di contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza, la riserva matematica corrisponda all'importo che l'istituto di assicurazione esigerebbe nello stesso momento dall'istituto di previdenza all'atto della conclusione di un nuovo contratto per lo stesso effettivo di assicurati e di titolari di rendite e con le stesse prestazioni. In questo quadro, l'autorità di sorveglianza esamina se i premi previsti sono stabiliti entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti di assicurazione richiedenti e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa, la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 16a capoverso 1 OPP 2 in combinato disposto con l'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 18 luglio 2006, l'UFAP ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a tutto il portafoglio (contratti in corso e nuovi).

2006-2111

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Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.

Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni e i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

15 agosto 2006

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Ufficio federale delle assicurazioni private