Legge federale sulla procedura penale
Disegno
Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 20061, decreta: I La legge federale del 15 giugno 19342 sulla procedura penale è modificata come segue: Art. 17 cpv. 47 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie occasionate dall'attività che i loro organi svolgono in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione.
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5 Il Cantone restituisce alla Confederazione le indennità percepite nella misura in cui le spese straordinarie siano coperte dal pagamento delle spese procedurali o da una confisca.
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Il Consiglio federale definisce per via d'ordinanza: a.
le categorie di spese straordinarie che possono essere computate;
b.
l'ammontare delle indennità; può prevedere importi forfetari per i costi del personale.
Nei limiti fissati dall'ordinanza del Consiglio federale, il procuratore generale della Confederazione può convenire con i Cantoni interessati i particolari relativi alla fornitura di prestazioni, alle spese computabili e al loro indennizzo.
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Art. 106 cpv. 2 Abrogato Art. 257 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie loro occasionate dalla procedura investigatoria e dall'istruzione.
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I particolari relativi all'indennizzo sono retti dall'articolo 17 capoversi 57.
FF 2006 3877 RS 312.0
2006-0872
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Procedura penale. LF
II Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...
Se sono state fatte valere prima dell'entrata in vigore della modifica del ... e non hanno potuto essere indennizzate conformemente al diritto previgente, le spese straordinarie di cui agli articoli 17 capoverso 4 e 257 capoverso 1 occasionate ai Cantoni dopo il 1° gennaio 2002 sono indennizzate in applicazione della modifica del ...
III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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