N° 14

FOGLIO

25S

FEDERALE

Anno XXXVII Berna, 8 aprile 1954. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.-- ; gememostre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alTAmminiBtrazione delle pubblicazioni federali. -- S. A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

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MESSAGGIO del

Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di decreto federale che proroga quello concernente il conferì mento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro (Del 26 marzo 1954)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, Abbiamo l'onore di sottoporvi un disegno di decreto federale che proroga quello del 23 giugno 1943 concernente il conferimento del carat¬ tere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro.

Il decreto federale del 23 giugno 1943 l1), messo in vigore per tre anni, sostituì quello del 1° ottobre 1941 (2) sullo stesso oggetto. Esso e stato prorogato il 30 agosto 1946 (3), l'8 ottobre 1948 (4) e il 15 giugno 1951 (J)5 l'ultima volta fino al 31 dicembre 1954. Esso sarà sostituito defi¬ nitivamente, dopo tale data, da una legge federale concernente il contratto collettivo di lavoro e 1 estensione del suo campo d applicazione, il cui disegno è allegato al nostro messaggio del 29 gennaio 1954 (6).

Nella sua sessione dal 25 al 27 gennaio 1954, la commissione del Consiglio nazionale incaricata di esaminare detto disegno di legge decise h HU 5.9, 903.

-) HIT 57, llfii).

3) RIT 62, 1073.

4) RU 1949, 17.

M RU 9951, 943.

fi) FF 1954, ed. franc., I, 125.

Foglio Federale, 1954,

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254 all'unanimità di passare alla discussione del disegno di cui si tratta, ma di riunirsi una seconda volta per il riesame di determinati problemi fon¬ damentali. Ne consegue che il Consiglio nazionale non potrà occuparsi del disegno di legge nella sua sessione di marzo e che, tenuto conto del ter¬ mine di referendum, l'entrata in vigore della nuova legge non potrà essere fissata al 1° gennaio 1955.

Se non sono prese le misure necessarie, tra la scadenza del decreto federale del 23 giugno 1943 e l'entrata in vigore della legge i contratti collettivi di lavoro non potranno conservare il loro carattere obbligatorio generale, nè tale carattere potrà loro essere conferito. Come abbiamo rile¬ vato nel nostro messaggio sopra indicato, i contratti collettivi di carattere obbligatorio generale continuano ad avere una parte importante nella poli¬ tica sociale. Così stando le cose, occorre che la base legale in materia di carattere obbligatorio generale dei contratti collettivi di lavoro sia man¬ tenuta anche dopo il 31 dicembre 1954. Vi proponiamo a questo scopo dì prorogare, senza modificarlo, il decreto federale del 23 giugno 1943.

Anche se l'entrata in vigore della nuova legge potesse essere pre¬ vista per il 1° gennaio 1956, è opportuno, per parare a qualsiasi eventua¬ lità, di prorogare il decreto di due anni, e cioè fino al 31 dicembre 1956.

E' tuttavia evidente che se la legge entrasse in vigore pi'ima del 1957, essa abrogherebbe immediatamente il decreto federale del 23 giugno 1943.

Per questi motivi, vi raccomandiamo di approvare il disegno di de¬ creto federale allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione.

Berna, 26 marzo 1954.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Rubattel.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di decreto federale che proroga quello concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro (Del 26 marzo 1954)

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1954

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08.04.1954

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