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Messaggio

del Consiglio federale all'Assemblea federale per l'approvazione dell'accordo concernente l'accettazione di condizioni uniformi d'omologazione degli equipaggiamenti e dei pezzi di veicoli a motore (Del 9 agosto 1972)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri, Ci pregiamo presentarvi i progetti di due decreti federali che riguardano l'approvazione dell'accordo concernente l'accettazione di condizioni uniformi d'omologazione e il riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e dei pezzi di veicoli a motore; questo accordo è stato stipulato il 20 marzo 1958 a Ginevra sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

I. Prospetto liminare Questo accordo si prefigge lo scopo di facilitare o anche di risparmiare a ogni Stato contraente la procedura tecnica e amministrativa di omologazione dei pezzi e degli equipaggiamenti dei veicoli a motore che già sono stati omologati dalle autorità competenti di un'altra parte contraente, vale a dire dallo Stato esportatore di questi pezzi o di questi equipaggiamenti.

Affinchè una tale procedura semplificata sia possibile (riconoscimento reciproco delle omologazioni), occorre che le condizioni stesse di omologazione siano uniformi; in altri termini, bisogna che i pezzi e gli equipaggiamenti rispondano a esigenze tecniche ben precise, accettate dagli Stati contraenti. Dette esigenze tecniche non figurano nell'accordo stesso ma sono fissate in una serie di regolamenti allegati; ognuno d'essi concerne un pezzo, una parte integrante o un determinato equipaggiamento.

II. Introduzione e cenni storici Da oltre venti anni, la Commissione economica per l'Europa a Ginevra si è adoperata efficacemente -- in modo speciale il gruppo d'esperti per la costruzione dei veicoli (Working Party 29) -- nel definire esigenze tecniche Foglio Federale 1972, Voi. Il

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206 uniformi in materia di costruzione e di equipaggiamento dei veicoli stradali, allo scopo di migliorare sempre più la sicurezza degli automezzi e quella del loro funzionamento. Nel corso degli anni le soluzioni preconizzate dalla Commissione economica per l'Europa hanno influito in larga misura sulle legislazioni nazionali e la Svizzera non è rimasta al difuori di questo movimento d'uniformazione. Ne fa fede la nostra ordinanza del 27 agosto 1969 concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali (RU 7969 839; RS 741.41) che tiene conto ampiamente delle raccomandazioni internazionali.

Ciò significa che le divergenze tra le legislazioni nazionali vigenti in questo dominio si sono ridotte in modo considerevole. Presto, per conseguenza, si fece sentire la necessità di avere un accordo che permettesse a determinati Stati contraenti di riconoscere automaticamente l'omologazione, fatta da altri Stati, degli accessori o delle parti integranti di veicoli stradali.

Il vantaggio di un siffatto accordo consiste nel semplificare o addiritttura nel sopprimere le procedure tecniche e amministrative, il che permette di risparmiare tempo, di facilitare il compito degli importatori e di economizzare il personale tecnico, spesso difficile da trovare al giorno d'oggi. Non abbiamo proposto prima l'adesione del nostro Paese a questo accordo del 1958, per il fatto che occorreva anzitutto modificare la legislazione svizzera in questo campo. Ciò avvenne nell'agosto del 1969 mediante la pubblicazione dell'ordinanza precitata. Siamo dunque oggi in grado di affrontare questo problema.

Attualmente, i tredici Stati seguenti fanno parte dell'accordo: la Repubblica federale di Germania, l'Austria, il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Ungheria, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Svezia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia.

III. Commento sull'accordo 1. Caratteristiche essenziali L'accordo stesso si limita a fissare le norme di procedura amministrativa che le parti contraenti devono osservare in materia, come pure le modalità di entrata in vigore, di denuncia e di revisione; due articoli regolano inoltre l'accomodamento di controversie tra gli Stati contraenti. Per contro, la parte tecnica, che costituisce la materia stessa dell'accordo, figura nei diversi regolamenti annessi, fino a tuttora il numero di venticinque. Ratificando l'accordo o aderendovi, ogni Stato può dichiarare di non ritenersi legato da certuni regolamenti oppure da nessuno (art. l n. 6). Per esempio, questi regolamenti si riferiscono agli oggetti seguenti:

207 il n. 2: Lampadine per fari a luce anabbagliante asimmetrica e luce piena asimmetrica o l'una o l'altra di queste luci; il n. 6: Gli indicatori di direzioni dei veicoli a motore (eccezione fatta per le motociclette) e dei loro rimorchi; il n. 9: II rumore dei veicoli a motore; il n. 11: La resistenza delle serrature e delle cerniere delle porte; il n. 13: La frenatura; il n. 14: L'ancoraggio delle cinture di sicurezza nelle vetture; il n. 15: I veicoli dotati di motore ad accensione comandata, per quel che concerne l'emissione dal motore di gas inquinanti l'aria; il n. 19: I fari fendinebbia per i veicoli a motore.

Mettiamo infine in evidenza che le autorità competenti, di una parte contraente che applica un regolamento, non sono obbligate di accettare «a occhi chiusi» i pezzi o gli equipaggiamenti che portano la marca di omologazione forniti da un'altra parte contraente, quando questi pezzi o equipaggiamenti non sono conformi al tipo omologato (art. 4). Le autorità straniere che hanno rilasciato una tale omologazione saranno informate; esse dovranno prendere i provvedimenti necessari affinchè la fabbricazione corrisponda al tipo omologato. Necessariamente, l'omologazione potrà essere ritirata. Le regole dell'accordo sono dunque assai flessibili per evitare a ciascuna delle parti contraenti conseguenze spiacevoli a causa dell'applicazione errata di un regolamento da parte delle autorità responsabili di un'altra parte contraente.

2. Particolarità

a. Elaborazione dei regolamenti Secondo i numeri 2 e 3 dell'articolo 1, almeno due parti contraenti possono stabilire in comune un progetto di regolamento che sottometteranno al segretario generale dell'ONU.

Questi, a sua volta, presenta il progetto di regolamento agli altri Stati contraenti i quali hanno piena libertà di aderirvi o meno. In realtà, le cose avvengono un po' diversamente. I progetti di regolamento sono discussi in modo approfondito a Ginevra da un organo della Commissione ecomonica per l'Europa nel quale il nostro Paese è rappresentato. Appena il progetto è appurato, due Stati lo presentano al segretario generale e la procedura poco anzi descritta segue il suo corso normale. Altrimenti detto, il rappresentante del nostro Paese partecipa all'elaborazione di ogni progetto di regolamento e può far valere i suoi argomenti già nello stadio preparatorio.

208 b. Revisione dei regolamenti e dell'accordo stesso II problema qui trattato riveste per noi una certa importanza. In effetti, ogni parte contraente che applica un determinato regolamento può proporre uno o più emendamenti dello stesso (art. 12). Il tenore di ogni progetto di emendamento va comunicato al segretario generale dell'ONU il quale lo trasmette alle altre parti. L'emendamento è considerato accettato se nel termine di tre mesi nessuna delle parti ha sollevato obiezioni ed entra in vigore dopo un ulteriore termine di due mesi. Per la legislazione svizzera, ciò significa che un termine di tre mesi soltanto non offre al Parlamento la possibilità di prendere posizione in merito alle proposte di emendamenti e di opporvisi per tempo.

L'adottare questa procedura, implica dunque la necessità di dare al Governo la facoltà di decidere contro proposte di emendamento oppure di presentarne a sua volta. Una procedura analoga di revisione è stata introdotta per l'Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada che voi avete accettato adottando i decreti federali del 4 e 19 dicembre 1969 (RU .7972 1245). Come abbiamo già evidenziato nel numero VI del nostro messaggio del 7 maggio 1969 (FF 1969 II 1), converrebbe, per conseguenza, autorizzarci ad opporci di nostra iniziativa a proposte di emendamenti dei regolamenti annessi o a presentare noi stessi tali proposte.

La stessa competenza dovrebbe esserci data per quel che concerne la revisione dell'accordo stesso (art. 13), dato che ogni progetto di emendamento presentato da una delle parti contraenti è ritenuto accettato se nessuna delle parti solleva obiezioni entro un termine di sei mesi a contare dalla notificazione del progetto fatto dal segretario generale. Anche in questo caso, il termine di opposizione è troppo breve per le Camere.

e. Denuncia La denuncia dell'accordo, ha effetto a partire da dodici mesi dopo la data di notificazione presso il segretario generale (art. 8). Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale di approvare l'accordo e di autorizzare il Consiglio federale ad aderirvi.

Questa approvazione deve rivestire la forma di un decreto federale semplice dato che, la possibilità di denunciare l'accordo in ogni tempo, sottrae questo al referendum
facoltativo previsto dall'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale (trattati conclusi per una durata indeterminata o per più di 15 anni).

La denuncia di uno o più regolamenti può pure avvenire in ogni tempo.

Basta che la parte contraente notifichi al segretario generale, con preavviso di un anno, che la sua amministrazione cesserà di applicare questo regolamento (art. l n. 7).

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d. Controversie L'articolo 10 prevede il sistema dell'arbitrato in caso di controversie che non possono essere regolate durante le trattative. Al momento di ratificare l'accordo o di aderirvi, ogni parte contraente può dichiarare ch'essa non si considera legata da detto articolo (vedasi il n, 1 dell'art. 11). Vi proponiamo di non far uso di questa possibilità dato che il nostro Paese ha sempre raccomandato l'arbitrato come mezzo idoneo per comporre vertenze su piano internazionale.

IV. Delega di competenze Come da noi detto al numero III/2 lettera b, il termine di tre mesi per fare opposizione ai progetti di emendamenti dei regolamenti è troppo breve per permettere, nel nostro Paese, di iniziare una procedura parlamentare.

In ogni modo, il carattere altamente tecnico di questi regolamenti si presta male a un dibattito parlamentare. Vi proponiamo perciò di delegare questa competenza all'autorità esecutiva. A tale scopo, s'impone di modificare la ripartizione dei poteri come prescritto all'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. L'Assemblea federale, in applicazione dell'articolo 85 numero 2 della Costituzione, dovrebbe dunque promulgare una deroga alla attribuzione delle competenze. Dato che ciò costituisce una norma di diritto, ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 della legge del 23 marzo 1962 sui rapporti tra i Consigli, detta deroga deve essere emanata sotto forma di legge o di decreto federale d'obbligatorietà generale, per riservare al popolo la possibilità di esprimersi mediante il referendum.

Tenuto conto del fatto che per l'approvazione dell'accordo stesso basta un decreto semplice (vedasi n. HI/2 lett. e), non sarebbe appropriato scegliere la forma di una legge federale, dal momento che si tratta di accordare al Consiglio federale competenze che, considerate sul piano materiale, non vanno praticamente oltre l'ambito delle misure d'applicazione di questo accordo. Ciò ci induce a proporvi la forma del decreto d'obbligatorietà generale.

Certo, la competenza da noi chiesta è già esplicitamente limitata all'applicazione dell'accordo che è denunciabile in ogni tempo. Tuttavia, per conformarsi alla norma dell'articolo 6 capoverso 1 della legge sui rapporti tra i Consigli, è necessario limitare espressamente la durata di validità del decreto federale stesso.

Dato che questa limitazione ha carattere formale, non dovrebbero nascere inconvenienti fissando la durata massima a quindici anni, ai sensi della Costituzione federale. Così, nel caso in cui l'accordo avesse lunga durata, non sarebbe necessario importunare troppo sovente l'Assemblea federale per una faccenda che in sé riveste scarsa importanza.

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V. Accettazione o rifiuto di singoli regolamenti Al momento di deporre il documento di ratificazione o di adesione, ogni Paese può dichiarare di non ritenersi vincolato da singoli regolamenti, annessi all'accordo, o da nessuno di essi (art. l n. 6). L'Austria, per esempio, non ha accettato nessun regolamento quando ha aderito all'accordo. Questo problema di accettazione o di rifiuto si spiega in vari modi. Dato che ogni regolamento prescrive una soluzione precisa per particolarità tecniche dettagliatissime, può darsi che una legislazione nazionale non sia ancora adattata in uno o più punti, il che non permette allo Stato contraente di accettare il regolamento in questione. Può anche darsi che l'organizzazione amministrativa o tecnica di questo Stato non sia ancora a tal punto da poter mettere in opera il sistema del riconoscimento reciproco delle omologazioni. Certi Paesi non produttori di autovetture hanno forse meno interesse a praticare questo sistema che non i Paesi esportatori.

È un po' per tutte queste ragioni che Vi proponiamo di accettare, per il momento, solo il regolamento n. 15 il quale contiene «le prescrizioni uniformi inerenti all'omologazione dei veicoli provvisti di motori ad accensione comandata, per quel che concerne l'emanazione dal motore di gas inquinante».

Questa scelta ci è dettata dalla mozione n. 10759 del Consiglio nazionale, adottata il 4 ottobre 1971, e ispirata dall'iniziativa dell'On. Schalcher, consigliere nazionale, concernente i gas di scarico dei veicoli a motore.

Detta mozione invita il Consiglio federale specialmente a sottomettere, il più presto possibile, alle Camere federali, un progetto di decreto che approva l'accordo del 20 marzo 1958, nonché il regolamento n. 15 che vi è annesso.

A titolo d'informazione, osserviamo che questo regolamento è stato adottato fino a tutt'oggi dal Belgio, dalla Spagna, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dal Regno Unito e dalla Cecoslovacchia.

Infine, vi chiediamo la competenza di approvare, in futuro, altri regolamenti, secondo necessità, per non appesantire inutilmente i vostri lavori con problemi di natura puramente tecnico-automobilistica. In ogni modo bisognerà attendere che i rispettivi servizi tecnici incaricati delle prove siano pronti. Va da sé che i deputati potranno in ogni momento invitarci, mediante mozioni o postulati, ad aderire ad altri regolamenti se lo ritengono assolutamente necessario.

VI. Proposte Concludendo, vi chiediamo di approvare i due disegni di decreti federali allegati.

211 II primo approva l'accordo concluso a Ginevra il 20 marzo 1958 e autorizza il Consiglio federale ad aderirvi come pure al regolamento n. 15. Il secondo conferisce al Consiglio federale la competenza -- di accettare o rifiutare gli emendamenti concernenti l'accordo stesso; -- di dichiarare altri regolamenti, oltre al n. 15, applicabili alla Svizzera e -- di aderire alle modificazioni dei regolamenti o di opporvisi.

Gradite, onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 9 agosto 1972.

In nome dea Consiglio federale svizzero, Il presidente della Confederazione: Celio II cancelliere della Confederazione: Huber

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(Disegno)

Decreto federale che approva l'accordo concernente l'accettazione di condizioni uniformi d'omologazione e il riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e dei pezzi di veicoli a motore

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 agosto 1972!>, decreta: Articolo unico L'accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di condizioni uniformi d'omologazione e il riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e dei pezzi di veicoli a motore, è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato ad aderire all'accordo, come pure al regolamento n. 15 annesso a detto documento.

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FF 1972 II 205

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(Disegno)

Decreto federale che conferisce certe competenze al Consiglio federale in merito all'applicazione dell'accordo concernente l'accettazione di condizioni uniformi d'omologazione e il riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e dei pezzi di veicoli a motore

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 2 della Costituzione; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 agosto 19721*, decreta: Art. l II Consiglio federale è autorizzato ad approvare o a rifiutare gli emendamenti relativi all'accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di condizioni uniformi d'omologazione e il riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e dei pezzi di veicoli a motore nonché ad aderire, di sua iniziativa e secondo necessità, ai regolamenti annessi a questo accordo. Detti regolamenti devono poter essere disdetti in ogni momento, con preavviso di dodici mesi, e perdere la loro validità indipendentemente dall'accordo di base o contemporaneamente ad esso.

2 II Consiglio federale è inoltre autorizzato ad opporsi oppure ad aderire a ogni emendamento che sarà proposto per i regolamenti annessi all'accordo.

Art. 2 1 II presente decreto sarà pubblicato conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

2 II Consiglio federale stabilisce la data di entrata in vigore del presente decreto la cui validità è limitata a quindici anni.

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" FF 1972 U 205

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Accordo concernente l'accettazione di condizioni uniformi d'omologazione e il riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e dei pezzi di veicoli a motore firmato a Ginevra il 20 marzo 1958

Preambolo Le Parti contraenti, desiderose di definire condizioni uniformi sufficienti per certi equipaggiamenti e pezzi di veicoli a motore al fine di essere omologati nel loro Paese, e desiderose di facilitare l'uso nel loro Paese di equipaggiamenti e pezzi similmente omologati dalle autorità competenti di un'altra Parte contraente, hanno convenuto quanto segue:

Art. l 1. Le Parti contraenti stabiliranno, sulla base delle disposizioni dei paragrafi e degli articoli seguenti, condizioni uniformi di omologazione per equipaggiamenti e pezzi di veicoli a motore e per le marche di omologazione e riconosceranno reciprocamente le omologazioni accordate conformemente a queste condizioni.

Ai sensi del presente Accordo, -- la dicitura «equipaggiamenti e pezzi di veicoli a motore» comprende ogni equipaggiamento di protezione dei conducenti o dei passeggeri.e ogni equipaggiamento o pezzo la cui presenza a bordo del veicolo in movimento interessa la sicurezza della circolazione; -- la dicitura «omologazione di equipaggiamenti o pezzi di veicoli a motore» comprende, dal punto di vista delle esigenze specifiche da soddisfare per un tipo di veicolo dotato dell'equipaggiamento e dei pezzi in causa, l'omologazione di questo tipo di veicolo munito di questo equipaggiamento o di questi pezzi.

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2. Se le amministrazioni competenti di almeno due Parti contraenti si mettono d'accordo su condizioni uniformi di omologazione d'equipaggiamenti o di pezzi di veicoli a motore, stenderanno un progetto di regolamento per detti equipaggiamenti o pezzi; tale progetto deve precisare: a. gli equipaggiamenti e i pezzi in causa; b. le condizioni alle quali detti equipaggiamenti e pezzi devono soddisfare, comprese le prove alle quali gli equipaggiamenti e i pezzi devono resistere; il regolamento potrà caso mai menzionare i laboratori convenientemente equipaggiati dove gli esperimenti di omologazione degli equipaggiamenti e dei pezzi devono essere effettuati; e. le marche di omologazione.

3. Le Parti contraenti che si son messe d'accordo su un progetto di regolamento trasmetteranno il documento al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite precisando il giorno ch'esse desiderano che il testo entri in vigore come regolamento annesso al presente Accordo. Questa data dovrà essere posteriore di almeno cinque mesi a quella della comunicazione.

4. Il Segretario generale comunicherà, alle Parti contraenti, il progetto e la data chiesta per l'entrata in vigore del progetto.

5. A questa data, il progetto entrerà in vigore come regolamento annesso al presente Accordo con validità per tutte le Parti contraenti che avranno comunicato al Segretario generale l'accettazione del progetto, entro il termine di tre mesi a datare dalla notificazione del Segretario generale.

Questi notificherà a tutte le Parti contraenti l'entrata in vigore nonché l'elenco delle Parti contraenti che hanno accettato il regolamento.

6. Depositando lo strumento di ratificazione o di adesione, ogni Stato può dichiarare di non ritenersi vincolato da certi regolamenti, in quel momento annessi all'Accordo, oppure di non ritenersi vincolato da nessuno di essi. Se, in quel momento, la procedura prevista dai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo è in corso per un progetto di regolamento, il Segretario generale comunicherà detto progetto alla nuova Parte contraente e il progetto entrerà in vigore come regolamento, per rispetto a questa Parte contraente, soltanto alle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente articolo; i termini fanno stato a partire dalla comunicazione del progetto alla Parte. Il Segretario generale
comunicherà a tutte le Parti contraenti la data di questa entrata in vigore. Egli comunicherà pure le dichiarazioni, fatte ai sensi del presente paragrafo, dalle Parti contraenti in merito alla non applicazione di certi regolamenti.

7. Ogni Parte contraente che applica un determinato regolamento potrà, in ogni momento, con preavviso di un anno, notificare il Segretario generale che la sua amministrazione cesserà di applicare detto regolamento.

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Questa notificazione sarà comunicata dal Segretario generale alle altre Parti contraenti.

8. Tutte le Parti contraenti che non applicano un determinato regolamento potranno in ogni momento notificare al Segretario generale che esse intendono, da ora in poi, applicarlo; il regolamento entrerà in vigore, nei loro riguardi, il sessantesimo giorno dopo l'avvenuta notificazione. Nel caso in cui queste Parti contraenti subordinassero · la decisione, di applicare il regolamento, alla modificazione dello stesso, esse Parti dovranno trasmettere la loro proposta di modificazione al Segretario generale e detta proposta di modificazione verrebbe trattata secondo la procedura dell'articolo 12 del presente Accordo, come se si trattasse di una proposta di modificazione da parte di una Parte contraente che già applica il regolamento; in deroga però alle prescrizioni dell'articolo 12 di questo Accordo, l'emendamento, se è accettato, entrerà in vigore alla data alla quale il regolamento in causa entrerà lui stesso in vigore rispetto alla Parte contraente che ha proposto l'emendamento. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti ogni entrata in vigore di un regolamento, per una nuovaParte, che avviene in applicazione del presente paragrafo.

9. Nella continuazione del presente Accordo si chiameranno «Parti contraenti che applicano un regolamento» le Parti contraenti rispetto alle quali il regolamento in causa è in vigore.

Articolo 2 Ogni Parte contraente che applica un determinato regolamento accorderà le marche di omologazione descritte in detto regolamento ai tipi d'equipaggiamenti e di pezzi di veicoli a motore previsti nel regolamento, a condizione ch'essa abbia la possibilità di verificare se la produzione corrisponde al tipo omologato, se i campioni presentati soddisfano alle prove e alle prescrizioni definite nel regolamento e se, qualora il fabbricante non abbia il domicilio nel Paese dove egli domanda l'omologazione, vi risieda un rappresentante debitamente riconosciuto. Ogni Parte contraente che applica un regolamento rifiuteràle marche di omologazione previste in detto regolamento se le condizioni sopraccitate non sono adempiute.

Articolo 3 Gli equipaggiamenti e i pezzi dei veicoli a motore, portanti le marche di omologazione rilasciate da una Parte contraente, in conformità dell'articolo
2 del presente Accordo, fabbricati sul territorio sia di una Parte contraente che applica il regolamento in causa, sia di un'altro Paese, designato dalla Parte contraente che ha proceduto all'omologazione del tipo dell'equipaggiamento o del pezzo incausa, saranno considerati conformi alla legislazione di tutte le Parti contraenti che applicano detto regolamento.

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Articolo 4 Se le autorità competenti di ; una Parte contraente che applica un regolamento costatano che certi equipaggiamenti o pezzi di veicoli a motore, portanti le marche di omologazione rilasciate in virtù di questo regolamento da una delle Parti contraenti, non sono conformi al tipo omologato, esse ne informeranno le autoritàcompetenti della Parte ohe ha rilasciato l'omologazione.

Questa Parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per ristabilire la conformità della fabbricazione rispetto al tipo omologato e informerà le altre Parti, che applicano il regolamento, in merito alle misure prese a tale scopo, misure che, ' secondo l'entità del caso, possono estendersi al ritiro dell'omologazione. Qualora la sicurezza della circolazione dovesse essere compromessa, la Parte contraente che lo costata può vietare la vendita o l'uso sul suo territorio degli equipaggiamenti o dei pezzi in causa.

Articolo 5 1. Le autorità competenti di ogni Parte contraente che applicano un regolamento invieranno alle autorità competenti delle altre Parti contraenti, che applicano il medesimo regolamento, un elenco, compilato conformemente alle prescrizioni di detto regolamento, per ogni tipo di equipaggiamento o di pezzo di veicolo a motore ch'esse autorità omologano in conformità del regolamento in causa. Sarà pure inviato un elenco simile per ogni caso di rifiuto d'omologazione.

2. Le autorità competenti di ogni Parte contraente che applicano un regolamento comunicheranno alle autorità competenti delle altre Parti contraenti, che applicano detto regolamento, tutte le informazioni in merito al ritiro di una omologazione accordata.

Articolo 6 1. I Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e i Paesi ammessi alla commissione a titolo consultativo, conformemente al paragrafo 8 del mandato didetta commissione, possono divenire Parte contraente del presente Accordo: a. firmandolo; b. ratificandolo dopo averlo firmato con riserva di ratificazione; e. aderendovi.

2. I Paesi autorizzati a partecipare a certi lavori della Commissione economica per l'Europa, in applicazione del paragrafo 11 degli statuti di questa commissione, possono divenire Parte contraente del presente Accordo, aderendovi, dopo l'entrata in vigore del documento.

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3. L'Accordo sarà aperto per la firma fino alla scadenza del 30 giugno 1958. Dopo questa data, sarà aperto per l'adesione.

4. La ratificazione o l'adesione sarà effettuata depositando uno strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 7 1. Il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo che due Paesi menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 6 l'avranno firmato senza riserve di ratificazione o avranno depositato il loro strumento di ratificazione o di adesione.

2. Per ogni Paese che lo ratificherà o vi aderirà, dopo che due Paesi l'avranno firmato senza riserva di ratificazione o avranno depositato il loro strumento di ratificazione o di adesione, il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno che seguirà la deposizione dello strumento di ratificazione o di adesione di detto Paese.

Articolo 8 1. Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo notificandolo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data alla quale il Segretario generale ne avrà ricevuto notificazione.

Articolo 9 1. Ogni Paese, al momento della firma del presente Accordo senza riserve di ratificazione, oppure in occasione della deposizione del suo strumento di ratificazione o di adesione, o più tardi, potrà dichiarare, notificandolo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,-che il presente Accordo sarà applicabile a tutti i territori o a parte di essi che detto Paese rappresenta su piano internazionale.

L'Accordo sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, sessanta giorni a datare dall'avvenuta notificazione al Segretario generale o, se a quella data l'Accordo non è ancora valido, dal momento dell'entrata in vigore del documento.

2. Ogni Paese che, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, avrà fatto una dichiarazione nel senso di rendere il presente Accordo applicabile a un territorio che esso rappresenta su piano internazionale, potrà denunciare l'Accordo, conformemente all'articolo 8, per quel che concerne detto territorio.

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Articolo 10 1. Le controversie tra due o più Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno possibilmente composte in via di negoziato tra le Parti in lite.

2. Le controversie che non avranno potuto essere composte in via di negoziato saranno sottomesse ad arbitrato qualora una delle Parti contraenti, in lite, li richieda; dette controversie saranno di conseguenza sottoposte a uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in lite. Se, entro tre mesi a datare della domanda di arbitrato, le Parti in lite non si sono accordate sulla scelta dell'arbitro o degli arbitri, l'una delle Parti potrà chiedere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale le controversie saranno sottoposte per decisione.

3. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo sarà impegnativa per le Parti in lite.

Articolo 11 1. Ogni Parte contraente, al momento di firmare o di ratificare il presente Accordo o di aderirvi, potrà dichiarare ch'essa non si considera vincolata dall'articolo 10 di detto documento. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo 10 per rispetto alle Parti contraenti che avranno formulato una tale riserva.

2. Ogni Parte contraente che ha formulato una riserva, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potrà in ogni tempo, ritirare detta riserva mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Altre riserve al presente Accordo o ai regolamenti che vi sono acclusi non sono ammesse; tuttavia, ogni Parte contraente ha la possibilità, in conformità dell'articolo 1, di dichiarare ch'essa non applica certuni dei regolamenti oppure ch'essa non ne applica alcuno.

Articolo 12 La procedura sugli emendamenti che concernono i regolamenti annessi al presente Accordo è regolata dalle disposizioni seguenti: 1. Ogni Parte contraente che applica un regolamento potrà proporre uno o più emendamenti a questo documento. Il testo di ogni progetto di emendamento concernente un regolamento sarà trasmesso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale lo farà pervenire alle altre Parti contraenti.

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L'emendamento sarà considerato accettato a meno che, entro il termine di tre mesi a datare da questa notificazione, una delle Parti contraenti che applica il regolamento abbia formulato un'obiezione. Se una tale obiezione è stata formulata, l'emendamento sarà considerato respinto. Se l'emendamento è invece accettato, entrerà in vigore, scaduto un nuovo termine di due mesi.

2. Nel caso in cui un Paese è divenuto Parte contraente entro il tempo che spira tra la comunicazione del progetto di emendamento da parte del Segretario generale e l'entrata in vigore dell'emendamento stesso, il regolamento in causa potrà avere validità, rispetto a questa Parte contraente, soltanto due mesi dopo che detta Parte abbia accettato formalmente l'emendamento o, scaduto un termine di tre mesi dalla comunicazione del progetto d'emendamento inviatale dal Segretario generale.

Articolo 13 La procedura concernente gli emendamenti del testo dell'Accordo stesso è regolata dalle disposizioni seguenti: 1. Ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni progetto di emendamento concernente l'Accordo sarà trasmesso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale, a sua volta, lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e lo metterà a conoscenza degli altri Paesi entranti in linea di conto ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1.

2. Ogni progetto d'emendamento, trasmesso in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, sarà considerato accettato qualora nessuna delle Parti contraenti formuli obiezioni entro un termine di sei mesi dalla data alla quale il Segretario generale ha trasmesso il progetto d'emendamento.

3. Il Segretario generale trasmetterà, al più presto, a tutte le Parti contraenti una notificazione con la quale chiede se siano state sollevate obiezioni rispetto al progetto d'emendamento. Nel caso in cui è stata formulata un'obiezione contro il progetto d'emendamento, l'emendamento sarà considerato non accettato e senza effetto. Non essendovi obiezioni, invece, l'emendamento entrerà in vigore, per tutte le Parti contraenti, tre mesi dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto dal paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 14 Oltre alle notificazioni previste negli articoli 1, 12 e 13 del presente Accordo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà ai Paesi entranti in linea di conto, ai sensi del paragrafo 1 dell'arti-

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colo 6, come pure ai Paesi divenuti Parte contraente in applicazione dell' articolo 6 paragrafo 2: a. le firme, le ratificazioni e le adesioni, in virtù dell'articolo 6; b. le date alle quali il presente Accordo entrerà in vigore in conformità dell'articolo 7; e. le denunce in virtù dell'articolo 8; d. le notificazioni ricevute in conformità dell'articolo 9; e. le dichiarazioni e le notificazioni ricevute in conformità dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 11; /. l'entrata in vigore di ogni emendamento in conformità dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12; g. l'entrata in vigore di ogni emendamento in conformità del paragrafo 3 dell'articolo 13.

Articolo 15 Dopo il 30 giugno 1958, l'originale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale trasmetterà copie certificate conformi a ognuno dei Paesi entranti in linea di conto, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra, il 20 marzo 1958 in un solo esemplare, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede.

Foglio Federale 1972, Voi. Il

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per l'approvazione dell'accordo concernente l'accettazione di condizioni uniformi d'omologazione degli equipaggiamenti e dei pezzi di veicoli a motore (Del 9 agosto 1972)

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Foglio federale

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1972

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2

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37

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15.09.1972

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205-221

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10 110 712

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