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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'adattamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei redditi {Del 2 febbraio 1972)

Onorevoli signori presidente e consiglieri, con il presente messaggio, ci pregiamo di sottoporvi un disegno di decreto federale concernente l'adattamento delle prestazioni dell'assicurazione militare a contare dal 1° gennaio 1973.

1. Sommario Le rendite dell'assicurazione militare vengono adattate in* due modi diversi: - da una parte al rincaro, conformemente all'articolo 25bis capoverso 1 della Jegge sull'assicurazione militare (LAM), a ogni aumento o diminuzione sensibile dell'indice svizzero dei prezzi al consumo rispetto all'ultimo adattamento; - dall'altra alla modificazione dei redditi (miglioramento del salario reale), in conformità dell'articolo 25Ms capoverso 2 LAM.

Siccome gli adattamenti giusta il capoverso 1 sono di competenza del Consiglio federale, è sempre questo consiglio che li determina, per cui l'Assemblea federale non deve occuparsene. Quando si tratta invece di adattare le rendite secondo il capoverso 2, come avvenne l'ultima volta con il decreto federale del 10 ottobre 1969, il Consiglio federale deve presentare una pertinente proposta alle Camere se, come nel caso presente, l'evoluzione dei redditi si è sensibilmente modificata.

2. Situazione iniziale Occorre rilevare, a proposito dell'adattamento al rincaro secondo l'articolo 25bis capoverso 1 LAM che il guadagno annuo su cui sono calcolate

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le rendite di durata indeterminata pagate dall'assicurazione militare è stato aumentato del 5 per cento a contare dal 1° gennaio 1971 dal decreto ·del Consiglio federalle del 18 novembre 1970 e del 7 per cento dai 1° gennaio 1972 in poi dal decreto del Consiglio federale del 29 novembre 1971, di modo che la diminuzione del potere d'acquisto di dette rendite è stata compensata fino all'indice dei prezzi al consumo di 122,9 punti.

Da anni ormai, i salari sono continuamente aumentati in misura maggiore dell'indice dei prezzi al consumo, per cui si registra un miglioramento costante del guadagno reale. Siccome l'adattamento delle rendite tiene conto unicamente del rincaro (art. ,25Ms cpv. 1 LAM), esso non corrisponde affatto all'aumento reale del guadagno annuo che i beneficiari avrebbero potuto ottenere se non fossero stati colpiti dall'affezione assicurata. Ecco perché il guadagno annuo che serve da base al calcolo delle rendite di durata indeterminata dell'assicurazione militare deve essere adattato all'evoluzione dei redditi quando questo guadagno ha subito modificazioni più profonde dell'indice svizzero dei prezzi al consumo. Quando ciò si verifica, è nostro dovere presentare una pertinente proposta all'Assemblea federale, conformemente all'articolo 25bis capoverso 2 LAM.

Durante le deliberazioni sull'ultimo adattamento delle prestazioni dell'assicurazione militare alle mutazioni intervenute nei redditi, che doveva considerare gli aumenti di salario concessi dal 1963 al 1969, gli onorevoli Wüthrich e Mugny hanno espresso il desiderio, in seno alla commissione del Consiglio nazionale del mese d'agosto 1969, che gli adattamenti secondo l'articolo 25bis capoverso 2 LAM avrebbero dovuto essere effettuati a intervalli più brevi. Ci conformiamo a questo suggerimento proponendo un nuovo adattamento già dopo tre anni, ciò che è anche parzialmente giustificato dagli aumenti salariali abbastanza sensibili.

3. Coordinamento con le assicurazioni sociali Gli adattamenti finora effettuati delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei redditi hanno dimostrato che un siffatto provvedimento dovrebbe essere sincronizzato con i miglioramenti delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e dell'AVS, allo scopo di poter evitare ripercussioni sgradevoli in caso di una riduzione. È noto che,
per impedire una sovrassicurazione, le rendite dell'assicurazione militare devono esere ridotte, conformemente agli articoli 45 della legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e 48 della legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS), nonché alle ordinanze di esecuzione di entrambe queste leggi, nella misura in cui, con quelle dell'assicurazione per l'invalidità (reddito incluso in caso d'invalidità parziale) o dell'AVS superano il guadagno annuo che serve da base al calcolo della rendita dell'assi-

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curazione militare. Se questo guadagno, sul quale si fonda il calcolo di una riduzione eventuale della rendita, non fosse aumentato contemporaneamente all'entrata in vigore di miglioramenti delle prestazioni dell'Ai o dell'AVS e conseguentemente non adattato alle fluttuazioni attuali del reddito, l'assicurazione militare dovrebbe, nei casi di riduzione già esistenti, dedurre totalmente dalle proprie prestazioni l'aumento delle rendite AI o AVS.

La conseguenza ancor più incomprensibile della riduzione, con redditi totali nel complesso persine inferiori a quelli precedenti l'adattamento delle prestazioni dell'AVS, verificatasi all'entrata in vigore della settima revisione dell'AVS poi corretta con una clausoda protettiva per quanto era stato fino allora acquisito, poté manifestarsi solo per effetto della revisione dell'articolo 48 LAVS poiché il sesto eccedente della rendita AV-S, che precedenteniente non poteva essere oggetto di riduzione, fu in tal modo soppresso.

Non sarà dunque più possibile, in avvenire, diminuire la prestazione totale per effetto di una riduzione, anche senza l'adeguamento contemporaneo delle rendite dell'assicurazione militare. Si rivela così superfluo di prevedere, nelle nuove proposte che concernono l'adattamento delle .prestazioni dell' assicurazione militare, una clausola protettiva degli interessi acquisiti.

Siccome un importante aumento delle rendite AI e AVS è in preparazione per il 1° gennaio 1973, riteniamo indispensabile, per i motivi menzionati, un adattamento simultaneo dei redditi annui che servono da base al calcolo delle rendite di durata indeterminata dell'assicurazione militare.

Prevediamo inoltre, in considerazione del nuovo aumento delle rendite AVS e AI programmato per di 1° gennaio '1975, come seconda fase dell'ottava revisione AVS, di proporvi, per la stessa data, un nuovo adattamento dei redditi annui sui quali sono calcolate le rendite dell'assicurazione militare, in virtù dell'articolo 25 b i s capoverso 2 LAM. Un tale coordinamento simultaneo tra gli adattamenti delle prestazioni dell'assicurazione militare e.

quelli delle due assicurazioni sociali menzionate corrisponde anche al desiderio espresso nel postulato Hofstetter del 18 giugno 1966.

Il pagamento alla stessa persona di prestazioni dell'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro
gli infortuni e dell'assicurazione militare non crea alcuna difficoltà, essendo il coordinamento delle prestazioni di queste due assicurazioni disciplinato dagli articoli 51 a 54 LAM.

4. Importanza dell'adattamento Le indagini esperite ogni anno, in ottobre, dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro per l'accertamento dei salari hanno indicato, negli ultimi anni, i valori seguenti:

562 Salario nominale - Indice dell'UFIAML (1949 = 100) Anno

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

Adulti operai (779744)

Impiegati (387251)

Media aritmetica Se ponderata 1969 100

217 202 231 216 243 228 257 242 283 261 (valutazone UFIAML: + 9,5%) (valutazone: + media di 5 anni = 7,3%)

212 226 238 252 276 302 324

100 109,5 119,8 128,6

Siccome l'ultimo adattamento del guadagno annuo sul quale sono calcolate le rendite dell'assicurazione militare, decretato dall'Assemblea federale il 10 ottobre 1969, si fondava sul reddito dell'anno 1969, abbiamo inserito nell'ultima colonna della tabella che precede, l'indice di base di 100 per la media aritmetica ponderata dei salari degli operai e degli impiegati dell'anno 1969. Ne consegue che, fondandosi sui dati dell'indice dei salari per gli anni 1970 a 1972, è possibile calcolare nel modo seguente l'aumento percentuale medio dei salari del 1969 o di quelli degli anni 1970 e 1971 fino al 1972: Anno considerato

Indice dei saleri nominali se 1969 = 100

Differenza tra l'indice dei salari dell'anno considerato e quello del 1972 in punti in per cento

1969 e anteriormente 1970 1971 1972

100,0

28,6

28,6

109,5 119,8 128,6

19,1 8,8 0,0

17,4 7,3 0,0

Nel frattempo, tutti i guadagni annui sui quali si fondano le rendite di durata indeterminata pagate fino alla fine del 1969 sono stati aumentati del 5 a 105 per cento con decreto del Consiglio federale del 18 novembre 1970, indi adattati al rincaro in ragione del 7 su 105 per cento dal Consiglio federale con decreto del 29 novembre 1971 per cui corrispondono attualmente, rispetto alla situazione iniziale del 1969, al 112,3 per cento.

Dell'aumento del 28,6 per cento dei guadagni nominali considerati dal 1969 al 1972, 12,3 per cento sono già stati adeguati con i decreti del Consiglio federale dei mesi di novembre 1970 e 1971, di modo che rimane ancora il 16,3 per cento del guadagno annuo del 1969 da compensare, ciò che corrisponde al 14,5 .per cento dei guadagni adeguati, a contare dal 1° gennaio 1972, fino a una concorrenza del 112,3 per cento. Dalla tabella seguente si possono desumere i dettagli al riguardo e i calcoli che sono stati effettuati per gli anni 1970 e 1971:

563 Anno Aumento percentuale considerato del guadagno dell'anno considerato fino al 1972

1969

28,6

1970 1971 1972

17,4 7,3 0,0

Già compensato con DCF del 18 novembre 1970 e del 29 novembre 1971 in per cento

5 + (7 del 105%) = 12,3 7,0 -- --

Differenza Ancora da in per cento adeguare in per cento

16,3

14,5

10,4 7,3 --

9,7 7,3 0,0

5. Differenze di esecuzione secondo il gruppo di rendite Di per sé si dovrebbe procedere soltanto a un adattamento dei guadagni annui sui quali sono calcolate le rendite d'invalidità dei beneficiari che non hanno ancora 65 anni e le rendite del coniuge superstite e degli orfani di assicurati nati dopo il 31 decembre 1907, poiché soltanto questi assicurati avrebbero ifruito, se non fossero diventati invalidi o deceduti, dei miglioramenti reali di salario in misura superiore alla progressione dei prezzi al Consumo. Per altre Categorie di rendite invece (rendite d'invalidità di assicurati che hanno più di 65 anni e altre rendite per superstiti) soltanto un adattamento del guadagno annuo alle modificazioni dei prezzi al consumo sarebbe giusti-acato.

Nonostante questo differenziamento oggettivamente possibile, vi proponiamo di adattare tutte le rendite di durata indeterminata ai redditi attuali, perché siamo sempre stati dell'avviso che, in considerazione del carattere obbligatorio del servizio militare, le prestazioni dell'assicurazione militare devono essere sufficienti e calcolate con una certa larghezza. Si pensa inoltre che sia sempre più necessario coordinare le differenti assicurazioni sociali nel senso del postulato Hofstetter, menzionato al numero 3, per cui vorremmo rilevare che -- anche se le rendite dell'AVS non possono essere paragonate a quelle dell'assicurazione militare -- in occasione della settima e della prima fase dell'ottava revisione dell'AVS attualmente in corso, è stato deciso diadattare all'evoluzione dei redditi sia le nuove rendite (per futuri beneficiari), sia quelle precedènti.

È tuttavia indicato di procedere in modo differenziato al raggiustamento delle rendite dei due gruppi sopraddetti. Le rendite per invalidi che non hanno ancora 65 anni (nati dopo il 31 dicembre 1907) e quelle per coniugi e figli di assicurati defunti nati nel 1908 e più tardi devono essere adattate individualmente, fondandosi sul guadagno annuo che l'assicurato avrebbe probabilmente ottenuto nel 1972 se fosse rimasto in buona salute. Il guadagno determinante dovrà essere definito caso per caso. L'evoluzione assai diversa dei salari e dei redditi nei differenti rami dell'economia non è la sola ragione che possa indurre ad accertamenti particolari. Occorre innanzi tutto tener conto del fatto che, così procedendo, sarà possibile determinare i miglioramenti sicuri della situazione professionale e i mutamenti che

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sarebbero intervenuti nelle condizioni familiari (concessione o soppressione di indennità per economia domestica e per figli). I casi da esaminare sono soltanto circa 5300. Si può dunque prevedere -- come fu il caso per l'ultimo adattamento ai mutamenti del reddito -- che tutti gli accertamenti necessari potranno avvenire entro un anno, ossia al più tardi entro la fine del 1973. Per tutte le altre rendite di durata indeterminata, i miglioramenti della situazione professionale, gli aumenti del salario reale e le modificazioni delle condizioni familiari non entrano più in linea di conto, per cui queste prestazioni possono essere matematicamente raggiustate sulla scorta dei salari medi accertati in ottobre di ogni anno dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, con la concessione di aumenti percentuali corrispondenti ai redditi attuali, come è stato da noi esposto nell'ultima colonna della tabella che figura alla fine del numero IV.

La valutazione seguente ragguaglia dettagliatamente sull'effettivo presumibile, alla fine del 1972, dei beneficiari le cui rendite saranno adattate nei due modi diversi: Numero totale dei beneficiari 9 600 Da dedurre le rendite temporanee che non devono essere raggiustate e quelle di durata indeterminata che dovranno essere nuovamente stabilite nel 1972 1 050 Restano le rendite che dovranno essere raggiustate L'adattamento delle rendite seguenti avverrà percentualmente sulla scorta dell'indice dei salari nominali: - rendite d'invalidità per i beneficiari che hanno più di 65 anni - rendite di coniugi superstiti e di figli di assicurati defunti che erano nati prima del 1908 . . . .

- rendite di genitori, fratelli, sorelle e nonni . . .

Restano le rendite da raggiustare individualmente al reddito attuale

8 550

1 300 1 100 800

3 200 5 350

In occasione dell'ultimo adattamento del guadagno annuo determinante all'evoluzione dei redditi, decretato dall'Assemblea federale il 10 ottobre 1969, l'on. Wüthrich ha sollevato, nella commissione del Consiglio nazionale, la questione a sapere se, per le rendite adattate individualmente conformemente all'articolo 2 del decreto, non si doveva garantire un aumento per lo meno proporzionale a quello di cui era cenno all'articolo 1. Una siffatta garanzia, applicabile del resto a un numero esiguo di casi, non sarebbe compatibile con la ^disposizione legale secondo la quale il guadagno determinante -per compensare l'incapacità lavorativa è quello che l'assicurato avrebbe potuto ottenere se fosse rimasto in buona salute. È dunque senz'

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altro possibile che un assicurato, per motivi che nulla hanno da vedere con l'affezione assicurata e che si sarebbero verificati anche senza di essa, possa provare unicamente la probabilità di un miglioramento salariale inferiore alla media. Ciò può accadere, per esempio, per le persone di condizione dipendente, a causa della soppressione dall'indennità per figli, dell'impossibilità di lavorare durante ore supplementari o di ottenere un guadagno accessorio, ma anche in seguito al cambiamento d'impiego, alla cessazione prematura di un'attività lucrativa, ecc. Per le persone di condizione indipendente è tuttavia anche possibile che non sempre motivi di salute siano la causa di un aumento di guadagno inferiore alla media, come per esempio la cessione del commercio, la diminuzione della cifra d'affari, la consegna del commercio agli eredi, ecc. Nei casi estremamente rari in cui il guadagno è inferiore a quello fino allora considerato, sarà sempre il guadagno annuo già convenientemente adattato al rincaro e precedentemente determinante che servirà da base per il calcolo della rendita.

Una garanzia minima per l'aumento delle rendite secondo le percentuali menzionate all'articolo 1 del decreto federale potrebbe portare a squilibri che sembrerebbero illogici e incomiprensibili persino agli stessi beneficiari. Potrebbe anche accadere che, in occasione di una revisione della rendita, resasi necessaria nel senso dell'articolo 26 LAM (modificazione importante nella capacità lavorativa) il guadagno annuo debba essere determinato nuovamente poco tempo dopo l'aumento della rendita minima; ma dovendosi considerare le condizioni effettive, detto guadagno potrebbe anche essere sensibilmente ridotto.

È evidente che anche le circa 200 rendite concesse per la menomazione rilevante dell'integrità fisica o psichica, menzionate all'articolo 25 capoverso 1 LAM, dovranno essere adattate alle modificazioni dei redditi.

Poiché, secondo la prassi del Tribunale federale delle assicurazioni, queste rendite devono essere calcolate sul guadagno medio compreso tra quelli minimo e massimo legali da considerare, si dovrà operare per queste rendite, a contare dal I e gennaio 1973, su un guadagno medio compreso tra il minimo di 3000 franchi e il massimo adattato al mutamento del reddito.

6. Adattamento del guadagno massimo determinante
Secondo gli articoli 20 capoverso 3 e 24 capoverso 2 LAM, il guadagno considerato soggiace agli eventuali adattamenti giusta l'articolo 25 bìs .

Il guadagno massimo attuale di 35 863 franchi deve dunque essere aumentato del 14,5 per cento e portato a 41 064 franchi.

566 7. Spese Se -- come è prevedibile -- l'adattamento individuale del guadagno annuo avrà le stesse ripercussioni degli adattamenti fondati sull'indice dei costi, l'attuazione delle nostre proposte comporterà un aumento annuo di spesa di circa 8,4 milioni di franchi.

Detto importo è stato calcolato come segue: Anno considerato

1969 e anteriormente

1970 1971 1972

Rendite annue in milioni difr.

Percentuale dell'aumento

51,3

14,5 10,0

1,8 2,0

2,2

7,5 0

Spese annue suppletive in milioni difr.

7,50 0,18 0,15 0

in totale adattamento al nuovo guadagno massimo: - rendite di durata indeterminata concesse negli anni 1970 a 1972, - rendite temporanee, rendite per danneggiamento dell'incolumità personale - e indennità di malattia

7,83

totale

8,36

0,53

8. Conclusioni Fondandoci sulle considerazioni che precedono, abbiamo l'onore di raccomandarvi l'approvazione del disegno del decreto federale allegato.

Come abbiamo già rilevato, l'articolo 25bis LAM costituisce la base legale del presente decreto. Il capoverso 2 dell'articolo 25bis precisa che il decreto non è sottoposto al referendum. La legge sull'assicurazione militare si fonda sugli articoli 18 capoverso 2, 20 e 34bis della Costituzione federale.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 2 febbraio 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero, II presidente della Confederazione: Celio II cancelliere della Confederazione: Huber

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(Disegno)

Decreto federale che adatta le prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei redditi (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 25bis capoverso 2 della legge federale del 20 settembre 19491} sull'assicurazione militare; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 1972 2), decreta: Art. l Le rendite d'invalidi, di coniugi superstiti e di orfani concesse per una durata indeterminata prima del 1° gennaio 1972 saranno, se l'assicurato è nato prima del 1908, adattate al reddito modificato del lavoro; il medesimo adattamento è applicabile a tutte le rendite di padre e madre, di fratelli e sorelle, nonché di avi.

1

2

Per il nuovo calcolo delle rendite menzionate al capoverso 1, il guadagno annuo che. determinava tali rendite è aumentato del: 14,5 per cento per le rendite stabilite nel 1969 e anteriormente, 10 per cento per le rendite stabilite nel 1970, 7,5 per cento per le rendite stabilite nel 1971.

Art. 2 Le rendite d'invalidi, di coniugi superstiti e di orfani concesse per una durata indeterminata saranno fissate a nuovo se l'assicurato è nato dopo il 31 dicembre 1907.

2 II guadagno annuo medio che l'assicurato avrebbe probabilmente percepito nel 1972, se non ne fosse stato impedito dall'affezione assicurata 1

D RU 1949 1705 - 833.1 2) FF 197Z I 559

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o dalla morte, è determinante per il nuovo calcolo delle rendite menzionate al capoverso 1.

Art. 3 Le rendite accordate per un tempo determinato e quelle fissate nel 1972 per un tempo indeterminato sono adattate al nuovo diritto in modo da corrispondere al guadagno annuo stabilito al momento della loro determinazione se questo guadagno supera il massimo di 35 863 franchi finora ammesso.

Art. 4 Le rendite per menomazione rilevante dell'incolumità fisica o psichica saranno fissate a nuovo in base a un guadagno medio di 22 032 franchi.

Art. 5 Dall'entrata in vigore del presente decreto, il guadagno annuo massimo preso in considerazione giusta agli articoli 20 capoverso 3 e 24 capoverso 2 della legge sull'assicurazione militare è aumentato a 41 064 franchi.

Art. 6 Con l'esecuzione del presente decreto, le rendite di durata indeterminata dell'assicurazione militare sono adattate all'indice dei salari del mese di ottobre 1972 e fino all'indice nazionale dei prezzi al consumo di fine ottobre 1972.

Art. 7 1

II presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

3 Giusta l'articolo 25bis capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione militare, il presente decreto non è sottoposto al referendum.

2

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SUNTI DI MESSAGGI del Consiglio federale all'Assemblea federale In questa rubrica è dato un sunto dei messaggi e dei rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in traduzione italiana integrale. Nella parentesi finale (prima parte) è fatto riferimento alla pubblicazione degli originali nelle edizioni tedesca e francese del Foglio federale.

Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

#ST#

Del 9 febbraio 1972

Messaggio concernente l'acquisto di materiale da guerra (programma d'armamento del 1972) II programma è un nuovo passo innanzi nell'ammodernamento dell' equipaggiamento del nostro esercito (cfr. messaggio del. 30 giugno 1960).

L'attuale programma è la continuazione della serie di progetti intesi a rinnovare e a completare di materiale bellico adeguandolo al progresso della tecnica. Gli acquisti proposti devono segnatamente servire per: -- consolidare la potenza e aumentare la mobilità della fanteria di montagna; -- rinnovare e completare il parco dei veicoli a motore e, nel contempo, aumentare la mobilità e le possibilità di spostamento nel terreno; -- consolidare le prestazioni di combattimento delle formazioni meccanizzate; -- proseguire la realizzazione di precedenti programmi d'armamento.

Il messaggio si articola nelle parti e voci seguenti (diamo solo i titoli con l'indicazione della spesa): /. Proposte d'acquisto 1. Fanteria (8,2 mio fr.)

Lancia-mine di 8,1 cm, modello 1972 2. Motorizzazione e meccanizzazione (166,263 mio fr.)

a. Autocarri leggeri ovunque (34 mio fr.)

b. Rimorchi per autocarri 70 (29 mio fr.)

Foglio Federale 1972, Voi. I

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'adattamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei redditi (Del 2 febbraio 1972)

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559-569

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