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Foglio Federale

Berna, 12 maggio 1972

Anno LV

909

Volume I

N° 19 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 22.--, semestrale fr. 16.--, Estero fr. 37.-- con a'legata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona Telefono 092/25 18 71 -- Ccp 65-690

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11285 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sulle misure da prendere per incoraggiare la formazione dei giovani piloti e dei granatieri paracadutisti (Del 24 aprile 1972)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi il disegno di un nuovo decreto federale sulle misure da prendere per incoraggiare la formazione dei giovani piloti e dei granatieri paracadutisti. Questo decreto è destinato a sostituire quello del 3 ottobre 1958 concernente provvedimenti intesi a promuovere la formazione di giovani piloti (RU 7959 50). Il disegno di decreto che vi sottoponiamo ha lo scopo di estendere l'appoggio che la Confederazione accorda ai candidati che entrano in considerazione come piloti militari o piloti di linea anche all'istruzione preparatoria dei giovani idonei a essere ulteriormente formati come granatieri paracadutisti. La necessità di completare detto decreto federale esige una sua nuova redazione. Le modificazioni che non concernono direttamente la formazione dei granatieri paracadutisti si sono rese necessarie unicamente a scopo di chiarificazione o per migliorare la redazione del testo.

a.. Situazione iniziale

Fondandoci sul decreto dell'Assemblea federale del 18 dicembre 1968 concernente la costituzione di una compagnia di granatieri paracadutisti decreto federale che modifica l'organizzazione delle truppe - (RU 1968 1584) abbiamo provveduto a sancire le disposizioni esecutive necessarie con il nostro decreto del 7 maggio 1969 (RU 7969 378) e il Dipartimento militare federale con la sua risoluzione del 19 maggio 1969. Nel nostro messaggio Foglio Federale 1972, Vol. l

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910 del 21 febbraio 1968 concernente la modificazione dell'organizzazione delle truppe (FF 1968 I 345), già vi avevamo esposto che le future reclute avrebbero dovuto ricevere, a contare dal 17° anno d'età, un'istruzione preparatoria di paracadutista. Ecco perché la risoluzione precitata del Dipartimento militare federale specifica all'articolo 1 che sono ammessi a essere istruiti come granatiere paracadutista unicamente coloro che sono in possesso della licenza di paracadutista con estensione dei diritti, rilasciata dall'Ufficio aeronautico federale (vedasi il regolamento dell'I 1 dicembre 1969 concernente i titoli del personale aeronavigante, art. 213 -215; RU 1969 1163).

L'allievo granatiere paracadutista assolve dapprima una scuola reclute normale di granatiere di 17 settimane, poi una scuola reclute tecnica che si fonda sull'intervento speciale militare come paracadutista e che dura quattro settimane. Ciò presuppone che già all'inizio dell'istruzione militare le attitudini fisiche, psichiche e morali dei candidati siano state determinate, quasi con certezza, e che l'idoneità elementare al paracadutismo esista effettivamente.

b. Istruzione degli aspiranti granatieri paracadutisti II Servizio dell'aviazione e della difesa contrarea -- autorità responsabile del reclutamento dei giovani idonei a diventare granatieri paracadutisti -- ha messo a punto, d'intesa con lo Stato maggiore dell'aggruppamento dell'istruzione e l'Ufficio aeronautico federale, una procedura preliminare di selezione e d'istruzione dei principianti, procedura conforme sul piano sia amministrativo sia organizzativo ai princìpi dell'istruzione aeronautica preparatoria. L'istruzione preparatoria degli aspiranti granatieri paracadutisti avverrà, anche in avvenire, a cura dell'Aero-Club svizzero e a spese della Confederazione, nelle scuole civili di paracadutismo. In considerazione degli scopi militari, l'istruzione dovrà essere innanzi tutto sorvegliata, in questa fase preparatoria, dagli organi di controllo del Servizio dell'aviazione e della difesa contraerea. La Centrale per i problemi d'organizzazione dell'amministrazione federale ha presentato una perizia con la quale conferma l'opportunità di comprendere detta istruzione preparatoria in quella intesa a promuovere la formazione dei giovani piloti.

L'istruzione preparatoria
degli aspiranti granatieri paracadutisti è frazionata, secondo le esigenze attuali del reclutamento, come segue: A 17 anni, i candidati devono sottoporsi a una prima selezione che consiste in un esame scritto, un esame di ginnastica e una visita medica di aeromedicina. A questa prima scelta sono ammessi 120 candidati al massimo.

A 18 anni viene impartita l'istruzione di base sulle discese paracadutate.

60 candidati vi sono ammessi. Il programma del corso comprende venti discese, diciotto ore di teoria e il conseguimento della licenza di paracadutista.

911 A diciannove anni inizia l'istruzione dei lanci in caduta libera. Si prevede la partecipazione di quaranta candidati che devono svolgere il programma seguente: circa 30 lanci, dodici ore di teoria e conseguimento della licenza con estensione dei diritti per le discese con apertura manuale del paracadute.

L'istruzione si svolge secondo lo schema seguente: 17 anni Prima selezione Propaganda, informazione, iscrizione Selezione preliminare Visita medica a cura,di un medico fiduciario dell'Ufficio aeronautico 18 anni Corso 1 (Istruzione di base) 60 partecipanti ai corsi di due settimane 20 discese, 18 ore di teoria Conseguimento della licenza di paracadutista

19 anni Corso 2 (Istruzione ai lanci in caduta libera) 40 partecipanti ai corsi di due settimane 30 lanci circa, 12 ore di teoria Conseguimento della licenza con estensione dei diritti per le discese con apertura manuale del paracadute

Reclutamento come granatiere paracadutista

Esame d'idoneità medico-psicologico all'Istituto di medicina aeronautica di Dübendorf 20 anni Scuola recinte granatieri, 17 settimane

Scuola reclute tecnica, 4 settimane o

Licenza di granatiere paracadutista

912 II procedimento descritto permetterà d'interessare tempestivamente i giovani che desiderano seguire questa istruzione, d'iniziarli già prima della scuola reclute alla tecnica del paracadutismo, se ne sono idonei, e di assicurare così la completezza degli effettivi di questa truppa specializzata.

e. Commento delle singole disposizioni Articolo 1 Le misure intese a incoraggiare la formazione dei giovani piloti vengono estese ai paracadutisti: l'istruzione premilitare dei candidati granatieri paracadutisti deve potersi svolgere nello stesso modo dell'istruzione preparatoria dei piloti militari e dei piloti di professione ed essere appoggiata dalla Confederazione.

Articolo 2 Le modificazioni introdotte nella redazione dei capoversi 1 e 2 si sono rese necessarie causa l'estensione del campo d'applicazione del decreto.

Articolo 3 L'Aero-Club svizzero riceve un'indennità per le spese occasionate dalla direzione amministrativa dell'istruzione aeronautica preparatoria e per gli altri compiti che gli sono affidati dalla Confederazione (cfr. art. 2). Risulta chiaramente da questa disposizione che l'indennità corrisponde alle spese vive.

Articolo 4 II complemento è reso necessario dall'estensione del campo d'applicazione (nuovo capoverso 2).

Articolo 5 Nessuna modificazione. La Swissair, società anonima svizzera per la navigazione aerea, è attualmente incaricata dalla Confederazione -- che ne assume le spese -- di gestire la Scuola svizzera di aviazione da trasporto, il cui ordinamento è definito dal decreto del Consiglio federale del 19 giugno 1964 (RU 1964 567), decreto che sarà prossimamente modificato.

Articolo 6 Secondo l'ordinamento attualmente in vigore (art. 6 cpv. 2), la scuola è posta sotto l'alta vigilanza del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie. È l'Ufficio aeronautico federale che esercita la vigilanza effettiva. Vi proponiamo d'inserire nel nuovo decreto questa

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disposizione, conforme a quelle concernenti la vigilanza della Confederazione della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (art.

3, RU 7950 479), per far sì che sia l'Ufficio aeronautico federale a esercitare la vigilanza sulla scuola.

Articolo 7 II capoverso 2 precisa che i rapporti finanziari tra la Scuola di aviazione da trasporto, gli allievi e le compagnie per la navigazione aerea sono disciplinati dal'Ufficio aeronautico federale.

Articolo 8 L'articolo 2 del decreto federale del 28 settembre 1950 sull'aiuto straordinario della Confederazione alla Swissair (FF 1950 727) è stato abrogato con l'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 1958 che vi proponiamo di sostituire. Detto decreto del 1950 prevedeva l'acquisto, da parte della Confederazione, di due aerei tipo DC-6B destinati a essere usati dalla Swissair sulle sue linee di lungo corso e, all'articolo 2 precitato, la concessione di un sussidio massimo annuo di 500000 franchi per la formazione del suo personale navigante. Essendo le condizioni poste dal decreto del 1950 già da anni adempite, esso è divenuto privo d'oggetto; non occorre perciò esplicitamente abrogarlo. Importa invece abrogare il decreto federale del 3 ottobre 1958 che deve essere compiutamente sostituito.

d. Ripercussioni finanziarie

Le spese per l'istruzione preparatoria dei granatieri paracadutisti saranno annualmente di 95 000 franchi e figureranno nel bilancio di previsione dell'Ufficio aeronautico federale con quelle dell'istruzione aeronautica preparatoria. La loro ripartizione è la seguente: £r 1. Amministrazione e propaganda 9 500 2. Corso 1 (corso di base) 60 partecipanti, ciascuno 20 discese 23 500 3. Corso 2 (istruzione al lancio in caduta libera) 40 partecipanti, ciascuno 32 discese 25 000 4. Alloggio e sussistenza, contributo per 100 partecipanti 14 giorni a 10 franchi 14000 5. Indennità ai monitori di paracadutismo 15000 6. Visite mediche di aeromedicina 8 000 Totale

95 000

914 e. Esame preliminare

La commissione federale della navigazione aerea (ordinanza del 5 giugno 1950 concernente la commissione della navigazione aerea; RU 7950 560) ha discusso il disegno di decreto allegato e l'ha approvato.

f. Costituzionalità del decreto

II decreto federale si fonda sugli articoli 20 (affari militari) e 37 ter (navigazione aerea) della Costituzione federale. Essendo di obbligatorietà generale, il decreto è sottoposto al referendum facoltativo, come lo era stato quello del 3 ottobre 1958 che questo sostituisce.

g. Proposta

Fondandoci su quanto precede, ci pregiamo di proporvi l'accettazione del disegno di decreto federale allegato.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 24 aprile 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero, II presidente della Confederazione: Celio

II cancelliere della Confederazione: Huber

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(Disegno)

Decreto federale concernente le misure da prendere per incoraggiare la formazione dei giovani piloti e dei granatieri paracadutisti L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 20 e 37 ter della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 aprile 19721', decreta: Art. l La Confederazione partecipa al miglioramento delle condizioni di reclutamento del personale aeronautico e dei granatieri paracadutisti.

1

2

Essa incoraggia l'istruzione preparatoria dei candidati idonei per essere formati come pilota militare, pilota di professione o granatiere paracadutista.

Art. 2 1 L'istruzione preparatoria avviene nelle scuole dell'aviazione privata che ne sono qualificate.

2 La direzione amministrativa dell'istruzione preparatoria è affidata ali" Aero-Club svizzero.

3 L'Aero-Club svizzero provvede inoltre a informare il pubblico sulle possibilità offerte dalla carriera aeronautica e dirige il lavoro generale di propaganda.

Art. 3 1 La Confederazione rifonde all'Aero-Club svizzero le spese vive che gli derivano dalle prestazioni definite all'articolo 2 capoversi 2 e 3.

2 1 dettagli sono regolati da contratto.

Art. 4 L'istruzione aeronautica preparatoria è vigilata dagli ispettori del Servizio dell'aviazione e della difesa contraerea, dell'Ufficio aeronautico federale e della Scuola svizzera di aviazione da trasporto.

1

" FF 1972 I 909

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L'istruzione preparatoria dei granatieri paracadutisti è vigilata dagli ispettori del Servizio dell'aviazione e della difesa contraera e dell'Ufficio aeronautico federale.

3 La vigilanza generale è affidata, dal Consiglio federale, a un organismo incaricato di conciliare gli interessi dei diversi servizi.

4

II Consiglio federale definisce in un regolamento le attribuzioni e gli obblighi di questo organismo.

Art. 5 1

La Confederazione istituisce una Scuola svizzera di aviazione da trasporto o, assumendone le spese, incarica un'azienda idonea di esercire detta scuola.

2 La Scuola svizzera di aviazione da trasporto serve anzitutto alla formazione di quel personale che, per esercitare la sua attività, deve essere in possesso della licenza nominativa dell'Ufficio aeronautico federale.

3

La scuola è aperta, nel limite dei posti disponibili, a tutti i candidati che ne sono idonei.

Art. 6 1

II Consiglio federale precisa i compiti della Scuola svizzera di aviazione da trasporto, le condizioni d'ammissione, l'esercizio e la ripartizione delle spese.

2

La scuola è posta sotto la vigilanza dell'Ufficio aeronautico federale.

I programmi d'istruzione gli sono sottoposti, per approvazione.

Art. 7 Gli importi necessari alla propaganda, al reclutamento e all'istruzione vengono annualmente iscritti nel bilancio di previsione della Confederazione.

1

2

I rapporti finanziari tra la Scuola svizzera di aviazione da trasporto, gli allievi e le compagnie per la navigazione aerea sono disciplinati dall'Ufficio aeronautico federale.

Art. 8 II decreto federale del 3 ottobre 19581* concernente provvedimenti intesi a promuovere la formazione di giovani piloti è abrogato.

Art. 9 II presente decreto è d'obbligatorietà generale e va sottoposto al referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore.

D RU 1958 50

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sulle misure da prendere per incoraggiare la formazione dei giovani piloti e dei granatieri paracadutisti (Del 24 aprile 1972)

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12.05.1972

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