Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20032, decreta:
Art. 1 1
La Confederazione può concedere un aiuto finanziario annuo al Museo svizzero dei trasporti per l'esercizio del settore prettamente museale nel quadro dei crediti approvati.
2
L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.
Art. 2 L'aiuto finanziario è erogato a condizione che:
1 2
a.
il Cantone e la Città di Lucerna nonché i Cantoni della Svizzera interna partecipino in misura adeguata al finanziamento del Museo svizzero dei trasporti;
b.
il mandato e le prestazioni del Museo svizzero dei trasporti siano disciplinati in modo vincolante in un contratto di prestazioni;
c.
il Museo svizzero dei trasporti concretizzi la sua ripartizione in una società di gestione per le attività commerciali e in una fondazione per il settore prettamente museale, presenti una strategia di gestione e di finanziamento e tenga un controlling aziendale e finanziario efficace.
RS 101 FF 2003 5410
2003-1842
5421
Erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti. LF
Art. 3 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2007.
3
Il Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore.
5422