Decreto federale concernente un credito quadro per misure di promozione civile della pace nell'ambito del DDPS

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1, visto l'articolo 4 della legge federale del ...2 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20023, decide:

Art. 1 1

Per la promozione civile della pace nell'ambito del DDPS, è accordato per gli anni 2004­2007 un credito quadro dell'ammontare massimo di 180 milioni di franchi.

2 La specificazione più dettagliata dei singoli crediti d'impegno è delegata al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 2 I crediti di pagamento devono essere approvati dal Parlamento con il preventivo annuale.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum facoltativo.

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RS 101 RS ...; RU ... (FF 2002 6790) FF 2003 546 2002-2582