9.2.5

Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera all'Accordo che istituisce in organizzazione intergovernativa l'Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI) del 15 gennaio 2003

9.2.5.1 9.2.5.1.1

Parte generale Compendio

Da numerosi anni, la Svizzera opera a favore dell'integrazione dei Paesi in sviluppo nel commercio mondiale e in particolar modo nel sistema commerciale multilaterale.

È in questo contesto che l'allora Ufficio federale dell'economia esterna (UFEE) ha istituito nel 1998 a Ginevra l'Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI) (cfr. n. 521 del rapporto 98/1+2). Il suo mandato consiste essenzialmente nel sostenere i rappresentanti dei Paesi con risorse limitate nei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nei lavori delle altre organizzazioni internazionali legate al commercio.

La Dichiarazione ministeriale rilasciata dopo la 4a Conferenza dell'OMC, tenutasi nel novembre 2001 a Doha (FF 2002 1156), rileva l'importanza dell'assistenza tecnica legata al commercio. La Dichiarazione chiede ai Paesi membri di aiutare in modo particolare i Paesi meno avanzati a integrarsi nel sistema commerciale e nell'economia mondiali. Per adempiere questi impegni, la Svizzera intende potenziare la portata dell'ACICI, che svolge un lavoro apprezzato dai Paesi beneficiari.

Per poter rafforzare le sue prestazioni e beneficiare di un finanziamento su basi più ampie acquisendo nuovi finanziatori, occorre trasformare l'ACICI in un'organizzazione intergovernativa.

9.2.5.1.2

L'assistenza tecnica legata alla politica commerciale

La maggior parte dei Paesi in sviluppo o in transizione hanno fatto nel corso di questi ultimi decenni sforzi considerevoli per aprire le loro economie e renderle conformi al sistema commerciale multilaterale. Numerosi Paesi in sviluppo e in transizione hanno in tal modo aderito all'OMC e il numero di Paesi intenzionati a farlo continua ad aumentare.

Lo sviluppo dell'OMC, soprattutto nei nuovi settori, ha aumentato notevolmente i bisogni di assistenza tecnica dei Paesi in sviluppo o in transizione (trasmissione delle conoscenze tecniche necessarie). Un simile sostegno è indispensabile per permettere a questi Paesi di partecipare attivamente alle discussioni ed essere in grado di difendere meglio i loro interessi nei negoziati commerciali.

2003-0139

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9.2.5.1.2.1

Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI)

L'Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI) è un'associazione di diritto civile svizzero istituita nel 1998 dall'UFEE (a partire dal 1.1.199 Segretariato di Stato dell'economia ­ Seco). Essa ha il mandato di sostenere i rappresentanti dei Paesi con risorse limitate nei negoziati dell'OMC e nei lavori delle altre organizzazioni internazionali legate al commercio. Della sua attività profittano soprattutto i delegati coinvolti nei negoziati. Per adempiere il suo mandato, l'ACICI ha sviluppato attività specifiche adeguate puntualmente ai bisogni del suo pubblico. L'Agenzia offre quindi, nelle tre lingue ufficiali dell'OMC, ossia il francese, l'inglese e lo spagnolo, le prestazioni illustrate qui appresso.

I delegati a Ginevra ricevono un'assistenza personalizzata che permette loro di definire le loro priorità tra i numerosi temi dibattuti in seno all'OMC. L'ACICI spiega loro le implicazioni che i negoziati dell'OMC possono avere per le loro economie nazionali e li assiste nel chiarimento di questioni tecniche specifiche.

L'ACICI elabora sintesi sui temi chiave del commercio internazionale per i quali i delegati necessitano di informazioni attualizzate (p. es. riunioni ministeriali, agricoltura, commercio elettronico, regole d'origine, tessili, valutazione in dogana, ecc.).

In collaborazione con altre istituzioni, l'ACICI organizza seminari e riunioni su temi che sono oggetto di negoziati in seno all'OMC o che presentano un interesse particolare per i delegati (ad es. agricoltura, tessili, commercio elettronico, risoluzione delle controversie dell'OMC, ecc.).

L'ACICI offre inoltre un sostegno logistico (uffici, computer, segretariato) ai delegati dei Paesi beneficiari che sono di passaggio a Ginevra e che non dispongono di rappresentanza permanente sul posto.

Per concludere, l'ACICI offre un quadro neutrale atto a favorire gli incontri informali e gli scambi di opinione tra i rappresentanti dei Paesi interessati.

Sin dalla sua istituzione, l'ACICI si è costruita una solida reputazione tra i beneficiari dei suoi servizi. Due valutazioni esterne indipendenti hanno confermato la pertinenza delle sue funzioni e hanno sottolineato in special modo il suo ruolo complementare rispetto ad altre agenzie di consulenza nazionali e internazionali.

L'aumento costante
delle domande di assistenza che le sono presentate lo dimostrano. Al fine di poter rispondere ai crescenti bisogni di assistenza dei Paesi beneficiari, occorre ampliare le attività dell'Agenzia e diversificarne le fonti di finanziamento.

9.2.5.1.2.2

Trasformazione dell'Agenzia in un'organizzazione intergovernativa

Un gruppo di esperti internazionali ha ricevuto il mandato di esaminare accuratamente l'opportunità e le implicazioni operative di un potenziamento dell'ACICI. Il gruppo è giunto alla conclusione che la trasformazione dell'ACICI in un'organizzazione intergovernativa sia la soluzione migliore per gli Stati finanziatori e beneficiari e per l'organizzazione stessa. In effetti, l'ACICI assumerà una maggiore importanza e beneficerà di un'indipendenza nei confronti dei contributi della Svizzera, 962

sino a questo momento unico Paese che la finanzia. Il budget dell'Agenzia aumenterà in modo sostanziale: da poco più di 1 milione di franchi all'anno a circa 18 milioni di franchi su cinque anni (somma attualmente messa a disposizione dai finanziatori). L'ACICI potrà quindi potenziare considerevolmente il suo personale. La trasformazione avverrà tuttavia solo progressivamente, ossia in funzione delle domande che l'Agenzia riceverà e della sua capacità di farvi fronte.

9.2.5.1.2.3

Interesse per la Svizzera

L'istituzione di questa Agenzia e la sua trasformazione in organizzazione intergovernativa costituisce un successo incontestato per la Svizzera. In effetti, organizzando un agenzia riconosciuta in materia di assistenza tecnica legata al commercio, capace di rispondere ai bisogni dei Paesi in sviluppo in modo autonomo, il nostro Paese ha dimostrato la sua capacità innovativa e il suo pragmatismo. Questa iniziativa ha d'altronde permesso alla Svizzera di profilarsi a livello internazionale, nell'ambito degli impegni assunti in occasione della conferenza ministeriale dell'OMC a Doha.

9.2.5.2 9.2.5.2.1

Parte speciale Svolgimento dei negoziati

Il testo dell'Accordo che istituisce in organizzazione intergovernativa l'Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI) è il risultato dei negoziati svolti nell'ambito del gruppo di lavoro istituito da una decisione ministeriale adottata in occasione della Conferenza dell'OMC a Doha. Il gruppo era costituito da potenziali finanziatori nonché da Paesi beneficiari affinché il risultato dei lavori tenesse conto degli interessi di tutte le parti interessate dall'ACICI. Il gruppo era presieduto dalla Svizzera, che si è impegnata a fondo durante l'intero processo.

9.2.5.2.2

Contenuto e obiettivi dell'Accordo

L'Accordo che istituisce in organizzazione intergovernativa l'Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI) definisce gli obiettivi, il funzionamento, la struttura e il finanziamento della nuova organizzazione. I membri sono distinti in «membri partecipanti» e «membri finanziatori». I membri partecipanti possono essere Paesi in sviluppo con risorse limitate, Paesi la cui economia è in transizione, Paesi meno avanzati o Paesi che non hanno rappresentanza permanente a Ginevra. Questa soluzione permette quindi ai Paesi con risorse limitate di essere membri a pieno titolo e di partecipare alle attività degli organi direttivi senza obblighi finanziari. I membri finanziatori della nuova organizzazione dovranno, dal canto loro, versare un contributo minimo di 2 milioni di franchi.

L'Accordo prevede l'istituzione di un Consiglio dei rappresentanti composto di tutti i membri dell'organizzazione, di un Comitato esecutivo costituito da tre rappresentanti dei membri partecipanti e da tre rappresentanti dei membri finanziatori (questi ultimi sono nominati dal Consiglio dei rappresentanti). Questi organi saranno coadiuvati da un segretariato diretto da un direttore esecutivo.

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L'Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo che almeno tre membri partecipanti e tre membri finaziatori avranno depositato il loro strumento di ratifica presso il Governo svizzero, Paese in cui la nuova organizzazione avrà la sede e depositario dell'Accordo. I membri possono in ogni momento recedere dall'organizzazione mediante notifica scritta indirizzata al depositario. Il recesso ha effetto un mese dopo la notifica.

Fino all'entrata in vigore dell'Accordo, è applicato un regime transitorio. che prevede l'istituzione di un Comitato preparatorio dell'ACICI presieduto dalla Svizzera.

Detto Comitato sarà segnatamente incaricato di elaborare raccomandazioni da sottoporre per decisione al Consiglio dei rappresentanti dell'ACICI concernenti le questioni amministrative, il bilancio e le questioni finanziarie ancora in sospeso. Esso negozierà inoltre un accordo di sede con la Svizzera. Sino al momento in cui l'ACICI non sarà formalmente un'organizzazione intergovernativa, il suo attuale statuto resterà in vigore e il suo finanziamento sarà interamente garantito dal Seco.

9.2.5.3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Finora il Seco finanziava interamente l'ACICI con un importo pari a circa 1,5 milioni di franchi all'anno. Quando l'ACICI sarà trasformata in un'organizzazione intergovernativa, il contributo svizzero diminuirà di quasi la metà: 4 milioni di franchi su cinque anni, ossia 800 000 franchi all'anno. Questo contributo resta importante rispetto agli altri finanziatori e permette alla Svizzera di continuare a svolgere un ruolo preponderante, permettendo nel contempo all'ACICI di ottenere un'autonomia finanziaria grazie alla diversificazione delle sue fonti di finanziamento.

Il contributo svizzero sarà imputato sotto forma di dono al quinto credito quadro di 960 milioni di franchi per la continuazione del finanziamento e il riorientamento dei provvedimenti economici e commerciali di cooperazione internazionale allo sviluppo (DF del 10.12.96; FF 1997 I 745). Non è necessario assumere personale supplementare.

9.2.5.4

Programma di legislatura

Il disegno non è menzionato esplicitamente nel Rapporto sul programma di legislatura 1999­2003. Esso soddisfa tuttavia il contenuto dell'obiettivo 2 (Sviluppare la presenza svizzera nella politica estera e di sicurezza nei settori del promovimento della pace, della difesa dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo ­ Migliorare la posizione e la percezione della Svizzera all'estero) (FF 2000 2043).

9.2.5.5

Rapporti con gli altri strumenti della politica commerciale e con il diritto europeo

L'Accordo è compatibile sia con le regole dell'OMC sia con il diritto europeo e con la nostra politica d'integrazione europea.

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9.2.5.6

Costituzionalità

Il 9 dicembre 2002 a Ginevra, la Svizzera ha firmato, con riserva di ratifica, l'Accordo che istituisce in organizzazione intergovernativa l'Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI), aperto alla firma lo stesso giorno.

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali deriva dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sono sottoposti al referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale o implicanti un'unificazione multilaterale del diritto. Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento (art. 15) e non comporta un'unificazione multilaterale del diritto. Per contro, questo Accordo istituisce un'organizzazione composta da diversi Stati con sede a Ginevra (art. 13). L'organizzazione è dotata di organi (art. 6­9) che possono prendere determinate decisioni a maggioranza qualificata (art. 10). Dispone di personalità giuridica internazionale propria e ha la competenza di sottoscrivere impegni giuridici (art. 13). La Svizzera aderisce quindi a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 Cost. Di conseguenza, il presente Accordo sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

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