Traduzione1

Sistema di certificazione del processo di Kimberley

Preambolo I partecipanti, riconoscendo che il commercio dei diamanti insanguinati è un grave problema internazionale, che può contribuire ad alimentare direttamente i conflitti armati, le attività di movimenti ribelli volte ad indebolire o rovesciare governi legittimi, il traffico illecito e la proliferazione degli armamenti, in particolare armi portatili e di piccolo calibro, riconoscendo altresì gli effetti devastanti dei conflitti alimentati dal commercio dei diamanti insanguinati sulla pace e sulla sicurezza delle popolazioni dei paesi colpiti, nonché le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate durante questi conflitti, tenendo presenti l'impatto negativo di questi conflitti sulla stabilità regionale e gli obblighi imposti agli Stati dalla Carta delle Nazioni Unite per preservare la pace e la sicurezza internazionali, consapevoli che sono necessarie urgenti misure internazionali per impedire che il problema dei diamanti insanguinati incida negativamente sul commercio legittimo dei diamanti, il quale ha un ruolo importante nelle economie dei numerosi Stati, soprattutto paesi in via di sviluppo, che producono, lavorano, esportano e importano diamanti, rammentando tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel quadro del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, incluse le pertinenti disposizioni delle risoluzioni 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000), e 1343 (2001), e decisi a sostenere l'attuazione delle misure ivi previste, sottolineando la risoluzione 55/56 (2000) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul legame tra commercio di diamanti insanguinati e guerre, nella quale si chiede alla comunità internazionale di intervenire con urgenza e attenzione onde adottare misure efficaci e concrete per la soluzione del problema, sottolineando inoltre la raccomandazione formulata nel quadro della risoluzione 55/56 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, affinché la comunità internazionale elabori proposte particolareggiate per lo sviluppo di un sistema semplice ed efficace di certificazione internazionale per i diamanti grezzi basato essenzialmente sui sistemi di certificazione nazionali e su standard minimi concordati a livello internazionale, rammentando che il processo di Kimberley, creato per trovare una soluzione al problema internazionale dei diamanti insanguinati, mirava a coinvolgere tutte le

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Traduzione non autentica del testo originale inglese.

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2003-0939

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parti interessate, cioè gli Stati produttori, esportatori ed importatori di diamanti, l'industria dei diamanti e la società civile, convinti che il legame fra diamanti insanguinati e guerre può essere spezzato introducendo un sistema di certificazione per i diamanti grezzi inteso ad escludere i diamanti insanguinati dal commercio legittimo, rammentando che il processo di Kimberley è giunto alla conclusione che un sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi, basato sulle norme e sulle prassi nazionali e su standard minimi concordati a livello internazionale, sarà il modo più efficace per affrontare il problema dei diamanti insanguinati, prendendo atto delle importanti iniziative già adottate per trovare una soluzione al problema, in particolare dai governi dell'Angola, della Repubblica democratica del Congo, della Guinea e della Sierra Leone e da altri paesi produttori, esportatori e importatori di diamanti, nonché dall'industria dei diamanti, in particolare dal «World Diamond Council», e dalla società civile, plaudendo alle iniziative di autoregolamentazione su base volontaria annunciate dall'industria dei diamanti, e consapevoli che un sistema di questo tipo contribuirà ad assicurare un efficace controllo interno sui diamanti grezzi conforme al sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi, riconoscendo che un siffatto sistema sarà credibile soltanto se tutti i partecipanti avranno istituito sistemi interni di controllo per eliminare i diamanti insanguinati dalla catena di produzione, esportazione e importazione di diamanti grezzi nei loro territori, pur tenendo presente che le differenze a livello di metodi di produzione, pratiche commerciali e controlli istituzionali potrebbero richiedere l'applicazione di metodi diversi per conformarsi agli standard minimi, consapevoli altresì che il sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi deve rispettare la normativa in materia di commercio internazionale, riconoscendo che occorre rispettare la sovranità nazionale e i principi di uguaglianza, vantaggi reciproci e consenso, raccomandano quanto segue:

Sezione I Definizioni Ai fini del sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi (qui di seguito denominato «il sistema di certificazione»), si intende per: diamanti insanguinati: i diamanti grezzi utilizzati dai movimenti ribelli o dai loro alleati per finanziare i conflitti volti a rovesciare governi legittimi, come indicato nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in vigore, o in altre analoghe risoluzioni che potrebbero essere adottate in futuro dal Consiglio di sicurezza, e come indicato e riconosciuto nella risoluzione 55/56 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, o in altre analoghe risoluzioni che potrebbero essere adottate in futuro dall'Assemblea generale,

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paese di origine: il paese in cui è stata estratta una spedizione di diamanti grezzi, paese di provenienza: l'ultimo partecipante dal quale è stata esportata una spedizione di diamanti grezzi, come indicato nella documentazione d'importazione, diamante: un minerale naturale di forma isometrica costituito essenzialmente da carbonio cristallizzato puro, la cui durezza sulla scala di Mohs (incisione) è pari a 10, il cui peso specifico è pari a circa 3,52 e il cui indice di rifrazione è pari a 2,42, esportazione: l'uscita materiale o il ritiro di un bene da una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante, autorità di esportazione: le autorità o gli organismi designati da un partecipante dal cui territorio è esportata una spedizione di diamanti grezzi, e che sono autorizzati a convalidare il certificato del processo di Kimberley, zona di libero scambio: una parte del territorio di un partecipante in cui le merci introdotte sono di solito considerate, per quanto riguarda imposte e dazi all'importazione, come poste al di fuori del territorio doganale, importazione: l'ingresso materiale o l'introduzione di un bene in una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante, autorità di importazione: le autorità o gli organismi designati da un partecipante nel cui territorio è importata una spedizione di diamanti grezzi e incaricati di espletare tutte le formalità previste per l'importazione, in particolare la verifica dei certificati, certificato del processo di Kimberley: un documento non falsificabile, di formato particolare, che attesta che una spedizione di diamanti grezzi è conforme ai requisiti richiesti dal sistema di certificazione, osservatore: un rappresentante della società civile, dell'industria dei diamanti, delle organizzazioni internazionali e dei governi non partecipanti invitato a partecipare alle riunioni plenarie, partita: uno o più diamanti imballati insieme, partita di origine mista: una partita che contiene diamanti grezzi provenienti da due o più paesi d'origine, partecipante: uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica per i quali opera il sistema di certificazione, organizzazione regionale d'integrazione economica: un'organizzazione costituita da Stati sovrani che hanno trasferito a questa organizzazione le competenze relative al sistema
di certificazione, diamanti grezzi: diamanti non lavorati o semplicemente tagliati, sfaldati o sbozzati e classificabili ai codici 7102 10 00, 7102 21 00 e 7102 31 00 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, spedizione: l'importazione o l'esportazione fisica di una o più partite,

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transito: il passaggio fisico sul territorio di un partecipante o non partecipante, con o senza trasbordo, deposito o variazione di modo di trasporto, se tale passaggio rappresenta soltanto una parte del tragitto completo, che ha inizio e termina al di là della frontiera del partecipante o non partecipante attraverso il cui territorio transita la spedizione.

Sezione II Certificato del processo di Kimberley Ciascun partecipante dovrebbe assicurarsi che: a)

ogni spedizione di diamanti grezzi destinata all'esportazione sia corredata di un certificato del processo di Kimberley (qui di seguito denominato «il certificato»);

b)

le procedure per il rilascio dei certificati siano conformi agli standard minimi del processo di Kimberley stabiliti nella sezione IV;

c)

i certificati siano conformi ai requisiti minimi indicati nell'allegato I. Una volta assicurato il rispetto di questi requisiti, i partecipanti possono aggiungere a loro discrezione altri elementi ai propri certificati, per esempio la forma, dati supplementari o caratteristiche di sicurezza;

d)

ai fini della convalida, le caratteristiche dei certificati, come indicato nell'allegato I, siano notificate, tramite il presidente, a tutti gli altri partecipanti.

Sezione III Impegni in relazione al commercio internazionale dei diamanti grezzi Ciascun partecipante deve: a)

per quanto riguarda le esportazioni di diamanti grezzi in un partecipante, chiedere che ogni spedizione sia corredata di un certificato debitamente convalidato;

b)

per quanto riguarda i diamanti grezzi importati da un partecipante: ­ richiedere un certificato debitamente convalidato, ­ inviare rapidamente l'avviso di ricevimento alla competente autorità d'esportazione. La conferma dovrebbe riguardare almeno il numero del certificato, il numero di partite, il peso in carati e i dati relativi all'importatore e all'esportatore, ­ decidere che l'originale del certificato sia conservato e sia facilmente accessibile per un periodo non inferiore a tre anni;

c)

assicurarsi che nessuna spedizione di diamanti grezzi sia importata da o esportata verso un non partecipante;

d)

riconoscere che i partecipanti attraverso il cui territorio transitano le spedizioni non sono tenuti a conformarsi agli obblighi di cui alle lettere a) e b) e 3217

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alla sezione II, lettera a), purché le autorità competenti del partecipante in questione garantiscano che la spedizione lascia il suo territorio nelle stesse condizioni in cui vi è entrata (cioè, chiusa e non manomessa).

Sezione IV Controlli interni Impegni dei partecipanti Ciascun partecipante dovrebbe: a)

istituire un sistema di controlli interni inteso ad eliminare i diamanti insanguinati dalle spedizioni di diamanti grezzi importati nel e esportati dal proprio territorio;

b)

designare una o più autorità di importazione e di esportazione;

c)

assicurarsi che i diamanti grezzi siano importati ed esportati in contenitori in grado di resistere alle manomissioni;

d)

se necessario, modificare o adottare leggi o regolamenti per attuare il sistema di certificazione e applicare sanzioni dissuasive e proporzionate in caso di trasgressioni;

e)

raccogliere e conservare dati ufficiali relativi alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni e scambiarli conformemente alle disposizioni della sezione V;

f)

all'atto dell'istituzione di un sistema di controlli interni, tenere conto, se necessario, delle opzioni e delle raccomandazioni relative ai controlli interni indicate nell'allegato II.

Principi di autoregolamentazione dell'industria I partecipanti si rendono conto che un sistema volontario di autoregolamentazione dell'industria, quale indicato nel preambolo del presente documento, comprenderà un sistema di garanzie basato sui controlli di revisori indipendenti di singole società e sulle sanzioni interne fissate dall'industria, in modo da rendere rintracciabili le transazioni di diamanti grezzi da parte delle autorità di governo.

Sezione V Cooperazione e trasparenza I partecipanti dovrebbero: a)

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scambiarsi, tramite la presidenza, informazioni relative alle autorità o agli organismi designati responsabili per l'attuazione delle disposizioni del presente sistema di certificazione. Ciascun partecipante dovrebbe fornire, tramite la presidenza, agli altri partecipanti informazioni, preferibilmente per via elettronica, sulla normativa, sui regolamenti, sulle norme, sulle procedure e sulle pratiche da esso applicati e, eventualmente, aggiornarle. Tra le

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informazioni dovrebbe essere inclusa una sintesi in inglese dei punti fondamentali; b)

raccogliere e mettere a disposizione di tutti gli altri partecipanti, tramite la presidenza, dati statistici conformemente ai principi stabiliti nell'allegato III;

c)

scambiarsi periodicamente informazioni ed altri dati pertinenti, inclusi quelli sull'autovalutazione, per determinare le migliori pratiche nelle varie circostanze;

d)

considerare favorevolmente le richieste di assistenza di altri partecipanti per migliorare il funzionamento del sistema di certificazione nei loro territori;

e)

informare un altro partecipante, tramite la presidenza, se ritengono che la normativa, i regolamenti, le norme, le procedure o le prassi applicate dal suddetto partecipante non garantiscono l'assenza di diamanti insanguinati nelle sue esportazioni;

f)

cooperare con gli altri partecipanti per la soluzione di problemi che possono nascere da circostanze non volute e che potrebbero comportare l'inosservanza dei requisiti minimi per il rilascio o l'accettazione dei certificati e informare tutti gli altri partecipanti dei problemi riscontrati e delle soluzioni trovate;

g)

favorire, attraverso le autorità competenti, una più stretta collaborazione tra le agenzie incaricate dell'applicazione della normativa e le autorità doganali dei paesi partecipanti.

Sezione VI Questioni amministrative Riunioni 1.

I partecipanti e gli osservatori si incontrano annualmente in riunione plenaria e, se lo ritengono necessario, in altre occasioni, per discutere sull'efficacia del sistema di certificazione.

2.

Durante la prima riunione plenaria i partecipanti dovrebbero adottare il regolamento interno per le riunioni.

3.

Le riunioni si tengono nel paese in cui risiede il presidente, a meno che un partecipante o un'organizzazione internazionale non proponga di ospitare una riunione e l'offerta venga accettata. Il paese ospitante dovrebbe semplificare le formalità di ingresso per i partecipanti alle riunioni.

4.

Al termine di ogni riunione plenaria, viene eletto un presidente incaricato di presiedere tutte le riunioni plenarie e le riunioni dei gruppi di lavoro ad hoc, fino alla conclusione della successiva riunione plenaria annuale.

5.

I partecipanti decidono all'unanimità. Se non c'è unanimità, il presidente deve avviare consultazioni.

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Sostegno amministrativo 6.

Per garantire un'efficace gestione del sistema di certificazione, sarà necessario un sostegno amministrativo. Le modalità e le funzioni di questo sostegno dovrebbero essere discusse durante la prima riunione plenaria, previa approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

7.

Il sostegno amministrativo potrebbe comprendere le seguenti funzioni: ­ permettere la comunicazione, lo scambio d'informazioni e le consultazioni tra i partecipanti per tutte le questioni indicate nel presente documento; ­ conservare e mettere a disposizione di tutti i partecipanti una raccolta delle leggi, dei regolamenti, delle norme, delle procedure, delle prassi e delle statistiche forniti conformemente alla sezione V; ­ elaborare documenti e fornire sostegno amministrativo per le riunioni plenarie e per quelle dei gruppi di lavoro; ­ svolgere gli altri compiti che potrebbero essere indicati durante le riunioni plenarie, o durante le riunioni dei gruppi di lavoro delegati dalle riunioni plenarie.

Partecipazione 8.

La partecipazione al sistema di certificazione è aperta su base mondiale non discriminatoria a tutti i richiedenti che intendano e siano in grado di rispettare gli obblighi previsti dal sistema.

9.

I richiedenti che intendano partecipare al sistema di certificazione dovrebbero manifestare il proprio interesse rivolgendosi alla presidenza attraverso canali diplomatici. Nella notifica, che dovrebbe essere trasmessa entro un mese a tutti i partecipanti, dovrebbero figurare le informazioni previste alla sezione V, lettera a).

10. I partecipanti intendono invitare i rappresentanti della società civile, dell'industria dei diamanti, dei governi non partecipanti e delle organizzazioni internazionali alle riunioni plenarie in qualità di osservatori.

Obblighi dei partecipanti 11. Prima delle riunioni plenarie annuali del Processo di Kimberley, i partecipanti devono preparare e mettere a disposizione degli altri partecipanti le informazioni richieste alla lettera a) della sezione V spiegando come gli obblighi previsti dal sistema di certificazione sono attuati nelle rispettive giurisdizioni.

12. L'ordine del giorno della riunione plenaria annuale deve prevedere il riesame delle informazioni di cui alla lettera a) della sezione V e permettere ai partecipanti, su richiesta dell'assemblea, di fornire ulteriori particolari sui rispettivi sistemi.

13. Qualora siano necessari ulteriori chiarimenti, su raccomandazione della presidenza i partecipanti alle riunioni plenarie possono individuare e decidere misure di verifica supplementari. Tali misure devono essere attuate confor-

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memente alle normative nazionali e internazionali applicabili e possono comprendere, tra l'altro: ­ la richiesta di informazioni e chiarimenti supplementari ai partecipanti; ­ missioni di riesame da parte di altri partecipanti o di loro rappresentanti, qualora sussistano indicazioni verosimili di gravi inosservanze del sistema di certificazione.

14. Le missioni di riesame devono essere effettuate in modo analitico, con competenza e imparzialità e con il consenso del partecipante interessato. Il numero, la composizione, il mandato e la durata delle missioni variano in funzione delle circostanze e sono decisi dalla presidenza, d'intesa con il partecipante interessato, e previa consultazione di tutti gli altri partecipanti.

15. Una relazione sui risultati delle misure di verifica deve essere trasmessa alla presidenza e al partecipante interessato entro tre settimane dalla conclusione della missione. Le osservazioni del partecipante e la relazione devono figurare nella sezione ad accesso limitato di un sito web ufficiale del sistema di certificazione entro tre settimane dalla presentazione della relazione al partecipante interessato. I partecipanti e gli osservatori dovrebbero impegnarsi alla massima riservatezza in relazione alle questioni e alle discussioni sulla conformità al sistema di certificazione.

Conformità e prevenzione delle controversie 16. Qualora si ponga un problema relativo alla conformità di un partecipante o qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del sistema, il partecipante interessato ne informa la presidenza, la quale a sua volta informa senza indugio tutti i partecipanti e avvia un dialogo per risolvere il problema. I partecipanti e gli osservatori si impegnano alla massima riservatezza in relazione alle questioni e alle discussioni relative alla conformità al sistema di certificazione.

Modifiche 17. Il presente documento può essere modificato con decisione unanime dei partecipanti.

18. Ciascun partecipante può proporre modifiche. Tali proposte dovrebbero essere trasmesse per iscritto alla presidenza, almeno 90 giorni prima della successiva riunione plenaria, salvo diversa indicazione.

19. La presidenza deve comunicare senza indugio a tutti i partecipanti e agli osservatori le modifiche proposte e porle all'ordine del giorno della successiva riunione plenaria annuale.
Meccanismo di riesame 20. I partecipanti desiderano che il sistema di certificazione sia oggetto di un riesame periodico, per consentire ai partecipanti un'analisi approfondita di tutti gli elementi che lo costituiscono. Il riesame dovrebbe permettere anche la valutazione della pertinenza di un siffatto sistema, visto che i partecipanti e le organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, ritengono che i diamanti insanguinati costituiscano una minaccia costante. Il primo rie3221

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same dovrebbe essere effettuato entro tre anni dalla data effettiva di entrata in vigore del sistema di certificazione. La riunione di riesame dovrebbe coincidere con la riunione plenaria annuale, salvo diversa indicazione.

Inizio dell'attuazione del sistema 21. Il sistema di certificazione dovrebbe essere istituito alla riunione ministeriale di Interlaken del 5 novembre 2002 del sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi.

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Allegato I

Certificati A. Requisiti minimi per i certificati I certificati devono essere conformi ai seguenti requisiti: ­

su ciascun certificato dovrebbero figurare il titolo «Certificato del processo di Kimberley», il logo e la seguente dichiarazione. «I diamanti grezzi contenuti in questa spedizione sono stati lavorati conformemente alle disposizioni del sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi»,

­

paese di origine per le spedizioni di partite di origine unica (cioè, di provenienza unica),

­

i certificati possono essere rilasciati in qualsiasi lingua, purché sia inclusa una traduzione in inglese,

­

numerazione unica con il codice per paese Alpha 2, conformemente alla norma ISO 3166-1,

­

protezione contro manomissioni e falsificazioni,

­

data di rilascio,

­

data di scadenza,

­

autorità che rilascia il certificato,

­

identità dell'esportatore e dell'importatore,

­

peso in carati/massa,

­

valore in USD,

­

numero di partite per spedizione,

­

sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci,

­

convalida del certificato da parte dell'autorità di esportazione.

B. Elementi facoltativi ­

Sono facoltativi i seguenti elementi:

­

caratteristiche particolari (per esempio, la forma, i dati supplementari o gli elementi relativi alla sicurezza),

­

l'indicazione della qualità dei diamanti grezzi che fanno parte della spedizione,

­

nella ricevuta d'importazione dovrebbero figurare i seguenti elementi: ­ paese destinatario ­ identità dell'importatore

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­ ­ ­ ­

peso in carati e valore in USD sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci data di ricevimento da parte dell'autorità d'importazione vidimazione da parte dell'autorità d'importazione

C. Procedure facoltative ­

I diamanti grezzi possono essere spediti in contenitori di sicurezza trasparenti.

­

Il numero di certificato unico può essere riprodotto sul contenitore.

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Sistema di dertificazione del processo di Kimberley

Allegato II

Raccomandazioni di cui alla sezione IV lettera f) Raccomandazioni generali 1.

I partecipanti possono nominare uno o più coordinatori incaricati dell'attuazione del sistema di certificazione.

2.

I partecipanti possono valutare l'opportunità di integrare e/o migliorare la raccolta e la pubblicazione delle statistiche di cui all'allegato III in base al contenuto dei certificati del processo di Kimberley.

3.

I partecipanti sono invitati a conservare le informazioni e i dati richiesti alla sezione V in una base di dati informatica.

4.

I partecipanti sono invitati a trasmettere e a ricevere messaggi elettronici per promuovere il sistema di certificazione.

5.

I paesi partecipanti produttori di diamanti, che sospettano gruppi ribelli di estrarre diamanti nei loro territori, sono invitati ad individuare le aree di attività dei ribelli e a trasmettere l'informazione a tutti gli altri partecipanti.

Questi dati devono essere aggiornati periodicamente.

6.

I partecipanti sono invitati a rendere noti, tramite la presidenza, a tutti gli altri partecipanti i nomi dei singoli o delle società colpevoli di attività illecite ai fini del sistema di certificazione.

7.

I partecipanti sono invitati a fare in modo che tutti gli acquisti di diamanti grezzi effettuati in contanti siano conclusi attraverso le banche ufficiali e accompagnati da documentazione verificabile.

8.

I paesi partecipanti produttori di diamanti dovrebbero analizzare la loro produzione per quanto riguarda: ­ le caratteristiche dei diamanti estratti, ­ la produzione effettiva.

Raccomandazioni per il controllo sulle miniere di diamanti 9.

I partecipanti sono invitati ad assicurarsi che tutte le miniere di diamanti abbiano una licenza e che solamente le miniere autorizzate estraggano diamanti.

10. I partecipanti sono invitati ad assicurarsi che le società che si occupano di prospezione e di estrazione mineraria osservino standard di sicurezza efficaci per fare in modo che i diamanti insanguinati non contaminino il commercio legittimo.

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Raccomandazioni per i paesi partecipanti che hanno miniere su piccola scala 11. Tutte le miniere di diamanti artigianali e informali dovrebbero avere una licenza e soltanto alle persone autorizzate dovrebbe essere concesso di estrarre diamanti.

12. Sulle licenze dovrebbero essere indicati almeno: il nome, l'indirizzo, la nazionalità e/o la residenza e l'area in cui viene autorizzata l'attività di estrazione dei diamanti.

Raccomandazioni per gli acquirenti, i rivenditori e gli esportatori di diamanti grezzi 13. Gli acquirenti, i venditori, gli esportatori, gli agenti e le società interessate al trasporto dei diamanti grezzi devono essere registrati e devono ottenere una licenza dalle autorità competenti di ciascun paese partecipante.

14. Sulle licenze dovrebbero essere indicati almeno: il nome, l'indirizzo e la nazionalità e/o la residenza.

15. Gli acquirenti, i venditori e gli esportatori dei diamanti grezzi dovrebbero, a norma di legge, conservare per cinque anni le scritture contabili giornaliere relative agli acquisti, alle vendite o alle esportazioni con l'elenco dei nomi dei clienti, compratori o venditori, il loro numero di licenza e la quantità e il valore dei diamanti venduti, esportati o acquistati.

16. Le informazioni di cui al paragrafo 14 dovrebbero essere inserite in una base di dati informatica, per facilitare la presentazione di informazioni particolareggiate relative all'attività dei singoli acquirenti e venditori di diamanti grezzi.

Raccomandazioni per le esportazioni 17. L'esportatore dovrebbe presentare la spedizione di diamanti grezzi alle competenti autorità d'esportazione.

18. L'autorità d'esportazione è invitata, prima di convalidare un certificato, a chiedere all'esportatore una dichiarazione in cui si attesta che i diamanti grezzi da esportare non sono diamanti insanguinati.

19. I diamanti grezzi dovrebbero essere sigillati in un contenitore a prova di manomissione insieme al certificato o a una copia debitamente autenticata.

L'autorità d'esportazione dovrebbe quindi inviare un messaggio e-mail particolareggiato alla competente autorità d'importazione con indicazione del peso in carati, del valore, del paese d'origine o di provenienza, dell'importatore e del numero di serie del certificato.

20. L'autorità d'esportazione dovrebbe registrare tutti i particolari relativi alle spedizioni di diamanti grezzi in una base di dati informatica.

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Sistema di dertificazione del processo di Kimberley

Raccomandazioni per l'importazione 21. L'autorità d'importazione dovrebbe ricevere un messaggio e-mail prima o all'arrivo di una spedizione di diamanti grezzi. Nel messaggio dovrebbero figurare particolari quali il peso in carati, il valore, il paese di origine o di provenienza, l'esportatore e il numero di serie del certificato.

22. L'autorità d'importazione dovrebbe ispezionare la spedizione di diamanti grezzi per verificare se i sigilli e il contenitore siano stati manomessi e se l'esportazione sia stata effettuata conformemente al sistema di certificazione.

23. L'autorità d'importazione dovrebbe aprire e ispezionare il contenuto della spedizione per verificare la veridicità dei dati dichiarati sul certificato.

24. Quando previsto e su richiesta, l'autorità d'importazione dovrebbe rinviare alla competente autorità d'esportazione il tagliando di ricevuta o il talloncino che conferma l'avvenuta importazione.

25. L'autorità d'importazione dovrebbe registrare tutti i particolari relativi alle spedizioni di diamanti grezzi in una base di dati informatica.

Raccomandazioni relative alle spedizioni destinate a e provenienti da zone di libero scambio 26. Le spedizioni di diamanti grezzi destinate a e provenienti da zone di libero scambio dovrebbero essere esaminate dalle autorità competenti.

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Allegato III

Statistiche Riconoscendo che la disponibilità di dati affidabili e comparabili sulla produzione e sul commercio internazionale di diamanti grezzi è essenziale per attuare in modo effettivo il sistema di certificazione, in particolare per individuare irregolarità o anomalie che potrebbero rivelare la presenza di diamanti insanguinati nel commercio legittimo, i partecipanti, pur tenendo conto della necessità di proteggere informazioni sensibili in campo commerciale, sostengono con convinzione i seguenti principi: a)

conservare e pubblicare, entro due mesi dall'inizio del periodo di riferimento e in un formato standard, statistiche trimestrali globali sulle esportazioni e sulle importazioni di diamanti grezzi, nonché sul numero di certificati vidimati per l'esportazione e sulle importazioni corredate di certificati;

b)

conservare e pubblicare statistiche sulle esportazioni e sulle importazioni per origine e provenienza, se possibile; per peso in carati e valore; e secondo i codici 7102 10, 7102 21 e 7102 31 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;

c)

conservare e pubblicare, su base semestrale ed entro due mesi dall'inizio del periodo di riferimento, statistiche sulla produzione di diamanti grezzi per peso in carati e per valore. Se un paese partecipante non può pubblicare queste statistiche, dovrebbe notificarlo immediatamente al presidente;

d)

raccogliere e pubblicare queste statistiche basandosi in primo luogo sulle procedure e metodologie nazionali già applicate;

e)

mettere queste statistiche a disposizione di organismi intergovernativi o di un altro meccanismo appropriato indicato dai partecipanti per 1) la compilazione e la pubblicazione trimestrale dei dati relativi alle esportazioni e alle importazioni, e 2) la compilazione e la pubblicazione semestrale dei dati relativi alla produzione. Queste statistiche devono essere messe a disposizione delle parti interessate e dei partecipanti, singolarmente o collettivamente, per poter essere analizzate in base ai parametri stabiliti dai partecipanti;

f)

esaminare le informazioni statistiche relative al commercio internazionale e alla produzione di diamanti grezzi durante le riunioni plenarie annuali, per affrontare le questioni connesse e favorire l'attuazione effettiva del sistema di certificazione.

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