Traduzione1

Protocollo aggiuntivo n. 7 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno Concluso a Strasburgo il 27 novembre 2002 Firmato dalla Svizzera il 27 novembre 2002

La Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Confederazione Svizzera, considerato che, ai fini dell'armonizzazione delle prescrizioni tecniche a livello europeo e della semplificazione degli obblighi dei navigatori in materia di certificati d'ispezione e di certificati di conduzione di navi, occorre consentire il riconoscimento dell'equipollenza di altri documenti e specialmente dei documenti comunitari con i documenti rilasciati in virtù della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868, ritenuto che le condizioni per questo riconoscimento debbano garantire il mantenimento del livello di sicurezza raggiunto sul Reno e non impedirne o ritardarne il costante adeguamento; hanno convenuto quanto segue:

Art. I Nell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868, nella versione del 20 novembre 1963, l'espressione «Stato rivierasco» presente nei paragrafi 2 e 5 è sostituita da «Stato contraente».

Art. II Nell'articolo 23 della predetta Convenzione, nella versione modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 3 del 17 ottobre 1979, è inserito un paragrafo 2 dal seguente tenore: «Impregiudicati l'articolo 22 paragrafo 2 e l'articolo 1 della Convenzione del 14 dicembre 1922 concernente l'ordinamento delle patenti di barcaiolo del Reno, la Commissione centrale può riconoscere altri certificati d'ispezione e altri certificati di conduzione di navi, se questi ultimi sono rilasciati conformemente a prescrizioni equivalenti a quelle da essa fissate in applicazione della presente Convenzione e a procedure che ne garantiscono il rispetto effettivo. Questo riconoscimento può essere revocato qualora la Commissione centrale constati che le condizioni fissate

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Dai testi originali tedesco e francese.

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Protocollo aggiuntivo n. 7 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno

non siano più adempiute. I dettagli sono disciplinati nei corrispondenti regolamenti d'esecuzione».

Art. III Il presente Protocollo aggiuntivo è sottoposto alla ratifica e all'accettazione o approvazione degli Stati firmatari.

La ratifica, l'accettazione o l'approvazione avviene mediante il deposito di un documento stilato in debita forma presso il Segretariato generale della Commissione centrale. Quest'ultimo redige un verbale di deposito, che trasmette a ogni Stato firmatario unitamente a una copia certificata dello strumento di ratifica, d'accettazione o approvazione.

Art. IV Il presente Protocollo aggiuntivo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Segretariato della Commissione centrale. Il Segretario generale informa in merito gli Stati contraenti.

Art. V Il presente Protocollo aggiuntivo è redatto in un esemplare originale nelle lingue tedesca, francese e olandese, ogni testo facente parimenti fede; esso è depositato negli archivi della Commissione centrale.

A ciascuno Stato contraente è trasmessa una copia certificata conforme dal Segretario generale.

In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2002.

Seguono le firme

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