Termine di referendum: 9 ottobre 2003
Legge federale sulla protezione degli animali (LPA) Modifica del 20 giugno 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021, decreta: I La legge federale del 9 marzo 19782 sulla protezione degli animali è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 25bis, 27sexies e 64bis della Costituzione federale3; ...
Art. 9 cpv. 1, secondo e terzo periodo 1
... È fatta salva l'importazione di carne koscher e di carne halal al fine di assicurare un approvvigionamento sufficiente di tale carne alle comunità ebraica e musulmana.
Il diritto di importare e il diritto di acquistare la carne koscher e la carne halal spettano unicamente ai membri di queste comunità, nonché alle persone giuridiche e società di persone appartenenti ad esse.
Art. 33a
Protezione degli investimenti
Gli edifici e le attrezzature destinati agli animali da reddito e autorizzati secondo la presente legge possono essere utilizzati almeno per la durata ordinaria d'ammortamento.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2002 4208 RS 455 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 64, 80 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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2002-0717
Legge federale sulla protezione degli animali
Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003
Consiglio nazionale, 20 giugno 2003
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
Data di pubblicazione: 1° luglio 20034 Termine di referendum: 9 ottobre 2003
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