03.037 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2002 del 21 maggio 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il rapporto dei trattati internazionali conclusi nel 2002.

Conformemente all'articolo 47bisb capoverso 5 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11), il Consiglio federale presenta ogni anno all'Assemblea federale un rapporto sui trattati da esso conclusi e su quelli la cui conclusione è stata delegata a dipartimenti, gruppi o uffici.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 maggio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2003-0238

3471

Compendio Giusta l'articolo 47bisb capoverso 5 della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11), entrato in vigore il 1° gennaio 2000, il Consiglio federale presenta ogni anno all'Assemblea federale un rapporto sui trattati da esso conclusi e su quelli la cui conclusione è stata delegata a dipartimenti, gruppi o uffici. Il presente rapporto è redatto in applicazione di detta disposizione e concerne i trattati conclusi nel corso del 2002.

Ogni accordo bilaterale o multilaterale che la Svizzera ha firmato, ratificato o approvato senza riserva di ratifica o al quale ha aderito durante lo scorso anno è presentato brevemente. Non rientrando nell'articolo 47bisb capoverso 5 della legge sui rapporti fra i Consigli, i trattati soggetti all'approvazione delle Camere federali sono esclusi dal presente rapporto.

La presentazione dei singoli accordi è strutturata in maniera uniforme: riassunto del contenuto dei trattati e breve presentazione dei motivi della loro conclusione, dei costi legati alla loro attuazione, della base legale sulla quale si fonda la loro approvazione nonché delle modalità di entrata in vigore e di denuncia.

Il presente rapporto è suddiviso in base al settore di competenza materiale di ciascun dipartimento e dei corrispondenti uffici e servizi.

Il numero dei trattati nel loro insieme e per dipartimenti corrisponde approssimativamente al numero dei trattati contenuti nel rapporto dello scorso anno.

3472

Rapporto 1

Introduzione

L'articolo 47bisb capoverso 5 della legge del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli (LRC) prevede l'obbligo, per il nostro Consiglio, di presentare ogni anno all'Assemblea federale un rapporto sui trattati da esso conclusi e su quelli la cui conclusione è stata delegata a dipartimenti, gruppi o uffici.

Secondo l'articolo 44bis LRC, il Consiglio federale sottopone il rapporto all'Assemblea federale per conoscenza. Entrambi i Consigli possono decidere espressamente di prendere conoscenza di un rapporto approvandolo o respingendolo. In seguito, se ritiene di essere competente per concludere un accordo, l'Assemblea federale può, con una mozione, incaricare il nostro Consiglio di sottoporle successivamente un determinato trattato affinché essa lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di sottoporre per approvazione il trattato all'Assemblea federale, accompagnato da un messaggio, o di denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il presente rapporto contiene gli accordi non soggetti all'approvazione dei due Consigli, firmati senza riserva di ratifica, ratificati o approvati dalla Svizzera o cui la Svizzera ha aderito nel 2002.

3473

2

Presentazione dei trattati secondo le competenze dei dipartimenti

2.1

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1.1

Accordi bilaterali conclusi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) con gli Stati e con le organizzazioni internazionali

2.1.1.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dalla DSC, e il Governo della Repubblica del Benin, rappresentato dal Ministero della Cultura, dell'Artigiananto e del Turismo, concluso mediante scambio di lettere il 6 agosto 2002

A.

L'Accordo concerne il programma di sostegno all'alfabetizzazione e alla formazione degli adulti.

B.

L'Accordo disciplina gli impegni presi dalla DSC e dal Governo del Benin per quanto concerne l'attuazione della nuova politica nazionale di alfabetizzazione e di formazione degli adulti. Questi impegni concernono anche il sostegno alle organizzazioni e associazioni del mondo rurale e ad altre strutture coinvolte nelle attività di alfabetizzazione.

C.

900 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 6 agosto 2002 con effetto retroattivo al 1° luglio 2002 mediante scambio di lettere tra l'Ufficio della Cooperazione dell'Ambasciata di Svizzera a Cotonou (lettera del 4 luglio 2002) e il Ministero della Cultura, dell'Artigianato e del Turismo (lettera del 6 agosto 2002). Può essere denunciato dalle parti conformemente alle disposizioni dell'Accordo quadro del 23 gennaio 1981 e a quelle contenute nella lettera del 4 luglio 2002 dell'Ufficio della Cooperazione dell'Ambasciata di Svizzera a Cotonou.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3474

2.1.1.2

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Burkina Faso concernente il «Programme d'appui à la promotion de l'artisanat au Burkina Faso», concluso il 23 dicembre 2002

A.

L'Accordo definisce le modalità del proseguimento del sostegno garantito dalla DSC agli sforzi volti a migliorare le condizioni di sviluppo del settore artigianale.

B.

L'Accordo disciplina le modalità di esecuzione del programma, che prevede di rendere le imprese e le loro organizzazioni professionali in grado di sfruttare gli impianti e i mezzi a disposizione per contribuire al loro proprio sviluppo e a quello del loro settore.

C.

3,44 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2002 e copre il periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2005. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3475

2.1.1.3

Emendamento all'Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Burkina Faso concernente il Programma di sostegno alla decentralizzazione, concluso il 3 settembre 2002

A.

L'Accordo definisce le modalità del proseguimento del sostegno finanziario al programma di decentralizzazione volto a rafforzare le iniziative locali pubbliche e private e a promuovere lo sviluppo locale.

B.

Il Burkina Faso è un Paese che ha iscritto tra le priorità della sua politica di sviluppo il rafforzamento del processo di decentralizzazione ai fini di una maggiore partecipazione della popolazione allo sviluppo di base. La DSC accompagna dal 1992 questo processo di riflessione in merito alla decentralizzazione.

C.

945 626 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'emendamento è entrato in vigore il 3 settembre 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2003. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3476

2.1.1.4

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Burkina Faso concernente il «Programme d'appui au développement local à l'Est (A.D.E.L.E.)», concluso il 4 giugno 2002

A.

L'Accordo definisce le modalità del proseguimento del sostegno da parte della DSC alle forze locali all'Est del Burkina Faso, al fine di migliorare le condizioni di vita della popolazione e contribuire in tal modo alla lotta contro la povertà.

B.

Nel 1993 il Burkina Faso ha avviato un processo di decentralizzazione che prevede il rafforzamento delle capacità delle comunità di base in materia di appalti, affinché esse possano partecipare a pieno alla gestione degli affari locali.

C.

4,8 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 4 giugno 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3477

2.1.1.5

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Burkina Faso concernente il sostegno a un programma volto a migliorare i collegamenti e le strade rurali nell'Est del Burkina Faso, concluso il 23 dicembre 2002

A.

L'Accordo definisce le modalità di attuazione di un programma volto a migliorare i collegamenti e le strade rurali nelle regioni orientali del Paese (province di Gnagna, Gourma e Tapoa).

B.

Il Burkina Faso ha una popolazione essenzialmente rurale e di conseguenza un'economia nazionale fondata sulle produzioni rurali. I cattivi collegamenti tra le diverse zone non consentono un buon sfruttamento di queste produzioni. Il programma si prefigge di creare nell'Est del Burkina Faso una rete di strade rurali carrozzabile, gestita in modo sostenibile dalla popolazione locale.

C.

1,75 milioni de franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2002 e copre il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2004. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3478

2.1.1.6

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Governo della Repubblica del Mali, rappresentato dalla Direzione della cooperazione internazionale del Ministro degli Esteri e dei Maliani all'estero (MAEME), concluso il 22 luglio 2002

A.

L'Accordo concerne il finanziamento da parte della DSC della terza fase del programma di sostegno alla decentralizzazione nei distretti di Bougouni, Yanfolila e Kolondiéba.

B.

Il Programma si prefigge di contribuire alla costruzione di una democrazia e di una governanza adeguate e adattate al contesto maliano nonché di partecipare alla definizione di condizioni quadro favorevoli all'avvio di una dinamica di sviluppo economico e sociale partecipativa e coerente nella sua zona d'intervento. L'esecuzione del progetto è affidata in mandato con gestione di fondi a Helvetas.

C.

2,98 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 22 luglio 2002 e copre il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004. È denunciabile per scritto da ciascuna delle parti contraenti. La denuncia ha effetto soltanto 6 mesi più tardi. È fatta salva la risoluzione immediata dell'Accordo in caso di eventi imprevisti.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3479

2.1.1.7

Convenzione tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), rappresentata dal suo Ufficio di coordinamento di Bamako / Mali, e il Ministero della Sanità del Mali, conclusa l'11 gennaio 2002

A.

La Convenzione contribuisce alla messa a disposizione di unità mobili di cura sotto forma di container al fine di rafforzare le installazioni sanitarie per le urgenze.

B.

I container sono equipaggiati come centri di emergenza mobili. Completano e rafforzano gli equipaggiamenti degli ospedali regionali di Mopti e Sikasso.

Essi vengono trasportati per mezzo di trattori e possono fungere anche da unità mobili di sensibilizzazione all'HIV/Aids nelle regioni rurali del Mali.

C.

700 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

La Convenzione è entrata in vigore l'11 gennaio 2002 e copre il periodo dal 1° dicembre 2001 al 31 dicembre 2002. Eventuali modifiche della Convenzione e dei suoi allegati devono avvenire per scritto. La risoluzione immediata della Convenzione in caso di eventi imprevisti ha effetto dal momento in cui è stata constatata la non osservanza degli obblighi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3480

2.1.1.8

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo della Repubblica del Mali, rappresentato dalla Direzione della Cooperazione Internazionale del Ministero degli Esteri e dei Maliani all'estero, concluso il 24 aprile 2002

A.

L'Accordo concerne il finanziamento, da parte della DSC, della seconda fase del Programma di sostegno istituzionale al settore dell'acqua (Programme d'appui institutionnel au secteur de l'eau, PAI-Eau).

B.

Il Programma si prefigge di contribuire alla messa a punto di un meccanismo regionale durevole di gestione coordinata delle risorse idriche entro il 2005 per mezzo del rafforzamento delle capacità dell'amministrazione dell'acqua nella 3a regione del Mali (Sikasso) e di definire una strategia di rafforzamento degli altri attori del settore (Comuni, operatori privati, associazioni).

L'esecuzione del progetto è affidata in mandato con gestione di fondi a Helvetas.

C.

1,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 24 aprile 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004. È denunciabile per scritto da ciascuna delle parti contraenti. La denuncia ha effetto soltanto 6 mesi più tardi. È fatta salva la risoluzione immediata dell'Accordo in casi di forza maggiore.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3481

2.1.1.9

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Niger concernente il «Programme d'appui à la gestion durable des ressources naturelles dans l'Aïr Ténéré», fase transitoria, del 9 maggio 2002

A.

L'Accordo definisce le modalità di attuazione del sostegno della DSC del progetto summenzionato. Si tratta di un'azione di cooperazione tecnica in regia propria della DSC in una regione prioritaria dell'aiuto svizzero al Niger, ossia la riserva naturale dell'Aïr-Ténéré.

B.

Il Programma di sostegno alla gestione sostenibile delle risorse naturali nell'Aïr-Ténéré si prefigge il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni dell'Aïr-Ténéré per mezzo di un migliore sfruttamento della gestione delle risorse naturali.

C.

782 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2002 con effetto retroattivo al 1° settembre 2001 e scadenza al 31 agosto 2002. Può essere denunciato da ciascuna parte in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3482

2.1.1.10

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dalla Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC), e il Governo della Repubblica del Senegal, rappresentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concluso il 18 novembre 2002

A.

L'Accordo concerne il finanziamento, da parte della DSC, della 2a fase del programma di sostegno al rafforzamento delle capacità dei produttori e degli altri attori dello sviluppo agricolo e rurale.

B.

L'Accordo disciplina gli impegni presi dalla DSC e dal Governo della Repubblica del Senegal per quanto concerne la continuazione della cooperazione e l'accompagnamento dei processi di attuazione degli orientamenti e delle strategie della formazione agricola e rurale in Senegal. L'esecuzione del programma è affidata con mandato di gestione dei fondi all'ORT.

C.

1,95 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2002 e copre il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2005. È denunciabile per scritto da ciascuna delle parti contraenti. La denuncia ha effetto soltanto 3 mesi più tardi. È fatta salva la risoluzione immediata dell'Accordo in caso di eventi imprevisti.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3483

2.1.1.11

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dalla Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC), e il Governo della Repubblica del Senegal, rappresentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concluso il 18 novembre 2002

A.

L'Accordo concerne il finanziamento, da parte della DSC, di un progetto pilota volto alla protezione e alla gestione del patrimonio ittico in Senegal.

B.

L'Accordo disciplina gli impegni presi dalla DSC e dal Governo della Repubblica del Senegal per quanto concerne l'attuazione di un progetto pilota rientrante nell'ambito degli sforzi più ampi intrapresi dallo Stato senegalese. Si tratta di testare un sistema di immatricolazione per l'intero parco piroghe e di migliorare la registrazione della pesca. L'esecuzione del programma è affidata alla «Fédération Nationale des Groupements d'Intérêts Economiques du secteur Pêche».

C.

490 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003. È denunciabile per scritto da ciascuna delle parti contraenti. La denuncia ha effetto soltanto 3 mesi più tardi. È fatta salva la risoluzione immediata dell'Accordo in caso di eventi imprevisti.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3484

2.1.1.12

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Ciad concernente la fase II del «Programme de développement régional pour les départements de Biltine, d'Assoungha et du Ouaddaï», del 25 dicembre 2002

A.

L'Accordo definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica in regia propria della DSC, in una regione prioritaria dell'aiuto svizzero al Ciad, quella di Biltine. I settori principali d'intervento sono l'economia rurale e l'educazione di base.

B.

Gli obiettivi di questa fase sono: a) sostenere i produttori affinché possano continuare a migliorare le loro aziende familiari; b) aiutare le comunità a consolidare la loro organizzazione interna al fine di gestire meglio le loro scuole; e c) rafforzare le prestazioni della squadra di sostegno.

C.

3,04 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrato in vigore il 25 maggio 2002 con effetto retroattivo al 1° luglio 2001.

Scade il 30 giugno 2004.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3485

2.1.1.13

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Ciad concernente la fase II del «Programme de développement régional pour le département du Batha ouest et Batha est», del 25 maggio 2002

A.

L'Accordo definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica in regia propria della DSC, in una regione prioritaria dell'aiuto svizzero al Ciad, quella di Baha. I settori principali d'intervento sono l'economia rurale e l'educazione di base.

B.

Gli obiettivi di questa fase sono: a) sostenere i produttori affinché possano continuare a migliorare le loro aziende familiari; b) aiutare le comunità a consolidare la loro organizzazione interna al fine di gestire meglio le loro scuole; e c) rafforzare le prestazioni della squadra di sostegno.

C.

2,08 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrato in vigore il 25 maggio 2002 con effetto retroattivo al 1° luglio 2001.

Scade il 30 giugno 2004.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3486

2.1.1.14

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Ciad concernente la fase II del «Programme de développement régional pour le département du Bahr al Ghazal», del 25 maggio 2002

A.

L'Accordo definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica in regia propria della DSC, in una regione prioritaria dell'aiuto svizzero al Ciad, quella di Kanem. I settori principali d'intervento sono l'economia rurale e l'educazione di base.

B.

Gli obiettivi di questa fase sono: a) sostenere i produttori affinché possano continuare a migliorare le loro aziende familiari; b) aiutare le comunità a consolidare la loro organizzazione interna al fine di gestire meglio le loro scuole; e c) rafforzare le prestazioni della squadra di sostegno.

C.

2,75 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrato in vigore il 25 maggio 2002 con effetto retroattivo al 1° luglio 2001.

Scade il 30 giugno 2004.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3487

2.1.1.15

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Ciad concernente la fase II del «Programme de développement régional pour le département de l'Ennedi», del 25 maggio 2002

A.

L'Accordo definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica in regia propria della DSC, in una regione prioritaria dell'aiuto svizzero al Ciad, quella dell'Ennedi. I settori principali d'intervento sono l'economia rurale e l'educazione di base.

B.

Gli obiettivi di questa fase sono: a) sostenere i produttori affinché possano continuare a migliorare le loro aziende familiari; b) aiutare le comunità a consolidare la loro organizzazione interna al fine di gestire meglio le loro scuole; e c) rafforzare le prestazioni della squadra di sostegno.

C.

2,13 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrato in vigore il 25 maggio 2002 con effetto retroattivo al 1° luglio 2001.

Scade il 30 giugno 2004.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3488

2.1.1.16

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Ciad concernente la fase II del «Programme de développement régional pour les départements Bahr Kôh, Mandoul et Lac Iro», del 25 maggio 2002

A.

L'Accordo definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica in regia propria della DSC, in una regione prioritaria dell'aiuto svizzero al Ciad, quella del Medio Chari. I settori principali d'intervento sono l'economia rurale e l'educazione di base.

B.

Gli obiettivi di questa fase sono: a) sostenere i produttori affinché possano continuare a migliorare le loro aziende familiari; b) aiutare le comunità a consolidare la loro organizzazione interna al fine di gestire meglio le loro scuole; e c) rafforzare le prestazioni della squadra di sostegno.

C.

1,73 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrato in vigore il 25 maggio 2002 con effetto retroattivo al 1° luglio 2001.

Scade il 30 giugno 2004.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3489

2.1.1.17

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Ciad concernente la fase II del «Programme de développement régional pour les départements Tandjilé ouest, Logones occidental et oriental, Mayo Dala, Kabbia», del 25 maggio 2002

A.

L'Accordo definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica in regia propria della DSC, in una regione prioritaria dell'aiuto svizzero al Ciad, quella di Logones. I settori principali d'intervento sono l'economia rurale e l'educazione di base.

B.

Gli obiettivi di questa fase sono: a) sostenere i produttori affinché possano continuare a migliorare le loro aziende familiari; b) aiutare le comunità a consolidare la loro organizzazione interna al fine di gestire meglio le loro scuole; e c) rafforzare le prestazioni della squadra di sostegno.

C.

1,6 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrato in vigore il 25 maggio 2002 con effetto retroattivo al 1° luglio 2001.

Scade il 30 giugno 2004.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3490

2.1.1.18

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Ciad concernente un'azione di sminamento umanitario nella regione di Ounianga Kebir (dipartimento dell'Ennedi), del 18 marzo 2002

A.

L'Accordo definisce le modalità di attuazione dell'azione summenzionata.

Si tratta di un'azione di cooperazione tecnica in regia propria della DSC, in una regione prioritaria dell'aiuto svizzero al Ciad, quella dell'Ennedi.

B.

L'azione è l'attuazione concreta della dichiarazione fatta dalla Svizzera in occasione della conferenza sulla continuazione della «Table Ronde» tenutasi a Ginevra nel 2001. Essa è complementare alle attività di sviluppo che la DSC finanzia nelle zone dichiarate prioritarie per lo sminamento (le oasi di Ounianga, Fada, Ouadi Doum, ecc.). Le operazioni di Ounianga Kebir saranno condotte dall'ONG tedesca HELP sotto la responsabilità dell'Haut Commissariat National pour le Déminage (HCND).

C.

650 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrato in vigore il 18 marzo 2002 con effetto retroattivo al 31 gennaio 2002. Scade il 30 giugno 2004.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3491

2.1.1.19

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Ciad concernente la 1a fase del «Projet de réhabilitation de pistes et lutte contre l'érosion dans les départements de Biltine et de l'Ennedi», del 1° agosto 2002

A.

L'Accordo definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

Si tratta di un progetto di cooperazione tecnica in regia propria della DSC, in una regione prioritaria dell'aiuto svizzero al Ciad, quella dei dipartimenti di Biltine e dell'Ennedi.

B.

Gli obiettivi di questa fase sono: a) riabilitazione della rete di piste rurali dei due dipartimenti; b) miglioramento della manutenzione; c) sostegno delle squadre locali per quanto concerne le analisi ambientali, le tecniche di costruzione e la lotta contro l'erosione.

C.

4,82 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrato in vigore il 1° agosto 2002 con effetto retroattivo al 1° febbraio 2002. Scade il 31 gennaio 2005.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3492

2.1.1.20

Accordo tra il Governo della Repubblica di Bolivia e i Governi del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, del Regno di Danimarca e della Confederazione Svizzera, quest'ultimo rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, concernente il «Fondo común de apoyo al sistema boliviano de tecnología agropecuaria (FOCAS) fase 1», concluso il 30 luglio 2002

A.

L'Accordo concerne il finanziamento di un fondo comune volto a ridurre la povertà in Bolivia per mezzo del rinnovamento e della diffusione di tecnologie agricole. Il progetto rientra nella strategia di riduzione della povertà condotta dalla Bolivia.

B.

Il programma per Paese della DSC per la Bolivia prevede, oltre al sostegno dello sviluppo rurale, il promovimento della produttività agricola. La Svizzera ha inoltre voluto impegnarsi insieme ad altri donatori sostenendo una parte della strategia boliviana di riduzione della povertà.

C.

Il contributo svizzero ammonta al massimo a 4,2 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2002, ed è valido fino al 31 luglio 2007. L'Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento senza termine di preavviso particolare.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3493

2.1.1.21

Accordo bilaterale tra il Governo boliviano e il Governo svizzero, rappresentato dalla DSC, concernente il «Programa de pueblos indígenas y empoderamiento fase 1», concluso il 5 agosto 2002

A.

L'Accordo concerne il finanziamento di un progetto di difesa dei diritti dell'uomo destinato prioritariamente alla popolazione indigena di tre regioni specifiche della Bolivia. Obiettivi perseguiti sono la diffusione dei diritti e degli obblighi dei cittadini, nonché il rafforzamento della capacità della popolazione di esercitarli.

B.

Il programma definito dalla DSC per la Bolivia sostiene la diffusione dei servizi giudiziari nelle zone rurali. Questa tematica si ritrova nella strategia boliviana di lotta contro la povertà, ragione in più per cui la Svizzera ha voluto sostenere questo progetto.

C.

Il contributo svizzero ammonta al massimo a 875 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 5 agosto 2002, e copre il periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2005. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3494

2.1.1.22

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo dell'Ecuador relativo al progetto Fortipapa, concluso il 24 ottobre 2002

A.

L'Accordo concerne il finanziamento della 4a fase del progetto Fortipapa relativo al rafforzamento della ricerca e al miglioramento della produzione di patate da semina e alla commercializzazione di questo tubero.

B.

Si tratta di un progetto che rientra nell'orientamento strategico del nuovo programma per Paesi per l'Ecuador 2003­2007.

C.

L'Accordo prevede un contributo svizzero massimo di 1,785 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore retroattivamente il 1° settembre 2002 ed è valido fino al 31 agosto 2006. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3495

2.1.1.23

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo dell'Ecuador, concluso il 19 dicembre 2001

A.

L'Accordo concerne lo sviluppo di un sistema trasparente ed affidabile per gli appalti pubblici.

B.

Il programma, volto tra l'altro ad arginare la corruzione, rientra tra le priorità della DSC nell'ambito della good governance in Ecuador.

C.

Il contributo massimo previsto nell'ambito dell'Accordo è di 408 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore retroattivamente il 1° febbraio 2001 ed è valido fino al 31 gennaio 2003. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3496

2.1.1.24

Accordo tra il Governo svizzero, il Governo dell'Ecuador e l'Università Simon Bolivar, concluso il 21 maggio 2002

A.

L'Accordo concerne il sostegno di un programma di formazione in materia di diritti della persona offerto dall'Università Simon Bolivar.

B.

L'Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi del progetto condotto dall'Università Simon Bolivar.

C.

Il contributo previsto nell'ambito dell'Accordo è di 283 600 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore retroattivamente il 1° settembre 2001 ed è valido fino al 31 agosto 2003. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3497

2.1.1.25

Accordo tra il Governo del Salvador e il Governo svizzero concernente il progetto «CESCA» relativo al controllo della qualità dell'acqua, concluso il 14 agosto 2002

A.

L'Accordo si prefigge di migliorare la qualità dell'acqua nel Salvador e di perfezionare i laboratori coinvolti.

B.

L'Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi e fissa le responsabilità istituzionali per la realizzazione del progetto.

C.

120 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2002 e copre il periodo dal 14 agosto 2002 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni in esso contenute, l'Accordo può essere denunciato con effetto immediato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3498

2.1.1.26

Accordo tra il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e la Corporazione delle municipalità della Repubblica del Salvador (COMURES), concluso il 25 giugno 2002

A.

L'Accordo è volto a sostenere i progetti di approvvigionamento di acqua potabile realizzati dai Comuni nell'ambito del processo di decentralizzazione avviato nel Salvador.

B.

L'Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione tra la COMURES, l'UNICEF e la DSC.

C.

49 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2002 e copre il periodo dal 25 giugno 2002 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3499

2.1.1.27

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Salvador concernente la captazione di acque sotterranee potabili nell'ambito del progetto FIAS, concluso il 14 agosto 2002

A.

L'Accordo è volto a promuovere la captazione di acque sotterranee potabili nel Salvador.

B.

L'Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della realizzazione del progetto e definisce le responsabilità delle istanze partecipanti.

C.

300 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2002 e copre il periodo dal 14 agosto 2002 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni in esso contenute, l'Accordo può essere denunciato con effetto immediato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3500

2.1.1.28

Accordo tra la DSC e il Ministero degli Esteri della Repubblica del Salvador, concluso il 17 dicembre 2001

A.

L'Accordo è volto a sostenere la ridistribuzione delle terre prevista nell'ambito del programma «Paz y Tierra» condotto in favore dei combattenti smobilitati e dei rifugiati sotto la direzione del Soccorso operaio svizzero (SOS), con mandato della DSC.

B.

L'Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione tra la DSC e il Ministero degli Esteri della Repubblica del Salvador.

C.

317 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 aprile 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni in esso contenute, l'Accordo può essere denunciato in ogni momento con effetto immediato da entrambe le parti.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3501

2.1.1.29

Accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica del Salvador concernente la seconda fase del programma di gestione integrata delle colture di sussistenza in favore dei piccoli produttori del Salvador, concluso il 15 marzo 2002

A.

L'Accordo è volto a sostenere la diffusione di tecniche agricole che consentano di evitare il ricorso ai pesticidi.

B.

L'Accordo di cooperazione con il Salvador si fonda sul programma stabilito a medio termine per la cooperazione allo sviluppo con l'America centrale.

C.

Il contributo non rimborsabile della Svizzera ammonta a 1,02 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 15 marzo 2002 e copre il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3502

2.1.1.30

Accordo tra il Ministero dell'Agricoltura dell'Honduras e la Direzione dello sviluppo e della cooperazione concernente il progetto di commercializzazione dei prodotti agricoli «Agropyme», concluso il 9 agosto 2002

A.

L'Accordo sostiene la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli coltivati dai piccoli contadini in Honduras.

B.

L'Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi del progetto.

C.

1,355 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 9 agosto 2002 e copre il periodo dal 1° febbraio 2002 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni in esso contenute, l'Accordo può essere denunciato con effetto immediato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3503

2.1.1.31

Accordo tra il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero degli Affari esteri, il Ministero degli Investimenti esteri, l'Associazione nazionale dei piccoli agricoltori di Cuba e la DSC concernente l'introduzione della tecnologia POSTCOSECHA, concluso il 18 aprile 2001

A.

L'Accordo sostiene l'introduzione di una tecnologia volta a ridurre le perdite registrate al termine della raccolta.

B.

L'Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della realizzazione del progetto.

C.

480 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2001 e copre il periodo dal 1° maggio 2001 al 31 agosto 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3504

2.1.1.32

Accordo tra il PNUS e la DSC concernente il finanziamento di un programma a Cuba

A.

Il contributo consente di cofinanziare un programma del PNUS volto a sostenere lo sviluppo locale a Cuba e di partecipare alla realizzazione di diversi progetti avviati nella provincia di Holguín.

B.

L'Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della realizzazione del programma.

C.

75 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2002 e copre il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3505

2.1.1.33

Accordo tra il Governo del Nicaragua e il Governo svizzero concernente il progetto di approvvigionamento di acqua e di risanamento di «ENACAL», concluso il 7 febbraio 2002

A.

Sostegno dell'impresa pubblica «ENACAL» nei settori approvvigionamento di acqua e risanamento.

B.

L'Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione tra «ENACAL», il Ministero degli Esteri del Nicaragua e la DSC.

C.

2,065 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 7 febbraio 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi. In caso di violazione di uno dei suoi elementi fondamentali, l'Accordo può essere denunciato in ogni momento con effetto immediato da entrambe le parti.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3506

2.1.1.34

Accordo tra il Governo del Nicaragua, il Governo svizzero e CARE Internacional concernente il progetto di approvvigionamento di acqua, risanamento e educazione alla salute, concluso il 7 febbraio 2002

A.

L'Accordo sostiene la realizzazione di un progetto nell'ambito dell'approvvigionamento di acqua, del risanamento e dell'educazione alla salute.

B.

L'Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione tra CARE Internacional, il Ministero degli Esteri del Nicaragua e la DSC.

C.

1,25 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 7 febbraio 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi. In caso di violazione di uno dei suoi elementi fondamentali, l'Accordo può essere denunciato in ogni momento con effetto immediato da entrambe le parti.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3507

2.1.1.35

Accordo tra il Governo del Nicaragua, il Governo svizzero e Save the Children Canada concernente il progetto di approvvigionamento di acqua e di risanamento nella regione settentrionale della costa atlantica del Nicaragua, concluso il 7 febbraio 2002

A.

L'Accordo sostiene la realizzazione di un progetto nell'ambito dell'approvvigionamento di acqua e del risanamento nella regione settentrionale della costa atlantica del Nicaragua.

B.

L'Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione tra Save the Children Canada, il Ministero degli Esteri del Nicaragua e la DSC.

C.

320 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 7 febbraio 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi. In caso di violazione di uno dei suoi elementi fondamentali, l'Accordo può essere denunciato in ogni momento con effetto immediato da entrambe le parti.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3508

2.1.1.36

Accordo tra il Governo del Nicaragua e il Governo svizzero concernente il progetto di cartografia idrogeologica e idrochimica della regione centrale del Nicaragua, concluso il 7 febbraio 2002

A.

L'Accordo sostiene la realizzazione del progetto di cartografia idrogeologica e idrochimica della regione centrale del Nicaragua.

B.

L'Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione tra il Ministero degli Esteri del Nicaragua e la DSC.

C.

160 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 7 febbraio 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi. In caso di violazione di uno dei suoi elementi fondamentali, l'Accordo può essere denunciato in ogni momento con effetto immediato da entrambe le parti.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3509

2.1.1.37

Programma volto a sostenere e promuovere la governanza in Nicaragua, firmato il 6 giugno 2002

A.

L'Accordo è volto a promuovere la democrazia e la governanza in Nicaragua offrendo un sostegno ai progetti condotti da organizzazioni locali nei settori della decentralizzazione e dell'accesso al diritto.

B.

L'Accordo disciplina la cooperazione tra la DSC e il Ministero degli Esteri del Nicaragua.

C.

3,3 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Fondato su uno scambio di note, l'Accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2002 e rimane valido fino al 31 marzo 2005. Le modalità di denuncia non sono precisate.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3510

2.1.1.38

Emendamento all'Accordo tra il Governo peruviano e il Governo svizzero concernente la protezione dei diritti dei cittadini da parte degli «equipos itinerantes de la defensoria del pueblo», concluso il 19 febbraio 2002

A.

Modifica dell'Accordo concluso tra il Governo peruviano e il Governo svizzero concernente le squadre itineranti per la protezione dei diritti dei cittadini.

B.

Proroga della fase.

C.

Nessuna.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'emendamento è entrato in vigore il 19 febbraio 2002 ed è valido fino al 30 aprile 2002.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3511

2.1.1.39

Emendamento all'Accordo tra il Governo peruviano e il Governo svizzero concernente la protezione dei diritti dei cittadini da parte degli «equipos itinerantes de la defensoria del pueblo», concluso il 25 novembre 2002

A.

Modifica dell'Accordo concluso tra il Governo peruviano e il Governo svizzero concernente le squadre itineranti per la protezione dei diritti dei cittadini.

B.

Proroga della fase.

C.

Il contributo svizzero ammonta a 681 852,50 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'emendamento è entrato in vigore 1° novembre 2002 ed è valido fino al 31 ottobre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3512

2.1.1.40

Accordo tra il Governo peruviano e il Governo svizzero concernente la protezione dei diritti dei cittadini da parte degli «equipos itinerantes de la defensoria del pueblo», concluso il 13 giugno 2002

A.

Accordo tra il Governo peruviano e il Governo svizzero concernente le squadre itineranti per la protezione dei diritti dei cittadini.

B.

L'Accordo concerne il contributo svizzero e le modalità di realizzazione del progetto. Quest'ultimo si prefigge di finanziare gli «equipos itinerantes de la defensoria del pueblo».

C.

Il contributo svizzero ammonta a 455 175 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 13 giugno 2002, e copre retroattivamente il periodo dal 1° maggio 2002 al 31 ottobre 2002. L'Accordo può essere denunciato con un preavviso di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3513

2.1.1.41

Accordo tra la DSC e il Ministero degli Esteri peruviano, concluso il 5 dicembre 2001

A.

L'Accordo concerne il finanziamento di un progetto di prevenzione delle tossicomanie nell'ambito della formazione professionale.

B.

L'Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione.

C.

L'Accordo prevede un contributo svizzero massimo di 292 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2002 e copre il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2005. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3514

2.1.1.42

Accordo tra la DSC e il Ministero degli Esteri peruviano, concluso il 5 dicembre 2001

A.

L'Accordo concerne un progetto per la formazione di consulenti per tossicomani.

B.

L'Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione.

C.

L'Accordo prevede un contributo svizzero massimo di 728 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2002 e rimane valido fino al 31 marzo 2005. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3515

2.1.1.43

Accordo tra il Governo peruviano e il Governo svizzero concernente il rafforzamento della «Secretaría Especializada de Gracias Presidenciales» del Ministero di Giustizia, concluso il 21 novembre 2002

A.

Accordo tra il Governo peruviano e il Governo svizzero concernente il sostegno alla Segreteria delle grazie presidenziali del Ministero di Giustizia.

B.

L'Accordo concerne il contributo svizzero e le modalità di attuazione del progetto. Quest'ultimo è volto a finanziare le attività della Segreteria delle grazie presidenziali al fine di accelerare il trattamento delle domande di grazia per pene legate a atti di terrorismo e di tradimento della patria.

C.

Il contributo svizzero ammonta a 200 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 21 novembre 2002 e copre retroattivamente il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003. L'Accordo può essere denunciato con un preavviso di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3516

2.1.1.44

Accordo tra il Governo indiano e il Governo svizzero, rappresentato dalla DSC, sul progetto indo-svizzero Sikkim, concluso il 2 luglio 2002

A.

Il progetto indo-svizzero Sikkim contribuisce a migliorare le condizioni di vita dei piccoli agricoltori marginalizzati. Esso si prefigge un impiego efficace e sostenibile delle risorse naturali e un rafforzamento degli sforzi intrapresi in favore della democratizzazione.

B.

Proseguimento del progetto (3a fase).

C.

3 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 2 luglio 2002 e copre il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2006. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3517

2.1.1.45

Accordo tra l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e il Governo svizzero, rappresentato dalla DSC, sul finanziamento del progetto «Combating Child Labour» in Pakistan, concluso il 3 ottobre 2002

A.

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 1) ridurre il lavoro infantile per mezzo di campagne di sensibilizzazione e di una formazione informale; 2) aumentare il tasso di scolarizzazione e diminuire quello degli abbandoni della scuola per mezzo dell'introduzione di una formazione speciale destinata al corpo insegnate in merito al tema del lavoro infantile.

B.

Proseguimento della collaborazione con l'OIL nella seconda fase di questo progetto sostenuto dal 1998.

C.

3,14 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 3 ottobre 2002 e copre il periodo dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2004. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3518

2.1.1.46

Accordo tra la DSC e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) concernente il sostegno delle componenti «Advocacy and Communications», concluso il 18 aprile 2002

A.

Il progetto è volto a sensibilizzare un vasto pubblico sui diritti dei fanciulli e sulla condizione della donna. Ragazze adolescenti e giovani donne ricevono una formazione e un sostegno per servire da esempio nei loro Comuni e permettere in tal modo un miglioramento progressivo della condizione della donna.

B.

Proseguimento della collaborazione a questo progetto che la DSC sostiene dal 1996.

C.

2,94 milioni di dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 aprile 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3519

2.1.1.47

Accordo tra la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRD), l'Associazione internazionale di sviluppo (IDA) e il Governo svizzero, rappresentato dalla DSC, sul finanziamento dell'«Afghanistan Reconstruction Trust Fund», concluso il 18 settembre 2002

A.

Partecipazione alle spese del Governo ad interim dell'Afghanistan (p. es.

amministrazione, salari del corpo insegnante, infrastruttura).

B.

Contributo svizzero al Fondo internazionale di aiuto per la ricostruzione dell'Afghanistan.

C.

1 milione di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 settembre 2002 e rimane valido fino al 30 giugno 2006.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3520

2.1.1.48

Accordo tra il Governo svizzero e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il finanziamento della Commissione indipendente dei diritti dell'uomo in Afghanistan, concluso il 12 dicembre 2002

A.

La Commissione indipendente dei diritti dell'uomo in Afghanistan è incaricata di elaborare un programma nazionale fondato su tre punti: 1) acquisizione delle competenze necessarie per svolgere inchieste sulla situazione dei diritti dell'uomo e eseguire controlli; 2) diritti delle donne; 3) educazione in materia di diritti dell'uomo.

B.

Si tratta di un contributo della Svizzera al Fondo del PNUS in vista di sostenere la Commissione indipendente dei diritti dell'uomo in Afghanistan.

C.

500 000 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2002 e rimane valido fino al 31 ottobre 2004. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3521

2.1.1.49

Agreement between the Government of Switzerland and his Majesty's Government of Nepal, Kathmandu, concluso il 4 luglio 2002

A.

L'Accordo concerne la fase IV del progetto «Arniko Highway».

B.

Il progetto è volto a sostenere la riabilitazione e la manutenzione della rete stradale nepalese. Il trasferimento di conoscenze specifiche e il rafforzamento del settore privato sono gli elementi principali.

C.

1,822 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 luglio 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3522

2.1.1.50

Agreement between the Government of Switzerland represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation and the Royal Government of Bhutan, Thimpu, concluso il 13 agosto 2002

A.

L'Accordo concerne il versamento di un contributo al progetto «Participatory Forestry Management».

B.

Il progetto sostiene gli sforzi fatti al fine di garantire una gestione comunitaria sostenibile delle foreste nonché un aumento dei redditi risultanti dalla produzione forestale e agricola.

C.

3,054 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 13 agosto 2002 e copre il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3523

2.1.1.51

Agreement between the Government of Switzerland and the Government of the Socialist Republic of Vietnam represented by the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs, Hanoi, concluso il 17 dicembre 2002

A.

L'Accordo concerne il versamento di un contributo al progetto «Strengthening of Vocational Training Centers in Vietnam» (SVTC).

B.

Il progetto intende sostenere il Governo vietnamita nei suoi sforzi volti a ridurre la disoccupazione dei giovani per mezzo dell'introduzione di misure di formazione mirate in favore dei giovani che hanno seguito soltanto una formazione elementare e della forza lavoro che non ha terminato gli studi.

C.

1,35 milioni di dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3524

2.1.1.52

Agreement between the Government of Switzerland represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation and the Royal Government of Bhutan, Thimphu, concluso il 19 aprile 2002

A.

L'Accordo concerne il versamento di un contributo al progetto «Expansion of National Institute of Education, Paro/Samtse».

B.

Il progetto vuole adeguare il numero dei posti di formazione alla domanda e migliorare le qualifiche e le competenze del corpo insegnante.

C.

7,187 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 19 aprile 2002 e copre il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 luglio 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 180 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3525

2.1.1.53

Agreement between the Government of Switzerland and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the project SAV «Swiss-Asian Institut of Technology (AIT)-Vietnam» Management Development Programme, Hanoi, concluso il 24 luglio 2002

A.

L'Accordo concerne il versamento di un contributo al programma di promovimento della formazione lanciato in Vietnam.

B.

Il progetto fornisce un importante contributo alla formazione universitaria di persone qualificate nel settore della gestione di imprese.

C.

1,6 milioni di dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 24 luglio 2002 e copre il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3526

2.1.1.54

Accordo tra il Governo svizzero e l'International Rice Research Institute (IRRI) di Los Baños, concluso il 12 dicembre 2002

A.

L'Accordo concerne il contributo della Svizzera alla seconda fase del progetto «Lao PDR Rice Biodiversity».

B.

La seconda fase del progetto è volta a preservare la biodiversità del riso (selvatico e coltivato) in Laos. Essa è volta inoltre a raccogliere informazioni in merito alle vecchie e alle nuove varietà di riso, nonché ai metodi di coltura applicati, a documentarle e a metterle a disposizione delle cerchie interessate.

C.

665 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3527

2.1.1.55

Agreement between the Government of Switzerland and the Royal Government of Nepal, Kathmandu, concluso il 18 dicembre 2002

A.

L'Accordo concerne il versamento di un contributo al progetto «Trail Bridge Sub Sector Project» lanciato in Nepal.

B.

Il progetto contribuisce alla costruzione e alla manutenzione di ponti pedestri. È volto inoltre a formare le persone sul posto e a garantire il monitoring dei lavori di pianificazione, di attuazione e di controllo spettanti alle autorità locali.

C.

12,291 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2002 e copre il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2006. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3528

2.1.1.56

Agreement between the Government of the Swiss Confederation represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the United Nations Development Programme (UNDP), Kathmandu, concluso l'11 gennaio 2002

A.

L'Accordo concerne il versamento di un contributo al «Trust Fund for Peace and Development Initiative in Nepal».

B.

Il capitale di cui dispone il Fondo deve consentire di sostenere progetti relativi alla prevenzione dei conflitti e alla promozione della pace nella difficile situazione politica attuale del Nepal.

C.

400 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore l'11 gennaio 2002 e copre il periodo gennaio 2002­luglio 2004. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3529

2.1.1.57

Cost-sharing Agreement between the Government of Switzerland represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the United Nations Development Programme (UNDP), Hanoi, concluso il 17 dicembre 2002

A.

L'Accordo concerne il versamento di un contributo al progetto «Strengthening the Capacity of People's elected Bodies in Vietnam».

B.

Il progetto intende favorire l'apertura e la trasparenza del Governo vietnamita fino al livello provinciale. Contribuisce a migliorare le funzioni legislative e parlamentari sia a livello dell'assemblea nazionale sia a quello della politica locale.

C.

2,15 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3530

2.1.1.58

Cost-sharing Agreement between the Government of Switzerland represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the United Nations Development Programme (UNDP), Hanoi, concluso il 22 novembre 2002

A.

L'Accordo concerne il versamento di un contributo al progetto «Support to the Strategic Management of the Public Administration Reform Master Programme PAR MP».

B.

Il progetto sostiene il processo di riforma avviato nell'amministrazione a livello nazionale e provinciale. Sostiene e promuove in particolare gli sforzi di pianificazione e di attuazione del programma nazionale di riforma amministrativa, nonché il suo sviluppo ulteriore.

C.

875 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2002 e copre il periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3531

2.1.1.59

Cost-Sharing Agreement between the Government of the Swiss Confederation represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the United Nations Population Fund (UNFPA), Hanoi, concluso il 26 novembre 2002

A.

L'Accordo concerne il versamento di un contributo al progetto del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione denominato «Mainstreaming Gender Equality in Family in UNFPA Population and Reproductive Health Programme in Vietnam».

B.

Il progetto è volto a sostenere il Governo vietnamita nei suoi sforzi di lotta contro la violenza nelle famiglie ­ rivolta in particolare contro le donne e i bambini ­ e a garantire un aiuto e un sostegno alle vittime. Contribuisce parimenti a sensibilizzare le cerchie politiche, gli organi decisionali e l'opinione pubblica in merito al problema della violenza in famiglia.

C.

199 337 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2002 e copre il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3532

2.1.1.60

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Socialist Republic of Vietnam concerning Development Cooperation, concluso il 7 giugno 2002

A.

L'Accordo definisce le esigenze e le condizioni alle quali sono soggette le diverse forme di cooperazione esistenti tra il Governo svizzero e quello vietnamita. Concerne in particolare un'esenzione fiscale e doganale per i beni importati, le autorizzazioni di importazione e esportazione, nonché i visti e i permessi di lavoro rilasciati ai periti svizzeri inviati sul posto. Contiene inoltre una clausola anticorruzione e designa i due uffici federali competenti in materia di cooperazione, ossia la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) per gli aspetti tecnici e l'aiuto umanitario e il Segretariato di Stato all'economia (seco) per gli aspetti finanziari.

B.

La Svizzera conclude siffatti accordi quadro con Paesi nei quali è stato raggiunto un certo livello di cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria.

L'Accordo è volto non soltanto a rafforzare la volontà politica di una cooperazione a lunga scadenza, bensì anche a disciplinare lo statuto delle persone coinvolte nei progetti per mezzo dell'introduzione in particolare dell'esenzione dai dazi per il materiale importato in vista della realizzazione dei progetti, nonché per gli effetti personali e il mobilio dei periti che soggiornano in questo Paese.

C.

L'Accordo quadro non prevede alcun obbligo finanziario.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo, concluso sotto forma di scambio di note, è entrato in vigore il 12 settembre 2002. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3533

2.1.1.61

Agreement between the Government of Switzerland represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation and the Center for International Crime Prevention of the United Nations Drug Control and Crime Prevention, Vienna, concluso il 4 ottobre 2002

A.

L'Accordo concerne il progetto «Support to the Juvenile Justice System in Lebanon».

B.

Il progetto è volto a migliorare il sistema giudiziario al quale sono soggetti i delinquenti minorenni, in particolare le ragazze.

C.

110 000 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 4 ottobre 2002 e copre il periodo giugno 2002­maggio 2004. Sottostà alle «Uncitral Rules of Arbitration».

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3534

2.1.1.62

Agreement between the Government of Switzerland represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation and the International Bank for Reconstruction and Development for the Mediterranean Environmental Technical Assistance Program (METAP), Washington, concluso l'8 agosto 2002

A.

L'Accordo concerne il progetto «Strengthening Capacity for Environmental Management in the Mediterranean Region».

B.

Il contributo è versato al Trust Fund del METAP gestito dalla Banca mondiale per cofinanziare i seguenti provvedimenti amministrativi: attività regionali, preparazione dei progetti, organizzazione di seminari e meeting.

C.

2,45 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore l'8 agosto 2002 e copre il periodo dicembre 2002­dicembre 2006. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3535

2.1.1.63

Agreement between the Government of Switzerland represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Washington, concluso il 10 dicembre 2002

A.

L'Accordo concerne il progetto «Middle East and North Africa Region Water Initiative».

B.

Il contributo è versato al Trust Fund per cofinanziare le ricerche e le analisi effettuate nell'ambito del progetto.

C.

300 000 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2002 e rimane in vigore fino al 30 settembre 2004. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3536

2.1.1.64

Agreement between the Government of Switzerland and the Observatoire du Sahara et du Sahel, Tunis, concluso il 29 novembre 2002

A.

L'Accordo concerne la seconda fase del progetto «Système aquifère du Sahara septentrional (SASS)».

B.

Il progetto contribuisce alla conservazione delle falde freatiche sotterranee nella regione del Sahara settentrionale.

C.

400 000 euro.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2002 e copre il periodo dal 1° dicembre 2002 al 30 marzo 2005. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3537

2.1.1.65

Accordo tra la DSC e il Centro dell'ONU per la prevenzione internazionale del crimine (CPIC, Vienna), concluso il 31 dicembre 2002

A.

L'Accordo concerne il contributo versato dalla Svizzera al Fondo dell'ONUV/CPIC.

B.

Il Fondo dell'ONUV/CPIC finanzia la partecipazione di delegati dei Paesi meno sviluppati al comitato ad hoc incaricato di negoziare una convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

C.

20 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore con la sua firma, il 31 dicembre 2002, e rimane valido fino a quando le due parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3538

2.1.1.66

Accordo tra la DSC e l'OCSE a Parigi, concluso il 5 novembre 2002

A.

L'Accordo concerne il versamento di un contributo al Fondo speciale «Govnet».

B.

Il Fondo speciale «Govnet» finanzia attività svolte nell'ambito del Network on Good Governance and Capacity Development del DAC, al quale la DCS partecipa.

C.

20 000 euro.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 5 novembre 2002 e copre il periodo dal 1° febbraio 2002 al 30 giugno 2003. Rimane valido fino a quando le due parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3539

2.1.1.67

Accordo tra la DSC e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (OHCHR), concluso il 16 agosto 2002

A.

L'Accordo concerne l'aumento del contributo svizzero al Fondo volontario delle Nazioni Unite per la cooperazione tecnica nel settore dei diritti dell'uomo (FVCT).

B.

Redatto sotto forma di addendum all'Accordo del 10 ottobre 2000, il testo è volto ad aumentare i contributi stabiliti per il 2002 al 2003.

C.

480 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2002, data nella quale è stato firmato. Copre il periodo dal 16 agosto 2002 al 31 dicembre 2003 e può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3540

2.1.1.68

Accordo tra la DSC e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (OHCHR), concluso il 6 settembre 2002

A.

L'Accordo concerne il versamento di un contributo al «Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones» e di una partecipazione alle spese di viaggio.

B.

L'Accordo fissa le modalità del contributo straordinario di 100 000 franchi versato al Fonds pour les populations autochtones e della partecipazione alle spese di viaggio per un importo massimo di 50 000 franchi.

C.

150 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 6 settembre 2002 e copre il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3541

2.1.1.69

Accordo tra la Svizzera e il Ministero austriaco dell'Agricoltura, della Silvicoltura, dell'Ambiente e della Gestione delle acque concernente la decontaminazione delle zone inquinate da olii minerali nei Comuni austriaci colpiti dalle inondazioni e l'adozione di misure di protezione delle acque, concluso il 10 ottobre 2002

A.

Attraverso la Divisione dell'aiuto umanitario e il Corpo svizzero di aiuto umanitario la DSC partecipa al finanziamento di misure volte a decontaminare le zone inquinate da olii minerali in 700 Comuni austriaci colpiti dalle inondazioni. Si tratta di un contributo unico di 1 milione di franchi al massimo.

B.

La DSC partecipa al finanziamento di dette misure nell'ambito del credito di 50 milioni di franchi adottato dal Consiglio federale nell'agosto del 2002 in favore delle vittime delle inondazioni in Europa e in Asia. Un contributo totale di 3,5 milioni di franchi è previsto per l'Austria.

C.

­

D.

L'importo è imputato al credito supplementare 2002 destinato alle vittime delle inondazioni in Europa e in Asia e si fonda sul credito quadro adottato con il decreto federale del 12 giugno 2002 al fine di garantire il finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione.

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2002. Può essere denunciato se una delle parti deroga ai suoi obblighi contrattuali compromettendone in tal modo l'attuazione. Se del caso, l'altra parte le accorda un termine di almeno 30 giorni per ristabilire la situazione e può denunciare l'Accordo se alla scadenza di questo termine nessuna azione è stata intrapresa.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3542

2.1.1.70

Accordo tra la Svizzera e il Ministero della Gestione del suolo e delle acque della Repubblica slovacca concernente il finanziamento di misure preventive nelle regioni colpite dalle inondazioni, concluso il 16 dicembre 2002

A.

La Direzione dello sviluppo e della cooperazione partecipa al finanziamento e alla realizzazione delle misure di prevenzione nelle regioni della Repubblica slovacca colpite dalle inondazioni. La cooperazione con le autorità slovacche si realizza sotto forma di tre progetti volti a rafforzare in modo sostenibile il sistema di protezione contro le inondazioni e a limitare i rischi in caso di future inondazioni.

B.

La DSC partecipa al finanziamento di dette misure nell'ambito del credito di 50 milioni di franchi adottato dal Consiglio federale nell'agosto del 2002 in favore delle vittime delle inondazioni in Europa e in Asia. Un contributo totale di 3 milioni di franchi è previsto per la Slovacchia.

C.

­

D.

L'importo è imputato al credito supplementare 2002 destinato alle vittime delle inondazioni in Europa e in Asia e si fonda sul credito quadro adottato con il decreto federale del 12 giugno 2002 al fine di garantire il finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione.

E.

L'Accordo è entrato in vigore il giorno della sua firma (16 dicembre 2002).

Copre il periodo dal 16 dicembre 2002 al 30 giugno 2004 e rimane valido fino a quando le misure previste saranno state realizzate. La durata contrattuale può essere prorogata d'intesa tra le parti. L'Accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3543

2.1.1.71

Accordo sul contributo 2002 versato dalla Svizzera al Centre Sud di Ginevra, concluso il 3 dicembre 2002

A.

L'Accordo concerne il contributo annuo versato dalla Svizzera al Centre Sud di Ginevra.

B.

Dopo aver concluso un accordo di sede con la Svizzera nel marzo 1997, il Centre Sud ha ottenuto lo statuto di organizzazione intergovernativa, confermando in tal modo la posizione di Ginevra in quanto centro della politica dello sviluppo. Il Centre Sud si impegna per migliorare la posizione dei Paesi in sviluppo nelle istituzioni multilaterali, il che corrisponde agli obiettivi della Svizzera. In questo senso la DSC sostiene il Centre Sud con un contributo annuo.

C.

250 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2002 e copre l'anno accademico compreso tra luglio 2002 e giugno 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3544

2.1.1.72

Contributo della DSC per il 2003 al Consortium PARIS 21, 10 dicembre 2002

A.

Contributo annuo della Svizzera al Consortium PARIS 21.

B.

Contributo destinato a coprire le attività del Consortium PARIS 21, che è dotato di un piccolo segretariato a Parigi, nell'ambito della Direzione della cooperazione per lo sviluppo dell'OCSE. I lavori del consortium sono diretti da un comitato composto da rappresentanti di Paesi in sviluppo e in transizione di tutte le regioni del mondo, da agenzie bilaterali di sviluppo quali la DSC, dall'ONU, dall'OCSE, dalla Banca mondiale, dal FMI e dall'UE.

C.

150 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrata in vigore: 10 dicembre 2002. Validità: 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3545

2.1.1.73

Contributo annuo della DSC all'«International IDEA» per il 2002; Accordo del 17 dicembre 2002

A.

Contributo annuo 2002 della DSC all'International IDEA.

B.

L'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) è un'organizzazione internazionale con sede a Stoccolma, istituito nel 1995 da 14 Stati del Sud e del Nord. Organizzazioni intergovernative ne sono membri associati. Esso si prefigge di promuovere la democrazia e processi elettorali trasparenti ed effettivi. Il suo lavoro consiste da un lato nella ricerca e in lavori normativi, dall'altro nella promozione attiva sul terreno. Attualmente l'Istituto conta 19 Stati membri. La Svizzera, che ha attualmente uno statuto di osservatore, ha sostenuto l'istituzione sin dalla sua nascita per mezzo di contributi sostanziosi. Nel 2002 essa figurava al 5° posto tra i fornitori di contributi. Vi è inoltre una collaborazione operativa su temi importanti per la DSC quali il rafforzamento della democrazia.

C.

850 000 franchi nel 2002.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrata in vigore dell'Accordo: 17 dicembre 2002 per il contributo 2002.

L'ultima proposta di credito definisce i contributi annui per gli anni 2002, 2003 e 2004.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3546

2.1.1.74

Contributo della DSC al Gruppo di lavoro del CAS (Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE) concernente le pratiche dei donatori per il finanziamento di uno studio, 18 dicembre 2002

A.

Contributo al Gruppo di lavoro del CAS concernente le pratiche dei donatori destinato a finanziare lo studio sulle buone pratiche in materia di lavoro analitico, rapporti e monitoring.

B.

L'impegno della DSC in seno al Gruppo di lavoro le permette di promuovere una concezione dello sviluppo che tenga effettivamente conto della voce dei Paesi partner del Sud, e segnatamente delle loro società civili, nonché delle loro soluzioni ai problemi della povertà. La DSC rafforza nel contempo la sua presenza e la sua influenza in seno al CAS.

C.

96 000 franchi nel 2002.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrata in vigore: 18 dicembre 2002. Validità: 2002­2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3547

2.1.1.75

Contributo della Svizzera per le «Peer Review Field Missions» del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, 12 settembre 2002

A.

Contributo al Segretariato del Comitato di aiuto allo sviluppo per le «Peer Review Field Missions».

B.

La Svizzera ha sempre ritenuto che l'esame reciproco (peer review) dell'aiuto allo sviluppo dell'OCSE costituisce una delle attività centrali del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Per poter garantire il ritmo adottato (esame di ogni Paese donatore ogni 4 anni) e permettere agli esaminatori di analizzare l'aiuto dei Paesi donatori sul posto, ossia nel Paese beneficiario, la DSC ­ come anche altre agenzie di sviluppo ­ sostiene finanziariamente le missioni degli esaminatori (trasporto, alloggio, soggiorno, ecc.).

C.

35 000 franchi nel 2002, 35 000 franchi nel 2003 e 35 000 franchi nel 2004, per un totale di 105 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrata in vigore: 12 settembre 2002. Validità: 2002­2004.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3548

2.1.1.76

Contributo della DSC al programma di lavoro del Centro di sviluppo dell'OCSE per il 2003, 13 dicembre 2002

A.

Contributo al programma di lavoro del Centro di sviluppo dell'OCSE per il 2003.

B.

Il Centro di sviluppo è un organismo di ricerca prospettiva sullo sviluppo economico e sociale che gode di una semiautonomia in seno all'OCSE. È anche un forum di dialogo informale tra organi decisionali, accademici, rappresentanti del settore privato e della società civile. Garantisce gli scambi tra, da un lato, i Paesi membri dell'OCSE e, dall'altro, le economie emergenti e i Paesi in sviluppo dell'Africa, dell'Asia e dell'America latina. La Svizzera, in quanto Paese membro del Centro di sviluppo, vi è rappresentata in seno a una commissione consultiva che dirige le attività condotte nell'ambito del programma di lavoro biennale.

C.

200 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrata in vigore: 13 dicembre 2002. Validità: 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3549

2.1.1.77

Contributo volontario della Svizzera al Forum di partenariato dell'OCSE concernente una gestione orientata ai risultati dello sviluppo e l'efficacia dell'aiuto, Parigi, 11­12 dicembre 2002, 12 settembre 2002

A.

Contributo al Centro di sviluppo dell'OCSE per il Forum di dicembre 2002.

B.

Finanziamento della partecipazione di rappresentanti dei Paesi in sviluppo (spese di viaggio, alloggio e soggiorno).

C.

10 000 euro.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrata in vigore: 12 settembre 2002. Pagamento unico.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3550

2.1.1.78

Contributo della Svizzera al progetto dell'OCSE per Rio+10: Indicatori dello sviluppo sostenibile, 8 gennaio 2002

A.

Contributo all'OCSE per il proseguimento dei lavori sullo sviluppo sostenibile.

B.

Finanziamento dei lavori dell'OCSE relativi all'elaborazione di indicatori metodologici nel contesto tridimensionale dello sviluppo sostenibile in vista del Vertice mondiale dello sviluppo sostenibile di Johannesburg (settembre 2002).

C.

150 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrata in vigore: 8 gennaio 2002. Termine dell'Accordo: 31 dicembre 2002.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3551

2.1.1.79

Accordo tra la DSC e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) concernente il progetto «Barrages et projets de développement» (UNEP-DDP)

A.

Nel mondo vi sono oltre 45 000 grandi dighe che svolgono un ruolo essenziale per l'agricoltura, la produzione di elettricità, l'approvvigionamento di acqua potabile e la protezione contro le inondazioni. Il processo di pianificazione, la costruzione e lo sfruttamento di tali installazioni generano spesso conflitti tra gli interessi della popolazione interessata e il rispetto dell'ambiente e delle vigenti disposizioni legali. La Commissione mondiale delle dighe ha pubblicato alla fine del 2000 un rapporto dal titolo «Barrages et Développement: un nouveau cadre pour la prise de décision». Equità, efficacia, presa partecipativa delle decisioni, sostenibilità e responsabilità sono i principi sui quali si fondano le sette priorità strategiche volte a migliorare il processo decisionale. Posto sotto la responsabilità del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, il progetto «Barrages et projets de développement» offre per i prossimi anni una piattaforma indispensabile per la diffusione delle raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione mondiale delle dighe. Il contributo della Svizzera consentirà di cofinanziare il funzionamento del segretariato necessario a tal fine, la cui sede è a Nairobi.

B.

Il progetto «Barrages et projets de développement» consente non soltanto di rendere pubblici gli sforzi profusi al fine di migliorare le dighe, bensì anche di proseguire il dialogo e di contribuire a che i principi fissati siano accettati dalla maggioranza delle parti interessate. La discussione in merito alle dighe verte in fin dei conti sulla loro ragione di essere, sull'obiettivo che esse devono perseguire e sulle diverse vie di sviluppo possibili, aspetti questi che concernono anche la Svizzera. Segnatamente le decisioni concernenti la concessione, agli esportatori svizzeri, di garanzie contro i rischi all'esportazione richiedono il rispetto di criteri ben definiti. Infine questo progetto è anche un contributo all'Anno internazionale dell'acqua.

C.

400 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2002 e copre il periodo dal 1° dicembre 2002 al 30 giugno 2004. Può essere denunciato in qualsiasi momento su accordo comune delle parti (DSC e UNEP/DDP).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3552

2.1.1.80

Accordo tra la DSC e l'Agence intergouvernementale de la francophonie in favore dello sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione

A.

L'Accordo concerne un contributo della DSC all'Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF) in favore dello sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

B.

Il contributo della DSC all'AIF intende rafforzare lo sviluppo e l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'area francofona, in particolare nei Paesi francofoni dell'Africa.

C.

600 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 12 luglio 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3553

2.1.1.81

Accordo tra la DSC e l'Agence intergouvernementale de la francophonie concernente il progetto «Portail archivistique francophone»

A.

L'Accordo concerne un contributo della DSC al progetto «Portail archivistique francophone» dell'Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF).

B.

Il contributo della DSC al progetto consentirà alla comunità archivistica francofona (Archivio federale svizzero compreso) di dotarsi di un luogo comune di scambi e di formazione nel rispetto delle identità, delle culture e delle tradizioni amministrative degli Stati di lingua francese.

C.

200 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 12 luglio 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3554

2.1.1.82

Accordo tra la DSC e l'Agence Intergouvernementale de la francophonie concernente il progetto «NOREA»

A.

L'Accordo concerne un contributo della DSC al progetto «NOREA» (Numérisation de l'oralité enregistrée en Afrique) dell'Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF).

B.

Il contributo della DSC al progetto consentirà di catalogare documenti importanti della tradizione orale africana che si trovano in cattivo stato. Si tratta di cassette conservate in diversi archivi sonori dell'Africa francofona.

Questi documenti saranno in particolare oggetto di trasmissioni radiofoniche volte a valorizzare e a divulgare la tradizione orale.

C.

100 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 6 maggio 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3555

2.1.1.83

Accordo tra la DSC e l'Agence intergouvernementale de la francophonie nell'ambito della cooperazione giuridica e giudiziaria

A.

L'Accordo concerne un contributo della DSC all'Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF) nell'ambito della cooperazione giuridica e giudiziaria.

B.

Il contributo serve a finanziare attività dell'AIF nell'ambito della cooperazione giuridica e giudiziaria. È volto in particolare a consentire l'adozione di misure di formazione in grado di rafforzare le istituzioni giudiziarie dei Paesi in sviluppo di lingua francese.

C.

200 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 17 settembre 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3556

2.1.1.84

Accordo tra la DSC e l'Agence intergouvernementale de la francophonie concernente il programma «Femmes et développement»

A.

L'Accordo concerne un contributo della DSC al programma «Femmes et développement» dell'Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF).

B.

Il contributo serve a finanziare tre progetti dell'AIF in favore della promozione economica della donna in Africa, della valutazione delle politiche nazionali della parità tra uomo e donna e del rispetto dei diritti della donna.

C.

232 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 28 ottobre 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3557

2.1.1.85

Accordo tra la DSC e l'Agence intergouvernementale de la francophonie concernente il programma «Radios rurales locales de la Direction du cinéma et des médias»

A.

L'Accordo concerne un contributo della DSC al programma «Radios rurales locales de la Direction du cinéma et des médias» dell'Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF).

B.

Il contributo consente di installare radio locali comunitarie in Africa, e in particolare nel Niger, nel Ciad e nella regione dell'Oceano Indiano. Il programma intende, da un lato, consentire alle popolazioni rurali l'accesso all'informazione tecnica e socioeconomica e, dall'altro, promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, la democrazia pluralistica e la decentralizzazione.

C.

500 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 28 ottobre 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3558

2.1.1.86

Contributo generale versato dalla Svizzera al «Global Fund to Fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)» per il 2002

A.

Contributo generale della Svizzera al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/ Aids, la tubercolosi e la malaria (GFATM).

B.

Istituito nel gennaio 2002 sotto forma di fondazione di diritto svizzero con sede a Ginevra, il GFATM è una nuova organizzazione a carattere multilaterale volta a finanziare misure di lotta contro l'HIV/Aids, la tubercolosi e la malaria.

C.

10 milioni di dollari USA (di cui 8,5 milioni di franchi pagati il 31 dicembre 2002).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

I contributi versati al GFATM saranno ridefiniti in funzione delle richieste di fondi e delle possibilità della DSC tenuto conto della sua pianificazione finanziaria.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3559

2.1.1.87

Contributo della Svizzera al «Global Fund to Fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)» per l'insediamento del suo segretariato a Ginevra

A.

Contributo della Svizzera al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/Aids, la tubercolosi e la malaria (GFATM) per l'insediamento del suo segretariato a Ginevra.

B.

Durante i negoziati preliminari, la Svizzera aveva promesso di offrire il suo sostegno al fine di facilitare l'insediamento del GFATM a Ginevra. La Svizzera sostiene inoltre il GFATM con un contributo di 10 milioni di dollari USA (primo contributo annunciato alla fine del 2001 e versato nel 2001, 2002 e 2003).

C.

1,05 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il contributo al GFATM sarà versato e impiegato nel 2002­2003. Se il GFATM non dovesse insediarsi a Ginevra o se dovesse lasciare questa città a breve termine, le parti avrebbero il diritto di disdire l'Accordo. In questo caso i fondi non spesi dovrebbero essere rimborsati alla DSC.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3560

2.1.1.88

Contributo generale della Svizzera per il 2002 al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS)

A.

Contributo generale della Svizzera al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS).

B.

Il PNUS rimane il principale organo di programmazione e di coordinamento del sistema delle Nazioni Unite nel settore dello sviluppo. La Svizzera riconosce il ruolo centrale del PNUS e lo sostiene da anni con contributi annui importanti. Essa si situa all'8° posto tra i principali donatori del PNUS. Gli obiettivi del PNUS per gli anni 2000­2003 nei settori della gestione del Governo, della lotta contro la povertà, dell'ambiente, della parità tra i sessi nonché della gestione e della prevenzione delle crisi corrispondono agli obiettivi della politica dello sviluppo della Svizzera. Anche le riforme e le ristrutturazioni avviate dall'Amministratore corrispondono alle aspettative svizzere. Inoltre il PNUS, con una presenza praticamente universale (uffici in 132 Paesi), mette a disposizione del sistema dell'ONU una vera e propria infrastruttura di base.

C.

52 milioni di franchi per il 2002.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0); decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2002.

E.

Il contributo al PNUS è ridefinito ogni anno.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3561

2.1.1.89

Accordo tra il Governo svizzero e la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (CENUE)

A.

Contributo della Svizzera alla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa.

B.

Contributo volto a sostenere le attività svolte nell'ambito della popolazione e dello sviluppo.

C.

131 250 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2002 e rimane valido fino al 30 giugno 2003. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di due mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3562

2.1.1.90

Contributo generale versato dalla Svizzera al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (FNUAP) per il 2002

A.

Contributo della Svizzera al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (FNUAP).

B.

Il FNUAP svolge un ruolo centrale nell'aiuto ai Paesi in sviluppo per quanto concerne le questioni relative alla salute della riproduzione e alla popolazione.

C.

12,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il contributo al FNUAP è ridefinito ogni anno.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3563

2.1.1.91

A.

Contributo svizzero al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (FNUAP) concernente una consulente per il settore «Gender & Culture»

Contributo della Svizzera al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (FNUAP) per una consulente per il settore «Gender & Culture».

B.

Rafforzamento degli aspetti culturali nelle attività operative del FNUAP.

C.

315 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 6 febbraio 2002 e copre il periodo dal 1° febbraio 2002 al 28 febbraio 2003. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3564

2.1.1.92

A.

Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (FNUAP) per la verifica del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo

Contributo della Svizzera al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (FNUAP) per cofinanziare la verifica del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo.

B.

Verifica dei progressi realizzati nell'attuazione del programma.

C.

500 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 31 dicembre 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 maggio 2005. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3565

2.1.1.93

Contributo generale versato dalla Svizzera al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) nel 2002

A.

Contributo della Svizzera al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).

B.

L'UNICEF è l'unica organizzazione multilaterale le cui attività sono consacrate esclusivamente allo sviluppo e alla protezione dei diritti del fanciullo.

C.

18 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il contributo all'UNICEF è ridefinito ogni anno.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3566

2.1.1.94

Contributo generale versato dalla Svizzera al Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo delle donne (UNIFEM) nel 2002

A.

Contributo generale della Svizzera al Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo delle donne (UNIFEM).

B.

Il contributo è destinato a sostenere l'UNIFEM nei lavori successivi alla quarta Conferenza mondiale sulle donne e nella prossima conferenza (Pechino + 5).

C.

800 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il contributo all'UNIFEM è ridefinito ogni anno.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3567

2.1.1.95

A.

Rafforzamento dell'UNSSC (United Nations System Staff College) per quanto concerne i partenariati pubblici e privati nonché la responsabilità sociale delle imprese, compreso il Global Compact

L'UNSSC intende rafforzare gli uffici del sistema dell'ONU per quanto concerne le loro capacità di promuovere partenariati tra i settori pubblico e privato, segnatamente in materia di responsabilità sociale e ambientale delle imprese, compreso l'ambito del Global Compact.

La DSC sostiene nel 2003 un'operazione pilota in vista di formare il personale delle istituzioni dell'ONU in Bulgaria (economia in transizione), in Senegal (Paese tra i meno sviluppati) e in Vietnam (Paese con reddito medio) e di promuovere la realizzazione di reti con le imprese.

B.

L'UNSSC potrà affinare i suoi approcci nell'ambito della formazione e della messa in rete del personale delle Nazioni Unite e del settore privato al fine di poterli applicare nei diversi tipi di Paesi.

C.

230 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrata in vigore: 11 dicembre 2002.

Durata: 1° dicembre 2002­31 dicembre 2003.

Modalità di denuncia: 30 giorni di preavviso.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3568

2.1.1.96

Third-party cost-sharing Agreement between the Swiss Agency for Development and Cooperation and the United Nations Development Programme for the implementation of «E-Governance System for Territorial Administration in Armenia», concluso il 13 dicembre 2002

A.

Il progetto E-Governance si prefigge i seguenti obiettivi: contribuire al miglioramento delle condizioni quadro per la governanza rendendo possibile l'accesso diretto del pubblico alle informazioni ufficiali e facilitando l'interazione tra il pubblico e l'amministrazione. I risultati specifici sono: a) mettere a disposizione del pubblico, sotto forma elettronica, le informazioni ufficiali provenienti dall'amministrazione (E-Governance), b) creare le condizioni legali e le infrastrutture necessarie per migliorare le interazioni tra il pubblico e l'amministrazione, c) rafforzare le capacità delle amministrazioni regionali, comprese le municipalità urbane e rurali, di fornire informazioni e servizi on line, e (d) sensibilizzare i media e il pubblico su queste nuove possibilità di interagire con l'amministrazione.

B.

Siccome l'Armenia dispone di poche risorse naturali ed è geograficamente isolata, Governo e settore privato puntano chiaramente sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per accelerare lo sviluppo del Paese. Il progetto di «E-Governance», lanciato con il sostegno del PNUS, vuole aumentare la trasparenza e l'efficacia dell'amministrazione e facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni e ai servizi pubblici.

C.

Il Governo svizzero mette a disposizione della rappresentanza del PNUS in Armenia un contributo non rimborsabile di 525 000 dollari USA.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore retroattivamente il 13 dicembre 2002 e copre il periodo dal 1° ottobre 2002 al 20 settembre 2004. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di 30 giorni in caso di non osservanza dei suoi obblighi o di violazione grave di suoi elementi essenziali o obiettivi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3569

2.1.1.97

Agreement between the Swiss Agency for Development and the International Organization for Migration (IOM), Baku, concerning the Swiss contribution to the project «Rehabilitation of Chaheriz Water Supply System in Nakhichevan, Azerbaijan», concluso il 25 giugno 2002

A.

Il progetto, che prevede la messa in funzione dei sistemi tradizionali di approvvigionamento e di distribuzione di acqua per mezzo di gallerie sotterranee (chaheriz), è volto a migliorare le condizioni di vita delle comunità rurali nelle zone aride del Nakhichevan. Il progetto ha i seguenti obiettivi: a) preservare le tecniche tradizionali e verificarle su scala più ampia in quanto mezzo di approvvigionamento di acqua a prezzi abbordabili, b) contribuire allo sviluppo di un'agricoltura fondata sulla possibilità di irrigare i terreni agricoli, c) promuovere l'istituzione di associazioni di utenti d'acqua al fine di garantire la manutenzione futura delle installazioni rimesse in funzione, d) offrire un'alternativa alle persone obbligate finora ad emigrare all'estero durante gran parte dell'anno per cercare lavoro e e) creare una base per scambi e cooperazioni futuri tra questa regione dell'Azerbaigian e delle regioni vicine.

B.

La Repubblica autonoma del Nakhichevan è separata dal territorio principale dell'Azerbaigian dall'Armenia. A causa del conflitto non risolto tra questi due Paesi per quanto concerne il Nagorno-Karabakh, l'isolazione fisica è aumentata ulteriormente. Il blocco sistematico degli scambi di persone e di merci rende le condizioni di vita ancora più difficili. Il progetto lanciato dall'IOM intende migliorare le condizioni di vita delle comunità rurali che finora non disponevano di acqua e rivalutare le tecniche tradizionali ai fini di una gestione sostenibile dell'acqua nelle zone aride e montagnose.

C.

Il Governo svizzero mette a disposizione dell'ufficio in Azerbaigian dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni un contributo non rimborsabile pari al massimo a 120 319 dollari USA.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2002 e copre il periodo dal 1° giugno 2002 al 30 aprile 2003. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di 3 mesi in caso di non osservanza dei suoi obblighi o di violazione grave di suoi elementi essenziali o obiettivi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3570

2.1.1.98

Administration Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the International Bank for Reconstruction and the International Development Association for the Swiss Grant to the Trans-Caucasus Tourism Initiative, concluso il 20 dicembre 2002

A.

L'Iniziativa per un turismo transcaucasico si prefigge di elaborare un piano regionale (Georgia, Armenia e Azerbaigian) per lo sviluppo del turismo da parte dei Comuni interessati. Gli scopi principali dell'iniziativa sono i seguenti: a) sostenere il lavoro dei Comuni, le loro idee relative al progetto e la partecipazione equilibrata di donne e uomini al promovimento dello sviluppo locale, b) ridurre la disoccupazione e aumentare le fonti di reddito dei Comuni più poveri e c) migliorare la gestione del patrimonio culturale e naturale. I principali risultati previsti sono: 1) raccomandazioni per una politica settoriale, 2) progetti pilota a favore dei Comuni, 3) un workshop destinato a capitalizzare le conoscenze e a scambiare esperienze.

B.

Dopo lo scioglimento dell'ex Unione Sovietica, le condizioni di vita nei Paesi del Caucaso del Sud sono notevolmente peggiorate, specialmente nelle regioni rurali. L'iniziativa per il turismo transcaucasico, lanciata dai tre Governi con il sostegno della Banca mondiale, intende nel contempo aumentare le fonti di reddito dei Comuni rurali con un alto tasso di disoccupazione e rivalutare, ovvero preservare meglio l'importante patrimonio culturale e naturale della regione.

C.

Il Governo svizzero versa alla Banca Mondiale un contributo non rimborsabile pari a un massimo di 460 000 dollari USA.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore retroattivamente il 20 dicembre 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di 3 mesi in caso di non osservanza dei suoi obblighi o di violazione grave di suoi elementi essenziali o obiettivi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3571

2.1.1.99

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente il progetto «Support of the First National Agricultural Census», concluso il 5 giugno 2002

A.

L'Accordo fissa le modalità d'applicazione del contributo finanziario e tecnico accordato dalla Svizzera al Kirghizistan in vista del primo censimento agricolo previsto sull'insieme del territorio di questo Paese. Il progetto si prefigge segnatamente di sostenere la formazione degli addetti al censimento, dei sorveglianti e degli istruttori, nonché di garantire la pubblicazione delle istruzioni e dei formulari, la campagna di diffusione, la preparazione delle carte destinate agli addetti al censimento, il sostegno del personale del Comitato nazionale di statistica nell'impiego di un software per la rilevazione e l'analisi dei dati statistici, e la pubblicazione dei risultati.

B.

Questo primo censimento agricolo si prefigge di ottenere informazioni complete ed affidabili sulle dimensioni delle aziende agricole individuali e collettive, sull'attività economica dei contadini, sulla gestione delle terre, sui raccolti, l'allevamento e l'impiego delle macchine agricole. È necessario avere queste informazioni per meglio comprendere la reale situazione dell'agricoltura. I dati serviranno inoltre come riferimento per definire la politica agricola e economica nelle regioni rurali e di montagna, dove le colture di sussistenza sono piuttosto numerose.

C.

115 000 dollari USA.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso di 3 mesi in caso di non osservanza dei suoi obblighi o di violazione grave di suoi elementi essenziali o obiettivi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3572

2.1.1.100

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente il progetto «Kyrgyz-Swiss Forestry Sector Support Program», concluso il 25 marzo 2002

A.

Durante la terza fase del programma (denominato qui di seguito KIRFOR), che si estende dal 2001 al 2003, il Governo svizzero sostiene il Governo del Kirghizistan nei suoi sforzi volti a concedere maggiore autonomia e responsabilità ai diversi attori del settore forestale. In tal modo il Governo intende contribuire alla conservazione e all'estensione delle foreste, nonché a una gestione sostenibile delle risorse forestali. I cinque obiettivi principali del progetto KIRFOR sono i seguenti: 1) garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali (conservazione e manutenzione delle foreste e delle piantagioni); 2) aumentare la capacità delle aziende forestali pubbliche, i cosiddetti «leshozes» (riforma del sistema forestale e rafforzamento della capacità di autofinanziamento delle unità di produzione), 3) sensibilizzare la popolazione locale a un uso razionale e a una gestione sostenibile delle risorse forestali (gestione comune delle foreste, delle piantagioni private, ecc.); 4) coordinare le attività dei leshozes con le iniziative private; 5) sostenere il nuovo ruolo dello Stato secondo il principio «meno Stato, ma uno Stato migliore».

B.

L'obiettivo principale del programma è quello di lottare contro la povertà dei Comuni rurali situati nelle immediate vicinanze delle foreste grazie a una miglior gestione delle risorse forestali. Il progetto KIRFOR è condotto dal 1995 sulla base di un accordo concluso tra la Svizzera e il Kirghizistan. La prima fase è stata consacrata alla creazione di strutture e infrastrutture appropriate. Dal 2001, i partner si sono concentrati maggiormente sui loro compiti specifici.

C.

Al massimo 6 milioni di franchi sotto forma di un contributo non rimborsabile.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 25 marzo 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3573

2.1.1.101

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente il progetto «Legal Assistance to Rural Citizens (LARC)», concluso il 6 novembre 2002

A.

La Repubblica del Kirghizistan ha avviato una riforma giuridica che prevede segnatamente la privatizzazione delle terre, l'apertura dei mercati, nonché la decentralizzazione dell'amministrazione pubblica della regione di Oblast. La popolazione rurale conosce molto male i suoi diritti e soltanto raramente ha accesso a un servizio di consulenza giuridica. Il sistema giuridico, fortemente corrotto, privilegia le classi sociali elevate. Scopo del progetto LARC è quello di consentire alla popolazione rurale di conoscere meglio i suoi diritti in relazione con la produzione agricola e di sviluppare una coscienza giuridica. Il progetto è rivolto ai giuristi e ai rappresentanti del Governo nonché ai contadini e agli imprenditori. Beneficiari sono gli abitanti delle zone rurali.

B.

L'esperienza ha mostrato che la popolazione rurale non è informata dei propri diritti per quanto concerne la proprietà fondiaria e che di conseguenza non li può far valere. Inoltre i contadini hanno generalmente conoscenze molto rudimentali delle vigenti disposizioni legali. Infine non vi è praticamente nessun servizio di consulenza giuridica nelle zone rurali.

C.

Il progetto è cofinanziato dalla DSC e dall'USAID. Il budget totale per 3 anni ammonta a 2,67 milioni di franchi, di cui 1,86 milioni finanziati dalla DSC (70 %) e 0,81 milioni dall'USAID (30 %).

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 6 novembre 2002 e rimane valido fino al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato dalle parti in caso di non osservanza dei suoi obblighi o di violazione grave di suoi elementi essenziali o obiettivi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3574

2.1.1.102

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente la cooperazione tecnica e finanziaria nonché l'aiuto umanitario, firmato il 23 ottobre 2002

A.

L'Accordo concerne la cooperazione tecnica e finanziaria nonché l'aiuto umanitario.

B.

Definisce le condizioni generali della cooperazione tecnica e finanziaria nonché dell'aiuto umanitario tra le due parti. La cooperazione è volta a sostenere la Repubblica del Kirghizistan nelle riforme intraprese per raggiungere uno sviluppo economico, sociale ed ecologico sostenibile.

C.

Nessun importo. L'Accordo definisce unicamente le condizioni quadro dell'operazione.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è stato firmato il 23 ottobre 2002 per un periodo di 5 anni al termine del quale sarà rinnovato tacitamente di anno in anno. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3575

2.1.1.103

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente il «Kyrgyz-Swiss Health Reform Suport Project», concluso il 19 luglio 2002

A.

Durante la seconda fase del progetto (1° aprile 2001­30 marzo 2004), il Governo svizzero sostiene il Governo della Repubblica del Kirghizistan nei suoi sforzi volti a migliorare l'assistenza medica nella regione di Naryn Oblast. Il progetto prevede la ricostruzione di ospedali regionali, l'acquisto di attrezzature e installazioni, la formazione del personale e la promozione della salute. I principali obiettivi perseguiti sono i seguenti: 1) risanare gli ospedali regionali (risanamento degli edifici e acquisto di attrezzature mediche); 2) garantire la formazione del personale medico e tecnico in vista della riforma del sistema sanitario e della manutenzione delle infrastrutture ospedaliere; 3) sostenere il Ministero della sanità nel coordinamento del programma «Manas» e attuare la riforma del sistema sanitario. Il progetto è realizzato dalla Croce Rossa svizzera.

B

Dopo aver ottenuto l'indipendenza nel 1991, il Kirghizistan è stato confrontato a numerose difficoltà sociali ed economiche che hanno determinato un degrado delle condizioni di vita della popolazione e dell'assistenza medica.

Per ovviare a questi problemi il Ministero della sanità ha elaborato tra il 1994 e il 1996 il suo programma di riforma «Manas» con il sostegno dell'OMS. Tra i principali problemi della sanità pubblica vanno citate l'insufficienza di mezzi diagnostici, la cattiva gestione dei servizi medici e un'infrastruttura obsoleta. L'aiuto è stato destinato alla regione del Naryn Oblast, una delle più povere del Paese.

C.

1,830 milioni di dollari USA al massimo, sotto forma di contributo non rimborsabile.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 19 luglio 2002 e copre il periodo dal 1° aprile 2001 al 30 marzo 2004. Può essere denunciato dalle parti in caso di non osservanza dei suoi obblighi o di violazione grave di suoi elementi essenziali o obiettivi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3576

2.1.1.104

Agreement between the Commission under the Government of the Republic of Tajikistan for Securing the Compliance by the Republic of Tajikistan of its International Human Rights Obligations, representing the Government of the Republic of Tajikistan, and the Swiss Agency for Development and Co-operation, representing the Government of the Swiss Confederation, on Technical Assistance in the Field of Human Rights Treaty Reporting, concluso il 30 settembre 2002

A.

L'Accordo è volto a sostenere il Tagikistan in vista della stesura di un rapporto sul rispetto dei diritti dell'uomo.

B.

La governanza è uno dei due settori della cooperazione con il Tagikistan, che è tra i Paesi prioritari della DSC. Per mezzo della stesura di rapporti si vuole instaurare in questo Paese un dibattito sulla situazione dei diritti dell'uomo e promuovere un maggiore rispetto di questi ultimi.

C.

400 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2002 e copre il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2004. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3577

2.1.1.105

Cooperation agreement (Grant) between the Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (HSK) and the State Nuclear Regulatory Committee of Ukraine (SNRCU), concluso il 17 ottobre 2002

A.

Il progetto è volto ad aumentare la capacità, le conoscenze tecniche e l'efficienza tecnica dei collaboratori ucraini nonché l'indipendenza dell'autorità ucraina di vigilanza nucleare.

B.

L'Accordo fissa le modalità di questa prima fase dell'aiuto e del proseguimento del sostegno attraverso la rete dell'Europa orientale di cooperazione in materia di sicurezza nucleare (CENS).

C.

56 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è stato firmato il 17 ottobre 2002 e copre il periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 aprile 2004. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 1 mese.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3578

2.1.1.106

Agreement between the Ministry of Public Health of Ukraine and the Swiss Agency for Development and Cooperation regarding the financial and technical cooperation for the programme «Improving Perinatal Health Services in Ukraine», concluso il 4 settembre 2002

A.

Il programma si prefigge di migliorare la situazione sanitaria della popolazione attraverso il miglioramento dell'accesso alle prestazioni, una maggiore offerta e una migliore qualità dei servizi nell'ambito della salute prenatale.

B.

Il programma è un sostegno diretto, finanziario e tecnico al Ministero ucraino della sanità.

C.

3,0025 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è stato firmato il 4 settembre 2002 e copre il periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2004. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3579

2.1.1.107

Third-party cost-sharing agreement beween the Government of Switzerland and the United Nation Development Programme (UNDP) for the implementation of «community-based governance, infrastructure and social development in Crimea project» (contribution to UNDP crimean integration and development programme [CIDP]), concluso il 9 agosto 2002

A.

Il progetto sostiene un importante programma del PNUS lanciato 6 anni fa, al fine di contribuire al reinserimento dei Tartari di Crimea deportati nel 1944. Il programma, condotto in stretta collaborazione con il Governo della Repubblica autonoma di Crimea, ha come obiettivo principale il reinserimento sociale, economico e politico di circa 260 000 persone al fine di prevenire i conflitti interetnici. Il contributo della DSC al programma globale del PNUS persegue due obiettivi principali: a) sostenere una partecipazione effettiva dei Comuni locali alle decisioni concernenti il loro sviluppo, b) mettere a disposizione di questi Comuni le riserve necessarie per sviluppare e gestire servizi sociali di base nell'ambito dell'approvvigionamento di acqua e dei servizi sanitari di base.

B.

In Ucraina il progetto, che pone l'accento sulla mobilitazione sociale e la delega dei poteri di decisione ai Comuni, è un modello unico che giustifica il sostegno della cooperazione svizzera.

C.

Il Governo svizzero mette a disposizione del PNUS 500 000 dollari USA sotto forma di contributo non rimborsabile.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 9 agosto 2002 e copre il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2004. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di un mese in caso di non osservanza dei suoi obblighi o di violazione grave di suoi elementi essenziali o obiettivi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3580

2.1.1.108

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan concernente la cooperazione tecnica e finanziaria nonché l'aiuto umanitario, firmato il 20 settembre 2002

A.

L'Accordo concerne la cooperazione tecnica e finanziaria nonché l'aiuto umanitario.

B.

Definisce le condizioni generali della cooperazione tecnica e finanziaria nonché dell'aiuto umanitario tra il Consiglio federale e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan. La cooperazione è volta a sostenere il processo avviato in Uzbekistan al fine di conseguire uno sviluppo economico, sociale e ecologico sostenibile, ridurre i costi connessi alla realizzazione di detti obiettivi e promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo.

C.

Nessun importo. L'Accordo definisce soltanto le condizioni quadro della cooperazione.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è stato firmato il 20 settembre 2002 per un periodo di 5 anni, al termine del quale sarà rinnovato tacitamente di anno in anno. Può essere denunciato per scritto con un preavviso scritto di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3581

2.1.1.109

Agreement between the Government of Switzerland and the Inter-State Commission for Water Coordination, Tashkent, Uzbekistan, concerning the Project «Integrated Water Resources Management Project Ferghana Valley» (Phase 2, may 2001­April 2005), concluso il 23 maggio 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e la Commissione interstatale per il coordinamento della gestione dell'acqua istituita in Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan al fine di attuare il progetto regionale «Integrated Water Resources Management».

B.

Il progetto «Integrated Water Resources Management» permette di migliorare la gestione delle risorse di acqua in Uzbekistan e in Kirghizistan. La fase nella quale si trova attualmente il progetto si estende da maggio 2001 a aprile 2005.

C.

Il progetto «Integrated Water Resources Management» dispone di un budget massimo di 2,8 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 23 maggio 2002 e copre il periodo dal 1° maggio 2002 al 30 aprile 2005. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3582

2.1.1.110

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Bosnia-Erzegovina concernente il progetto «Familiy medicine in Bosnia and Herzegovina, phase II», concluso il 18 luglio 2002

A.

Il programma è volto a sostenere il processo di riforma avviato nei settori dell'assistenza medica di base e della promozione della medicina familiare in Bosnia-Erzegovina. L'orientamento strategico dato al progetto di medicina familiare si basa su un'educazione medica e una gestione sanitaria continue. Le attività previste nell'ambito del progetto concernono segnatamente l'elaborazione di programmi di attuazione locali, lo sviluppo di piani di studio, di formazione e di supervisione, l'adozione di misure destinate a garantire la sostenibilità dei programmi e a migliorare la qualità delle installazioni e del materiale in un certo numero di centri medici.

B.

La riforma sanitaria in corso in Bosnia-Erzegovina è volta a dare alla medicina familiare un ruolo importante all'interno dell'assistenza medica di base.

Fondato su un ricorso sistematico ai medici specialisti, l'attuale sistema impediva ai generalisti di partecipare attivamente alla ricerca di soluzioni per i problemi sanitari, poiché la maggior parte dei pazienti erano indirizzati automaticamente verso gli specialisti.

C.

3 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 luglio 2002 e copre il periodo dal 1° dicembre 2001 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3583

2.1.1.111

Accordo tra il Governo svizzero e il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina concernente il progetto «Cooperation between Switzerland and Bosnia and Herzegovina in the field of Police Matters, phase 2», concluso il 1° maggio 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di applicazione del progetto. Il contributo svizzero alla riforma della polizia avviata in Bosnia-Erzegovina si concentra in primo luogo sui corsi di formazione e di riconversione professionale destinati ai formatori delle scuole di polizia. Viene inoltre sostenuta la polizia di confine della Bosnia-Erzegovina. Obiettivo del programma è quello di aiutare questo Stato a dotarsi di una polizia moderna, efficace e vicina ai cittadini, in grado di impegnarsi in favore dei principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti dell'uomo. Il progetto prevede di offrire un sostegno tecnico alle accademie di polizia e alla polizia di confine.

B.

I Paesi donatori e le organizzazioni internazionali presenti sul posto sostengono in modo massiccio il consolidamento e la modernizzazione della polizia della Bosnia-Erzegovina. Il programma concerne tutti i settori della polizia, tra i quali anche la formazione. Siccome lo Stato bosniaco non dispone dei fondi necessari per garantire il finanziamento di questo vasto programma di riforme, né tantomeno per garantire il funzionamento normale della polizia, spetta alla comunità internazionale raccogliere i mezzi finanziari per la realizzazione di questo progetto.

C.

1 milione di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° maggio 2001 e rimane valido fino al 31 dicembre 2002. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3584

2.1.1.112

Proroga dell'Accordo tra il Governo svizzero e il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina concernente il progetto «Förderung des Privatsektors in Bosnien und Herzegowina durch Förderung von Klein- und Mittelunternehmen in der Region Banja Luka bis Tuzla sowie durch die Unterstützung des wirtschaftlichen Reformprozesses von Bosnien und Herzegowina durch einen Beitrag beim OHR Economic Department», firmata il 31 dicembre 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di applicazione del progetto, che si prefigge di promuovere le PMI della regione di Banja Luka-Tuzla per mezzo di misure di formazione, consulenza e informazione orientate ai bisogni del mercato, sia nel settore della gestione sia a livello del know-how tecnico. Il progetto è pertanto destinato a creare nuovi posti di lavoro e, di conseguenza, nuovi redditi.

B.

Siccome la fase di orientamento si è dovuta confrontare con numerosi problemi, la preparazione della seconda fase è durata più del previsto, per cui è stato necessario prorogare la prima fase.

C.

Non vi sono costi supplementari. Il credito ammonta a 1,17 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2001 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001. La proroga copre il periodo dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2002.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3585

2.1.1.113

Accordo tra il Governo svizzero e il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina concernente il progetto «Staat und Zivilgesellschaft in Bosnien und Herzegowina, Gemeindeförderung in der Region Doboj (Republika Srpska) und der Föderation Bosnien und Herzegowina», concluso il 1° novembre 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di applicazione del progetto, che si prefigge di sostenere la società civile e di promuovere un'amministrazione comunale moderna, efficace, vicina ai cittadini e capace di difendere i principi dello Stato di diritto, la democrazia e i diritti dell'uomo. Si tratta in particolare di rafforzare le strutture amministrative e di introdurre in un certo numero di Comuni della Bosnia-Erzegovina strumenti efficaci di gestione pubblica.

B.

Nell'ambito del processo di transizione avviato in Bosnia-Erzegovina, la riforma delle istituzioni pubbliche ha un ruolo preponderante. In considerazione del fabbisogno di sostegno a livello locale, la DSC intende garantire il suo aiuto alle riforme politiche e amministrative a livello comunale.

C.

3 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2002 e copre il periodo dal 1° novembre 2001 al 31 agosto 2004. Qualora eventi imprevisti dovessero rendere impossibile la realizzazione del progetto, le due parti potrebbero denunciare l'Accordo con effetto immediato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3586

2.1.1.114

Accordo tra il Governo svizzero e il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina concernente il progetto «Una-Sana River Basin Development Program, Bosnia and Herzegovina», concluso il 21 marzo 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di applicazione del progetto, il cui obiettivo è quello di sostenere la riorganizzazione del sistema di gestione delle acque al fine di rispondere alle direttive dell'Unione europea sulla protezione delle acque nelle zone rivierasche. Il progetto è volto ad aiutare le istituzioni responsabili della protezione delle zone rivierasche nel bacino dei fiumi Una e Sana a organizzarsi meglio e a definire un piano di lavoro concreto, contribuendo anche alla realizzazione di progetti di approvvigionamento di acqua nei Comuni interessati. Il progetto sostiene inoltre la sezione incaricata delle questioni ambientali dell'Ufficio dell'Alto rappresentante (OHR) al fine di promuovere il dialogo tra i donatori e le autorità durante la fase decisiva della riorganizzazione del sistema di gestione delle acque.

B.

Il Governo svizzero sostiene gli sforzi profusi dal Governo della BosniaErzegovina al fine di dotarsi, nel settore dell'acqua, di strutture sostenibili conformi al principio della sussidiarietà e che privilegiano, nell'ambito delle zone rivierasche, un approccio compatibile con gli accordi internazionali già conclusi in materia.

C.

3,4 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 21 marzo 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 21 dicembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3587

2.1.1.115

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica federale di Jugoslavia concernente l'istituzione di una «Diplomatic Academy / Training Centre for Young Diplomats», concluso il 4 dicembre 2002

A.

L'Accordo definisce la destinazione e le modalità di pagamento del contributo versato dalla DSC al Ministero degli Esteri della Repubblica federale di Jugoslavia in vista dell'istituzione di un centro di formazione e dell'elaborazione di programmi di corsi destinati ai giovani diplomatici.

B.

Il Ministero degli Esteri è un partner importante della DSC nell'ambito dei progetti di sviluppo condotti in questo Paese. Quarant'anni di comunismo e dieci anni di isolamento hanno segnato fortemente le strutture organizzative e rallentato l'acquisizione di nuove conoscenze. Rimediare alla mancanza di efficienza e di efficacia, sviluppare le relazioni internazionali e aggiornare conoscenze spesso obsolete sono soltanto alcuni dei punti previsti dal programma di riforma in corso. Il progetto contribuisce alla formazione di una nuova generazione di (giovani) diplomatici.

C.

125 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2002 e copre il periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3588

2.1.1.116

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica federale di Jugoslavia concernente l'istituzione di una «Local Area Networks, LAN» presso il Ministero degli Esteri della Repubblica federale di Jugoslavia, concluso il 4 dicembre 2002

A.

L'Accordo definisce la destinazione e le modalità di pagamento del contributo versato dalla DSC in vista dell'istituzione di una rete locale informatica presso il Ministero degli Esteri della Repubblica federale di Jugoslavia.

B.

Una comunicazione ottimale tra le diverse unità amministrative riveste un'importanza capitale in una struttura amministrativa moderna ed efficace.

Il progetto contribuisce alla realizzazione di questo obiettivo creando la prima rete locale al quale saranno connesse le diverse unità del Ministero.

C.

325 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2002 e copre il periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3589

2.1.1.117

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica serba concernente il «Municipal Support Programme, MSP; Phase 1, November 2001­February 2004», concluso il 22 ottobre 2002

A.

Il programma sostiene gli sforzi serbi in vista di una maggiore decentralizzazione, della creazione di amministrazioni locali autonome e del rafforzamento dei principi della good governance. Un consorzio svizzero è incaricato della realizzazione del programma. L'Accordo disciplina la natura e l'estensione della cooperazione bilaterale tra i partner precisando i loro diritti e i loro obblighi reciproci. Garantisce inoltre la certezza giuridica dei partner.

B.

I partner hanno riconosciuto l'ampio fabbisogno di sostegno per la creazione delle amministrazioni comunali corrispondenti. La Svizzera limiterà pertanto in un primo tempo il suo aiuto a sette Comuni, nei quali si tratterà di mettere a punto un'amministrazione autonoma, competente e vicina alla popolazione.

C.

7 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 22 ottobre 2002 e copre il periodo dal 1° novembre 2001 al 28 febbraio 2004. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3590

2.1.1.118

Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente il progetto «Roma Education Centres in Municipalities of Southern Serbia», concluso il 18 aprile 2002

A.

L'Accordo precisa alcuni aspetti del contributo della DSC al progetto.

Disciplina non soltanto le modalità di applicazione bensì anche l'obbligo, per l'UNICEF, di redigere rapporti operativi e finanziari.

B.

Il progetto sostiene l'integrazione sociale dei Rom promuovendo la scolarizzazione dei loro figli. In concreto il contributo della DSC consentirà di analizzare il contesto generale, identificare i possibili ostacoli all'integrazione, definire i primi elementi del programma scolastico in favore dei bambini Rom e fare in modo che questa comunità prenda maggiormente coscienza dell'importanza di una formazione scolastica di qualità.

C.

200 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 aprile 2002 e copre il periodo dal 1° maggio 2002 al 30 aprile 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3591

2.1.1.119

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica serba concernente il progetto «School Grant Programm Pilot» finanziato dalla Banca mondiale, concluso il 15 novembre 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di pagamento del contributo della DSC alla fase pilota di un progetto di sviluppo condotto nell'ambito scolastico e finanziato dalla Banca mondiale.

B.

In Serbia né la scuola primaria né la scuola secondaria sono in grado di offrire una formazione adeguata. Mancano in particolare le infrastrutture necessarie, materiale scolastico adeguato e un insegnamento di qualità. È pertanto necessaria una riforma globale del sistema scolastico. Il progetto della Banca mondiale è volto a sostenere il processo per mezzo di un approccio globale.

Il contributo della DSC consente di avviare il progetto, di raccogliere prime esperienze e di sviluppare standard applicabili al progetto principale.

C.

275 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2002 e copre il periodo dal 1° agosto 2002 al 31 dicembre 2002. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3592

2.1.1.120

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo serbo concernente il progetto «Teacher Training, National and Regional Centre Development», concluso il 19 dicembre 2002

A.

L'Accordo concerne la destinazione e l'estensione del contributo della DSC al progetto, volto a modernizzare la formazione del corpo insegnante e a migliorare le corrispondenti strutture regionali e nazionali.

B.

Il sistema educativo serbo dev'essere sottoposto a una profonda riforma. La Svizzera, rappresentata dalla DSC, è implicata attivamente nel progetto, il cui obiettivo primario è quello di offrire al corpo insegnante la possibilità di seguire corsi di formazione continua e di perfezionamento. Il progetto sostiene la creazione delle (infra)strutture regionali e nazionali necessarie (progetto pilota) e l'elaborazione di una strategia e di programmi di formazione concreti.

C.

600 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2002 e copre il periodo dal 1° settembre 2002 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3593

2.1.1.121

Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «Business Advisory Services (Phase 2)», concluso il 2 aprile 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto il cui obiettivo è quello di sostenere il mercato commerciale e i diversi sottosettori industriali.

B.

Il progetto prevede offerta di consulenza e misure di formazione al fine di migliorare la competitività delle PMI, il cui settore è in forte espansione, contribuendo in tal modo alla creazione di posti di lavoro e a un miglioramento dei redditi.

C.

2,2 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 2 aprile 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 21 dicembre 2003. Non prevede alcuna modalità di denuncia. Le eventuali controversie saranno sottoposte a una procedura arbitrale.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3594

2.1.1.122

Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «Vocational Training and Production Facilities at Dubrava Prison», concluso il 7 agosto 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, volto a promuovere la formazione ­ in particolare nelle professioni manuali ­ dei detenuti della prigione di Dubrava, nell'Ovest del Kosovo.

B.

Il progetto contribuisce a garantire al Kosovo un'esecuzione delle pene conforme alle norme internazionali. L'introduzione di queste misure di formazione e di occupazione faciliterà il reinserimento sociale dei detenuti, permettendo nel contempo all'istituzione penitenziaria di trarre profitto dalle conoscenze acquisite da questi ultimi.

C.

600 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 7 agosto 2002 e copre il periodo dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2004. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3595

2.1.1.123

Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «Housing and Property Directorate», concluso il 19 dicembre 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, che contribuisce a chiarire e a far rispettare i diritti di proprietà fondiaria perduti durante la guerra nel periodo compreso tra marzo 1989 e marzo 1999 (discriminazioni, occupazioni, fuga).

B.

UN-Habitat ha affidato alla MINUK la responsabilità operativa del progetto.

C.

550 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2002 e copre il periodo dal 4 novembre 2002 al 30 giugno 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3596

2.1.1.124

Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «Job Oriented Modular Training (Phase 2)», concluso il 28 febbraio 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, il cui obiettivo è quello di sostenere l'organizzazione di corsi supplementari e la creazione di atelier di formazione professionale in favore dei giovani.

B.

Il progetto si prefigge di dare ai giovani, in prevalenza disoccupati, la possibilità di seguire una formazione pratica rispondente ai bisogni attuali del mercato del lavoro. I corsi sono generalmente impartiti su una durata di 3 mesi sotto forma di moduli di formazione.

C.

2,41 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003. Non prevede alcuna modalità di denuncia. Le eventuali controversie saranno sottoposte a una procedura arbitrale.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3597

2.1.1.125

Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «Improving the Livelihood of livestock farmers in Zhupa Valley», concluso il 18 ottobre 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, che si prefigge di creare le installazioni destinate alla produzione di formaggio e al suo confezionamento, al fine di consentire agli allevatori di capre di disporre di un reddito.

B.

Il progetto intende lottare contro l'esodo rurale nel Kosovo sostenendo l'importante settore economico dell'agricoltura. È destinato in primo luogo alla minoranza Torbesh.

C.

240 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 3 maggio 2002 e copre il periodo dal 1° maggio 2002 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3598

2.1.1.126

Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «Distribution of Livestock to Roma, Ashkali and Egyptian Communities in 5 Municipalities across South Western Kosovo», concluso il 7 novembre 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, il cui obiettivo è quello di distribuire mucche, capre e polli a persone appartenenti a minoranze di lingua non serba.

B.

Il progetto è volto a migliorare le condizioni di vita delle minoranze di lingua non serba, che hanno ricevuto un sostegno molto limitato da parte della comunità internazionale dal 1999. La distribuzione di animali consentirà a queste persone di sovvenire ai loro bisogni e di ottenere, nella maggior parte dei casi, un reddito modesto ma regolare.

C.

425 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 7 novembre 2002 e copre il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3599

2.1.1.127

Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «Milk Collection Centres in Pilot Area of Dragash», concluso il 3 maggio 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, che si prefigge la creazione di due centri di raccolta del latte grazie ai quali i contadini avranno la possibilità di vendere le loro eccedenze.

B.

Il progetto è volto a lottare contro l'esodo rurale nel Kosovo mediante un sostegno all'agricoltura. La produzione di latte ha un grande potenziale economico e consentirà di migliorare i redditi delle famiglie di agricoltori. Il progetto è destinato alla minoranza dei Gorani.

C.

320 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 3 maggio 2002 e copre il periodo dal 1° maggio 2002 al 31 ottobre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3600

2.1.1.128

Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «Kosovo-Swiss Dairy Processing and Marketing Promotion Project (KSDP)», concluso il 22 ottobre 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, il cui obiettivo è quello di adeguare il sistema di controllo della qualità, la tecnologia e la gestione delle aziende del latte ai bisogni del mercato. Si tratta inoltre di consolidare l'industria del latte per mezzo della fondazione di cooperative.

B.

Il progetto è volto a sostenere l'importante settore economico dell'agricoltura. La creazione di latterie performanti e concorrenziali consentirà di aumentare le vendite di latte e contribuirà a un netto miglioramento dei redditi percepiti dalle famiglie di agricoltori.

C.

975 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 22 ottobre 2002 e copre il periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2004. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3601

2.1.1.129

Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «Support for the Field Operations of the Ombudsperson Institution in Kosovo», concluso il 12 marzo 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, che concerne l'apertura di un ufficio supplementare dell'«Ombudsperson Institution» a Prizren.

B.

Il progetto è volto a dare a tutti gli abitanti del Kosovo la possibilità di rivolgersi all'«Ombudspersons Institution» in caso di irregolarità commesse dall'amministrazione locale o centrale della provincia. L'apertura di un ufficio regionale a Prizren faciliterà in particolare l'accesso delle minoranze etniche a quest'istanza.

C.

400 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 12 marzo 2002 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3602

2.1.1.130

Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «Development of a concept for the operation and maintenance of school buildings in Kosovo», concluso il 10 giugno 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, il cui obiettivo è quello di introdurre un nuovo programma di manutenzione degli edifici scolastici e di integrarlo nelle nuove strutture politiche del Kosovo.

B.

La manutenzione di circa 1200 edifici scolastici è stata fortemente trascurata per oltre 10 anni. Tenuto conto dei cambiamenti intervenuti da quando la comunità internazionale è presente nella regione, è necessario adottare misure organizzative e di formazione mirate per garantire una manutenzione adeguata degli edifici scolastici.

C.

196 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 giugno 2002 e copre il periodo dal 1° maggio 2002 al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 4 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3603

2.1.1.131

Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «Emergency Fund for UNMIK Community Affairs Officers», concluso l'8 gennaio 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, volto a instaurare un programma di aiuto urgente in favore delle minoranze di 24 Comuni, che potranno beneficiarne in caso di bisogno.

B.

Alcune minoranze vivono in un clima di insicurezza, hanno un accesso limitato ai servizi pubblici e percepiscono soltanto raramente un reddito.

Grazie a questo progetto i Community Affairs Officer internazionali che si sforzano di rispondere ai bisogni delle minoranze a livello comunale potranno offrire loro un aiuto concreto nei casi urgenti.

C.

196 800 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore l'8 gennaio 2002 e copre il periodo dal 1° novembre 2001 al 30 ottobre 2002. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3604

2.1.1.132

Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «Employment Promotion and Self-Employment Trainings including Promotion of Returnees/Members of Ethnic Minorities in Kosovo», concluso il 17 novembre 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, il cui obiettivo è quello di facilitare l'inserimento professionale dei Rom disoccupati e di organizzare corsi in favore di persone desiderose di esercitare un'attività indipendente.

B.

Il progetto è volto a migliorare la situazione dei Rom, che possono accedere soltanto con difficoltà al mercato del lavoro. Nell'ambito della politica adottata in favore delle minoranze è necessario sostenere queste persone in modo mirato, al fine di permettere loro di trovare un lavoro o di garantire loro la sussistenza per mezzo di un'attività indipendente.

C.

235 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 17 novembre 2002 e copre il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3605

2.1.1.133

Proroga dell'Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «Rehabilitation of the 110/35/10 kV Electricity Distribution System in the Region of Gjilan», firmata l'8 novembre 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, il cui obiettivo è quello di migliorare il sistema di alimentazione elettrica nella regione del Gjilan in Kosovo.

B.

Il progetto è volto a migliorare lo stato delle installazioni elettriche della regione. Dall'affidabilità del sistema di alimentazione elettrica dipende infatti la ripresa dell'economia e, di conseguenza, degli investimenti.

L'Accordo concerne un progetto del seco.

C.

12,8 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 27 settembre 2000 con effetto retroattivo al 1° luglio 2000. La proroga è stata firmata l'8 novembre 2002 e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3606

2.1.1.134

Proroga dell'Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «Village Water and Sanitation Support», firmata il 22 aprile 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, il cui obiettivo è quello di sostenere la creazione di un nuovo sistema di approvvigionamento di acqua in 10 villaggi del Kosovo.

B.

Il progetto contribuisce a migliorare il sistema di approvvigionamento di acqua, in parte precario, nelle regioni rurali del Kosovo. La proroga dell'Accordo si è resa necessaria in seguito all'estensione del progetto a altri villaggi e alla conseguente impossibilità di rispettare il calendario fissato inizialmente.

C.

1,74 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è stato firmato il 7 luglio 2001 con effetto retroattivo al 1° luglio 2001. La proroga dell'Accordo firmata il 22 aprile 2002 rimane in vigore fino a dicembre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3607

2.1.1.135

Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «Village Water and Sanitation Support Project Janjevo and Gusterica, Municipality of Lipjan», concluso il 23 agosto 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, il cui obiettivo è quello di migliorare il sistema di approvvigionamento di acqua e di gestione delle acque di scarico in due villaggi.

B.

Il progetto è volto a rimettere in funzione installazioni fortemente danneggiate durante la guerra e privilegia la collaborazione tra villaggi di composizione etnica diversa.

C.

396 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 23 agosto 2002 e copre il periodo dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3608

2.1.1.136

Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «Village Water and Sanitation Support Project Gllobocice and Lubovishte, Municipality of Dragash», concluso il 9 aprile 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, il cui obiettivo è quello di migliorare il sistema di approvvigionamento di acqua e di gestione delle acque di scarico in due villaggi.

B.

Il progetto è volto a rimettere in funzione installazioni danneggiate o trascurate in due villaggi della minoranza dei Gorani.

C.

472 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 9 aprile 2002 e copre il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 luglio 2003. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3609

2.1.1.137

Proroga dell'Accordo tra il Governo svizzero e la MINUK concernente il progetto «South Eastern Kosovo Water Supply and Sanitation Programme», firmata l'8 novembre 2002

A.

L'Accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, il cui obiettivo è quello di migliorare il sistema di approvvigionamento di acqua in 5 città e l'organizzazione degli uffici responsabili della gestione delle acque.

B.

Siccome la manutenzione delle installazioni sanitarie è stata trascurata durante oltre dieci anni, il progetto è volto a rimettere in funzione il sistema di approvvigionamento di acqua e a rendere più efficienti gli uffici responsabili della gestione delle acque nelle città. L'Accordo copre anche il contributo del seco.

C.

18,714 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è stato firmato il 27 settembre 2000 con effetto retroattivo al 1° luglio 2000. La proroga è stata firmata l'8 novembre 2002 e rimane in vigore fino al 30 giugno 2002. L'Accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3610

2.1.1.138

Complemento alla dichiarazione d'intenti del 28 luglio 2000 (prorogata il 31 ottobre 2001) tra il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Ministero dei Lavori pubblici, della Ricostruzione e delle Costruzioni della Repubblica di Croazia concernente il progetto «Income Generation Project Knin», firmato il 1° agosto 2002

A.

La dichiarazione d'intenti disciplina le modalità di realizzazione del progetto, il cui obiettivo è quello di garantire un sostegno ai contadini della valle di Golubic. Il progetto concerne segnatamente l'orticoltura, l'economia lattiera e la promozione della cooperativa di Golubic.

B.

Nell'ambito del primo Accordo concluso nel luglio 2000, 250 case e altre infrastrutture distrutte a Knin e Golubic hanno potuto essere ricostruite. Il progetto è stato concluso con successo; nella prossima fase si tratterà in particolare di adeguare l'agricoltura, un settore di primaria importanza per la popolazione locale, ai bisogni del mercato.

C.

450 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il complemento alla dichiarazione d'intenti è stato firmato il 1° agosto 2002 e copre il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3611

2.1.2

Agreement between the European Union and the Government of the Swiss Confederation, represented by the Swiss Federal Department of Foreign Affairs, on the participation of Switzerland in the European Union Police Mission (EUPM) in Bosnia and Herzegovina (BiH)

A.

L'Accordo associa la Svizzera alla missione di polizia condotta dall'Unione europea in Bosnia-Erzegovina. Prevede un contributo finanziario svizzero nonché la messa a disposizione di ufficiali di polizia e il loro impiego in Bosnia-Erzegovina.

B.

L'Accordo è volto a mettere a disposizione dell'EUPM personale svizzero per lo svolgimento di compiti di polizia in Bosnia-Erzegovina. Con questo Accordo la Svizzera contribuisce in modo determinante a una missione civile internazionale di polizia diretta dall'Unione europea e si familiarizza con le sue procedure e le sue regole di impegno operativo.

C.

Il contributo finanziario annuo derivante dall'Accordo ammonta a 795 000 franchi: 75 000 franchi (50 000 euro) sono destinati alla gestione del progetto e 720 000 franchi alla rimunerazione del personale svizzero.

D.

Base legale dell'Accordo è l'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 24 aprile 1996 sull'impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici (RS 172.221.104.4).

E.

L'Accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2002 e rimarrà in vigore fintanto che la Svizzera contribuirà all'EUPM. Può essere denunciato nel caso in cui una parte non rispetti gli impegni presi. Il termine di notifica è di 2 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3612

2.1.3

Memorandum of Agreement between the Swiss Federal Council and the Special Court for Sierra Leone concerning the engagement of two investigators

A.

L'Accordo prevede di mettere due inquirenti a disposizione della Corte speciale delle Nazioni Unite per la Sierra Leone.

B.

La messa a disposizione e il finanziamento di due posti mostrano il sostegno della Svizzera alla lotta contro l'impunità dei crimini commessi nel corso del recente conflitto nella Sierra Leone. Questa procedura rientra nell'ambito più generale della politica estera svizzera di promozione dei diritti dell'uomo e di lotta contro l'impunità dei crimini contro l'umanità, del genocidio e dei crimini di guerra.

C.

Il carico finanziario derivante dall'assunzione dei due inquirenti ammonta a 240 000 franchi.

D.

Base legale dell'Accordo è l'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 24 aprile 1996 sull'impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici (RS 172.221.104.4).

E.

L'Accordo è stato firmato il 21 novembre 2002 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. È valido fino al 15 giugno 2003. Non prevede clausole di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3613

2.1.4

Memorandum of Understanding of the Joint Monitoring Mission in the Nuba Mountain Area of Sudan, concluso tra la Svizzera, la Danimarca, la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia, il Canada, i Paesi Bassi, la Svezia e gli Stati Uniti

A.

L'Accordo disciplina le modalità relative alla costituzione di una missione internazionale di sorveglianza del cessate il fuoco nella regione dei monti Nuba in Sudan.

B.

Disciplina i dettagli relativi all'unità internazionale di sorveglianza, che sarà incaricata di controllare il rispetto del cessate il fuoco.

C.

Non prevede alcuna clausola finanziaria. Conformemente alle sue disposizioni, la Svizzera non è tenuta né a versare importi determinati né a inviare personale. Essa si è invece impegnata ad aprire una relazione bancaria.

D.

Base legale dell'Accordo è l'articolo 47bisb capoverso 3 lettera b della legge federale del 23 marzo 1962 concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (legge sui rapporti fra i Consigli, LRC; RS 171.11).

E.

L'Accordo è stato firmato il 16 settembre 2002 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Non contiene clausole di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3614

2.1.5

Scambio di lettere concernente l'emendamento all'Accordo di sede del 10 febbraio 1987 concluso tra il Consiglio federale svizzero e la Banca dei regolamenti internazionali (RS 0.192.122.971.3), del 18 dicembre 2002/13 gennaio 2003

A.

Lo Scambio di lettere modifica l'Accordo di sede concluso con la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) in due punti. Prevede in primo luogo l'immunità di giurisdizione e di esecuzione della Banca in materia civile, fatte salve alcune eccezioni e, in secondo luogo, estende ai funzionari svizzeri l'esenzione fiscale già accordata ai funzionari stranieri della Banca, sempre che la Banca introduca un sistema interno di imposizione nei confronti di tutti i funzionari.

B.

L'Accordo di sede concluso dal Consiglio federale con la BRI il 10 febbraio 1987 (RS 0.192.122.971.3) si distingueva in due punti da quelli conclusi con le altre organizzazioni internazionali in Svizzera. La Banca era in effetti, in materia civile e commerciale, soggetta alla giurisdizione dei tribunali svizzeri e i suoi beni potevano essere oggetto di misure di esecuzione forzata.

Inoltre i funzionari svizzeri non godevano dell'esenzione fiscale a differenza dei funzionari stranieri della Banca. La Banca ha chiesto che questi due elementi venissero modificati in seguito agli importanti cambiamenti che la Banca ha subito nel corso di quest'ultimo decennio (estensione della cerchia delle banche centrali che sono membri della BRI; evoluzione crescente delle operazioni effettuate dalla Banca e partecipazione alla cooperazione monetaria internazionale).

C.

Le ripercussioni finanziarie sono quelle derivanti dalle esenzioni fiscali accordate ai funzionari svizzeri della Banca. I Cantoni di Basilea-Città e Basilea-Campagna hanno dato il loro preavviso favorevole a quest'esenzione.

D.

Decreto federale del 30 settembre 1955 concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera (RS 192.12).

E.

Lo Scambio di lettere è entrato in vigore il giorno della risposta della BRI, ossia il 13 gennaio 2003. È applicabile a partire dal 1° gennaio 2003. Clausola di denuncia dello Scambio di lettere è quella dell'Accordo di sede, ossia l'articolo 29. Questa disposizione prevede che l'Accordo di sede, che incorpora lo Scambio di lettere, può essere denunciato da ciascuna delle due parti con un preavviso di due anni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3615

2.1.6

Scambio di lettere concernente la modifica dell'Accordo del 5 marzo 2001 tra il Consiglio federale e l'Agenzia mondiale antidoping per il disciplinamento dello statuto fiscale dell'Agenzia e del suo personale in Svizzera, del 15/30 luglio 2002

A.

Lo Scambio di lettere prevede di rinnovare l'Accordo di natura fiscale del 5 marzo 2001, e questo in favore dell'Ufficio europeo dell'Agenzia mondiale antidoping con sede a Losanna.

B.

L'Agenzia mondiale antidoping si è stabilita, a titolo provvisorio, a Losanna, dal 1° luglio 2000. L'Accordo di natura fiscale, applicabile a partire da questa data, era volto a incitare il Consiglio di fondazione a prendere in considerazione la candidatura di Losanna per accogliere la sede definitiva. Il 21 agosto 2001, a Tallin, il Consiglio di fondazione ha invece designato Montreal come sede definitiva dell'Agenzia.

Siccome l'Accordo di natura fiscale sarebbe terminato al più tardi un anno dopo che il Consiglio di fondazione avesse deciso l'assegnazione definitiva della sede, ossia il 21 agosto 2002, il Consiglio federale ha deciso di rinnovarlo in favore dell'Ufficio europeo dell'Agenzia.

C.

L'Accordo di natura fiscale prevede l'esenzione dell'istituzione dalle imposte dirette e indirette e quella del personale straniero dalle imposte dirette. Le ripercussioni finanziarie sono pertanto quelle derivanti dalle esenzioni fiscali accordate all'Ufficio regionale e al suo personale straniero.

D.

Decreto federale del 30 settembre 1955 concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera (RS 192.12).

E.

Lo Scambio di lettere è entrato in vigore il giorno della risposta dell'Agenzia mondiale antidoping, ossia il 30 luglio 2002. È divenuto applicabile il 22 agosto 2002. Può essere denunciato da ciascuna delle due parti con un preavviso scritto di due anni, per l'ultimo giorno di un anno civile.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3616

2.1.7

Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza

A.

Il Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) prevede l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza. Contiene l'obbligo per gli Stati parte di abolire questa sanzione anche in caso di atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra, non ammette alcuna deroga e non autorizza alcuna riserva.

B.

La lotta contro la pena capitale nel mondo è parte integrante della politica in favore dei diritti dell'uomo, sia sul piano multilaterale sia su quello bilaterale, e questo in particolare dall'abolizione totale della pena di morte in Svizzera. Impegnandosi al fianco degli altri Paesi membri del Consiglio d'Europa in favore dell'abolizione della pena di morte in ogni circostanza, il Consiglio federale intende promuovere il rispetto del diritto alla vita e la dignità umana nel mondo.

C.

Nessuna.

D.

LRC (RS 171.11). In virtù dell'articolo 47bisb capoverso 3 lettera a di questa legge il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali che non comportano, per la Svizzera, nuovi obblighi o la rinuncia a diritti esistenti. Il Protocollo n. 13 non comporta nuovi obblighi per la Svizzera. Abolita dal Codice penale del 21 dicembre 1937 (RS 311.0) per ogni crimine commesso in tempo di pace e cancellata anche dal Codice penale militare del 13 giugno 1927 (RS 321.0) nel 1992, la pena di morte non esiste più in Svizzera. La pena di morte è espressamente vietata dall'articolo 10 capoverso 1 della nuova Costituzione federale (RS 101), in virtù del quale «Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata». Il principio vale sia in tempo di pace sia in tempo di guerra e non prevede eccezioni. La reintroduzione di questa pena è inoltre esclusa in tempo di pace dal Protocollo n. 6 alla CEDU del 28 aprile 1983 (RS 0.101.06), entrato in vigore per la Svizzera nel 1987, mentre il secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 15 dicembre 1989 (RS 0.103.22), che la Svizzera ha ratificato nel 1994 senza riservarsi la facoltà di applicare la pena di morte in tempo di guerra, la esclude in modo assoluto.

E.

La Svizzera ha firmato e ratificato il Protocollo il 3 maggio 2002, data in cui è stato aperto alla firma. Il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 3 mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il loro consenso a essere legati dallo stesso. Il Protocollo è denunciabile alle stesse condizioni della Convenzione.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3617

2.2

Dipartimento federale dell'interno

2.2.1

Primo emendamento all'Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario

A.

Nell'intento di favorire la mobilità degli studenti dei due Stati, l'Accordo disciplina l'accesso o il proseguimento degli studi nell'altro Paese. Gli studenti delle università e delle scuole universitarie professionali dei due Paesi sono equiparati per quanto concerne il riconoscimento dei periodi di studi, degli esami e dei diplomi.

B.

Dopo l'entrata in vigore della legge federale sulle scuole universitarie professionali il 1° ottobre 1996 e l'istituzione, da parte della Confederazione, di sette scuole universitarie professionali, si è reso necessario adeguare l'Accordo tra la Svizzera e la Germania del 20 giugno 1994 (RS 0.414.991.361) per includervi anche queste nuove scuole.

C.

Nessuna.

D.

Art. 47bisb cpv. 2 LRC (RS 171.11) e art. 22 cpv. 1 della legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università (RS 414.20).

E.

Firmato il 16 aprile 2002. L'Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'adempimento delle rispettive esigenze per l'entrata in vigore. Determinante è il giorno della ricezione dell'ultima notifica. La durata dell'Accordo è prorogata tacitamente ogni anno per un nuovo periodo di un anno, sempre che l'Accordo non sia stato denunciato 6 mesi prima della sua scadenza.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3618

2.2.2 A.

Amendment No. 3 to the «European Fusion Development Agreement» (EFDA) Firmato nel 1999 e prorogato già due volte, l'Accordo EFDA precisa i temi e le modalità della cooperazione europea in materia di ricerche sulla fusione durante il periodo di transizione che separa i due grandi progetti internazionali JET e ITER. Le attività previste comprendono ricerche intense nel campo della fisica dei plasmi e della scienza dei materiali. I contributi europei alla preparazione, alla costruzione e allo sfruttamento di ITER sono parimenti parte integrante dell'Accordo EFDA, come pure gli importi massimi che la Commissione europea è autorizzata a spendere durante il periodo di validità

B.

L'Accordo EFDA attualmente in vigore è valido fino al 31 dicembre 2002.

C.

Gli obblighi finanziari della Svizzera sono coperti dai crediti aperti nell'ambito del Messaggio del 31 ottobre 2001 sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2003-2006 (6° programma quadro) adottato dal Parlamento il 6 giugno 2002. Le somme previste nel piano finanziario 2003-2006 sono sufficienti per coprire i contributi risultanti dalla proroga dell'Accordo per gli anni 2003 e 2004. I contributi saranno dello stesso ordine di grandezza di quelli attuali.

D.

Accordo di cooperazione del 14 settembre 1978 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.11). L'Accordo, di durata illimitata e approvato dalle Camere federali, definisce gli obiettivi generali della cooperazione e accorda al nostro Paese uno statuto di membro a tutti gli effetti del programma con diritto di partecipazione e di voto in tutti i suoi organi di gestione, come previsto per i Paesi membri dell'Unione europea. In virtù dell'articolo 16 capoverso 3 lettera a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1), il Consiglio federale può concludere, di moto proprio, accordi e aggiunte ad accordi risultanti dal citato Accordo quadro.

E.

Entrata in vigore: 1° gennaio 2003. Scadenza: 31 dicembre 2004. La Svizzera può ritirarsi dall'Accordo EFDA non firmando le proroghe dell'Accordo proposte a intervalli regolari.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3619

2.2.3 A.

Amendment No. 2 to the «JET Implementing Agreement» (JIA) Lo sfruttamento del JET rimane una delle colonne della ricerca europea in materia di fusione. Si tratta non soltanto di uno strumento eccezionale di ricerca in materia della fisica dei plasmi bensì anche di un eccellente banco di prova per le tecnologie ITER. Il rinnovo dell'Accordo garantisce il finanziamento dell'installazione per i due prossimi anni nell'ambito dell'EFDA.

B.

L'Accordo JIA attualmente in vigore scade il 31 dicembre 2002.

C.

Gli obblighi finanziari della Svizzera sono coperti dai crediti aperti nell'ambito del Messaggio del 31 ottobre 2001 sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2003-2006 (6° programma quadro) adottato dal Parlamento il 6 giugno 2002. Le somme previste nel piano finanziario 2003-2006 sono sufficienti per coprire i contributi risultanti dalla proroga dell'Accordo per gli anni 2003 e 2004. I contributi saranno dello stesso ordine di grandezza di quelli attuali.

D.

Accordo di cooperazione del 14 settembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.11). L'Accordo, di durata illimitata e approvato dalle Camere federali, definisce gli obiettivi generali della cooperazione e accorda al nostro Paese uno statuto di membro a tutti gli effetti del programma con diritto di partecipazione e di voto in tutti i suoi organi di gestione, come previsto per i Paesi membri dell'Unione europea. In virtù dell'articolo 16 capoverso 3 lettera a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1), il Consiglio federale può concludere, di moto proprio, accordi e aggiunte ad accordi risultanti dal citato Accordo quadro.

E.

Entrata in vigore: 1° gennaio 2003. Scadenza: 31 dicembre 2004. La Svizzera può ritirarsi dall'Accordo JIA non firmando le proroghe dell'Accordo proposte a intervalli regolari.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3620

2.2.4

Supplementary Agreement No. 12 to the «Agreement on the promotion of staff mobility in the field of controlled thermonuclear fusion»

A.

L'Accordo di mobilità si iscrive nella logica del programma EURATOM, fondato sulla collaborazione internazionale nell'ambito della quale la mobilità dei ricercatori è una condizione essenziale per la riuscita. È volto a facilitare questa mobilità offrendo indennità salariali, rimborso di spese di viaggio e altre compensazioni, in base a regole definite dalla Comunità europea.

L'Accordo di mobilità accompagna il programma di fusione di EURATOM dal 1983.

B.

Il 12° rinnovo garantirà il proseguimento del suo finanziamento da parte di EURATOM nel 2003 e 2004.

C.

Gli obblighi finanziari della Svizzera sono coperti dai crediti aperti nell'ambito del Messaggio del 31 ottobre 2001 sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2003­2006 (6° programma quadro) adottato dal Parlamento il 6 giugno 2002. Le somme previste nel piano finanziario 2003-2006 sono sufficienti per coprire i contributi risultanti dalla proroga dell'Accordo per gli anni 2003 e 2004. I contributi saranno dello stesso ordine di grandezza di quelli attuali.

D.

Accordo di cooperazione del 14 settembre 1978 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.11). L'Accordo, di durata illimitata e approvato dalle Camere federali, definisce gli obiettivi generali della cooperazione e accorda al nostro Paese uno statuto di membro a tutti gli effetti del programma con diritto di partecipazione e di voto in tutti i suoi organi di gestione, come previsto per i Paesi membri dell'Unione europea. In virtù dell'articolo 16 capoverso 3 lettera a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1), il Consiglio federale può concludere, di moto proprio, accordi e aggiunte ad accordi risultanti dal citato Accordo quadro.

E.

Entrata in vigore: 1° gennaio 2003. Scadenza: 31 dicembre 2004. La Svizzera può ritirarsi dall'Accordo di mobilità non firmando le proroghe dell'Accordo proposte a intervalli regolari.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3621

2.2.5

Avenant n° 10 au «Contrat d'association No. EUR 341-88-1 FUA CH entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse»

A.

Il Contratto, in vigore dal 1989, è un accordo bilaterale tra la Svizzera e EURATOM che sancisce l'associazione dei laboratori svizzeri al programma di fusione europeo, garantisce il coordinamento delle loro attività di ricerca con quelle delle grandi installazioni comuni e altri laboratori europei associati al programma e, soprattutto, definisce il livello di sostegno che la Commissione europea è autorizzata ad applicare per cofinanziare le loro attività.

B.

Il Contratto di associazione attualmente in vigore è valido fino al 31 dicembre 2002.

C.

Gli obblighi finanziari della Svizzera sono coperti dai crediti aperti nell'ambito del Messaggio del 31 ottobre 2001 sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2003-2006 (6° programma quadro) adottato dal Parlamento il 6 giugno 2002. Le somme previste nel piano finanziario 2003-2006 sono sufficienti per coprire i contributi risultanti dalla proroga dell'Accordo per gli anni 2003 e 2004. I contributi saranno dello stesso ordine di grandezza di quelli attuali.

D.

Accordo di cooperazione del 14 settembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.11). Il Contratto, di durata illimitata e approvato dalle Camere federali, definisce gli obiettivi generali della cooperazione e accorda al nostro Paese uno statuto di membro a tutti gli effetti del programma con diritto di partecipazione e di voto in tutti i suoi organi di gestione, come previsto per i Paesi membri dell'Unione europea. In virtù dell'articolo 16 capoverso 3 lettera a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1), il Consiglio federale può concludere, di moto proprio, accordi e aggiunte ad accordi risultanti dal citato Contratto quadro.

E.

Entrata in vigore: 1° gennaio 2003. Scadenza: 31 dicembre 2003. La Svizzera può ritirarsi dal Contratto di associazione in ogni momento, con un preavviso di 6 mesi (art. 2.3).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3622

2.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

2.3.1

Operative Working Arrangement (OWA) tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e degli Stati Uniti d'America

A.

L'OPERATIVE WORKING ARRANGEMENT (qui di seguito: OWA), firmato il 4 settembre 2002 a Washington DC, si prefigge di facilitare l'identificazione degli autori degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 e di scoprire l'origine nonché i canali di finanziamento del terrorismo internazionale legati a questi attentati, in particolare quelli di Al-Qaïda. Prevede un'intensificazione dello scambio di informazioni tra la Svizzera e gli Stati Uniti.

B.

Gli attentati dell'11 settembre 2001 hanno avuto, per la loro ampiezza e la loro portata, un carattere straordinario e senza precedenti. Hanno colto gli Stati Uniti alla sprovvista e hanno sollevato vive reazioni da parte del Governo americano e dell'opinione pubblica. Le inchieste condotte al fine di chiarire questi crimini hanno pertanto richiesto una collaborazione particolarmente intensa tra le autorità di perseguimento penale dei diversi Paesi.

L'OWA concreta la collaborazione internazionale usuale tra le autorità di perseguimento penale svizzere e statunitensi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 5 cpv. 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC; RS 360) e art. 47bisb cpv. 3 lett. b LREC (RS 171.11).

E.

L'OWA è entrato in vigore il 4 settembre 2002; può essere denunciato in ogni momento da ciascuna delle parti ed è valido fino al termine delle procedure penali connesse agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3623

2.3.2

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata, concluso il 23 ottobre 2002

A.

L'Accordo disciplina la riammissione di cittadini delle Parti contraenti e di cittadini di Stati terzi. Disciplina inoltre la protezione dei dati. Il suo campo di applicazione si estende anche al territorio del Principato del Liechtenstein.

B.

L'Accordo è stato concluso a causa della problematica generale della migrazione irregolare in provenienza e a destinazione degli Stati dell'Asia centrale. Permette di consolidare le strette relazioni esistenti tra la Svizzera e il Kirghizistan e prevede un rafforzamento della collaborazione in materia di lotta contro l'immigrazione clandestina.

C.

Nessuna.

D.

Art. 25b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

Firmato il 23 ottobre 2002. Entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima notifica delle Parti contraenti che tutte le condizioni legali necessarie per l'entrata in vigore sono adempiute. (Questo non è ancora avvenuto.)

L'Accordo può essere denunciato in ogni momento per via diplomatica.

Cessa di essere in vigore 30 giorni dopo ricezione della denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3624

2.3.3

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata, concluso il 9 luglio 2002

A.

L'Accordo disciplina la riammissione dei cittadini delle Parti contraenti.

Disciplina inoltre la protezione dei dati. Il suo campo di applicazione si estende anche al territorio del Principato del Liechtenstein.

B.

L'Accordo è stato concluso simultaneamente a un Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica delle Filippine sullo scambio di tirocinanti. Permette di consolidare le strette relazioni esistenti tra la Svizzera e le Filippine e prevede un rafforzamento della collaborazione in materia di lotta contro l'immigrazione clandestina.

C.

Nessuna.

D.

Art. 25b LDDS (RS 142.20).

E.

Firmato il 9 luglio 2002. Entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima notifica delle Parti contraenti che tutte le esigenze nazionali reciproche sono adempiute. (Questo non è ancora avvenuto.) L'Accordo può essere denunciato in ogni momento per via diplomatica. Cessa di essere in vigore 6 mesi dopo ricezione della denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3625

2.3.4

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia sulla riammissione di persone, concluso il 10 dicembre 2002

A.

L'Accordo disciplina la riammissione dei cittadini delle Parti contraenti.

Contiene parimenti disposizioni concernenti la riammissione di cittadini di Stati terzi e di apolidi nonché il transito sul territorio delle Parti contraenti.

L'Accordo disciplina inoltre la protezione dei dati. Il suo campo di applicazione si estende anche al territorio del Principato del Liechtenstein.

B.

L'Accordo è stato concluso a causa della problematica generale della gestione dei flussi migratori verso l'Europa. È un elemento importante della cooperazione tra la Svizzera e gli Stati dell'Unione europea. Permette di consolidare le strette relazioni esistenti tra la Svizzera e la Svezia e prevede un rafforzamento della collaborazione in materia di lotta contro l'immigrazione clandestina.

C.

Nessuna.

D.

Art. 25b LDDS (RS 142.20).

E.

Firmato il 10 dicembre 2002. Entra in vigore trenta giorni dopo la firma, il 9 gennaio 2003. L'Accordo può essere denunciato in ogni momento per via diplomatica. Cessa di essere in vigore un mese dopo la ricezione della denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3626

2.3.5

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica delle Filippine sullo scambio di tirocinanti

A.

Nell'ambito dell'Accordo tra la Svizzera e le Filippine sullo scambio di tirocinanti, 50 tirocinanti svizzeri e 50 tirocinanti filippini possono ottenere un permesso di lavoro di durata limitata a 18 mesi ai fini di un perfezionamento professionale e linguistico nell'altro Paese. I tirocinanti devono avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni ed aver terminato la loro formazione professionale o i loro studi. Il soggiorno nell'altro Paese è volto a perfezionare le loro conoscenze professionali e linguistiche, per cui devono essere occupati nella professione appresa.

B.

Gli accordi sullo scambio di tirocinanti si prefiggono innanzitutto di promuovere il perfezionamento professionale e linguistico di giovani svizzeri che hanno terminato la loro formazione. Di conseguenza sono volti in primo luogo a facilitare la mobilità professionale dei giovani svizzeri.

C.

Non vi sono conseguenze finanziarie. È prevedibile invece un maggiore onere di lavoro per il servizio competente dell'Ufficio federale degli stranieri.

D.

Art. 47bisb cpv. 2 LRC (RS 171.11) e art. 25b cpv. 1 LDDS (RS 142.20).

E.

L'Accordo è stato firmato il 9 giugno 2002, a Manila, dalla consigliera federale Ruth Metzler-Arnold. Entra in vigore con scambio di note diplomatiche.

Quest'ultimo non aveva ancora avuto luogo il 31 dicembre 2002. La durata dell'Accordo è indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3627

2.3.6

Protocollo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese relativo all'istituzione di centri comuni di cooperazione in materia di polizia e doganale nonché allo scambio o alla messa a disposizione di agenti regionali di collegamento, concluso il 28 gennaio 2002

A.

Disposizioni dettagliate in merito alle modalità di istituzione e funzionamento del Centro di cooperazione di Ginevra nonché al distacco di agenti regionali di collegamento.

Il Protocollo definisce il luogo di insediamento del Centro di cooperazione di Ginevra-Cointrin. Ne disciplina inoltre l'organizzazione, la gestione e il funzionamento, nonché le modalità di ripartizione delle spese tra le Parti.

Determina parimenti i compiti, lo statuto giuridico degli agenti impiegati nel Centro di cooperazione e i limiti della cooperazione, soprattutto sotto il profilo della protezione dei dati. Prevede infine le modalità dello scambio di agenti regionali di collegamento nella zona frontaliera dell'altra Parte.

B.

L'Accordo di cooperazione in materia giudiziaria, di polizia e doganale prevede l'istituzione di un centro di cooperazione nella regione frontaliera.

Come base legale per l'istituzione di siffatto centro è necessario concludere un accordo specifico.

C.

I costi (installazione e funzionamento del centro di cooperazione) sono ripartiti al 50 per cento tra le parti. Per quanto concerne la Svizzera, il finanziamento è per i 2/3 a carico della Confederazione e per 1/3 a carico dei Cantoni. Per la Svizzera si prevede un costo totale annuo di 2,6 milioni di franchi per la costruzione del Centro (che sarà ultimato nel 2003).

D.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1).

E.

Entrata in vigore: 28 gennaio 2002. Il Protocollo non è limitato nel tempo. È previsto un termine di denuncia di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3628

2.3.7

Protocollo tra il Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana concernente il distacco di agenti di collegamento in materia di polizia, concluso il 17 settembre 2002

A.

Il Protocollo disciplina lo statuto, gli organi di contatto e le competenze degli agenti di collegamento distaccati nell'altra Parte contraente. Compiti principali degli agenti di polizia sono la salvaguardi degli interessi dello Stato d'invio e l'assistenza delle autorità dello Stato di residenza, in particolare in materia di sicurezza, soprattutto nell'ambito della criminalità organizzata, dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, del terrorismo, del traffico illegale di stupefacenti nonché del riciclaggio di denaro. Nell'ambito dell'adempimento dei loro compiti gli agenti di collegamento non sono autorizzati a intraprendere sul territorio dello Stato di residenza atti rientranti nell'ambito della sua sovranità.

B.

Il Protocollo attua l'articolo 14 dell'Accordo bilaterale del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali (RS 0.360.454.1).

C.

Nessuna. I costi risultanti dal distacco durante la prima metà del 2003 di un agente svizzero di collegamento a Roma sono finanziati fino al 2004 dalla concezione relativa alla realizzazione del progetto di efficacia.

D.

Art. 5 cpv. 4 LUC (RS 360).

E.

17 settembre 2002. Il Protocollo può essere denunciato in ogni momento. La denuncia ha effetto 6 mesi dopo la sua notifica.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3629

2.3.8

A.

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'istituzione di centri di cooperazione in materia di polizia e doganale, concluso il 17 settembre 2002 Disposizioni dettagliate in merito alle modalità di istituzione e funzionamento del Centro di cooperazione di Chiasso.

Il Protocollo presenta, nei suoi primi articoli, gli obiettivi perseguiti con l'istituzione e la messa in funzione del Centro di cooperazione; definisce inoltre Chiasso come luogo di insediamento. Disciplina inoltre l'organizzazione, la gestione e le modalità di ripartizione delle spese tra le parti. Determina parimenti i compiti, lo statuto giuridico degli agenti impiegati nel Centro di cooperazione e i limiti della cooperazione, soprattutto sotto il profilo della protezione dei dati.

B.

L'Accordo di cooperazione in materia di polizia e doganale prevede la possibilità di estendere la cooperazione per mezzo dell'istituzione di centri di cooperazione. Come base legale per l'istituzione di siffatto centro è necessario concludere un accordo specifico.

C.

I costi (installazione e funzionamento del centro di cooperazione) sono ripartiti al 50 per cento tra le Parti. Per quanto concerne la Svizzera, il finanziamento è per i 2/3 a carico della Confederazione e per 1/3 a carico dei Cantoni. Per la Svizzera si prevede un costo totale annuo di 2,6 milioni di franchi per la costruzione del Centro (che sarà ultimato nel 2003).

D.

Accordo bilaterale del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali (RS 0.360.454.1).

E.

Il Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda notifica (quella dell'Italia non è ancora giunta al DFAE). Il Protocollo non è limitato nel tempo. È previsto un termine di denuncia di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3630

2.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

2.4.1

Accordo sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia concernente l'applicazione per analogia dello Statuto delle truppe del PPP agli esercizi militari NIGHTWAY 2002

A.

Lo Statuto delle truppe del Partenariato per la pace (PPP), non ancora ratificato dalla Svizzera, è stato applicato per analogia agli esercizi NIGHTWAY 2002 che hanno avuto luogo in Norvegia dal 14 al 25 gennaio e dal 25 novembre al 6 dicembre 2002. Gli esercizi comprendono segnatamente l'istruzione e l'addestramento al volo notturno.

B.

Lo Statuto delle truppe del PPP prevede per i militari svizzeri disposizioni più favorevoli di quelle dell'attuale Memorandum of Understanding concluso con la Norvegia e conferisce loro una migliore protezione giuridica. Questa procedura è stata applicata per la prima volta in occasione dell'esercizio NIGHTWAY 2001; si tratta di una soluzione transitoria e pragmatica in attesa della ratifica dello Statuto delle truppe del PPP da parte del Consiglio federale.

C.

I costi dell'esercitazione sono finanziati nell'ambito del budget ordinario delle Forze aeree. L'applicazione dello Statuto delle truppe del PPP non determina costi supplementari.

D.

Per mezzo dello Scambio di lettere viene concluso un trattato di diritto internazionale pubblico che diventa effettivo con la risposta del Governo norvegese; la sua validità di estende alle due esercitazioni NIGHTWAY 2002. La competenza del Consiglio federale in merito alla sua approvazione si fonda sull'articolo 48a capoverso 1 e sull'articolo 150a della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM; RS 510.10).

E.

Entrata in vigore in seguito allo scambio di lettere e validità prevista per la durata delle esercitazioni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3631

2.4.2

Memorandum of Understanding (MoU) tra la Confederazione svizzera e il Regno di Svezia concernente la cooperazione militare nel campo dell'istruzione

A.

L'Accordo quadro concluso con la Svezia fissa i limiti della cooperazione binazionale militare attuale e futura nel campo dell'istruzione. Per la Svizzera la partecipazione delle Forze terrestri e delle Forze aeree all'Accordo quadro costituisce un elemento nuovo.

B.

Sulla base delle esperienze positive fatte finora nell'ambito della cooperazione nel campo dell'istruzione tra i due Stati, le autorità militari svedesi hanno proposto, già qualche anno fa, di mettere a punto un accordo quadro che disciplini la cooperazione militare reciproca nel campo dell'istruzione delle Forze terrestri e delle Forze aeree. L'Accordo, fondato sul principio della «sicurezza attraverso la cooperazione» è di grande utilità per la realizzazione della missione futura dell'esercito in materia di politica di sicurezza.

Esso deve segnatamente consentire di prevedere un'istruzione adeguata nel settore del sostegno internazionale interoperativo della pace.

C.

Tenuto conto del principio del prodotto lordo, l'Accordo si fonda sui principi dell'equilibrio bilaterale e della reciprocità finanziaria. Le prestazioni bilaterali devono essere fornite senza che incidano sui costi e ammortate totalmente nei limiti dei mezzi approvati. Non vi sono pertanto oneri supplementari sul piano finanziario né su quello del personale. Rinunciando a presentarsi reciprocamente delle fatture, sarà possibile evitare anche numerosi lavori amministrativi.

D.

Il MoU è un accordo quadro volto a disciplinare la cooperazione nel campo dell'istruzione militare. Malgrado la sua designazione, si tratta di un accordo di diritto internazionale pubblico. La competenza del Consiglio federale di concludere siffatto accordo si fonda sugli articoli 48 capoverso 1 e 150a della legge militare, LM (RS 510.10). Giusta l'articolo 48a capoverso 2 LM, si propone inoltre al Consiglio federale di autorizzare il DDPS a realizzare autonomamente con la Svezia i progetti individuali previsti dall'Accordo quadro.

E.

In vigore dal 24 giugno 2002 (firma). Validità illimitata, con possibilità di denuncia da ciascuna delle parti.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3632

2.4.3

Convenzione tra la Svizzera e l'Italia relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza

A.

La Convenzione definisce le prestazioni considerate come adempimento degli obblighi militari e le condizioni alle quali queste prestazioni sono riconosciute dall'altro Stato.

B.

La modifica della legge sulla cittadinanza (RS 141.0) del 1990 ha provocato un forte aumento del numero delle persone con doppia cittadinanza svizzera e estera. Inoltre l'adempimento degli obblighi militari delle persone con doppia cittadinanza è disciplinato in maniera insufficiente, soprattutto all'estero. Al fine di evitare le difficoltà pratiche risultanti da questa situazione, la Svizzera cerca di concludere accordi intergovernativi unitari, prioritariamente con gli Stati vicini. La conclusione di siffatti accordi si impone anche nei casi in cui, in alcuni Paesi, l'obbligo generale di prestare servizio viene abolito in favore di un esercito professionale. Questo succederà in Italia nei prossimi cinque anni.

C.

La Convenzione non comporta un aumento importante dei costi.

D.

La base legale formale prevista per la conclusione della Convenzione e la competenza del Consiglio federale sono disciplinate nell'articolo 5 capoverso 3 LM (RS 510.10).

E.

Ogni Parte alla Convenzione comunica all'altra l'adempimento della procedura costituzionale per la conclusione della Convenzione. Quest'ultima entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima comunicazione. La decisione del Consiglio federale è stata presa il 1° maggio 2002. In Italia è necessaria una procedura parlamentare, non ancora avviata.

L'Accordo non è nemmeno stato firmato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3633

2.4.4

Convenzione tra il Governo della Repubblica federale austriaca, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero sull'esercitazione AMADEUS 2002

A.

Dal 20 maggio al 12 giugno 2002 ha avuto luogo in Austria l'esercitazione AMADEUS 2002 alla quale hanno partecipato le Forze aeree di Austria, Francia, Italia e Svizzera. La Convenzione disciplina le modalità di partecipazione.

B.

L'esercitazione era destinata a rafforzare la cooperazione delle Forze aeree partecipanti per quanto concerne la vigilanza sullo spazio aereo, la promozione della collaborazione operativa e la formazione dell'impiego della polizia aerea nell'ambito di aggressioni simulate.

C.

La partecipazione della Svizzera all'esercitazione AMADEUS 2002 non ha avuto per la Confederazione ripercussioni finanziarie né sull'effettivo del personale. Le truppe di milizia hanno compiuto il loro servizio ordinario. Le spese supplementari relative ai militari di carriera e il personale civile sono state imputate ai conti spese delle loro unità organizzative.

D.

La Convenzione si fonda, da un lato, sull'articolo 48a capoverso 1 LM (RS 510.10), in virtù del quale il Consiglio federale è abilitato a concludere accordi internazionali concernenti la cooperazione in materia di istruzione, nell'ambito della politica estera e di sicurezza della Svizzera. Dall'altro, giusta l'articolo 150a LM il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare gli aspetti giuridici e amministrativi risultanti dall'invio temporaneo di militari svizzeri all'estero.

E.

La Convenzione è entrata in vigore all'inizio dell'esercitazione ed è rimasta valida per la durata prevista della stessa.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3634

2.4.5

Convenzione tra il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e il Ministro della difesa della Repubblica federale austriaca sulla cooperazione tra Svizzera e Austria nell'ambito della loro partecipazione alla Kosovo Force (KFOR)

A.

La Convenzione disciplina la cooperazione tra i due Stati per quanto concerne la partecipazione comune di un contingente svizzero e di un contingente austriaco nell'ambito della KFOR, segnatamente la composizione, i compiti, la struttura di comando e le questioni logistiche.

B.

L'adeguamento si è reso necessario in seguito alla modifica dell'articolo 66 LM, approvata in occasione della votazione popolare del 10 giugno 2001. In particolare è ora possibile dotare questi contingenti di armi per garantire la loro propria protezione e per compiere la loro missione.

C.

La Convenzione non determina costi supplementari. L'impiego della SWISSCOY è stato approvato dal Parlamento fino a dicembre 2003. I mezzi finanziari necessari per questo impiego sono iscritti nel budget ordinario.

D.

Base legale della Convenzione è l'articolo 66b capoverso 2, in relazione con l'articolo 150a LM (RS 510.10).

E.

La Convenzione è entrata in vigore il 5 giugno 2002 con la firma. Una denuncia è possibile con un preavviso di 4 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3635

2.4.6

Memorandum of Understanding (MoU) nel settore della cooperazione in materia di armamenti tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

A.

Il MoU prevede che le Parti sviluppino la loro cooperazione nel settore della tecnica della difesa, sfruttino meglio le loro risorse e rafforzino in tal modo le capacità delle loro industrie di armamento. Disciplina inoltre lo scambio di informazioni sulle questioni concernenti l'armamento.

B.

La conclusione di questo strumento è prevista al fine di rafforzare e completare l'attuale cooperazione bilaterale e di promuovere la cooperazione tra le industrie dell'armamento dei due Paesi.

C.

Il MoU non determina costi supplementari, salvo quelli per i quali ciascuna Parte è responsabile per il finanziamento dei propri costi amministrativi legati al MoU.

D.

Il MoU non contiene disposizioni giuridiche vincolanti ed è pertanto considerato un accordo di diritto internazionale pubblico. A causa del suo carattere tecnico specifico, si tratta di un accordo di diritto internazionale pubblico di portata limitata ai sensi dell'articolo 47bisb LRC (RS 171.11), che può essere concluso autonomamente dal Consiglio federale (art. 47bisb cpv. 2 e 3 LRC).

E.

In vigore dal 23 luglio 2002 (firma). Denuncia con un preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3636

2.4.7

Agreement on Cooperation between the Ministry of Defence of Ukraine and the Department of Defence, Civil Protection and Sports of the Swiss Confederation

A.

I possibili settori della cooperazione sono menzionati nella Convenzione: riforme e controlli democratici delle forze amate, politica di sicurezza e di difesa, contributo a operazioni di sostegno della pace, protezione dell'ambiente da immissioni militari, sostegno giuridico e consulenza relativi alle attività delle forze armate, situazione giuridica dei membri delle forze armate, applicazione del diritto internazionale sui conflitti armati, istruzione militare e questioni relative alla salute e allo sport nelle forze armate.

B.

La Convenzione si limita ad elencare gli attuali settori di cooperazione e non crea obblighi per la realizzazione di progetti concreti. È stata elaborata su richiesta dell'Ucraina e firmata in occasione del primo incontro bilaterale dei ministri della difesa. Essa rappresenta di conseguenza un valore psicologico che non va sottovalutato, in quanto il secondo Paese europeo in ordine di grandezza è ora legato più strettamente all'Ovest.

C.

La Convenzione si fonda sui principi dell'equilibrio bilaterale e della reciprocità finanziaria. Le prestazioni bilaterali non devono incidere in ampia misura sui costi e devono essere finanziati per mezzo dei crediti ordinari.

Non vi saranno pertanto spese supplementari né sul piano finanziario né su quello del personale.

D.

La Convenzione rappresenta un accordo quadro volto a disciplinare la cooperazione militare nel settore dell'istruzione. Si tratta di un accordo di diritto internazionale pubblico. La competenza del Consiglio federale concernente la sua conclusione si fonda sull'articolo 48a capoverso 1 LM (RS 510.10).

E.

In vigore dal 2 settembre 2002 (firma). Denuncia con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3637

2.4.8

Memorandum of Understanding (MoU) tra la Svizzera e la Spagna concernente l'addestramento comune e lo scambio si attività tra le Forze aeree svizzere e spagnole

A.

Il MoU costituisce la base di diritto internazionale pubblico della cooperazione in materia di istruzione e di addestramento delle forze aeree dei due Paesi.

B.

Tra le Forze aeree svizzere e quelle spagnole vi sono da molti anni contatti molto stretti. Come la Svizzera, le Forze aeree spagnole dispongono di una flotta di aerei da combattimento F/A-18 impiegati per la difesa aerea, le operazioni terra-aria e l'esplorazione aerea. Grazie al loro impegno nei Balcani, le Forze aeree spagnole beneficiano inoltre di esperienze operative con F/A-18 in casi concreti. Le Forze aeree svizzere, il cui settore di addestramento nello spazio aereo svizzero è sempre più frequentemente utilizzato dall'aviazione civile a causa del traffico molto intenso, manifestano di conseguenza un grande interesse per la cooperazione nel settore dell'istruzione e delle possibilità di addestramento comune con le Forze aeree spagnole.

C.

Le attività pianificate hanno luogo nei limiti dei mezzi approvati. Gli addestramenti comuni sono finanziati per mezzo dei crediti disponibili per le ore di volo. Eventuali programmi di scambio o di visita sono finanziati per mezzo dei crediti ordinari. Il MoU non determina un fabbisogno supplementare di mezzi per quanto concerne personale o informatica.

D.

Il MoU si fonda, da un lato, sull'articolo 48a capoverso 1 LM (RS 510.10), in virtù del quale il Consiglio federale è abilitato a concludere accordi internazionali concernenti la cooperazione in materia di istruzione, nell'ambito della politica estera e di sicurezza della Svizzera. Dall'altro, giusta l'articolo 150a LM il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare gli aspetti giuridici e amministrativi risultanti dall'invio temporaneo di militari svizzeri all'estero.

E.

In vigore dal 22 novembre 2002 (firma). Denuncia con un preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3638

2.4.9

Convenzione tra il Ministero della Difesa della Repubblica federale di Germania e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera relativa alla cooperazione tra il gruppo misto di aviatori della Brigata multinazionale (Sud) e il distaccamento svizzero delle Forze aeree in relazione con la presenza internazionale per garantire la sicurezza in Kosovo (KFOR)

A.

Nell'ambito della sua partecipazione alla KFOR la Svizzera mette a disposizione un elicottero da trasporto Super Puma al fine di aumentare la flessibilità dell'impiego del gruppo misto di aviatori militari. La Convenzione disciplina i dettagli della cooperazione e del sostegno reciproco, nonché la subordinazione dei membri del distaccamento svizzero delle Forze aeree.

B.

La messa a disposizione del mezzo di trasporto aereo è prevista nell'ambito delle misure di ottimizzazione dell'impegno svizzero.

C.

L'Accordo non comporta costi supplementari. L'azione della SWISSCOY è stata approvata dal Parlamento fino a dicembre 2003. I mezzi finanziari necessari per questo impiego sono garantiti attraverso il budget ordinario.

D.

La base legale dell'Accordo figura nell'articolo 66b capoverso 2 in relazione con l'articolo 150a LM (RS 510.10).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2002 (firma). Può essere denunciato con un preavviso di 4 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3639

2.4.10

Memorandum of Understanding (MoU) between The Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and The Swiss Federal Department of Defence, Civil Protection and Sports concerning the conduct of Exercise White Hart 2002 and the provision of Host Nation Support to the British Force

A.

Il MoU disciplina l'esecuzione dell'esercitazione di volo con elicottero in montagna «White Hart» dall'11 novembre al 7 dicembre 2002 all'aerodromo militare di Sion e nel suo settore.

B.

La Svizzera ha invitato la Royal Air Force a un addestramento di volo con elicottero in montagna. In questa occasione le Forze aeree svizzere hanno offerto soprattutto prestazioni di sostegno. L'addestramento aereo vero e proprio si è svolto sotto la direzione e la vigilanza dei monitori di volo britannici.

C.

Le prestazioni fornite dalle Forze aeree sono interamente coperte dalla Royal Air Force. L'esercitazione non grava né il budget delle Forze aeree svizzere né quello della Confederazione.

D.

Giusta l'articolo 48a capoverso 1 lettera b LM (RS 510.10) il Consiglio federale può concludere accordi a tal fine.

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 6 novembre 2002 (firma) ed è rimasto in vigore per la durata dell'esercizio.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3640

2.4.11

Memorandum of Understanding (MoU) tra la Svizzera e l'Italia nel settore della cooperazione in materia di armamento

A.

La Convenzione prevede che le parti intensifichino la loro cooperazione nel settore della tecnica della difesa, sfruttino meglio le loro risorse e rafforzino in tal modo le capacità delle loro industrie di armamento. Nel rispetto della reciprocità, è previsto di promuovere la ricerca comune, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione, l'utilizzazione e l'eliminazione del materiale di difesa. È previsto inoltre di procedere a scambi di informazioni in merito a questioni riguardanti l'armamento.

B.

L'istituzionalizzazione della cooperazione in materia di armamento si fonda sulle tradizionali e strette relazioni economiche tra i due Paesi, nonché sull'interesse comune nel settore della politica di sicurezza e della politica in materia di armamento. In futuro si presterà in particolare maggiore attenzione alla cooperazione internazionale nel settore dell'armamento e all'ottimizzazione dei costi connessi.

C.

La Convenzione non determina costi, ad eccezione del fatto che ciascuna Parte è responsabile per il finanziamento dei propri costi amministrativi connessi alla Convenzione.

D.

Il MoU contiene disposizioni giuridiche vincolanti e dev'essere pertanto qualificato come accordo di diritto internazionale pubblico. Si tratta di un accordo di portata limitata ai sensi dell'articolo 47bisb LRC (RS 171.11), che può essere concluso autonomamente dal Consiglio federale (art. 47bisb cpv. 3 LRC).

E.

La Convenzione è stata approvata dal Consiglio federale il 20 novembre 2002, ma non è ancora stata firmata. La denuncia è possibile con un preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3641

2.4.12

Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente una zona transfrontaliera destinata ai voli di addestramento (CBA)

A.

La Convenzione crea un settore di addestramento transfrontaliero («Crossborder Area», CBA) nel Giura, che si estende dal settore dell'aerodromo militare di Payerne fino alla regione di Digione. Questa zona di addestramento destinata a esercitazioni di combattimento aereo e a voli di addestramento può essere utilizzata dalle forze aeree interessate, a titolo individuale o per operazioni comuni. I voli transfrontalieri hanno tuttavia luogo esclusivamente, in ogni singolo caso, d'intesa reciproca tra le due Forze aeree.

B.

Al fine di soddisfare efficacemente i bisogni dell'aviazione militare che esige per i voli di addestramento spazi aerei connessi per quanto grandi possibili, la concezione Flexible Use of Airspace prevede anche la creazione di settori di addestramento transfrontalieri che saranno utilizzati in comune dagli Stati parte. Siffatti settori di addestramento possono essere resi operativi a breve scadenza se il traffico aereo civile permette il loro svolgimento.

C.

La CBA offre la possibilità di uno spostamento parziale dei voli di addestramento delle Forze aeree svizzere all'estero, senza che i loro oneri aumentino.

D.

La Convenzione permette l'istruzione delle truppe svizzere all'estero ed esercitazioni comuni con truppe estere. Giusta l'articolo 48a LM (RS 510.10) il Consiglio federale può concludere gli accordi necessari.

E.

La Convenzione entra in vigore dopo essere stata firmata ed è valida fino a nuovo avviso.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3642

2.5

Dipartimento federale delle finanze

Nel 2002 non sono stati conclusi accordi che non sono stati sottoposti all'approvazione delle Camere federali.

2.6

Dipartimento federale dell'economia

2.6.1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cilena concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, del 24 settembre 1999

A.

Le principali disposizioni dell'Accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento del capitale e dei redditi degli investimenti, l'indennizzo in caso di espropriazione e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'Accordo mostra la volontà delle Parti contraenti di garantire ai loro investimenti una maggiore certezza del diritto e di operare in favore di un clima favorevole agli investimenti di capitali esteri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975).

E.

Entrato in vigore il 2 maggio 2002. L'Accordo rimane in vigore per 10 anni; in seguito sarà prorogato per una durata illimitata. Alla scadenza del periodo di 10 anni potrà essere denunciato in ogni momento con un preavviso di 12 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3643

2.6.2

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Armena concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, del 19 novembre 1998

A.

Le principali disposizioni dell'Accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento del capitale e dei redditi degli investimenti, l'indennizzo in caso di espropriazione e le procedure di composizione delle controversie

B.

L'Accordo mostra la volontà delle Parti contraenti di garantire ai loro investimenti una maggiore certezza del diritto e di operare in favore di un clima favorevole agli investimenti di capitali esteri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975).

E.

Entrato in vigore il 4 novembre 2002. L'Accordo può essere denunciato con un preavviso di 6 mesi prima della scadenza di un periodo di validità (primo periodo 10 anni, poi periodi successivi di 2 anni).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3644

2.6.3

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Costa Rica concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, del 1° agosto 2000

A.

Le principali disposizioni dell'Accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento del capitale e dei redditi degli investimenti, l'indennizzo in caso di espropriazione e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'Accordo mostra la volontà delle Parti contraenti di garantire ai loro investimenti una maggiore certezza del diritto e di operare in favore di un clima favorevole agli investimenti di capitali esteri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975).

E.

Entrato in vigore il 19 novembre 2002; sostituisce l'Accordo del 1° settembre 1965. L'Accordo può essere denunciato con un preavviso di 6 mesi prima della scadenza di un periodo di validità (primo periodo di 10 anni, poi periodi successivi di 2 anni).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3645

2.6.4

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the People's Republic of China on the Granting of a Mixed Financing for the Xiamen Municipal Solid Waste Incinerator Plant

A.

Accordo di progetto concernente la concessione di un credito misto per un impianto di incenerimento dei rifiuti a Xiamen in Cina.

B.

Definizione delle condizioni di finanziamento e di progetto, fondata sull'accordo di finanziamento misto IV del 31 ottobre 1995. Parallelamente l'UBS e il Credito Svizzero hanno concluso un accordo di credito bancario con la Bank of China al fine di creare un ambiente favorevole agli investimenti di capitale.

C.

La quota della Confederazione corrisponde al 40 per cento dell'importo del credito misto. Il credito misto corrisponde al 100 per cento del valore del contratto di fornitura. I costi a carico della Confederazione ammontano a 7,994 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 10 dicembre 1996 per la continuazione del finanziamento e il riorientamento dei provvedimenti economici e commerciali di cooperazione internazionale allo sviluppo (credito quadro V) (FF 1997 I 745).

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

In vigore dall'8 gennaio 2002 e valido fino a quando tutti gli obblighi previsti saranno stati adempiuti. L'Accordo non contiene clausole di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3646

2.6.5

Memorandum of Understanding between the Swiss Confederation through the State Secretariat of Economic Affairs (seco) and the Arab Republic of Egypt through the Ministry of Health and Population (MoHP) concerning the Upgrading of the Radiology Services at the Hospitals of the MoHP

A.

Protocollo d'intesa relativo al progetto «Modernizzazione dei servizi radiologici degli ospedali del Ministero egiziano della Sanità e della Popolazione», che dev'essere realizzato per un importo di 25 milioni di franchi nell'ambito della Quarta linea di finanziamenti misti con l'Egitto («Fourth Mixed Financing Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Arab Republic of Egypt», del 22 dicembre 1997).

B.

Il Memorandum definisce la base della cooperazione, il suo contenuto, la ripartizione dei compiti e la responsabilità finanziaria per il progetto di radiologia.

C.

Il progetto è realizzato nell'ambito della quarta linea di finanziamenti misti con l'Egitto; la quota della Confederazione ammonta al 50 per cento.

D.

Decreto federale del 10 dicembre 1996 per la continuazione del finanziamento e il riorientamento dei provvedimenti economici e commerciali di cooperazione internazionale allo sviluppo (credito quadro V) (FF 1997 I 745).

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

In vigore dal 18 marzo 2002, data della sua firma, è valido fino al termine del progetto. Le modalità di denuncia sono definite nell'Accordo che istituisce la quarta linea di finanziamenti misti con l'Egitto.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3647

2.6.6

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Tanzania concernente un aiuto budgetario, del 21 marzo 2002

A.

L'Accordo concerne un aiuto budgetario in favore della Tanzania, pagabile in due tranche su due anni. L'aiuto rientra nel quadro di un meccanismo di coordinamento tra donatori.

B.

L'Accordo rientra nell'ambito della cooperazione svizzera allo sviluppo.

Obiettivo dell'aiuto è sostenere l'attuazione della strategia di riduzione della povertà in Tanzania, con l'accento posto su tre settori chiave del processo di riforme economiche (aumento degli introiti dello Stato, gestione delle spese pubbliche e settore finanziario).

C.

Dono di 16 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrato in vigore il 21 marzo 2002. L'Accordo può essere denunciato in ogni momento con notifica scritta all'altra prte. L'annullamento ha effetto 3 mesi dopo la notifica.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3648

2.6.7

Proroga dell'«Accord entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la Confédération Suisse concernant l'ouverture d'un crédit mixte, del 27 gennaio 1986

A.

Scambio di lettere con la Repubblica Tunisina, con il quale il termine per la presentazione dei progetti definiti nell'Accordo sul credito misto del 1986 è prorogato fino al 30 settembre 2003.

B.

Il termine per la presentazione di progetti è stato prorogato di un anno in quanto la linea di finanziamenti misti non era esaurita.

C.

Non vi sono ripercussioni finanziarie per la Svizzera; la quota della Confederazione ammonta al 35 per cento dell'importo del credito misto. Il credito misto corrisponde al 100 per cento del valore dei contratti di fornitura.

D.

Decreto federale del 29 settembre 1982 concernente la continuazione del finanziamento dei provvedimenti economico-commerciali di cooperazione allo sviluppo (credito quadro II) (FF 1982 III 147).

Decreto federale dell'8 ottobre 1986 concernente la continuazione del finanziamento dei provvedimenti economico-commerciali di cooperazione internazionale allo sviluppo (credito quadro III) (FF 1986 III 332).

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

In vigore dal maggio 2002 e valido fino al 30 settembre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3649

2.6.8

Letter of Understanding between the Federal Republic of Yugoslavia and the Swiss Confederation

A.

L'Accordo di progetto disciplina l'utilizzazione da parte del Governo jugoslavo del contributo svizzero di 10 milioni di franchi destinato allo «Structural Adjustment Credit (SAC)» della Banca mondiale. I fondi saranno utilizzati per finanziare riforme concernenti le finanze pubbliche, il settore dell'energia, la sicurezza sociale, il diritto del lavoro e la salute pubblica.

B.

Si tratta di un cofinanziamento con la Banca mondiale, che realizza il progetto per la Svizzera.

C.

Dono di 10 milioni di franchi.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (credito quadro III) (FF 1999 2229).

E.

In vigore dal maggio 2002 e valido per la durata del progetto. L'Accordo non contiene clausole di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3650

2.6.9

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan concernente il cofinanziamento del credito di aggiustamento strutturale della Banca mondiale in favore della Repubblica del Kirghizistan (CSAC ­ Consolidation Structural Adjustment Credit), del 5 giugno 2002

A.

L'Accordo prevede il sostegno al credito di aggiustamento strutturale della Banca mondiale in favore della Repubblica del Kirghizistan con un importo di 5 milioni di dollari USA. Di questo importo, 2 milioni, pagabili in una tranche, sono messi a disposizione del Ministero delle Finanze sotto forma di aiuto budgetario generale al fine di rafforzare la crescita economica e ridurre la povertà. 3 milioni di dollari, pagabili in due tranche, sono messi a disposizione nell'ambito del budget nazionale al fine di rafforzare le misure di protezione sociale del Paese.

B.

L'Accordo rientra nell'ambito dell'aiuto svizzero allo sviluppo. Il suo obiettivo è quello di sostenere il rafforzamento della crescita economica e la riduzione della povertà nella Repubblica del Kirghizistan. È volto in particolare a migliorare i servizi pubblici (segnatamente nei settori dell'energia e della sicurezza sociale).

C.

Dono di 5 milioni di dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

In vigore dal 5 giugno 2002. La denuncia è possibile in ogni momento con notifica scritta di una delle parti. La denuncia ha effetto 3 mesi dopo la notifica.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3651

2.6.10

Memorandum of Understanding between the Federal Department of Economic Affairs on behalf of the Government of the Swiss Confederation and the Ministry of Finance on behalf of the Government of the People's Republic of China on Mixed Financing for Environmental Projects

A.

Accordo quadro concernente la messa a disposizione e la realizzazione di finanziamenti misti per progetti nel settore dell'ambiente in Cina.

B.

Proseguimento della cooperazione nel settore del finanziamento di infrastrutture in seguito all'esaurimento della linea di finanziamenti misti IV.

C.

La quota della Confederazione ai finanziamenti varia tra il 40 e il 50 per cento a seconda del livello di vita relativo delle provincie nelle quali sono realizzati i progetti.

D.

Decreto federale del 10 dicembre 1996 per la continuazione del finanziamento e il riorientamento dei provvedimenti economici e commerciali di cooperazione internazionale allo sviluppo (credito quadro V) (FF 1997 I 745).

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

In vigore dal 10 giugno 200. Può essere denunciato in ogni momento con notifica scritta di una delle parti. La denuncia ha effetto 3 mesi dopo la notifica.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3652

2.6.11

Agreement between the Government of the Republic of Colombia and the Government of the Swiss Confederation on the Granting of a Mixed Financing for the Project Fortalecimiento de la Red Ambiental Nacional, with the Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)

A.

Accordo di progetto concernente la concessione di un credito misto per il finanziamento del rinnovamento della rete ambientale nazionale in Colombia.

B.

Conformemente all'Accordo quadro del 3 dicembre 1990 che istituisce il finanziamento misto II con la Colombia, accordi di progetto sono necessari per ogni progetto. Parallelamente la CSFB ha concluso un accordo bancario con la Colombia.

C.

La quota della Confederazione ammonta al 35 per cento dell'importo del credito misto. Il credito misto corrisponde all'85 per cento del valore dei contratti di fornitura. I costi a carico della Svizzera per i due contratti di fornitura (Ott Hydrométrie e Leica Geosystems) ammontano a 4,058 milioni di franchi.

D.

Decreto federale dell'8 ottobre 1986 concernente la continuazione del finanziamento dei provvedimenti economico-commerciali di cooperazione internazionale allo sviluppo (credito quadro III) (FF 1986 III 332).

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

In vigore dal 30 giugno 2002, rimane valido fino a quando tutti gli obblighi contrattuali saranno stati adempiuti. L'Accordo non contiene clausole di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3653

2.6.12

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan on the Granting of a Mixed Financing

A.

Accordo relativo a una seconda linea di finanziamento misto con la Giordania per un importo totale di 30 milioni di franchi (quota della Confederazione e credito bancario) per il finanziamento di progetti commercialmente non sostenibili nei settori della sanità e dell'ambiente.

B.

Esaurimento della prima linea di finanziamento misto con la Giordania (60 milioni di franchi dal 1986) e decisione di proseguire la cooperazione economica con questo Paese in questo settore.

C.

La quota della Confederazione ammonta al 40 per cento dell'importo delle forniture. Può essere aumentata al 50 per cento per progetti nel settore della sanità.

D.

Decreto federale del 10 dicembre 1996 per la continuazione del finanziamento e il riorientamento dei provvedimenti economici e commerciali di cooperazione internazionale allo sviluppo (credito quadro V) (FF 1997 I 745).

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

In vigore dal 4 ottobre 2002, rimane valido fino alla conclusione dei progetti finanziati nell'ambito di questa linea; termine per la presentazione dei progetti limitata a 30 mesi (prorogabile). L'Accordo può essere denunciato con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3654

2.6.13

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the Granting of a Mixed Financing

A.

Accordo che stabilisce una seconda linea di finanziamento misto con il Vietnam per un importo di 25 milioni di franchi (quota della Confederazione e credito bancario) per il finanziamento di progetti commercialmente non sostenibili nei settori dell'ambiente e delle infrastrutture sociali.

B.

Le risorse di una prima linea di finanziamento misto con il Vietnam (35 milioni di franchi dal 1993) saranno interamente impiegate in un futuro prossimo. Il Vietnam è un beneficiario importante dell'aiuto svizzero allo sviluppo; è pertanto importante proseguire la cooperazione economica con questo Paese.

C.

La quota della Confederazione ammonta al 50 per cento. Essa può essere aumentata al 60 per cento per progetti nel settore dell'ambiente.

D.

Decreto federale del 10 dicembre 1996 per la continuazione del finanziamento e il riorientamento dei provvedimenti economici e commerciali di cooperazione internazionale allo sviluppo (credito quadro V) (FF 1997 I 745).

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

In vigore dal 7 ottobre 2002, rimane valido fino alla conclusione dei progetti finanziati nell'ambito di questa linea. Termine di presentazione dei progetti: 36 mesi (prorogabile). L'Accordo può essere denunciato con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3655

2.6.14

Proroga dell'«Agreement on the Granting of a Financial Assistance between the Government of the Swiss Confederation and the Government of Ukraine for the Rehabilitation of the Sewage Pumping Station No. 5 in Mariupol», del 23 ottobre 1998

A.

Proroga dell'Accordo per la realizzazione di un progetto di risanamento di una stazione di pompaggio delle acque di scarico a Mariupol.

B.

La durata del progetto è stata prorogata al fine di permettere la fornitura di nuovi pezzi di ricambio e ulteriori strumenti per difendere l'installazione dalle inondazioni.

C.

I costi aggiuntivi sono coperti dalle risorse iniziali del progetto.

D.

Decreto federale del 28 gennaio 1992 concernente un credito quadro (II) per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1992 I 457).

Decreto federale del 9 marzo 1993 concernente un credito quadro (IIbis) per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1993 I 829).

E.

In vigore dal 1° novembre 2002, rimane valido fino al 31 dicembre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3656

2.6.15

ADDENDUM to the Implementing Memorandum of Understanding (IMoU) between the United Nations Interim Mission in Kosovo UNMIK Representing the Municipalities of Gjilan/Gnjilane, Kacanik/Kancaniku, Viti/Vitina, Kamenica/Kos.

Kamenica, Ferizaj/Urosevac (Recepients) and the Government of Switzerland concerning the South Eastern Kosovo Water Supply and Sanitation Programme, del 27 settembre 2000

A.

Proroga della durata di validità dell'Accordo concernente l'impiego di un contributo svizzero di 18,714 milioni di franchi per la realizzazione di un progetto che prevede il risanamento dei sistemi di distribuzione d'acqua e il rafforzamento delle strutture delle imprese interessate nel Sud-Est del Kosovo.

B.

A causa dei ritardi nella realizzazione del progetto, l'Accordo principale (IMoU), giunto a scadenza alla fine di dicembre 2002, ha dovuto essere prorogato.

C.

La proroga dell'IMoU non implica costi supplementari per la Svizzera.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro (III) per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dall'8 novembre 2002, rimane valido fino al 30 giugno 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3657

2.6.16

ADDENDUM to the Implementing Memorandum of Understanding (IMoU) between the United Nations Interim Mission in Kosovo UNMIK Representing Korporata Energjetike E Kosovës and the Government of Switzerland concerning the Rehabilitation of the 110/35/10 kV Electricity Distribution System in the Region of Gnjilane/ Gjilani, del 27 settembre 2000

A.

Proroga della durata di validità dell'Accordo concernente la realizzazione di un progetto che prevede il risanamento del sistema di distribuzione di elettricità nella regione di Gjilani e l'approntamento di strutture annesse.

B.

A causa dei ritardi nella realizzazione del progetto, l'Accordo principale (IMoU), giunto a scadenza alla fine di dicembre 2002, ha dovuto essere prorogato.

C.

La proroga dell'IMoU non implica costi supplementari per la Svizzera.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (credito quadro III) (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dall'8 novembre 2002, rimane valido fino al 30 giugno 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3658

2.6.17

Subsidiary Agreement on the Setting up and Management of the «Cadastre Project Moscow Counterpart Fund» fondato sull'«Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Russian Federation on the Granting of a Financial Assistance for the Cadastre Project Moscow/Permanent Satellite Navigation Reference System»

A.

Accordo sussidiario fondato sull'accordo di progetto del 30 marzo 2001 e che disciplina il rimborso e il nuovo impiego in Russia delle risorse generate dal progetto.

B.

Misura volta a sostenere la sostenibilità dell'aiuto svizzero. Regolamentazione dell'impiego delle risorse del fondo di contropartita del progetto al fine di garantire la manutenzione e i pezzi di ricambio degli equipaggiamenti forniti.

C.

Non vi sono ripercussioni finanziarie per la Svizzera: coperto dagli importi del progetto iniziale.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (credito quadro III) (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dall'11 dicembre 2002, rimane valido fino al 31 dicembre 2009.

L'Accordo può essere denunciato dalla Svizzera in ogni momento; in questo caso gli obblighi della Russia risultanti dal sottoaccordo permangono invariati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3659

2.6.18

Acuerdo entre el Gobierno de la Confederación Suiza y el Gobierno de la República de Guatemala sobre otorgamiento de un financiamiento mixto para el proyecto «Equipamiento de UTJ-Protierra y del Instituto Geográfico Nacional en Apoyo al establecimiento catastral en Guatemala»

A.

Accordo di progetto concernente la concessione di un credito misto per il finanziamento della modernizzazione dell'organismo catastale nazionale in Guatemala.

B.

Definizione delle condizioni di finanziamento e del progetto. Parallelamente l'UBS negozia un accordo di credito con il Guatemala.

C.

La quota della Confederazione ammonta al 50 per cento dell'importo del credito misto. Il credito misto ammonta al 100 per cento del valore dei contratti di fornitura. I costi per la Svizzera dei contratti di fornitura ancora da approvare ammontano a 5 milioni di franchi al massimo.

D.

Decreto federale del 10 dicembre 1996 per la continuazione del finanziamento e il riorientamento dei provvedimenti economici e commerciali di cooperazione internazionale allo sviluppo (credito quadro V) (FF 1997 I 745).

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Firmato il 9 settembre 2002; entrato in vigore il 20 gennaio 2003; valido per la durata del progetto; può essere denunciato con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3660

2.6.19

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Camerun sulla riduzione del debito estero della Repubblica del Camerun, del 3 maggio 2002

A.

L'Accordo concerne la riduzione del debito della Repubblica del Camerun nei confronti della Svizzera. Si tratta dell'annullamento definitivo degli importi dovuti al 30 settembre 2000 nonché delle scadenze correnti tra il 1° ottobre 2001 e il 31 dicembre 2003. L'importo totale è di 10,1 milioni di franchi.

B.

La riduzione del debito avviene nell'ambito dell'iniziativa internazionale di sdebitamento della Banca mondiale e del FMI, volta a ricondurre il debito estero dei Paesi poveri molto indebitati a un livello sostenibile contribuendo in tal modo alla riduzione della povertà. L'Accordo si fonda sul Protocollo concluso il 24 gennaio 2001 tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri del Club di Parigi e il Governo del Camerun.

C.

Dono di 10,1 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrato in vigore il 3 maggio 2002. L'Accordo non contiene clausole di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3661

2.6.20

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica della Nigeria sul consolidamento dei debiti nigeriani, del 24 gennaio 2002

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il consolidamento di ammortamenti e interessi scaduti al 31 luglio 2000 e non pagati di crediti commerciali garantiti dalla GRE. L'importo totale dei debiti consolidati è di 255 milioni di franchi. Il tasso di interesse concordato è fissato al 4,7 per cento p.a. Il periodo di consolidamento si estende su 18 anni.

B.

L'Accordo fa seguito a un Protocollo concluso il 13 dicembre 2000 tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri del Club di Parigi e quelli del Governo nigeriano. Con l'Accordo, la Nigeria riconosce i suoi debiti (compresi gli interessi di mora). L'Accordo disciplina il rimborso di questi debiti.

C.

Gli esportatori sono già stati indennizzati dalla GRE, secondo le condizioni stipulate nelle garanzie al decorrere delle scadenze originali. L'attuazione dell'Accordo e i costi amministrativi sono sopportati dalla GRE. Non vi sono pertanto ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

D.

Legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 24 gennaio 2002, con la sua firma. Non contiene clausole di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3662

2.6.21

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Camerun sul consolidamento dei debiti camerunesi, del 3 maggio 2002

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il consolidamento degli importi dovuti al 30 settembre 2000 nonché le scadenze dovute tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003. I relativi debiti sono cancellati al 90 per cento, mentre il restante 10 per cento è rimborsato su un periodo di 23 anni.

Si tratta di crediti garantiti dalla GRE. L'importo totale dei debiti consolidati ammonta a 6,5 milioni di franchi (prima della riduzione del debito). Il tasso di interesse concordato per l'importo netto è un tasso variabile: LIBOR 6 mesi + 0,5 per cento p.a.

B.

L'Accordo fa seguito al Protocollo concluso il 24 gennaio 2001 tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri del Club di Parigi e quelli del Governo del Camerun. L'Accordo disciplina il rimborso dei debiti rimanenti.

C.

Gli esportatori sono già stati indennizzati dalla GRE, secondo le condizioni stipulate nelle garanzie al decorrere delle scadenze originali. L'attuazione dell'Accordo, la riduzione dei debiti e i costi amministrativi sono sopportati dalla GRE. Non vi sono pertanto ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

D.

Legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 3 maggio 2002, con la sua firma. Non contiene clausole di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3663

2.6.22

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Jugoslavia sul consolidamento dei debiti jugoslavi, del 3 ottobre 2002

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il consolidamento degli importi dovuti al 22 marzo 2002. I debiti sono cancellati al 66 per cento, mentre il restante 34 per cento è rimborsato su un periodo di 22 anni. Si tratta di crediti garantiti dalla GRE. L'importo totale dei debiti consolidati ammonta a 382,5 milioni di franchi (prima della riduzione del debito). Il tasso di interesse concordato per l'importo netto è un tasso variabile: LIBOR 6 mesi + 0,5 per cento p.a.

B.

L'Accordo fa seguito al Protocollo concluso il 28 dicembre 2001 tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri del Club di Parigi e quelli del Governo della Repubblica federale di Jugoslavia. L'Accordo disciplina il rimborso dei debiti rimanenti.

C.

Gli esportatori sono già stati indennizzati dalla GRE, secondo le condizioni stipulate nelle garanzie al decorrere delle scadenze originali. L'attuazione dell'Accordo, la riduzione dei debiti e i costi amministrativi sono sopportati dalla GRE. Non vi sono pertanto ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

D.

Legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 3 ottobre 2002, con la sua firma. Non contiene clausole di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3664

2.6.23

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sul consolidamento dei debiti pakistani, del 19 dicembre 2002

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il consolidamento dell'importo totale dei debiti al 30 novembre 2001, comprese le scadenze future risultanti da vecchi contratti. L'importo dei debiti consolidati ammonta a 93 milioni di franchi (crediti commerciali) e a 24 milioni di franchi (crediti concessionali). Il tasso di interesse concordato per i crediti commerciali è un tasso variabile: LIBOR 6 mesi + 0,5 per cento p.a. Per i crediti concessionali è applicato il tasso d'origine fisso del 2,5 per cento p.a. Il periodo fissato per il rimborso è di 23 anni per i crediti commerciali e di 38 anni per i crediti concessionali.

B.

L'Accordo fa seguito al Protocollo concluso il 13 dicembre 2001 tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri del Club di Parigi e quelli del Governo del Pakistan. L'Accordo disciplina il rimborso di questi debiti.

C.

Gli esportatori sono indennizzati dalla GRE secondo le condizioni stipulate nelle garanzie al decorrere delle scadenze originali. L'attuazione dell'Accordo e i costi amministrativi sono sopportati dalla GRE. I conti della Confederazione sono interessati per la sua quota all'Accordo del 1974 (crediti concessionali), per un importo di 3,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2002, con la sua firma. Non contiene clausole di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3665

2.6.24

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica d'Indonesia sul consolidamento dei debiti indonesiani, del 20 dicembre 2002

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il consolidamento degli importi dovuti al 31 dicembre 2003. L'importo totale dei debiti consolidati ammonta a 143 milioni di franchi di cui 137 milioni di crediti commerciali e 5,6 milioni di crediti concessionali). Il tasso di interesse concordato per i crediti commerciali è un tasso variabile: LIBOR 6 mesi + 0,5 per cento p.a.

Per il prestito della Confederazione è applicato il tasso d'origine, per cui non viene applicato un interesse. Il periodo fissato per il rimborso è di 18 anni (per i crediti commerciali) e di 20 anni (per i crediti concessionali).

B.

L'Accordo fa seguito al Protocollo concluso il 12 aprile 2002 tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri del Club di Parigi e quelli del Governo della repubblica d'Indonesia. L'Accordo disciplina il rimborso dei debiti.

C.

Gli esportatori sono indennizzati dalla GRE secondo le condizioni stipulate nelle garanzie al decorrere delle scadenze originali. L'attuazione dell'Accordo e i costi amministrativi sono sopportati dalla GRE. I conti della Confederazione sono interessati da questo consolidamento per un importo pari a 5,6 milioni di franchi, ossia per il credito concessionale.

D.

Legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2002, con la sua firma. Non contiene clausole di denuncia

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3666

2.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

2.7.1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina concernente i trasporti aerei regolari, concluso il 21 giugno 2002

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari; sostituisce l'Accordo del 25 gennaio 1956.

B.

Il nuovo Accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0).

E.

Entrata in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono adempiute. Applicazione provvisoria dalla firma. Denuncia effettiva alla fine del periodo d'orario in corso 12 mesi dopo notifica della denuncia da parte di uno dei due Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3667

2.7.2

Accordo del 20 febbraio 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei, emendato dal Protocollo del 18 ottobre 2002

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari.

B.

L'emendamento all'Accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'emendamento non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 12 marzo 1976; l'emendamento entra in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono state adempiute. Denuncia dell'Accordo effettiva dodici mesi dopo notifica della denuncia da parte di uno dei due Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3668

2.7.3

Protocollo dell'8 ottobre 2002 relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «EUROCONTROL» del 13 dicembre 1960, come emendatata dal Protocollo del 27 giugno 1997

A.

Il Protocollo disciplina l'adesione della Comunità europea a Eurocontrol ed è stato firmato l'8 ottobre 2002 dai 31 Stati membri di Eurocontrol e dalla Comunità europea sotto forma di protocollo aggiuntivo alla Convenzione del 13 dicembre 1960 nella sua nuova versione del 27 giugno 1997.

B.

Con l'adesione della Comunità europea a Eurocontrol si persegue una collaborazione più stretta tra le due istituzioni, con una chiara delimitazione delle competenze. L'adesione va, per quanto concerne la politica dei trasporti aerei, nel senso degli interessi della Svizzera, da molti anni membro di Eurocontrol e legata alla Comunità europea da un accordo bilaterale nel settore. Inoltre, Parlamento e Governo hanno preso atto, già nel 1999/2000, nell'ambito della ratifica del Protocollo del 27 giugno 1997 di emendamento alla Convenzione del 13 dicembre 1960, della possibilità di un'adesione della Comunità europea (cfr. FF 1999 2097), e l'hanno approvata.

C.

Il Protocollo non ha ripercussioni finanziarie né per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

Cost. (RS 101).

E.

Entrata in vigore dopo ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari e della CE il primo giorno del secondo mese dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica, sempre che il Protocollo del 27 giugno 1997 di emendamento alla Convenzione Eurocontrol sia già entrato in vigore (il che richiede la ratifica da parte degli stessi Stati firmatari). In caso contrario, entrata in vigore lo stesso giorno del Protocollo del 27 giugno 1997. Non sono previste modalità di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3669

2.7.4

Accordo del 13 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti concernente i servizi aerei regolari tra e oltre i loro territori, emendato dal Protocollo del 6 marzo 2002

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari.

B.

L'emendamento all'Accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'emendamento non ha ripercussioni finanziarie né per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 9 febbraio 1993; l'emendamento entra in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono state adempiute. Denuncia dell'Accordo effettiva 12 mesi dopo notifica della denuncia da parte di uno dei due Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3670

2.7.5

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Ghana concernente trasporti aerei regolari, concluso il 9 luglio 2002

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari; sostituisce l'Accordo del 17 maggio 1961.

B.

Il nuovo Accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie né per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo entra in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono state adempiute. Applicazione provvisoria dalla firma. Denuncia dell'Accordo effettiva dodici mesi dopo notifica della denuncia da parte di uno dei due Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3671

2.7.6

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kenia concernente i trasporti aerei, concluso il 23 luglio 2002

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari; sostituisce l'Accordo del 21 novembre 1978.

B.

Il nuovo Accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie né per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo entra in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono state adempiute. Applicazione provvisoria dalla firma. Denuncia dell'Accordo effettiva al termine del periodo di orario in corso dodici mesi dopo notifica della denuncia da parte di uno dei due Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3672

2.7.7

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente i trasporti aerei, del 25 ottobre 2002

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari.

B.

L'Accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie né per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo entra in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono state adempiute. Denuncia dell'Accordo effettiva dodici mesi dopo notifica della denuncia da parte di uno dei due Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3673

2.7.8

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Jamahiriya araba libica popolare e socialista concernente trasporti aerei regolari, del 22 marzo 2002

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari; sostituisce l'Accordo dell'11 giugno 1971.

B.

Il nuovo Accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie né per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo entra in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono state adempiute. Applicazione provvisoria dalla firma. Denuncia dell'Accordo effettiva al termine del periodo di orario in corso dodici mesi dopo notifica della denuncia da parte di uno dei due Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3674

2.7.9

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Marocco concernente trasporti aerei regolari, concluso il 31 ottobre 2002

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari; sostituisce l'Accordo del 5 luglio 1962.

B.

Il nuovo Accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie né per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo entra in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono state adempiute. Applicazione provvisoria dalla firma. Denuncia dell'Accordo effettiva al termine del periodo di orario in corso dodici mesi dopo notifica della denuncia da parte di uno dei due Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3675

2.7.10

Accordo del 27 settembre 1986 tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato dell'Oman concernente trasporti aerei regolari, emendato dal Protocollo del 3 marzo 2002

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari.

B.

L'emendamento all'Accordo concerne unicamente l'allegato dello stesso (piani delle linee) e rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'emendamento non ha ripercussioni finanziarie né per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 4 febbraio 1993; l'emendamento entra in vigore dopo essere stato confermato dalle parti con scambio di note diplomatiche. Applicazione provvisoria dalla firma. Denuncia dell'Accordo effettiva 12 mesi dopo notifica della denuncia da parte di uno dei due Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3676

2.7.11

Accordo del 2 settembre 1993 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione di Russia concernente trasporti aerei regolari, emendato dal Protocollo del 30 agosto 2002

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari.

B.

L'emendamento all'Accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'emendamento non ha ripercussioni finanziarie né per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

LA (RS 748.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore l'11 luglio 1997; l'emendamento entra in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono state adempiute. Applicazione provvisoria dalla firma. Denuncia dell'Accordo effettiva dodici mesi dopo notifica della denuncia da parte di uno dei due Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3677

2.7.12

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concernente il traffico aereo, del 27 marzo 2002

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari; sostituisce l'Accordo del 19 gennaio 1979.

B.

Il nuovo Accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie né per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

LA (RS 748.0).

E.

L'Accordo entra in vigore con la firma. Denuncia dell'Accordo effettiva al termine del periodo di orario in corso dodici mesi dopo notifica della denuncia da parte di uno dei due Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3678

2.7.13

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Jugoslavia concernente il traffico aereo, del 31 maggio 2002

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di linee aeree regolari; sostituisce l'Accordo del 26 ottobre 1977.

B.

Il nuovo Accordo rientra nell'ambito della politica aerea della Svizzera come è stata definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie né per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

LA (RS 748.0).

E.

L'Accordo entra in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono state adempiute. Denuncia dell'Accordo effettiva dodici mesi dopo notifica della denuncia da parte di uno dei due Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3679

2.7.14

Instrumento per l'emendamento della Convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni (UER)

A.

Fino alla fine del 2001 in seno alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) i temi relativi alle radiocomunicazioni e alle telecomunicazioni erano trattati dal Comitato europeo delle radiocomunicazioni (CER) e dal Comitato europeo per le questioni regolamentari in materia di telecomunicazioni (ECTRA). Detti comitati erano assistiti da organi di consulenza e da servizi specializzati per le questioni di natura tecnica e amministrativa sotto forma dell'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni (UER) e dell'Ufficio europeo delle telecomunicazioni (UET). In seguito l'ECTRA si è fuso con il CER dando vita al Comitato delle comunicazioni elettroniche (CEE), che riprende i loro compiti.

B.

Un nuovo ufficio unico, l'Ufficio europeo delle comunicazioni (UEC), risultante dalla fusione ECTRA-CER, viene istituito per mezzo dell'Istrumento per l'emendamento della Convenzione istitutiva dell'UER.

L'UEC assume le responsabilità dell'ECTRA e del CER.

C.

L'Instrumento per l'emendamento della Convenzione istitutiva dell'UER non aumenta l'importo dei contributi finanziari che la Svizzera ha versato finora per partecipare al finanziamento dei due uffici.

D.

In virtù dell'articolo 81 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 2001 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1), dell'articolo 33 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RS 784.101.2) e dell'articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1), l'Ufficio federale delle comunicazioni è autorizzato a concludere accordi internazionali riguardanti questioni tecniche o amministrative che rientrano nel campo di applicazione di dette ordinanze.

Detto campo di applicazione comprende l'istrumento per l'emendamento della Convenzione istitutiva dell'UER.

D.

L'Instrumento è stato firmato dall'Amministrazione svizzera il 17 dicembre 2002. La Convenzione emendata entra in vigore per tutte le Parti contraenti il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica da parte del Governo danese a tutte le Parti contraenti della ricezione della notifica di ratifica di tutte le Parti contraenti. Non vi sono limiti alla durata di applicabilità della Convenzione emendata. Una denuncia della Convenzione emendata ha effetto soltanto al termine dell'anno finanziario completo, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, successivo alla ricezione, da parte del Governo danese, della notifica di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3680

2.7.15

Accordo sul controllo dello spettro attribuito ai servizi satellitari aperto alle amministrazioni della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (Memorandum of Understanding on Satellite Monitoring within CEPT)

A.

L'amministrazione tedesca dispone a Leeheim (Assia) di installazioni di punta destinate al controllo dello spettro attribuito ai servizi satellitari. Grazie all'Accordo l'amministrazione svizzera e le altre parti all'Accordo disporranno di un accesso privilegiato a detti mezzi. In contropartita è previsto che queste partecipino finanziariamente ai costi derivanti all'amministrazione tedesca dalla manutenzione di dette installazioni.

B.

Il controllo dello spettro delle frequenze è uno dei compiti fondamentali dell'autorità incaricata della gestione dello spettro. È volto, tra l'altro, a localizzare le fonti di perturbazione delle radiocomunicazioni e a verificare l'impiego effettivo dello spettro a fini di pianificazione. Per quanto concerne lo spettro attribuito ai servizi satellitari, l'adempimento di questo compito richiede mezzi considerevoli. Per uno Stato come la Svizzera sarebbe sproporzionato investire da sola siffatti mezzi. Firmando l'Accordo, i rappresentanti delle amministrazioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) si impegnano a riunire le loro risorse al fine di garantire il controllo dello spettro attribuito ai servizi satellitari. Per l'amministrazione svizzera l'Accordo multilaterale sostituisce un accordo bilaterale concluso in precedenza con l'amministrazione tedesca.

C.

La firma implica l'obbligo di versare annualmente 61 545 euro all'amministrazione tedesca. Questo importo diminuirà se, oltre ai firmatari originali, altre amministrazioni firmeranno l'Accordo dopo la sua entrata in vigore.

Inoltre l'amministrazione svizzera dovrà versare emolumenti all'amministrazione tedesca se la incaricherà di procedere a misurazioni specifiche.

D.

In virtù dell'articolo 37 capoverso 2 OGC (RS 784.102.1), l'Ufficio federale delle comunicazioni è autorizzato a concludere accordi internazionali riguardanti questioni tecniche o amministrative che rientrano nel campo di applicazione di detta ordinanza. Detto campo di applicazione comprende l'Accordo sul controllo dello spettro dei servizi satellitari concernente il coordinamento delle frequenze.

E.

L'Accordo è stato firmato dall'amministrazione svizzera il 17 dicembre 2002. Entra in vigore quando sarà stato firmato da un numero di amministrazioni della CEPT rappresentante in totale un numero minimo di unità contributive. La denuncia deve pervenire all'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni (UER) con un preavviso di almeno 12 mesi rispetto al termine corrispondente alla data di anniversario dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3681

2.7.16

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, emendamento

A.

L'emendamento alla Convenzione di Basilea vieta ai Paesi membri dell'OCSE, compreso il Principato del Liechtenstein, di esportare rifiuti pericolosi verso Stati non membri.

B.

Siccome gli Stati non membri dell'OCSE non possono garantire che i rifiuti pericolosi saranno eliminati in modo rispettoso dell'ambiente, da molto tempo ormai l'autorità federale responsabile non accorda più autorizzazioni per le esportazioni verso questi Paesi. L'emendamento alla Convenzione di Basilea è pertanto conforme alla politica svizzera in materia di rifiuti

C.

L'emendamento alla Convenzione di Basilea non ha ripercussioni finanziarie, né a livello federale né a livello cantonale.

D.

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01).

E.

L'emendamento entra in vigore il 90° giorno successivo alla data del deposito del 62° strumento di ratifica o di accettazione. La Convenzione può essere denunciata in ogni momento dopo scadenza di un termine di tre anni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3682

2.7.17

A.

Accordo con la Lettonia sotto forma di scambio di note relativo alla concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate L'Accordo disciplina la concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate ai trasportatori della Lettonia.

B.

L'Accordo è stato concluso su domanda della Lettonia.

C.

Non implica obblighi finanziari, a parte la stampa delle autorizzazioni.

D.

Art. 106 cpv. 7 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 4 febbraio 2002 e rimane valido fino al 31 dicembre 2004. Ogni parte contraente può denunciarlo con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3683

2.7.18

A.

Accordo con la Lituania sotto forma di scambio di note relativo alla concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate L'Accordo disciplina la concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate ai trasportatori della Lituania.

B.

L'Accordo è stato concluso su domanda della Lituania.

C.

Non implica obblighi finanziari, a parte la stampa delle autorizzazioni.

D.

Art. 106 cpv. 7 LCStr (RS 741.01).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 luglio 2002 e rimane valido fino al 31 dicembre 2004. Ogni parte contraente può denunciarlo con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3684

2.7.19

A.

Accordo con la Polonia sotto forma di scambio di note relativo alla concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate L'Accordo disciplina la concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate ai trasportatori della Polonia.

B.

L'Accordo è stato concluso su domanda della Polonia.

C.

Non implica obblighi finanziari, a parte la stampa delle autorizzazioni.

D.

Art. 106 cpv. 7 LCStr (RS 741.01).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 12 aprile 2002 e rimane valido fino al 31 dicembre 2004. Ogni parte contraente può denunciarlo con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3685

2.7.20

Accordo tra il Consiglio federale e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci, del 3 aprile 2002

A.

L'Accordo disciplina l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone e merci sul territorio dell'altra parte contraente.

B.

L'Accordo è stato concluso su domanda dell'Uzbekistan, affinché i trasporti su strada di persone e merci tra i due Stati avvenga in un quadro legale.

C.

Non implica obblighi finanziari per la Svizzera.

D.

Art. 106 cpv. 7 LCStr (RS 741.01) e art. 6 cpv. 3 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto viaggiatori (LTV; RS 744.10).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 15 agosto 2002 ed è valido per una durata indeterminata; ogni parte contraente può denunciarlo con un preavviso scritto di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

3686

2.7.21

Accordo tra il Consiglio federale e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci, del 30 ottobre 2000

A.

L'Accordo disciplina l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone e merci sul territorio dell'altra parte contraente.

B.

L'Accordo è stato concluso su domanda dell'Ucraina, affinché i trasporti su strada di persone e merci tra i due Stati avvenga in un quadro legale.

C.

Non implica obblighi finanziari per la Svizzera.

D.

Art. 106 cpv. 7 LCStr (RS 741.01) e art. 6 cpv. 3 LTV (RS 744.10).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 febbraio 2002 ed è valido per una durata indeterminata; ogni parte contraente può denunciarlo per scritto per la fine di un anno civile, con un preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 3687

Elenco delle abbreviazioni IDA

International Development Association (Associazione internazionale di sviluppo)

AIF

Agence intergouvernementale de la francophonie

AIT

Asian Institute of Technology

UEC

Ufficio europeo delle comunicazioni

UER

Ufficio europeo delle radiocomunicazioni

UET

Ufficio europeo delle telecomunicazioni

BiH

Bosnia-Erzegovina

BIRS/IBRD

Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo / International Bank for Reconstruction and Development

CAS

Comitato di aiuto allo sviluppo [dell'OCSE]

CBA

Crossborder Area (zona transfrontaliera di addestramento aereo)

A.D.E.L.E.

Programme d'appui au développement local à l'Est

CE

Comunità europea

CEDU

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

CSI

Comunità di Stati indipendenti

CENS

Rete dell'Europa orientale di cooperazione in materia di sicurezza nucleare

CENUE

Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa

CEPT

Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni

CESCA

Progetto relativo al controllo della qualità dell'acqua (Salvador)

CIDP

Crimean Integration and Development Programme

COMURES

Corporazione delle municipalità della Repubblica del Salvador

CPIC

Centro per la prevenzione internazionale del crimine

CSAC

Consolidation Structural Adjustment Credit

CSFB

Credit Suisse First Boston

DSC/SDC

Direzione dello sviluppo e della cooperazione/ Swiss Agency for Development and Cooperation

DDP

Dams and Development Project (Barrages et projets de développement)

ECC

Electronic Communications Committee (Comitato delle comunicazioni elettroniche)

ECTRA

Comitato europeo per le questioni regolamentari in materia di telecomunicazioni

3688

EFDA

European Fusion Development Agreement

ENACAL

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios

ERC

European Radiocommunications Committee (Comitato europeo delle radiocomunicazioni)

EUPM

European Union Police Mission

EURATOM

Comunità europea dell'energia atomica

EUROCONTROL

Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

FFI

Fonds francophone des inforoutes [de l'AIF]

F/A

Fighter/Attack Aircrafts

FIAS

Promozione della captazione di acque sotterranee potabili

FMI

Fondo monetario internazionale

FNUAP/UNFPA

Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione / United Nations Fund for Population

FOCAS

Fondo común de apoyo al sistema boliviano de tecnología agropecuaria

FVCT

Fondo volontario delle Nazioni Unite per la cooperazione tecnica nel settore dei diritti dell'uomo

GFATM

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Fondo mondiale di lotta contro l'Aids, la tubercolosi e la malaria)

GRE

Garanzia contro i rischi all'esportazione

HCDH

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo

HCND

Haut Commissariat National pour le Déminage

HSK

Hauptabteilung für Sicherheit der Kernanlagen (Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari)

IBRD

Cfr. BIRS

IDEA

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

IDEAM

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

IRRI

International Rice Research Institute (Istituto internazionale di ricerche sul riso)

ImoU

Implementing Memorandum of Understanding

ITER

International Thermonuclear Experimental Reactor

JET

Joint European Torus

JIA

JET Implementing Agreement

KIRFOR

Kyrgyz-Swiss Forestry Sector Support Program

KSDP

Kosovo-Swiss Dairy Processing and Marketing Promotion Project 3689

LAN

Local Area Networks

LIBOR

London Inter-Bank Offered Rate

MAEME

Ministero degli Esteri e dei Maliani all'estero

MINUK

Missione ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo

MoHP

Ministry of Health and Population (Ministero della Sanità e della Popolazione [Egitto])

MoU

Memorandum of Understanding

MSP

Municipal Support Programme (Serbia)

NOREA

Numérisation de l'oralité enregistrée en Afrique

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa

OHR

Office du Haut Représentant (Bosnia-Erzegovina)

OIL

Organizzazione internazionale del lavoro

OIM

Organizzazione internazionale per le migrazioni

OMS

Organizzazione mondiale della sanità

ONUV

Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna

ORT

Organisation Internationale de Recherche et de Formation Technique

SOS

Soccorso operaio svizzero

OWA

Operative Working Arrangement

PAI-Eau

Programme d'appui institutionnel au secteur de l'eau (Programma di sostegno istituzionale al settore dell'acqua)

PAR MP

Public Administration Reform Master Programme

PDR

[Lao] People's Democratic Republic

PMA

Paesi meno avanzati

PMI

Piccole e medie imprese

PNUS/UNDP

Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo/ United Nations Development Program

PNUA/UNEP

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente/ United Nations Environment Programme

PPP

Partenariato per la pace

RFJ

Repubblica federale di Jugoslavia

SAC

Structural Adjustment Credit

SASS

Système aquifère du Sahara septentrional

SAV

Swiss-Asian Institute of Technology (AIT)-Vietnam Management Development Programme

SDC

Cfr. DSC

SNRCU

State Nuclear Regulatory Committee of Ukraine

3690

SOFA

Status of Forces Agreement (Convenzione sullo Statuto delle Forze [NATO e Stati partecipanti al PPP])

SVTC

Strengthening of Vocational Training Centers in Vietnam

SWISSCOY

Swiss Company

UNDP

Cfr. PNUS

UNFPA

Cfr. FNUAP

UN-Habitat

United Nations Human Settlements Programme

UNICEF

Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia

UNIFEM

Fondo delle nazioni Unite per lo sviluppo delle donne

UNRWA

Agenzia delle Nazioni Unite per l'assistenza e il lavoro ai rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente

UNSSC

United Nations System Staff College

USAID

Agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo internazionale

UTJ-Protierra

Unidad Técnico Jurídica ­ Propiedad de la Tierra

3691

Indice Compendio

3472

1 Introduzione

3473

2 Presentazione dei trattati secondo le competenze dei dipartimenti 2.1 Dipartimento federale degli affari esteri 2.2 Dipartimento federale dell'interno 2.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 2.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 2.5 Dipartimento federale delle finanze 2.6 Dipartimento federale dell'economia 2.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

3474 3474 3618 3623

Elenco delle abbreviazioni

3668

3692

3631 3643 3643 3667