Termine di referendum: 9 ottobre 2003
Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del 20 giugno 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021, decreta: I La legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 31bis, 64bis e 69 della Costituzione federale3; ...
Art. 20 Commercio del bestiame
1
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame.
2
Per commercio del bestiame s'intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di cavalli, muli, asini, bestiame bovino, pecore, capre e maiali. Non sono considerati commercio di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.
3
Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame.
Art. 30
Controllo dei cani
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1
I cani devono essere contrassegnati e registrati in una banca dati.
2
Il Consiglio federale disciplina le modalità di contrassegno; i Cantoni provvedono alla registrazione.
FF 2002 4208 RS 916.40 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 95, 118 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101)
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2002-0715
Legge sulle epizoozie
Art. 38 Riduzione, diniego e restituzione di contributi
1 I contributi posso essere ridotti o negati qualora l'avente diritto violi la presente legge, le disposizioni d'esecuzione o una decisione emanata in virtù delle stesse.
2 Se i presupposti per l'assegnazione di contributi non sono più adempiuti o se oneri e condizioni non sono stati rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.
3 I contributi ricevuti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali.
Art. 56 cpv. 3 3 I Cantoni riscuotono tasse per i controlli ai fini della sorveglianza dell'effettivo del bestiame svizzero (art. 57 cpv. 3 lett. c), i quali abbiano dato adito a contestazioni.
Art. 56a Tassa per la prevenzione e la lotta contro le epizoozie
1 Chi esercita il commercio del bestiame ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 deve, per ogni animale negoziato, pagare una tassa destinata a coprire le spese per la prevenzione delle epizoozie e la lotta contro le epizoozie.
2 Il Consiglio federale determina gli importi della tassa, graduandoli secondo le categorie di animali.
3 Il Consiglio federale disciplina inoltre la riscossione della tassa e l'impiego dei proventi.
Art. 57 cpv. 2 e 3 lett. c 2
3
Esso può in caso di urgenza: a.
emanare prescrizioni di durata limitata nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera un'epizoozia che, fino a quel momento, non era oggetto di un disciplinamento;
b.
ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numero 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se una epizoozia fortemente contagiosa minaccia di estendersi a tutta la Svizzera.
L'Ufficio federale di veterinaria: c.
designa ogni anno, d'intesa con i Cantoni, le aziende che devono essere da questi controllate nell'ambito della sorveglianza dell'effettivo del bestiame svizzero; fissa i criteri del controllo e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.
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Legge sulle epizoozie
Art. 62 Disposizioni transitorie della modifica del 20 giugno 2003
1
In connessione alle misure ordinate per sradicare l'ESB, la Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere contributi per i costi di eliminazione degli scarti di carne.
2
I contributi sono versati ai detentori di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina, nonché ai macelli.
3
Il Consiglio federale definisce l'importo dei contributi per animale.
Tiene conto in proposito dell'evoluzione delle possibilità di riciclaggio degli scarti di carne e adegua i contributi di conseguenza.
4
I contributi ai macelli sono versati se gli scarti di carne sono stati smaltiti in apposite aziende riconosciute. Il macello deve attestarlo sulla scorta di contratti e esibendo le fatture delle aziende di smaltimento
5
La somma dei contributi non deve eccedere le entrate provenienti dalla vendita all'asta dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne ai sensi dell'articolo 48 della legge del 29 aprile 19984 sull'agricoltura.
6 L'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Ufficio federale di veterinaria e l'Ufficio federale della sanità pubblica elaborano un piano di misure che consenta il riutilizzo degli scarti di origine animale.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003
Consiglio nazionale, 20 giugno 2003
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
Data di pubblicazione: 1° luglio 20035 Termine di referendum: 9 ottobre 2003
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RS 910.1 FF 2003 3930
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