Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 20042007 del 25 settembre 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 7 della legge del 6 ottobre 20002 sulla promozione delle esportazioni; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20033, decreta:
Art. 1 Per il finanziamento della promozione delle esportazioni e della formazione dei collaboratori dei servizi esterni, nonché dei contratti di prestazione fra il promotore delle esportazioni e i centri di sostegno negli anni 2004 e 2005 è accordato un limite di spesa di 34 milioni di franchi.
Art. 2 Per la continuazione della promozione delle esportazioni dopo il 2005, il Consiglio federale è incaricato di presentare entro la fine di marzo del 2005 le seguenti basi decisionali: a.
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un rapporto di valutazione che risponda alle questioni qui appresso: 1. efficienza della promozione delle esportazioni, segnatamente per le piccole e medie imprese, i Cantoni e i diversi rami dell'economia; 2. trasparenza della promozione delle esportazioni per i beneficiari delle prestazioni promozionali; 3. semplificazione dell'accesso agli strumenti della promozione delle esportazioni (principio «one stop shop») al fine di ottenere migliori effetti di sinergia e migliori rapporti utili-costi; 4. progressi nel coordinamento tra l'Ufficio svizzero di espansione commerciale (USEC) e le diverse istituzioni in Svizzera e all'estero che partecipano alla promozione delle esportazioni; 5. progressi nei miglioramenti strutturali dell'USEC; 6. definizione, esposizione e delimitazione trasparente delle attività economiche pubbliche e private dell'USEC; 7. ripartizione dei compiti tra il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale dell'economia.
RS 101 RS 946.14 FF 2003 2543
2003-0124
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Finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 20042007. DF
b.
Un rapporto su almeno i tre modelli qui appresso di sviluppo della promozione delle esportazioni, con indicazione di svantaggi e vantaggi e con una pertinente raccomandazione: 1. continuazione dello statu quo nella promozione delle esportazioni; 2. maggior integrazione della promozione delle esportazioni nell'amministrazione federale; 3. limitazione dell'operato dell'USEC ad attività basilari che non facciano concorrenza a istituzioni o imprese private.
c.
Proposte di modifiche legislative, secondo necessita.
Art. 3 1
Il presente decreto non sottostà al referendum.
2
Esso entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Consiglio nazionale, 4 giugno 2003
Consiglio degli Stati, 25 settembre 2003
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
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