Legge federale sul materiale bellico

Disegno

(LMB) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 107 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale del 1° novembre 20022; visto il parere del Consiglio federale del 12 febbraio 20033, decreta: I La legge federale del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico č modificata come segue: Art. 8 cpv. 2 e 4 (nuovo) 2 Nonostante gli obblighi generali derivanti dal capoverso 1, sono permessi la conservazione o il trasferimento di un determinato numero di mine antiuomo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione delle mine, di sminamento o di distruzione delle mine, e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia superare il minimo assolutamente indispensabile ai fini summenzionati.

4 Per «dispositivo antimanipolazione» si intende un dispositivo destinato a proteggere una mina e che fa parte, č collegato, fissato o posto sotto di essa, ed č attivato in caso di tentativo di manipolazione o altra alterazione intenzionale della mina.

II 1

La presente legge sottostą al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2 3 4

RS 101 FF 2003 1976 FF 2003 1989 RS 514.51

1988

2003-0040