Iniziativa popolare federale «Per una cassa malati unica e sociale» Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una cassa malati unica e sociale», presentata il 25 marzo 2003; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una cassa malati unica e sociale», presentata il 25 marzo 2003, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Blanchard Jean, Clos de la Fonderie 15, 1227 Carouge 2. Duvoisin Roger, 1427 Bonvillars 3. Houriet Francis, Chemin des Narcisses 27, 2504 Bienne 4. Tinguely Willy, Chemin Sous le Clos 16, 1232 Confignon 5. Angst Walter, Steinstrasse 38, 8003 Zurigo 6. Cavalli Franco, Via Querce 1, 6612 Ascona 7. Chervet Denise, Faubourg 6, 1786 Sugiez 8. Delacrétaz Joël, Rue du Mont 9, 1958 St-Léonard 9. Fankhauser Angeline, In den Lettenreben 15, 4104 Oberwil 10. Godinat Gilles, Rue Amat 6, 1202 Ginevra 11. Grobet Christian, Ch. Riant-Bosquet 25 A, 1218 Grand-Saconnex 12. Hausser Dominique, Rue des Gares 25, 1201 Ginevra 13. Jacquet Berger Christiane, Avenue Béthusy 60, 1012 Losanna 14. Joss Rosmarie, Grabackerstrasse 17, 8953 Dietikon

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

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Kaeser Fritz, Rue Soubeyran 8, 1203 Ginevra Maillard Pierre-Yves, Maupas 10, 1004 Losanna Marti Claudio, Mischelistrasse 11, 4153 Reinach Ménétrey-Savary Anne-Catherine, Chemin de la Planette, 1071 St-Saphorin Nordmann Philippe, Chemin de Mézery 4, 1008 Jouxtens-Mézery Rey Joseph, Vignettaz 10, 1700 Friburgo Steiert Jean-François, Avenue du Général Guisan 12, 1700 Friburgo Teuscher Franziska, Neubrückstrasse 114, 3012 Berna Vuilleumier Marc, Petit-Chêne 25, 1003 Losanna Wüthrich Thérèse, Güterstrasse 38, 3008 Berna Zisyadis Josef, Avenue des Bains 16, 1007 Losanna Zurkinden Hubert, Rue de la Carrière 20, 1700 Friburgo Zwick-Merchan Léonore, Rue Gilbert 28, 1217 Meyrin

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per una cassa malati unica e sociale» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Mouvement Populaire des Familles, Casella postale 155, 1211 Ginevra 17, e pubblicata nel Foglio federale del 10 giugno 2003.

27 maggio 2003

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Per una cassa malati unica e sociale» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 117 cpv. 3 (nuovo) 3

La Confederazione istituisce una cassa unica per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il consiglio d'amministrazione e il consiglio di vigilanza della cassa comprendono un pari numero di rappresentanti dei poteri pubblici, dei fornitori di prestazioni e delle organizzazioni di difesa degli assicurati.

La legge disciplina il finanziamento della cassa. Stabilisce i premi in funzione della capacità economica degli assicurati.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 2 (nuovo) 2. Disposizione transitoria dell'articolo 117 capoverso 3 (Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) La cassa unica diventa operativa il più tardi tre anni dopo l'accettazione dell'articolo 117 capoverso 3. Riprende gli attivi e passivi degli istituti assicurativi esistenti per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

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