Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione Modifica del 30 gennaio 2003
Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001 e del 12 dicembre 20021, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 27 lett. b n. 1
Previdenza professionale
Art. 27 lett. c quarto lemma
Previdenza professionale
Art. 35 lett. g n. 2
Esecuzione del contratto
II Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2003 e ha effetto sino al 31 dicembre 2003.
30 gennaio 2003
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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FF 1998 440001, 2001 5822, 2002 7468 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.
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2003-0181