Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003 del 18 dicembre 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, Conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1; RU 2000 411, 2002 3193, qui di seguito LDP; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161_1.html) la 46a legislatura del Consiglio nazionale termina con la seduta costitutiva del nuovo Consiglio, lunedì 1° dicembre 2003 (art.

57 LDP). Le elezioni per il rinnovo ordinario di questo Consiglio (47a legislatura) avranno luogo il 19 ottobre 2003 e, nei limiti delle disposizioni legali, i giorni precedenti (art. 19 LDP). La nuova legislatura durerà fino al lunedì dell'apertura della sessione invernale del 2007. Vi invitiamo a prendere le misure necessarie per lo svolgimento delle elezioni nel vostro Cantone.

0

Basi legali

Le pertinenti basi legali sono la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici e la relativa ordinanza del 24 maggio 1978 (RS 161.11; RU 2002 1755 e 3200; qui di seguito: ODP; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161_11.html; http://www.admin.ch/ch/i/as/2002/1755.pdf; http://www.admin.ch/ch/i/as/2002/3200.pdf).

Per la partecipazione degli Svizzeri all'estero sono altresì applicabili le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5; qui di seguito LDPSE; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161_5.html) e della relativa ordinanza del 16 ottobre 1991 (RS 161.51; RU 2002 1758; qui di seguito: ODPSE; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161_51.html; http://www.admin.ch/ch/i/as/2002/1758.pdf), nonché le circolari del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) del 16 ottobre 1991 e del 14 giugno 2002 alle Cancellerie di Stato dei Cantoni e alle rappresentanze svizzere all'estero concernenti i diritti politici degli Svizzeri all'estero (FF 1991 IV 460­464, 2002 4136­ 4138; http://www.admin.ch/ch/i/ff/2002/4136.pdf).

Per quanto concerne la ripartizione dei seggi tra i Cantoni è applicabile l'ordinanza del 3 luglio 2002 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale (RS 161.12; RU 2002 2465; http://www.admin.ch/ch/i/as/2002/2465.pdf), mentre riguardo ai partiti è determinante l'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 sul registro dei partiti (RU 2002 4143).

2002-2500

1

Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

1

Ripartizione dei seggi

L'articolo 149 della Costituzione federale dispone che il Consiglio nazionale si compone di duecento deputati del Popolo svizzero, che i seggi sono ripartiti fra i Cantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza e che ciascun Cantone ha diritto almeno a un seggio. Conformemente agli articoli 16 e 17 LDP e all'ordinanza del 3 luglio 2002 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale (RS 161.12; RU 2002 2465; http://www.admin.ch/ch/i/as/2002/2465.pdf), il numero dei rappresentanti per ogni Cantone è il seguente: Tabella 1 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2

Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto Obvaldo Nidvaldo Glarona Zugo Friburgo Soletta Basilea Città Basilea Campagna

34 26 10 1 4 1 1 1 3 7 7 5 7

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Sciaffusa Appenzello Esterno Appenzello Interno San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra Giura

2 1 1 12 5 15 6 8 18 7 5 11 2

Rappresentanza di donne e di uomini

Dall'adozione dell'articolo 4 capoverso 2 (oggi: art. 8 cpv. 3) della Costituzione federale il 14 giugno 1981, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per eliminare qualsiasi forma di discriminazione di diritto e di fatto di cui le donne possano essere vittime in ambito familiare, sociale, economico e politico. Ci permettiamo pertanto di attirare la vostra attenzione sull'attuale sottorappresentanza delle donne nel Consiglio nazionale. Nelle ultime elezioni di questa Camera del 1999 fu attribuito alle donne meno di un seggio su quattro (23 %). Vi è pertanto ancora molta strada da percorrere per raggiungere l'obiettivo di un'equa rappresentanza dei sessi.

Come mostra il grafico 1, nelle elezioni del Consiglio nazionale del 1999 soltanto un Cantone aveva una delegazione paritetica, mentre gli altri registravano, chi più chi meno, rappresentanze deficitarie; in dieci Cantoni sono anzi stati eletti in Consiglio nazionale esclusivamente uomini.

2

Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

Elezioni del Consiglio nazionale 1999: quote di donne e uomini eletti, per Cantoni Grafico 1 G3 Elezioni del Consiglio nazionale del 1999: Donne e uomini eletti per Cantone 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

JU (0 D/2 U)

GE (3 D/8 U)

VS (0 D/7 U)

NE (1 D/4 U)

TI (1 D/7 U)

VD (3 D/14 U)

TG (0 D/6 U)

GR (1 D/4 U)

AI (0 D/1 U)

AG (3 D/12 U)

Percentuale di uomini

Totale (47 D/153 U)

Percentuale di donne

SG (4 D/8 U)

AR (1 D/1 U)

BL (2 D/5 U)

SH (0 D/2 U)

BS (1 D/5 U)

SO (1 D/6 U)

FR (2 D/4 U)

GL (0 D/1 U)

ZG (0 D/3 U)

NW (0 D/1 U)

OW (0 D/1 U)

SZ (1 D/2 U)

LU (2 D/8 U)

UR (0 D/1 U)

BE (7 D/20 U)

ZH (14 D/20 U*)

0%

* Eletti: D=Donne U=Uomini

© OFS / BFS / UST

Vi preghiamo di rendere attenti gli elettori del vostro Cantone su un eventuale squilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini e di mostrare le possibilità esistenti per porvi rimedio.

3 31

Disposizioni procedurali generali Modalità di voto

I Governi emanano le necessarie prescrizioni sulle modalità di voto (cfr. art. 83 e 91 cpv. 2 LDP).

3

Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

32

Motivi di invalidità e di nullità

Le disposizioni sui motivi di invalidità e nullità secondo la procedura cantonale (busta o bolli di controllo, ecc.; cfr. art. 12 cpv. 2 LDP) sono applicabili anche per le elezioni del Consiglio nazionale (art. 38 e 49 LDP).

Tutte le schede elettorali devono essere allestite dall'amministrazione cantonale, come previsto nell'articolo 33 capoverso 1 LDP. Questo non implica tuttavia che occorra abbandonare il sistema delle schede stampate su carta di colore diverso a seconda del partito.

Ove necessario, singoli Cantoni dovranno anticipare di una settimana il termine per la presentazione delle proposte di candidatura e la stampa dei giochi di schede, al fine di evitare che questi ultimi siano stampati e distribuiti in modo errato.

33

Provvedimenti contro le manipolazioni

Occorrerà soprattutto provvedere affinché nessun elettore deponga più di un'unica scheda nell'urna.

Occorre esigere che i Comuni dotati di cabine elettorali poco spaziose le muniscano se del caso di scaffalature simili alle caselle postali, affinché le schede di tutte le liste di candidati possano esservi collocate in modo da garantire che tutte siano ugualmente ben visibili.

In previsione delle prossime elezioni al Consiglio nazionale, vi preghiamo di provvedere affinché gli articoli 5­8 LDP siano rispettati e di assicurarvi che le cassette delle lettere comunali utilizzate per il voto anticipato siano sufficientemente capienti e vengano svuotate a scadenze regolari in modo da evitare furti di materiale elettorale.

34

Pratiche punibili

A questo proposito ricordiamo l'articolo 282bis del Codice penale svizzero, il cui tenore è il seguente: Art. 282bis Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con l'arresto o con la multa.

4

Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

35

Uffici elettorali comunali

I risultati dell'elezione del Consiglio nazionale sono accertati giusta l'articolo 8 ODP negli uffici elettorali dei Comuni tenuto conto che di regola ogni Comune politico istituisce un ufficio elettorale.

Taluni Cantoni prevedono deroghe circa due aspetti: 351 Un Comune figurante nell'elenco ufficiale dei Comuni non istituisce un proprio ufficio elettorale (a causa dell'esiguo numero di abitanti), nel quale vengono compilati i moduli ufficiali 1­4. Lo spoglio delle schede di questo Comune avrà luogo congiuntamente con lo spoglio delle schede deposte in un Comune vicino più grande.

352 Un Comune istituisce diversi uffici elettorali, rispettivamente circondari elettorali (a causa dell'elevato numero di abitanti o della sua estensione). I moduli ufficiali 1­4 sono allora compilati in ogni ufficio, rispettivamente circondario elettorale.

Per i lavori di spoglio, la conoscenza di queste eccezioni è importante. Vi invitiamo pertanto a trasmettere entro il 15 giugno 2003 alla Cancelleria federale le corrispondenti informazioni sugli allegati 3 e 4.

36

Consegna del materiale di voto agli elettori

Al più tardi dieci giorni prima di quello dell'elezione, ossia entro il 9 ottobre 2003, i Cantoni in cui vige il sistema maggioritario trasmettono a ogni elettore una scheda e quelli in cui vige il sistema proporzionale un gioco completo delle schede, con la guida elettorale della Confederazione (cfr. art. 33 cpv. 2, risp. art. 48 LDP). Questo termine è più breve di quello previsto per le votazioni popolari (art. 11 cpv. 3 LDP: da tre a quattro settimane).

361 Entro termini così brevi per molti Svizzeri all'estero non sarebbe possibile partecipare per corrispondenza alle elezioni del Consiglio nazionale, vista la durata usuale degli invii postali internazionali.

Vi preghiamo pertanto di provvedere affinché le schede siano stampate ed inviate molti giorni prima del 9 ottobre 2003, onde permettere ai nostri connazionali all'estero di esercitare il loro diritto di voto.

361.1 Molti Svizzeri all'estero pianificano un congedo in patria per l'esercizio del diritto di voto. In questo caso vi è il rischio che essendo abituati ai termini loro accordati per le votazioni intendano ritirare il materiale di voto nel loro Comune di voto già a partire dal 21° giorno prima dell'elezione, ossia dalla fine di settembre 2003. Detto materiale dovrebbe pertanto essere disponibile il più presto possibile, affinché gli Svizzeri all'estero che rimpatriano possano esercitare il loro diritto di voto.

5

Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

361.2 Gli impiegati federali in servizio all'estero possono utilizzare il servizio di corriere del DFAE per l'invio del materiale di voto. La corrispondenza con le rappresentanze svizzere all'estero è trasmessa in parte per posta o per via aerea, e in parte da compagnie aeree; per la maggior parte delle rappresentanze, le spedizioni nelle due direzioni sono eseguite una sola volta per settimana. I termini di spedizione sono stabiliti nei piani di volo e non possono subire cambiamenti. Quindi, se il materiale di voto venisse trasmesso dai Comuni al servizio del corriere del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soltanto 10 giorni prima di quello dello scrutinio, in molti casi sarebbe tecnicamente escluso che questo servizio ritorni le schede ai Comuni entro i termini stabiliti.

Se possibile, i Comuni interessati dovrebbero dunque trasmettere al servizio del corriere del DFAE le schede per gli impiegati federali all'estero il più tardi alla fine di settembre 2003, affinché anche questi elettori possano esercitare il loro diritto di voto.

362 Alla Cancelleria federale devono essere trasmessi tre giochi completi di tutte le schede.

363 I Cantoni devono convenire con la Posta i termini di consegna e di distribuzione, soprattutto per quanto concerne i Comuni popolosi. Dal canto nostro ricordiamo alla Posta i suoi obblighi legali.

364 I Cantoni devono vigilare affinché i Comuni che conferiscono a terzi l'esecuzione di compiti relativi alle elezioni del Consiglio nazionale o delegano tali compiti a un qualsiasi organo si assumano la responsabilità loro attribuita e garantiscano, perlomeno mediante controlli adeguati ed efficaci, il corretto svolgimento delle elezioni.

37

Trasmissione ufficiale delle informazioni

I Cantoni devono prestare particolare attenzione a quali dati, documenti o informazioni debbano essere trasmessi ai differenti servizi federali. L'Ufficio federale di statistica necessita informazioni per i rilevamenti statistici a lungo termine; la Cancelleria federale deve invece redigere entro pochi giorni il rapporto sulle elezioni ed approntare in tal modo la base per l'accertamento di tutti i risultati dell'elezione da parte del neoeletto Consiglio nazionale all'inizio della legislatura. L'Ufficio federale di statistica e la Cancelleria federale sono molto distanti geograficamente. Adempiendo scrupolosamente tutti i loro obblighi di notifica i Cantoni contribuiscono ad evitare inutili lavori di ricerca e perdite di tempo in un periodo di grande urgenza. Il fatto di fornire un'informazione, un documento o dati all'Ufficio federale di statistica non esonera affatto un Cantone dal suo obbligo di notifica nei riguardi della Cancelleria federale, e viceversa.

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Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

4 41

Cantoni con il sistema maggioritario Cantoni interessati

Nei Cantoni che eleggono un solo deputato in Consiglio nazionale (Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Appenzello Esterno e Appenzello Interno), l'elezione ha luogo secondo il sistema maggioritario.

42

Presupposto per elezioni tacite

Se un Cantone con l'elezione secondo il sistema maggioritario intende procedere ad un'elezione tacita necessita a tal fine di pertinenti prescrizioni procedurali da stabilire in un atto normativo cantonale formale (art. 47 cpv. 2 LDP).

43

Maggioranza relativa

Fa stato la maggioranza relativa: è eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti (art. 47 cpv. 1 LDP).

44

Procedura in caso di parità di voti

In caso di parità di voti decide la sorte (art. 47 cpv. 1, terzo periodo LDP).

45

Schede bianche e schede nulle

Prima dello spoglio vengono scartate le schede bianche e nulle (art. 20a LDP). Sono segnatamente nulle anche le schede che recano nomi di diverse persone, che non sono ufficiali o che non sono riempite a mano (art. 49 cpv. 1 lett. a, b, c LDP).

46

Verbale d'elezione

I risultati dei candidati eletti e di quelli non eletti che abbiano raccolto almeno 100 voti sono iscritti dall'ufficio elettorale del Cantone nel processo verbale, secondo l'ordine dei suffragi ottenuti e con le indicazioni delle generalità giusta il modello B (allegato 6; cognome, nome, anno di nascita, professione, luogo di attinenza e domicilio), eventualmente con l'aggiunta dell'appartenenza partitica.

7

Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

47

Indicazione esatta della professione

471 Occorre prestare particolare attenzione all'indicazione esatta della professione nel caso dell'elezione di candidati che lavorano al servizio della Confederazione.

È estremamente utile precisare la professione nel processo verbale affinché agli eletti possa essere tempestivamente chiesto di scegliere tra il pubblico impiego e il mandato parlamentare nel caso di incompatibilità (art. 144 Cost. [RS 101; http://www.admin.ch/ch/i/rs/101/a144.html]; art. 18 LDP; art. 14a dell'Ordinamento dei funzionari [OF; RS 172.221.10; http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_221_10/a14a.html] in relazione all'art. 2 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per l'Amministrazione federale, il Tribunale federale e i Servizi del Parlamento nonché il mantenimento in vigore e l'abrogazione di taluni atti legislativi [Ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale, RS 172.220.111.2; http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_220_111_2/a2.html]), all'art. 2 dell'ordinanza del 20 dicembre 2000 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi [Ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per le FFS, RS 172.220.112; http://www.

admin.ch/ch/i/rs/172_220_112/a2.html] e all'art. 2 dell'ordinanza del 21 novembre 2001 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per la Posta e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi [Ordinanza sull'entrata in vigore della LPers per la Posta, RS 172.220.116; http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_220_116/a2.html]).

472 Indipendentemente dal fatto che la nuova legge sul Parlamento entri in vigore, come previsto, all'inizio della nuova legislatura oppure più tardi, gli impiegati della Confederazione devono dichiarare, qualora siano eletti al Consiglio nazionale, quale delle due cariche incompatibili scelgono; in caso contrario abbandonano la carica non parlamentare al più tardi quattro mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale (art. 18 cpv. 2 LDP).

473 In ogni caso i membri del Consiglio federale, del Consiglio degli Stati e del Tribunale federale come pure il cancelliere della Confederazione o il generale non possono assumere un mandato nel Consiglio nazionale senza aver precedentemente rinunciato alla loro altra carica (art. 144 cpv. 1 Cost.).

48

Altri candidati

I candidati che hanno raccolto meno di 100 voti e non sono stati eletti non devono essere iscritti nominalmente; i loro suffragi sono sommati e il totale indicato sotto la rubrica «altri».

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Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

5

Cantoni con il sistema proporzionale

Nei Cantoni in cui vige il sistema proporzionale, i governi dovranno svolgere principalmente i seguenti compiti:

51

Designazione dell'ufficio elettorale del Cantone ed istruzione degli uffici elettorali dei Comuni

511 I Governi cantonali designano il servizio (ufficio elettorale del Cantone) incaricato di dirigere le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (art. 7a ODP).

512 Disciplinano la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartiscono loro le necessarie istruzioni e provvedono affinché siano loro trasmessi i moduli per lo spoglio, giusta l'allegato 2 dell'ODP. I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (Vendita delle pubblicazioni), 3003 Berna, per il tramite della Cancelleria federale (art. 8 cpv. 1 e 2 ODP).

52

Annuncio del termine di presentazione delle candidature e del termine per la modifica

I Governi cantonali notificano alla Cancelleria federale entro il 1° marzo 2003 al più tardi, quale lunedì è stato stabilito dal diritto cantonale come termine per la presentazione delle candidature e se il termine per la modifica è di 14 o di 7 giorni (art. 8a ODP; art. 21 cpv. 1 e art. 29 cpv. 4 LDP). Vi ricordiamo che per motivi tecnici il termine di presentazione delle candidature non può essere stabilito al penultimo lunedì di settembre (22 settembre 2003) e può essere fissato al terz'ultimo lunedì di settembre (15 settembre 2003) soltanto qualora il vostro diritto cantonale limiti ad una settimana il termine per la modifica (art. 29 cpv. 4 LDP).

53

Moduli per lo spoglio

Se un Cantone intende utilizzare moduli diversi dai modelli di cui all'allegato 2 ODP (RU 1978 721­741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426­2428, 2002 1757), il Governo cantonale presenta entro il 1° gennaio 2003 una domanda motivata al Consiglio federale (art. 8 cpv. 3 ODP). Non deve essere presentata alcuna domanda per moduli modificati già autorizzati dal Consiglio federale per l'elezione del Consiglio nazionale nel 1983, 1987, 1991, 1995 o 1999.

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Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

54

Esortazione a presentare proposte di candidatura

I Governi cantonali invitano per tempo gli elettori a presentare le proposte di candidatura, attirando la loro attenzione segnatamente sulle seguenti prescrizioni: 541 Le proposte di candidatura devono giungere ai Governi cantonali al più tardi entro il giorno di riferimento, ossia il lunedì tra il 1° agosto 2003 e il 16 settembre 2003 stabilito dal vostro diritto cantonale, durante l'orario d'ufficio. La data del timbro postale del giorno di invio non è quindi sufficiente per rispettare il termine di deposito delle proposte (art. 21 cpv. 1 e 2 LDP).

542 Le proposte di candidatura non devono contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessuno vi può essere iscritto più di due volte (art. 22 cpv. 1 LDP). Per essere valida ogni candidatura dev'essere corredata dell'approvazione scritta del candidato (art. 22 cpv. 3 LDP). Questa può semplicemente consistere nella firma apposta sulla proposta di candidatura (art. 8b cpv. 2 ODP).

543 Nessun candidato può figurare su più di una proposta del medesimo circondario o su proposte di più di un Cantone con sistema proporzionale (art. 27 cpv. 1 e 2 LDP); qualora una persona figuri su più di una proposta di candidatura di un Cantone, il Cantone deve stralciarla immediatamente da tutte le proposte di candidatura.

544 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale (art. 24 cpv. 1 LDP) ed essere provvista nell'intestazione di una denominazione che la distingua dalle altre (art. 23 LDP). I gruppi che presentano proposte di candidatura con elementi identici nella denominazione principale e che intendono congiungerle, devono designare una proposta come lista privilegiata (art. 23 secondo periodo LDP); i suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti a detta lista privilegiata (art. 37 cpv. 2bis secondo periodo LDP), sempre che non possano essere attribuiti in virtù di criteri regionali. Un elettore non può firmare più di una proposta. Nel caso contrario il nome va stralciato da tutte le proposte (art. 8b cpv. 3 ODP). Nessun elettore può ritirare la propria firma dopo il deposito della proposta (art. 24 cpv. 2 LDP). Per i Cantoni con il sistema proporzionale, i numeri minimi di firmatari sono i seguenti:

10

Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

Tabella 2 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zurigo Berna Lucerna Svitto Zugo Friburgo Soletta Basilea Città Basilea Campagna Sciaffusa

400 400 100 100 100 100 100 100 100 100

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra Giura

200 100 200 100 100 200 100 100 200 100

545 I partiti politici che si sono fatti regolarmente registrare entro il 1° marzo 2003 presso la Cancelleria federale (art. 76a LDP, cfr. la lista figurante dal 15 maggio 2003 sotto: http://www.admin.ch/ch/i/pore/part/reg.html), sono esonerati dall'obbligo di fornire un numero minimo di firme, per quanto presentino nel Cantone un'unica proposta di candidatura (art. 24 cpv. 3 lett. b LDP) e nella legislatura uscente siano rappresentati per il Cantone in Consiglio nazionale oppure nell'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 24 ottobre 1999 abbia ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel medesimo Cantone (art. 24 cpv. 3 lett. c LDP). Il partito che soddisfa queste tre condizioni deve presentare soltanto le firme valide di tutti i candidati come pure delle persone preposte alla presidenza e alla gestione (art. 24 cpv. 4 LDP).

Nessuna autorità può essere chiamata a rispondere di dati che risultino superati, incompleti o errati a causa della mancata comunicazione di modifiche da parte di un partito. La Confederazione non risponde dei dati figuranti nel registro dei partiti il cui contenuto o esistenza sono riconducibili a modifiche non comunicate. Nessuna persona lesa può limitarsi a invocare l'«ufficialità» e la pubblica fede del registro. In assenza di una violazione dei doveri di servizio (illiceità) la Confederazione non risponde.

Sarà tuttavia importante segnalare ai partiti cantonali che essi potranno rinunciare senza alcun rischio a raccogliere il numero minimo di firme richiesto dalla legge e a far attestare il diritto di voto dei firmatari soltanto se si sono sincerati che il loro partito federale si è fatto effettivamente registrare per tempo e validamente con lo stesso nome nel registro dei partiti della Cancelleria federale.

546 La proposta deve designare tanto i candidati, quanto i firmatari con l'indicazione del nome e cognome, dell'anno di nascita (meglio ancora se con la data di nascita esatta), della professione, dell'indirizzo del domicilio politico (nelle grandi località, via e numero) e, per i candidati dovranno anche indicare il luogo d'origine, il sesso e la data esatta di nascita (cfr. art. 22 cpv. 2 e art. 24 cpv. 1 LDP). Le indicazioni minime che deve contenere ogni proposta figurano nel modello di modulo dell'allegato 3a dell'ODP (RU 2002 3207­3209 = allegato 7; cfr. art. 8b cpv. 1 ODP).

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Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

547 I firmatari delle proposte devono designare un rappresentante e un suo sostituto per i rapporti con l'autorità. Se vi rinunciano è considerato rappresentante il primo firmatario, e suo sostituto il secondo firmatario della proposta (art. 25 cpv. 1 LDP).

Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari della proposta, le dichiarazioni necessarie per eliminare le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). Giusta il diritto federale, il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature tutte le proposte devono essere stabilite; il diritto cantonale può tuttavia stabilire che questo termine sia abbreviato ad una settimana (art. 29 cpv. 4 LDP).

548 A due o a più liste può essere allegata, entro lo scadere del termine di modifica previsto nel vostro Cantone (14 giorni oppure sette giorni dopo il termine di presentazione delle candidature), la dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti secondo cui le proposte di candidatura sono congiunte (congiunzione di liste). Le sotto-congiunzioni tra liste sono ora ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati (art. 31 cpv. 1bis LDP).

Tranne il caso di liste distinte esclusivamente sotto il profilo regionale, una lista deve essere designata come lista privilegiata (cfr. n. 544 qui sopra). Un gruppo di liste congiunte è considerato, rispetto alle altre liste, come lista unica (art. 42 cpv. 1 LDP). Le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono più ammesse (art. 31 cpv. 1, secondo periodo LDP). Le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione non possono essere revocate (art. 31 cpv. 3 LDP). Le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione devono almeno contenere le indicazioni secondo il modulo dell'allegato 3b dell'ODP (RU 1994 2428 = allegato 8; art. 8e cpv. 1 ODP).

Se gruppi o partiti diversi intendono utilizzare la medesima denominazione principale, devono designare una lista privilegiata. Occorre inoltre esigere, in particolare per quanto concerne le liste di partiti differenti, una decisione sulla ripartizione dei suffragi di complemento provenienti da schede
elettorali la cui denominazione è lacunosa. Non è lecito neutralizzare (considerandolo voto non emesso) alcun suffragio di complemento (a prescindere da chi ne risulterebbe penalizzato).

549 L'adeguamento della denominazione della lista non deve invece rendere possibili eventuali congiunzioni; l'articolo 29 capoverso 4 LDP ammette soltanto le modifiche ordinate dal Cantone.

12

Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

55

Controlli e scadenze particolari

551 Oltre ai controlli comparativi su supporto informatico, in ciascun Cantone tutte le candidature devono essere minuziosamente verificate manualmente. Nel periodo in cui vanno effettuati tali controlli ciascun Cantone deve pertanto disporre del personale necessario.

552 Ove necessario, i Cantoni che offrono prestazioni più estese (ad esempio il rilascio d'ufficio delle attestazioni di diritto di voto) devono se necessario anticipare di una settimana la data limite per la presentazione delle proposte di candidatura e la stampa dei giochi di schede. Entro il termine per la presentazione delle proposte di candidatura, notificato obbligatoriamente alle autorità federali, le attestazioni del diritto di voto devono essere raccolte.

56

Notificazioni alla Cancelleria federale

561 I Cantoni devono comunicare senza indugio alla Cancelleria federale, via fax (n. 031 322 58 43 o 031 325 50 53) le proposte di candidatura (art. 21 cpv. 3 LDP). Visto che il termine per il deposito delle proposte scade, a seconda dei Cantoni, il più presto il 4 agosto 2003 e il più tardi il 15 settembre 2003 e il candidato proposto in più liste di diversi Cantoni dev'essere stralciato dalla seconda e dalle successive liste (art. 27 LDP), è indispensabile che trasmettiate immediatamente alla Cancelleria federale le proposte. Le proposte devono essere compilate secondo il modello A (allegato 5) e indicare i dati personali di ciascun candidato (cognome, nome, data di nascita, sesso, professione, luogo di attinenza e domicilio) e il numero rispettivo, consistente nel numero della lista e del posto occupato nella medesima.

Qualsiasi successiva rettifica o congiunzione di liste dev'essere immediatamente comunicata alla Cancelleria federale, via telefax (n. 031 322 58 43 o 031 325 50 53) o per posta elettronica (nrw2003@bk.admin.ch).

562 Nel caso di candidati al servizio della Confederazione occorre prestare particolare attenzione all'indicazione della professione. L'indicazione deve assolutamente figurare già nella proposta, affinché a queste persone possa essere chiesto, ove fossero elette, di scegliere tra il pubblico impiego e il mandato parlamentare, che potrebbero eventualmente essere incompatibili (art. 144 Cost.

[RS 101; http://www.admin.ch/ch/i/rs/101/a144.html]; art. 18 LDP; art. 14a dell'Ordinamento dei funzionari [OF; RS 172.221.10; http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_221_10/a14a.html] in relazione all'art. 2 dell'Ordinanza del 3 luglio 2001 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per l'Amministrazione federale e i Servizi del Parlamento nonché il mantenimento in vigore e l'abrogazione di taluni atti legislativi [Ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale, RS 172.220.111.2; http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_220_111_2/a2.html]), all'art. 2 dell'Ordinanza del 20 dicembre 2000 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi [Ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per le FFS, RS 172.220.112;

13

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http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_220_112/a2.html] e all'art. 2 dell'Ordinanza del 21 novembre 2001 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per la Posta e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi [Ordinanza sull'entrata in vigore della LPers per la Posta, RS 172.220.116; http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_220_116/a2.html]).

563 Indipendentemente dal fatto che la nuova legge sul Parlamento entri in vigore, come previsto, all'inizio della nuova legislatura oppure più tardi, gli impiegati della Confederazione devono dichiarare, qualora siano eletti al Consiglio nazionale, quale delle due cariche incompatibili scelgono; in caso contrario abbandonano la carica non parlamentare al più tardi quattro mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale (art. 18 cpv. 2 LDP).

564 In ogni caso i membri del Consiglio federale, del Consiglio degli Stati e del Tribunale federale come pure la cancelliera della Confederazione o il generale non possono assumere un mandato nel Consiglio nazionale senza aver precedentemente rinunciato alla loro altra carica (art. 144 cpv. 1 Cost.).

565 Alla scadenza del termine per la modifica il Cantone trasmette alla Cancelleria federale entro 24 ore una copia di tutte le liste comprese le indicazioni circa le rettifiche apportate (art. 8d cpv. 4 ODP).

57

Struttura delle schede

Nell'allestire le schede per l'elezione occorre attenersi ai seguenti principi: 571 Le congiunzioni e le eventuali sotto-congiunzioni di liste, validamente convenute con altri gruppi dai firmatari, devono essere indicate sulle schede delle rispettive liste (art. 31 cpv. 2 LDP); 572 Ogni lista dev'essere provvista di un numero (art. 30 cpv. 2 LDP); 573 Ciascun candidato deve ricevere un numero consistente nel numero della lista e del posto occupato nella medesima. Nei Cantoni con dieci e più seggi o liste, i numeri dei candidati devono comprendere quattro cifre (ad es. la 3° candidata della lista 2 ottiene il numero 02.03); inoltre, è raccomandato di assegnare due volte il medesimo numero ai candidati il cui cumulo è stato prestabilito dai loro partiti; 574 Gli aventi diritto di voto devono ricevere un elenco dei dati di tutti i candidati e della denominazione delle liste e delle congiunzioni e sotto-congiunzioni, qualora il vostro Cantone sostituisca le schede elettorali con schede di rilevamento (art. 33 cpv. 1bis e art. 5 cpv. 1, secondo periodo LDP).

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58

Preparazione dei moduli

Se si forniscono agli uffici elettorali i moduli 2 e 4 prestampati recanti la denominazione delle liste e i nomi dei candidati, occorre allestire questi moduli in modo che non possano essere fatte iscrizioni in posti sbagliati. Lo spazio destinato all'iscrizione dei voti non emessi, ad esempio, deve essere lasciato libero soltanto sul modulo 2 dell'ultima lista; sugli altri moduli 2, lo spazio corrispondente deve invece essere barrato. I candidati cumulati dal loro partito devono essere iscritti una sola volta sul modulo 2; essi devono nondimeno essere menzionati nello stesso ordine delle schede prestampate. I candidati ricevono, sui moduli 2 e 3b, un numero identico a quello figurante sulle schede (cfr. n. 573).

6 61

Determinazione dei risultati nell'elezione con sistema proporzionale Modulo 1

611 Nel modulo 1 devono essere iscritti sia il numero delle schede invariate, separatamente per ogni lista, sia le indicazioni corrispondenti delle schede variate.

612 Le schede senza denominazione di partito sono considerate schede variate, ma costituiscono un gruppo a parte; la loro quantità deve pure essere iscritta nel modulo 1, nell'ultima colonna a destra.

62

Determinazione dei risultati nei Comuni

Nei Comuni i risultati sono accertati nel seguente modo:

621

Classificazione delle schede

621.1 Dopo l'apertura delle urne, le schede sono ripartite in schede nulle (art. 38 LDP), schede bianche e schede valide.

621.2 Si contano immediatamente le schede nulle e le schede bianche, se ne iscrive il numero nei moduli 1 e 4 (processo verbale) e si mettono definitivamente da parte (art. 20a LDP).

621.3 Le schede valide sono suddivise in schede invariate e schede variate. Le liste senza intestazione sono considerate schede variate.

621.4 Le schede variate e quelle invariate sono successivamente classificate secondo la denominazione della lista ­ tenuto conto che le schede senza denominazione di lista o di partito formano un gruppo speciale ­ e iscritte nel modulo 1. Il numero delle schede invariate e di quelle variate deve inoltre essere iscritto, separatamente per ogni lista, nei corrispondenti moduli 2, e il totale di tutte le schede invariate e variate, con designazione di partito, nel modulo 4. In questo modulo deve pure essere riportato il numero delle schede senza intestazione già iscritto nel modulo 1.

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622

Procedura per le schede variate

622.1 Le schede variate devono dapprima venir corrette.

622.11 Occorre cancellare con una matita colorata: 622.111 le ripetizioni in soprannumero del nome di un candidato menzionato più di due volte; 622.112 i nomi che non figurano su nessuna lista del circondario elettorale; 622.113 i nomi iscritti in modo illeggibile e i candidati non identificabili; 622.114 i nomi cumulati (doppio voto per determinati candidati) mediante l'uso di virgolette o con i termini «idem», «dito», ecc.; 622.115 i nomi in soprannumero.

622.12 Vanno poi integrati i numeri mancanti dei candidati.

622.13 Occorre controllare se i numeri dei candidati concordano con i nomi. In caso di divergenza tra il nome e il numero, è determinante il nome; il numero deve essere corretto conseguentemente.

622.14 I voti non emessi contano come suffragi di complemento: 622.141 quando una scheda porta un'intestazione di lista che, senza concordare letteralmente con una delle intestazioni pubblicate ufficialmente, non lascia, per il tenore, alcun dubbio sull'identità della stessa; 622.142 quando una scheda non porta alcuna intestazione, o porta un'intestazione non chiara, ma reca il numero progressivo di una lista pubblicata ufficialmente; 622.143 quando una scheda reca la denominazione esatta di una lista e un numero progressivo che non concorda con la denominazione; in questo caso è determinante la designazione della lista (art. 37 cpv. 4 LDP); 622.144 quando una scheda reca solo la denominazione del partito, ancorché quest'ultimo abbia presentato più liste regionali nel Cantone; i suffragi di complemento sono attribuiti alla lista della regione in cui la scheda è stata votata (art. 37 cpv. 2 LDP); 622.145 Se una scheda reca solo il nome del partito, benché nel Cantone quest'ultimo abbia presentato diverse liste non differenziate o non solo differenziate a seconda di criteri regionali, bensì secondo l'età, il sesso o l'ala del partito; in questo caso i suffragi di complemento sono computati nella lista il cui numero progressivo figura sulla scheda; se tale numero manca, i suffragi di complemento sono computati nella lista designata lista privilegiata al momento della notifica (art. 37 cpv. 2bis secondo periodo LDP; cfr. n. 548 qui sopra).

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622.2 Fatta questa operazione, le schede sono numerate progressivamente nell'apposito spazio lasciato in bianco, in alto a destra (o a sinistra); per ogni lista si comincia dal numero 1.

622.3 Successivamente, le schede variate vengono iscritte nei fogli di conteggio, allestiti separatamente per ogni lista e per le liste senza intestazione (modulo 3). Su uno stesso foglio di conteggio possono dunque essere iscritte soltanto le schede recanti la medesima denominazione di lista o soltanto le schede senza denominazione di partito.

622.4 Per ogni lista e per le schede senza intestazione deve essere allestita una ricapitolazione speciale (modulo 3a). I risultati di queste ricapitolazioni sono poi riportati sul modulo 3b (prospetto riassuntivo di tutte le liste) e i totali iscritti in fondo e a destra della tabella.

622.5 A fini del controllo le cifre totali verticali sui moduli 3, 3a e 3b sono divise per il numero dei seggi del Cantone. Il risultato deve corrispondere a quello delle schede verificate.

623

Modulo 2

Sul modulo 2 possono ora essere riassunti i suffragi personali e di partito, sia delle schede invariate, sia di quelle variate.

623.1 Per ogni lista (tranne le schede senza intestazione, cfr. n. 623.3 qui sotto) è compilato un esemplare (con copia) del modulo 2. Nella prima colonna (suffragi delle schede invariate), è iscritto ancora una volta, per ogni nome di candidato non cumulato, il numero suindicato delle schede invariate. In caso di cumulo, è indicato il numero doppio.

623.2 Sulla scorta del modulo 3b, nella seconda colonna sono poi iscritti i suffragi personali di tutte le schede variate (incluse quelle senza intestazione).

623.3 I voti non emessi provenienti dalle schede senza intestazione sono indicati una sola volta nel modulo 2 dell'ultima lista.

624

Modulo 4

I moduli 1­3b sono inseriti nel modulo 4.

624.1 Dapprima devono essere completate nel modulo 4 le indicazioni sulla prima pagina.

624.2 Nell'interno sono iscritti l'uno accanto all'altro e addizionati verso destra i suffragi personali e i suffragi di complemento di ogni lista. Dopo l'iscrizione e l'addizione dei suffragi di tutte le liste di partito, sono sommati verticalmente i numeri recati nelle tre colonne. L'addizione orizzontale del totale dei suffragi personali e del totale dei suffragi di complemento dà il totale di tutti i voti di partito. Nell'apposita linea in basso va riportato il numero dei voti non emessi iscritto nel modulo 2 dell'ultima lista. L'addizione finale dà il totale dei suffragi personali e di complemento e dei voti non emessi. Per verifica, questa somma è divisa per il numero dei 17

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seggi cui ha diritto il Cantone; il quoziente deve corrispondere al numero delle schede valide iscritto nella prima pagina del modulo 4.

63

Ricapitolazione dei risultati elettorali cantonali

631 L'ufficio elettorale cantonale allestisce un processo verbale in doppia copia che deve corrispondere al modulo 5 per contenuto e disposizione.

632 Vi invitiamo a rispettare scrupolosamente l'articolo 40 capoverso 1 LDP e a calcolare il quoziente in modo corretto e conforme al testo della legge, segnatamente anche per quanto concerne i programmi informatici e la ripartizione di mandati tra liste congiunte.

633 L'ufficio elettorale cantonale indica nel processo verbale i candidati eletti e non eletti di ciascuna lista, nell'ordine dei suffragi ottenuti e specificandone i dati personali secondo il modello B (cognome e nome, anno di nascita, professione, luogo di attinenza e domicilio; cfr. allegato 6), come anche il rispettivo numero consistente nel numero della lista e in quello del posto occupato nella medesima.

64

Diagramma

Per le operazioni di spoglio abbiamo compilato un diagramma illustrante lo svolgimento preciso dell'iscrizione dei risultati nei moduli. Ve ne trasmettiamo un esemplare pregandovi di chiarire il fabbisogno del vostro Cantone. Il numero desiderato di esemplari può essere ottenuto, a prezzo di costo, presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (Vendita delle pubblicazioni), 3003 Berna, per il tramite della Cancelleria federale. Le ordinazioni devono essere trasmesse entro il 31 marzo 2003.

7 71

Informazione e procedura di ricorso Notificazione dei risultati

Vi invitiamo a provvedere, con tutti i mezzi adeguati, affinché l'accertamento dei risultati delle elezioni abbia luogo il più presto possibile e in modo corretto. A tale scopo, favorite chiedere agli organi ufficiali (autorità comunali, circondariali e distrettuali) designati a tal fine nel vostro Cantone, di notificare immediatamente i risultati dell'elezione, per fax, telefono o posta elettronica, alla vostra Cancelleria di Stato o a qualsiasi altro ufficio centrale da voi indicato. La Cancelleria di Stato, o l'ufficio centrale trasmetterà immediatamente dopo l'accertamento alla Cancelleria federale via telefax (n. 031 322 58 43 o 031 325 50 53) il risultato del Cantone senza attendere la scadenza del termine di ricorso.

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72

Invio immediato alla Cancelleria federale di una copia del processo verbale

Una copia del processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone (moduli 4 e 5) dev'essere trasmessa immediatamente, quindi ancora prima della scadenza del termine di ricorso e senza essere firmata, alla Cancelleria federale (art. 13 cpv. 3 ODP). Secondo l'articolo 14 capoverso 2 ODP, all'Ufficio federale di statistica (UST) devono essere inviate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, tutte le schede, imballate separatamente per Comune e, da parte dei Cantoni con il sistema proporzionale, i moduli 1­4.

Visto che per il momento non è ancora stabilito dove saranno effettuati i rilevamenti dell'UST e considerato che l'UST non necessita più da tutti i Cantoni tutti i documenti, l'UST si accorderà a tempo debito con i Cantoni in merito alla trasmissione dei dati e del materiale. La crescente informatizzazione delle procedure non esonera tuttavia i Cantoni dall'obbligo di riempire il modulo 3b o di trasmettere al suo posto un documento elettronico equivalente.

73

Procedura di ricorso

Secondo l'articolo 77 capoverso 2 LDP, il ricorso dev'essere presentato mediante invio raccomandato al Governo del Cantone entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale. Giusta l'articolo 79 capoverso 1 LDP, il Governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. La decisione del Governo può, secondo l'articolo 82 LDP, essere impugnata presso il Consiglio nazionale entro cinque giorni dalla sua notificazione.

731 Tutti i ricorsi devono poter essere trattati tra il 19 ottobre 2003, giorno dello scrutinio, e il 1° dicembre 2003, giorno della seduta costitutiva del Consiglio nazionale. Poiché il termine di ricorso decorre dal giorno seguente la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale, vi invitiamo a prendere ogni provvedimento utile affinché i risultati secondo il modulo 5 siano pubblicati nel corso della settimana dopo la votazione ma il più tardi martedì 28 ottobre 2003, nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione dei rimedi di diritto (art. 52 cpv. 2 LDP); tre esemplari dell'edizione devono inoltre essere inviati immediatamente alla Cancelleria federale.

732 Per l'indicazione dei rimedi giuridici, raccomandiamo la formula seguente: «Contro questa elezione può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro tre giorni (art. 77 segg. LDP). Il ricorso va inviato mediante invio raccomandato al Governo cantonale».

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733 Se necessario, occorre prevedere un numero speciale del Foglio ufficiale. Soltanto in questo modo potremo essere in possesso di eventuali ricorsi al Consiglio nazionale contro decisioni del Consiglio di Stato, ancora prima dell'inizio della sessione.

734 L'originale firmato del processo verbale dell'ufficio elettorale cantonale (modulo 5 o in casi speciali, previo accordo, modulo 4) deve essere trasmesso al Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 ODP).

735 Vi preghiamo di trasmettere senza indugio alla Cancelleria federale (Consiglio nazionale, c/o WB U 152, 3003 Berna, Fax 031 322 58 43 o 031 325 50 53) una copia di tutti i ricorsi ricevuti, affinché la Commissione della verificazione dei poteri del Consiglio nazionale possa esaminare, prima della seduta costitutiva di questo Consiglio, eventualmente anche i casi riguardo ai quali il Governo cantonale non ha ancora deciso entro la data della seduta commissionale.

736 Per evitare ulteriori indugi nella procedura di ricorso, la decisione del Governo cantonale dovrebbe essere immediatamente notificata al ricorrente e inviata assolutamente per espresso/invio raccomandato. Soltanto in questo modo si può scongiurare il rischio che all'inizio del periodo di legislatura la deputazione del vostro Cantone non possa partecipare a tempo debito ai dibattiti del nuovo Consiglio nazionale. Una copia della vostra decisione su ricorso compresa l'indicazione della data e del modo di spedizione dev'essere immediatamente inviata alla Cancelleria federale (art. 79 cpv. 3 LDP). In effetti, il termine per impugnare la decisione al Consiglio nazionale decorre soltanto dalla notificazione della medesima.

Per l'indicazione dei rimedi giuridici occorre utilizzare la formula seguente: «Contro questa decisione può essere interposto ricorso al Consiglio nazionale entro cinque giorni (art. 82 LDP). Il ricorso va inviato mediante invio raccomandato a: Consiglio nazionale, c/o Cancelleria federale, WB U 152, 3003 Berna».

La presentazione di un ricorso presso il dipartimento incaricato della sua istruzione anziché dinanzi al Consiglio di Stato non può costituire un motivo per non entrare nel merito o per respingere il ricorso; per una causa concernente un ricorso in materia di elezioni federali questo contraddirebbe l'articolo 8 PA (RS 172.021) secondo cui l'autorità che si
reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente.

Per quanto attiene ai ricorsi in materia elettorale interposti dinanzi al Governo cantonale, l'articolo 78 LDP esige soltanto che il ricorrente motivi il ricorso con una breve esposizione dei fatti. Il ricorrente deve quindi indicare con sufficiente precisione il luogo e il momento in cui si sono verificati i fatti contestati. L'autorità di ricorso deve tuttavia accertare d'ufficio i fatti e decidere la causa applicando d'ufficio il diritto.

737 Qualora le irregolarità contestate non possano aver avuto alcun influsso determinante sull'esito dell'elezione ciò non costituisce più un motivo per non entrare nel merito; vi invitiamo tuttavia a respingere senza esame approfondito siffatti ricorsi insufficientemente motivati (art. 79 cpv. 2bis LDP).

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Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

738 Occorre se del caso precisare, nell'indicazione dei rimedi di diritto di una decisione su ricorso pronunciata da un Governo cantonale, il numero di copie del ricorso che vanno inviate.

739 Tutte le decisioni prese su ricorsi che non sono manifestamente temerari o contrari alla buona fede sono gratuite (art. 86 LDP; GAAC 60.72 n. 4.1 e 4.2).

74

Informazione degli eletti

Vi invitiamo infine ad informare immediatamente per scritto ogni eletto circa la sua elezione (art. 52 cpv. 1 LDP).

8 81

Processi verbali Ordinazione dei moduli

L'articolo 8 capoverso 2 ODP stabilisce che i Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio (n. 1­5), a prezzo di costo, presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (Vendita delle pubblicazioni), 3003 Berna, per il tramite della Cancelleria federale. In allegato, vi trasmettiamo pertanto un gioco completo dei moduli in formato originale (modelli di tali moduli sono pubblicati nell'allegato 2 ODP [RU 1978 721­741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426­2428, 2002 1757]).

82

Termine per l'ordinazione

Vi preghiamo di ordinare i moduli, come anche i modelli A e B, alla Cancelleria federale, entro il 15 giugno 2003, e di utilizzare a tal fine il bollettino d'ordinazione (allegato 2) sul quale è necessario indicare esattamente quanti esemplari di ogni modulo vi occorrono.

Vi ricordiamo che si tratta di moduli senza designazione di partito e senza nomi di candidati.

9

Scadenzario

Alla circolare è allegata una lista di controllo cronologica (allegato 1) che indica i termini per determinati lavori e per l'informazione delle autorità federali. Per garantire lo svolgimento corretto delle elezioni del Consiglio nazionale, vi preghiamo di provvedere affinché tutti questi termini siano scrupolosamente rispettati.

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Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

Gradite, onorevoli Presidenti del Consiglio di Stato, Gentili Signore e Signori, i sensi della nostra massima stima.

18 dicembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato 1

Lista di controllo cronologica A:

Preparazione amministrativa

a. da parte dei Cantoni no.

Numero nella circolare

Operazione

Ultimo termine ordinario

1.

53

Domande di modificazione dei moduli

31 dicembre 2002

2.

52

Notificazione del termine cantonale di presentazione delle candidature e del termine per la modifica (art. 8a ODP)

1° marzo 2003

3.

64

Ordinazione del diagramma presso la Cancelleria federale «Classificazione delle schede ricevute/ delle schede variate»

31 marzo 2003

4.

54

Invito a presentare le proposte di candidatura

31 maggio 2003

5.

352

Annuncio delle eccezioni nell'organizzazione degli uffici elettorali comunali (Allegati 3 e 4)

15 giugno 2003

6.

81 + 82

Ordinazione dei moduli e dei modelli A e B (Allegati 2, 5 e 6)

15 giugno 2003

b. da parte dei partiti (facoltativa) no.

Numero nella circolare

Operazione

Ultimo termine ordinario

7.

545

Invio alla Cancelleria federale dei documenti di registrazione per l'iscrizione volontaria nel registro dei partiti

1° marzo 2003

23

Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

Allegato 1 (seguito)

B:

Presentazione delle candidature e rettifica delle liste

no.

Numero Fase nella circolare

Giorno Se il termine di presentazione delle candidature è il: della settimana 4.8.

11.8. 18.8. 25.8. 1.9.

8.9.

15.9.

I.

541

Lunedì 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9.

II.

561

III.

561 + 543

IV.

561

V.

561

VI.

548 + 561

VII. 548 + 561

VIII. 561 + 565

IX.

24

561 + 565

Consegna delle proposte di candidatura (art. 21 LDP) Notifica delle proposte alla Cancelleria federale (art. 21 cpv. 3 LDP) (fax 031 322 58 43 o 031 325 50 53) Stralcio di candidature plurime sulle liste di un Cantone (art. 27 cpv. 1 LDP) Notificazione degli stralci alla Cancelleria federale (fax 031 322 58 43 o 031 325 50 53 o e-mail: nrw2003@bk.admin.ch) e invio ai rappresentanti delle liste Stralcio da parte della Cancelleria federale delle candidature plurime su liste di diversi Cantoni (art. 27 cpv. 2 LDP) Rettifica dei difetti (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine breve per la rettifica (7 giorni) Rettifica dei difetti (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine normale per la rettifica (14 giorni) Notifica alla Cancelleria federale dei cambiamenti risultanti dalla rettifica delle liste (fax 031 322 58 43 o 031 325 50 53 o e-mail: nrw2003@bk.admin.ch) con termine breve per la rettifica (7 giorni) Notifica alla Cancelleria federale dei cambiamenti risultanti dalla rettifica delle liste (fax 031 322 58 43 o 031 325 50 53 o e-mail: nrw2003@bk.admin.ch) con termine normale per la rettifica (14 giorni)

Martedì 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

Martedì 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

Merco- 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

ledì

Giovedì

7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Lunedì 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9.

Lunedì 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9. impossibile Martedì 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9.

Martedì 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9. impossibile

Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

Allegato 1 (fine)

C:

Elezione e accertamento dei risultati

lett.

Numero nella circolare

Fase

Ultimo termine ordinario

a.

­

Pubblicazione delle liste (art. 32 LDP)

Nel prossimo numero del Foglio ufficiale cantonale

b.

36­364

Consegna delle schede e delle guide elettorali (art. 33 e 34 LDP) agli elettori e alla Cancelleria federale

9 ottobre 2003 (per gli Svizzeri all'estero fine settembre 2003)

c.

Introduzione Giorno dell'elezione

19 ottobre 2003

d.

71, 72 e 37

Trasmissione dei risultati alla Cancelleria federale

Immediatamente dopo il conteggio

e.

74

Informazione dei candidati eletti

Immediatamente dopo la determinazione dei risultati

f.

731­733 e 37

Pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale; invio di tre esemplari del Foglio ufficiale cantonale alla Cancelleria federale

28 ottobre 2003

g.

734 e 37

Invio dell'originale firmato del processo verbale (modulo 5, eventualmente modulo 4) alla Cancelleria federale

Immediatamente dopo la scadenza del termine di ricorso, eventualmente dopo la decisione del Governo cantonale concernente un ricorso

h.

735 e 37

Invio alla Cancelleria federale di una copia di tutti i ricorsi ricevuti dal Governo cantonale

Immediatamente dopo aver ricevuto il ricorso

i.

736, 737 e 37

Invio per espresso/invio raccomandato della decisione del Governo cantonale al ricorrente e alla Cancelleria federale

Il giorno seguente la decisione del Governo cantonale, ma il più tardi il 13 novembre 2003

j.

72 e 37

Invio di tutte le schede e dei moduli 1­4 all'Ufficio federale di statistica

Entro dieci giorni dopo lo scadere del termine di ricorso, ma il più tardi entro il 13 novembre 2003

25

Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

Nationalratswahlen 2003 Elections au Conseil national 2003 Elezione del Consiglio nazionale 2003

Anhang 2 Appendice 2 Allegato 2

Bestellschein für neutrale ­ Formulare 1­5 (= ohne Vordruck von Listen- und ­ Modelle A und B Kandidatennamen) ­ Musterformulare «Wahlvorschlag» und «Listenverbindung» Commande de ­ formules neutres 1 à 5 (= sur lesquelles ne figurent ni ­ modèles neutres A et B listes, ni noms de candidats) ­ Formules types «Liste de candidats» et «Apparentement» Bollettino di ordinazione dei ­ moduli 1­5 (= senza indicazione delle liste, né dei ­ modelli A e B candidati) ­ Modelli di moduli «Proposte di candidatura» e «Congiunzione di liste»

(Bis am 15. Juni 2003 an die Bundeskanzlei einzusenden) (A envoyer à la Chancellerie fédérale jusqu'au 15 juin 2003) (Da inviare alla Cancelleria federale entro il 15 giugno 2003) Kanton Canton Cantone Formular Formule Modulo 1 2 3 3a 3b 4 5 5a 5b

Anzahl Nombre Numero

Ort/Lieu/Luogo

26

Abzuliefern an à envoyer à da inviare a Anzahl Musterformular Nombre Formules types Numero Modelli di moduli Wahlvorschlag Liste de candidats Proposte di candidatura Listenverbindung Apparentement Congiunzione di liste Modell Anzahl Modèle Nombre Modello Numero A B Datum/Date/Data Unterschrift/Signature/Firma

Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

Nationalratswahlen 2003 Elections au Conseil national 2003 Elezione del Consiglio nazionale 2003

Anhang 3 Appendice 3 Allegato 3

Kanton Canton Cantone Verzeichnis der politischen Gemeinden ohne eigenes Wahlbüro Liste des communes politiques sans bureau électoral Elenco dei comuni politici senza ufficio elettorale proprio Name der politischen Gemeinde ohne eigenes Wahlbüro

Die Auszählung der Wahlzettel aus nebenstehender Gemeinde erfolgt in der Gemeinde

Nom de la commune politique sans bureau électoral

Le dépouillement des bulletins électoraux de la commune ci-contre est effectué dans la commune de

Nome del Comune politico senza ufficio elettorale proprio

Lo spoglio delle schede del Comune a lato ha luogo nel Comune di

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Per eventuali informazioni rivolgersi a

Name

)

Nom

)

Nome

)

Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma

27

Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Circolare

Nationalratswahlen 2003 Elections au Conseil national 2003 Elezione del Consiglio nazionale 2003

Anhang 4 Appendice 4 Allegato 4

Kanton Canton Cantone Verzeichnis der politischen Gemeinden mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen) Liste des communes politiques ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement) Elenco dei comuni politici con più uffici elettorali Name der politischen Gemeinde mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen)

Bezeichnung (Name) der Wahlbüros oder Zählkreise

Nom de la commune politique ayant Désignation (nom) des bureaux électoraux plusieurs bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement (bureaux de dépouillement) Comune politico con più uffici o circondari elettorali

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Per eventuali informazioni rivolgersi a Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma

28

Designazione degli uffici o circondari elettorali

Name

)

Nom

)

Nome

)

29

n. del candidato

KandidatenNr.

No du candidat

Kanton: Canton: Cantone:

den le , il

Nome

Prénom

Nom

Cognome

Vorname

Name

20

Liste Nr.: Liste no: Lista n.:

nato giorno/mese/anno

né jour/mois/année

geboren Tag/Monat/Jahr

Professione

Profession

Beruf

Stempel der kantonalen Behörde: Sceau de l'autorité cantonale: Bollo dell'autorità cantonale:

Sesso

Sexe

Geschlecht

Bezeichnung: Dénomination: Denominazione:

Wahlvorschläge/Liste de candidats/Lista dei candidati

Wahl des Nationalrates 2003 Election du Conseil national 2003 Elezione del Consiglio nazionale 2003

Elezioni del Consiglio nazionale 2003. Circolare

Domicilio

Domicile

Wohnort

Unterschrift: signature: firma:

Attinenza

Lieu d'origine

Heimatort

Modell Modèle Modello

A

Anhang 5 Appendice 5 Allegato 5

30

n. del candidato

Cognome

Kandidaten-Nr. Name No du candidat Nom

Kanton: Canton: Cantone:

den le , il 20

Professione

Profession

Beruf

Bezeichnung: Dénomination: Denominazione:

Stempel der kantonalen Behörde: Sceau de l'autorité cantonale: Bollo dell'autorità cantonale:

nato



Nome

geb.

Vorname

Prénom

Liste Nr.: Liste no: Lista n:

Attinenza

Lieu d'origine

Heimatort

Unterschrift: signature: firma:

Domicilio

Domicile

Wohnort

Zahl der für die Kandidatinnen und Kandidaten erhaltenen Stimmen/ Nombre de suffrages obtenus par les candidats/Numero dei voti ottenuti dai candidati

Wahl des Nationalrates 2003 Election du Conseil national 2003 Elezione del Consiglio nazionale 2003

Elezioni del Consiglio nazionale 2003. Circolare

Voti

Suffrages

Stimmen

Modell Modèle Modello

B

Anhang 6 Appendice 6 Allegato 6

Anhang 7, S. 1 Appendice 7, p. 1 Allegato 7, pag. 1 Anzahl Nationalratssitze/Nombre de sièges au Conseil national/Numero dei seggi

Cognome

n.

Nome

Prénom

Sesso

Sexe

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Date de naissance (jour/mois/année)

Rue

Strasse

Professione Via

Profession

Beruf

n.



Nr.

NPA

NPA

PLZ

Domicilio

Lieu de domicile

Wohnort

NPA

NPA

PLZ

Attinenza

Lieu d'origine

Heimatort

Firma

Signature

Unterschrift

Osservazioni *

Remarques *

Bemerkungen *

Controllo (lasciare in bianco)

Contrôle (laisser en blanc)

Kontrolle (leer lassen)

31

* Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu.

* Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Ces deux personnes ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l'obligation de donner s'il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.

* In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

......

Nom

GeGeburtsdatum schlecht (Tag/Monat/Jahr)



Vorname

Name

3.

Nr.

Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt)/Numéro de la liste (attribué par le canton)/Numero della lista (assegnato dal Cantone):

2.

Kandidaturen/Candidatures/Candidature

Bezeichnung des Wahlvorschlags/Dénomination de la liste de candidats/ Denominazione della proposta:

Evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel: Le cas échéant, adjonction de l'âge, du sexe, de la région ou de l'aile d'appartenance: Ev. specificazione di sesso, appartenenza a un gruppo, regione o età:

1.

B

A

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom/Renouvellement intégral du Conseil national du/Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del

Kanton/Canton/Cantone

Elezioni del Consiglio nazionale 2003. Circolare

Cognome

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Via

Rue n.

N° NPA

NPA

PLZ Domicilio

Lieu de domicile

Wohnort Firma

Signature

Unterschrift

Osservazioni *

Remarques *

Bemerkungen *

Controllo (lasciare in bianco)

Contrôle (laisser en blanc)

Kontrolle (leer lassen)

Anhang 7, S. 2 Appendice 7, p. 2 Allegato 7, pag. 2

32

......

* Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik "Bemerkungen" zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben.

Falls die Partei im Kanton einen einzigen Wahlvorschlag einreicht, genügen in diesem Falle die Unterschriften jener Personen, welche das Präsidium und das Sekretariat der Kantonalpartei ausüben; das kantonale Unterschriftenquorum entfällt.

* Le parti politique qui s'est fait enregistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification. Si le parti ne dépose qu'une seule liste de candidats dans le canton, les signatures du président et du secrétaire du parti cantonal suffiront. Le quorum cantonal sera donc sans objet.

* Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica "Osservazioni" deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto.

Se il partito presenta inoltre una sola proposta nel Cantone, basta la firma delle persone preposte alla presidenza e alla segreteria del partito cantonale; l'obbligo di far firmare la proposta da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale decade.

Nome

Date de naissance (jour/mois/année)

Nr.

n.

Prénom

Strasse

Nom



Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)

Name

Nr.

Vorname

(Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags (Autres) signataires de la liste (Altri) firmatari della proposta

C

Elezioni del Consiglio nazionale 2003. Circolare

Elezioni del Consiglio nazionale 2003. Circolare

Anhang 8 Appendice 8 Allegato 8 Kanton Canton Cantone

Anzahl Nationalratssitze Nombre de sièges au Conseil national Numero dei seggi

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom Renouvellement intégral du Conseil national du Elezioni del Consiglio nazionale del Listenverbindung Apparentement Congiunzione di liste Die unterzeichnenden Vertreterinnen/Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für miteinander verbunden: Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national: I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale: Nr.

N° n.

Bezeichnung Dénomination Denominazione

Vertreter/Vertreterin Mandataire des signataires Rappresentante Name Unterschrift Nom Signature Cognome Firma

Bemerkungen * Remarque * Osservazioni *

Ort Lieu Luogo

Datum Date Data

....

* Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen anderen Liste(n) die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen gleichen Namens, die sich einzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden.

* Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée.

Le sous-apparentement n'est possible qu'entre listes de même dénomination qui ne se différencient les unes des autres que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement.

* All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista.

La sotto-congiunzione è permessa soltanto fra liste di uguale denominazione, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare la regione, il sesso, l'età, l'appartenenza a un gruppo dei candidati.

33