Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2003) del 24 settembre 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20032, decreta:
Art. 1 1
È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 26 febbraio 2003 (Programma d'armamento 2003).
2
Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di 407 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.
Art. 2 1
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
2
I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3230.002, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 3 giugno 2003
Consiglio degli Stati, 24 settembre 2003
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
1 2
RS 101 FF 2003 2228
2003-0031
5997
Programma d'armamento 2003. DF
Appendice
Elenco dei crediti d'impegno Progetti
Credito d'impegno fr.
Difesa aerea
407 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2003
407 000 000
5998