Decreto federale sul finanziamento dei provvedimenti in favore dei disabili nel settore dei trasporti pubblici del 18 giugno 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 17 della legge del 13 dicembre 20022 sui disabili; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 20003, decreta: Art. 1 È approvato un limite di spesa di 300 milioni di franchi per il finanziamento dei provvedimenti in favore dei disabili nel settore dei trasporti pubblici.

Art. 2 1

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Il presente decreto federale entra in vigore contemporaneamente alla legge del 13 dicembre 2002 sui disabili.

2

Consiglio degli Stati, 2 ottobre 2001

Consiglio nazionale, 18 giugno 2002

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

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RS 101 RS 151.3; RU 2003 4487 FF 2001 1477

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2000-2445

Finanziamento dei provvedimenti in favore dei disabili nel settore dei trasporti pubblici. DF

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