Legge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero

Disegno

(Legge sul Museo nazionale, LMu) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20022, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

La presente legge si prefigge di contribuire alla conservazione e allo sviluppo di una collezione rappresentativa di testimonianze della cultura del Paese nonché di trasmettere il patrimonio culturale al pubblico e alle generazioni future.

Art. 2

Forma giuridica e sede del Museo nazionale svizzero

1

La Confederazione istituisce per il Museo nazionale svizzero una fondazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Zurigo.

2 La Fondazione è autonoma per quanto concerne l'organizzazione e la gestione e tiene una contabilità propria.

Sezione 2: Settori di attività Art. 3

Compiti

1

La Fondazione gestisce i suoi musei, segnatamente il Museo nazionale di Zurigo e la sede romanda presso il Castello di Prangins. Amministra inoltre le sedi esterne, ossia il Castello di Wildegg, il Museo doganale svizzero alle Cantine di Gandria, la Casa della corporazione zur Meisen e il Museo della Bärengasse a Zurigo, il Forum della storia svizzera a Svitto e il Museo degli automi musicali a Seewen SO.

2

La Fondazione ha segnatamente i compiti seguenti: a.

1 2

amministra, completa e preserva le collezioni di oggetti significativi dal profilo culturale e storico (oggetti da collezione) e li rende accessibili. Mira a costituire una collezione rappresentativa; RS 101 FF 2003 461

2001-0421

535

Legge sul Museo nazionale

b.

rende noto il contesto storico degli oggetti da collezione favorendo in tal modo la comprensione del presente e la configurazione del futuro;

c.

conduce ricerche nell'ambito del suo settore di compiti;

d.

contribuisce allo sviluppo e al coordinamento dei musei nazionali e internazionali;

e.

si adopera per impedire l'esodo di importanti beni culturali del Paese.

3

La Fondazione stimola l'autoconsapevolezza e la comprensione e contribuisce alla coesione nazionale e al dialogo tra le culture.

4 Nell'ambito della sua attività tiene conto delle necessità delle diverse regioni del Paese e fa in modo di essere presente in tutte le regioni linguistiche.

Art. 4

Forme dell'adempimento dei compiti

Per adempiere i suoi compiti la Fondazione può effettuare tutti i negozi giuridici necessari, segnatamente: a.

collaborare con istituzioni, enti e terzi;

b.

partecipare a istituzioni e enti, dirigerli e conferire diritti ad essi o a terzi;

c.

fondare società o partecipare a società;

d.

acquistare, amministrare o alienare fondi e installazioni.

Art. 5

Attività commerciali accessorie

1

La Fondazione può, nell'osservanza dei principi dell'economia di mercato, fornire prestazioni a terzi e conferire loro diritti dietro compenso, sempre che questo sia in stretta relazione con i suoi compiti e non ne pregiudichi l'adempimento.

2

La Fondazione può, segnatamente: a.

fornire prestazioni a musei e istituzioni simili;

b.

dirigere aziende accessorie o affidarne la direzione a terzi;

c.

mettere a disposizione di terzi oggetti, riproduzioni, stabili e immobili o concedere loro diritti su di essi.

3

La Fondazione è tenuta ad allestire la contabilità aziendale in modo tale che i costi e i proventi delle singole prestazioni possano essere esposti dettagliatamente. Un sovvenzionamento trasversale delle attività commerciali accessorie è vietato.

4

Per quanto concerne le attività commerciali accessorie, la Fondazione sottostà alle medesime prescrizioni in materia di diritto della concorrenza come gli offerenti privati.

536

Legge sul Museo nazionale

Art. 6 1

Collaborazione con la Confederazione

Nell'ambito dei compiti della Fondazione, il Consiglio federale può: a.

chiedere la collaborazione della Fondazione per questioni riguardanti la salvaguardia di beni culturali importanti e il confronto con la loro storia e tradizione;

b.

consultare la Fondazione per l'elaborazione di atti normativi e nell'ambito della cooperazione internazionale;

c.

affidare alla Fondazione l'amministrazione di patrimoni e infrastrutture a destinazione vincolata.

2

Il Consiglio federale, l'Assemblea federale e altre autorità federali possono utilizzare gli immobili e i musei della Fondazione come luoghi di rappresentanza per manifestazioni speciali.

Art. 7

Collaborazione internazionale

1

La Fondazione pratica uno scambio culturale attivo. Può organizzare manifestazioni internazionali nonché collaborare con istituzioni di altri Paesi e con organizzazioni internazionali.

2

Il Consiglio federale può, di propria competenza, concludere accordi internazionali, sempre che necessario ai fini della cooperazione internazionale della Fondazione, segnatamente negli ambiti seguenti: a.

scambio di oggetti da collezione o di esposizioni;

b.

scambio e perfezionamento di persone attive nell'ambito museografico;

c.

elaborazione di principi internazionali nel settore dello scambio di beni culturali e dell'attività museale.

Sezione 3: Mandato di prestazioni e convenzione sulle prestazioni Art. 8 1

Il Consiglio federale assegna alla Fondazione un mandato di prestazioni.

2

Il Dipartimento competente conclude annualmente con la Fondazione una convenzione sulle prestazioni.

3

Il mandato di prestazioni e la convenzione sulle prestazioni possono essere modificati previo adeguamento dell'indennità.

537

Legge sul Museo nazionale

Sezione 4: Organizzazione Art. 9

Organi

Gli organi della Fondazione sono: a.

il Consiglio di fondazione;

b.

il Direttore;

c.

l'Ufficio di revisione.

Art. 10

Consiglio di fondazione

1

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione ed è composto di cinque a sette membri.

2 Il Consiglio federale nomina il Consiglio di fondazione e ne designa il presidente.

Tiene conto, oltre che della qualifica professionale dei candidati, degli interessi dei Cantoni di ubicazione, segnatamente dei Cantoni di Zurigo e di Vaud, nonché degli interessi del Cantone di Ginevra e della città di Zurigo.

3

Il Consiglio di fondazione ha i compiti seguenti: a.

fissa l'orientamento strategico e gli strumenti di direzione della Fondazione;

b.

propone al Consiglio federale la nomina del Direttore;

c.

rappresenta gli interessi della Fondazione nell'elaborazione del mandato di prestazioni e della convenzione sulle prestazioni;

d.

approva il piano di gestione e il preventivo sulla scorta degli obiettivi definiti nel mandato di prestazioni e nella convenzione sulle prestazioni;

e.

sorveglia l'adempimento del mandato di prestazioni e della convenzione sulle prestazioni e fa rapporto al Dipartimento;

f.

propone al Consiglio federale l'importo dell'indennità che la Confederazione deve versare;

g.

approva il regolamento organizzativo della Fondazione su proposta del Direttore e emana le prescrizioni interne;

h.

approva il rapporto di gestione e i conti annuali;

i.

nomina gli altri membri della Direzione su proposta del Direttore;

j.

emana il regolamento sul personale della Fondazione, che deve essere approvato dal Consiglio federale;

k.

prende le decisioni che gli incombono in veste di datore di lavoro giusta l'articolo 3 lettera c della legge del 23 giugno 20003 sulla Cassa pensioni della Confederazione;

l.

adempie tutti i compiti che la presente legge non assegna a un altro organo.

3

538

RS 172.222.0

Legge sul Museo nazionale

Art. 11

Direttore

1

Il Direttore è nominato dal Consiglio federale su proposta del Consiglio di fondazione.

2

Il Direttore ha i seguenti compiti: a.

è il superiore gerarchico dei membri della Direzione e degli altri collaboratori in conformità all'organizzazione interna;

b.

dirige la Fondazione insieme ai membri della Direzione, secondo i principi della delega e della definizione concordata degli obiettivi;

c.

è responsabile della gestione nei confronti del Consiglio di fondazione;

d.

elabora le concezioni strategiche e le sottopone al Consiglio di fondazione;

e.

rappresenta la Fondazione verso l'esterno.

Art. 12

Ufficio di revisione

1

L'Ufficio di revisione è designato dal Consiglio federale.

2

L'Ufficio di revisione verifica: a.

la contabilità;

b.

i rapporti relativi all'adempimento del mandato di prestazioni e della convenzione sulle prestazioni;

c.

il corretto funzionamento dei sistemi di pianificazione, controllo, soprintendenza e resoconto della Fondazione.

3 l'Ufficio di revisione informa il Consiglio federale, il Dipartimento e il Consiglio di fondazione in merito ai risultati delle verifiche.

Sezione 5: Oggetti da collezione e musei Art. 13

Oggetti da collezione della Confederazione

1

La Confederazione dà in usufrutto alla Fondazione, affinché essa possa adempiere i propri compiti, le sue collezioni e i suoi oggetti da collezione gestiti dal Museo nazionale svizzero.

2

I nuovi oggetti da collezione che la Fondazione acquista con mezzi della Confederazione sono di proprietà di quest'ultima. La Fondazione riceve detti oggetti in usufrutto.

3

I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico stipulato tra la Confederazione e la Fondazione.

4 L'usufrutto è valido per la durata di validità della presente legge, al massimo però per la durata massima giusta l'articolo 749 capoverso 2 del Codice civile4. Può essere prorogato.

4

RS 210

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Legge sul Museo nazionale

5 L'Ufficio federale competente decide in merito alla destinazione degli oggetti da collezione che appartengono alla Confederazione e che la Fondazione non utilizza più.

6

La Confederazione può dare in usufrutto alla Fondazione altri oggetti da collezione o collezioni. Il mandato di prestazioni, la convenzione sulle prestazioni e l'indennità vengono adeguati in modo corrispondente.

Art. 14

Oggetti da collezione risultanti dall'adempimento di compiti della Confederazione

1 I servizi e gli organi della Confederazione e gli altri enti incaricati di compiti federali collezionano, a complemento dell'attività della Fondazione, oggetti scelti di particolare valore storico-culturale, che sono in relazione con l'adempimento dei loro compiti.

2 Mettono questi oggetti temporaneamente e gratuitamente a disposizione della Fondazione se essa ne fa richiesta.

Art. 15

Oggetti da collezione di terzi

1

La Fondazione può stipulare con il Cantone e la città di Zurigo convenzioni di diritto pubblico relative alla loro collaborazione. Le prestazioni della Fondazione e della Confederazione vanno indennizzate.

2

La Fondazione può stipulare convenzioni per il trasferimento dei rapporti di diritto con altri terzi che hanno affidato oggetti da collezione al Museo nazionale svizzero con riserva di proprietà.

3 I diritti, le decisioni, gli oneri e le condizioni dei donatori sono vincolanti per la Fondazione.

Art. 16

Immobili

1

La Confederazione mette a disposizione della Fondazione, per l'adempimento dei suoi compiti, i musei e gli immobili utilizzati dal Museo nazionale svizzero prima dell'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli aspetti seguenti:

2

a.

le necessità museali particolari per quanto concerne l'esercizio e lo sfruttamento;

b.

la possibilità di metterli a disposizione di terzi;

c.

la rappresentanza da parte della Fondazione dei diritti immateriali sugli immobili nell'ambito della legislazione in vigore.

Il valore degli immobili messi a disposizione della Fondazione va conservato.

3

I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico stipulato tra la Confederazione e la Fondazione.

4

Viene fissata un'indennità che tenga conto del carattere pubblico e della destinazione degli immobili e dei musei; essa può essere compensata o condonata.

540

Legge sul Museo nazionale

5

L'Assemblea federale può dare in esercizio alla Fondazione altri immobili e musei con o senza collezioni. Su proposta del Consiglio di fondazione, il Consiglio federale può sopprimere sedi esterne. Il mandato di prestazioni concluso con la Fondazione, la convenzione sulle prestazioni e l'indennità vengono adeguati in modo corrispondente.

Sezione 6: Finanziamento Art. 17 1

Modalità di finanziamento

La Fondazione finanzia le sue attività attraverso: a.

l'indennità della Confederazione;

b.

i mezzi della Confederazione destinati ad acquistare oggetti da collezione;

c.

gli introiti risultanti dalla gestione dei musei e dalle attività commerciali accessorie;

d.

gli introiti risultanti dalla collaborazione con terzi;

e.

le liberalità.

2

La Fondazione opera attivamente al fine di ottenere introiti e mezzi da terzi; si adopera affinché l'adempimento dei suoi compiti non ne risulti pregiudicato.

3

L'Assemblea federale decide un limite di spesa con un decreto federale semplice.

4

Per mezzo dell'indennità la Confederazione fa in modo che la Fondazione possa adempiere il suo mandato di prestazioni. Tiene conto delle possibilità di autofinanziamento della Fondazione.

Art. 18

Traffico dei pagamenti e mutui

1

La Fondazione dispone di un conto corrente presso la Confederazione.

2

Investe le eccedenze presso la Confederazione, ai tassi di mercato.

3

Può accendere mutui presso la Confederazione ai tassi di mercato per assicurare la sua solvibilità segnatamente in caso di grandi progetti o in casi eccezionali per acquistare importanti oggetti da collezione o per allestire esposizioni particolari.

4

La Confederazione e la Fondazione disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Art. 19

Rimunerazione

La Fondazione si fa rimunerare alle condizioni di mercato per le sue prestazioni e per il trasferimento di diritti, sempre che i limiti del suo mandato lo consentano.

Pubblica le aliquote applicabili di volta in volta.

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Legge sul Museo nazionale

Art. 20

Rendiconto e riserve

1

Per il rendiconto, l'articolo 662a del Codice delle obbligazioni5 si applica per analogia.

2 Gli utili della Fondazione sono impiegati per la costituzione di riserve, destinate segnatamente alla copertura di rischi di perdite e ad accantonamenti per progetti e per investimenti previsti. Se superano, durante un periodo di quattro anni, un importo ritenuto adeguato dalla Fondazione o se il motivo dell'accantonamento viene a cadere, le riserve vengono prese in considerazione per la fissazione dell'indennità.

Art. 21

Assicurazione

1

La Fondazione assicura in maniera adeguata se stessa e gli oggetti da collezione nonché gli altri valori ad essa affidati.

2

La Confederazione può coprire essa stessa i rischi connessi agli oggetti da collezione. La Confederazione e la Fondazione stipulano un contratto di diritto pubblico.

Art. 22

Imposte

1

La Fondazione è esentata dal pagamento delle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

2

Sono fatte salve le seguenti imposte federali: a.

l'imposta sul valore aggiunto;

b.

l'imposta preventiva e le tasse di bollo.

Sezione 7: Rapporti di lavoro Art. 23

Diritto in materia di personale

1

La Fondazione assume i suoi collaboratori conformemente alla legislazione sul personale federale.

2 Per determinare gli onorari dei membri del Consiglio di fondazione, la rimunerazione dei membri della Direzione e quella del personale rimunerato in maniera analoga, nonché le altre condizioni contrattuali convenute con dette persone, si applicano per analogia le corrispondenti prescrizioni della legislazione sul personale federale.

Art. 24

Previdenza professionale

I collaboratori della Fondazione sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione, conformemente alla pertinente legislazione.

5

542

RS 220

Legge sul Museo nazionale

Sezione 8: Rapporti di diritto Art. 25 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, i rapporti di diritto sottostanno al diritto privato.

Sezione 9: Vigilanza Art. 26 1

La Fondazione è posta sotto la vigilanza della Confederazione.

2

Nell'ambito della vigilanza sono verificati: a.

l'adempimento dei compiti previsti dalla legge;

b.

l'impiego conforme alla legge dei mezzi della Fondazione;

c.

il rispetto del mandato di prestazioni e della convenzione sulle prestazioni.

Sezione 10: Disposizioni finali Art. 27

Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati: a.

la legge federale del 27 giugno 18906 sulla istituzione di un Museo nazionale svizzero;

b.

il decreto federale del 21 giugno 19027 a compimento di quello del 27 giugno 1890 sulla istituzione di un Museo nazionale svizzero;

c.

il decreto federale del 5 marzo 19708 concernente il credito per l'acquisto d'antichità nazionali.

Art. 28

Istituzione e trasferimento

1

La Fondazione assume personalità giuridica propria con l'entrata in vigore della presente legge. Essa subentra al Museo nazionale svizzero. Subentra nei rapporti di diritto inerenti al Museo nazionale svizzero, ridefinendoli dove necessario.

2

Il Consiglio federale prende i seguenti provvedimenti ai fini del trasferimento dei valori, dei diritti e degli obblighi alla Fondazione e dell'inizio della sua attività: a.

6 7 8

definisce la data della notifica dell'iscrizione nel registro fondiario del contratto di diritto pubblico concluso con la Fondazione giusta l'articolo 16 capoverso 3. Le iscrizioni sono esenti da imposte e emolumenti; CS 4 229; RU 1985 152 CS 4 232 RU 1970 1033, 1987 32

543

Legge sul Museo nazionale

b.

3

approva l'inventario degli oggetti da collezione e eventuali obblighi, condizioni e oneri ad essi connessi.

Il Consiglio federale prende inoltre i seguenti provvedimenti: a.

trasferisce alla Fondazione i mezzi del fondo speciale del Museo nazionale svizzero conformemente all'articolo 12 della legge del 6 ottobre 19899 sulle finanze della Confederazione;

b.

approva il bilancio d'apertura della Fondazione;

c.

stabilisce la data a partire dalla quale hanno effetto giuridico altri diritti e obblighi relativi alla Fondazione.

4

Qualora all'entrata in vigore della presente legge il limite di spesa autorizzato per indennizzare il mandato di prestazioni non sia ancora disponibile, la Fondazione ha temporaneamente a disposizione i crediti riservati per il Museo nazionale svizzero nel preventivo della Confederazione e le prestazioni dei competenti uffici federali.

Art. 29

Trasferimento dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro dei collaboratori del Museo nazionale svizzero sono trasferiti alla Fondazione all'entrata in vigore della presente legge. È fatta salva la nomina del Direttore giusta gli articoli 10 capoverso 3 lettera b e 11 capoverso 1.

Art. 30

Referendum e entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

9

544

RS 611.0