02.085 Messaggio concernente la proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale del 20 novembre 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di decreto federale sulla proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 novembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio Il Fondo monetario internazionale (FMI) e i Paesi membri del Gruppo dei Dieci hanno concordato una proroga di dieci anni degli Accordi generali di credito (AGEC). Gli AGEC permettono al FMI, in caso di mancanza di liquidità, di disporre di una riserva supplementare di 17 miliardi di diritti speciali di prelievo (circa 33,2 miliardi di franchi) per far fronte a una crisi straordinaria che mette in pericolo il sistema monetario internazionale. Gli AGEC, creati nel 1962, sono stati applicati per l'ultima volta nel 1998. Hanno un ruolo importante come dispositivi di sicurezza in caso di crisi gravi. Se la Svizzera proroga la sua partecipazione agli AGEC, come istituzione partecipante la Banca nazionale svizzera sarà obbligata a mettere a disposizione una facilità di 1020 milioni di diritti speciali di prelievo (circa 1995 milioni di franchi) dal 26 dicembre 2003 al 25 dicembre 2008. Con il presente messaggio, il Consiglio federale chiede di prorogare la partecipazione della Svizzera agli AGEC.

Il Consiglio esecutivo del FMI ha inoltre deciso di prolungare di cinque anni con 25 Paesi o istituzioni statali i Nuovi accordi di credito (NAC) che si applicano parallelamente agli AGEC. Nell'ambito dei NAC, oppure unitamente agli AGEC, il FMI può disporre di 34 miliardi di diritti speciali di prelievo (circa 66,5 miliardi di franchi) in caso di crisi straordinaria. La Svizzera partecipa ai NAC dal 1998. I NAC e gli AGEC sono strettamente correlati. La struttura dei NAC è configurata su quella degli AGEC, ma esistono anche vincoli di natura finanziaria: i prestiti concessi in virtù di una delle due facilitazioni creditizie inducono automaticamente una riduzione di pari importo degli impegni finanziabili per il tramite dell'altra facilitazione. La linea di credito più elevata concessa nel quadro dei NAC, rappresenta dunque ­ indipendentemente dagli AGEC ­ la linea di credito massima di ogni partecipante. L'importo massimo garantito dalla Svizzera in virtù dei NAC o dei due accordi di credito ammonta a 1557 milioni di diritti speciali di prelievo (circa 3045 milioni di franchi). Finora, i NAC sono stati attivati solo una volta nel 1998.

Il Consiglio federale è convinto che gli AGEC saranno necessari anche in futuro come rete di sicurezza del sistema monetario. Nonostante gli ampi lavori degli ultimi
anni per rafforzare l'architettura finanziaria internazionale, non possono essere escluse future crisi finanziarie internazionali. Gli AGEC conservano anche per un'altra ragione una grande importanza per la Svizzera. Con la sua partecipazione la Svizzera si assicura un posto come membro nel Gruppo dei Dieci e la sua posizione attuale in gruppi di lavoro importanti di altre istituzioni internazionali (soprattutto l'OCSE e la BRI).

In virtù del presente disegno di decreto, il Consiglio federale avrebbe in futuro la competenza di prorogare gli AGEC d'intesa con la Banca nazionale svizzera. In questa maniera, la normativa sugli AGEC sarebbe posta in sintonia con quella sui NAC. Il Consiglio federale informerà le Camere federali sulla partecipazione della Svizzera agli AGEC.

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Messaggio 1

Gli Accordi generali di credito (AGEC) come rete di sicurezza del sistema monetario internazionale

1.1

Genesi e sviluppo degli AGEC fino al 1983

Gli Accordi generali di credito (AGEC) sono stati conclusi nel 1962, per rafforzare la posizione finanziaria del Fondo Monetario Internazionale (FMI) con una possibilità supplementare di rifinanziamento in un contesto marcato da una forte instabilità monetaria. A quell'epoca le autorità temevano che con il passaggio dei principali Paesi industrializzati alla libera convertibilità, movimenti bruschi e rapidi di capitali potessero squilibrare la bilancia dei pagamenti di uno o più Paesi e che le riserve monetarie di quest'ultimi non bastassero per sostenere il corso dei cambi, allora stabile. Per prevenire una grave crisi del sistema monetario internazionale, con gli AGEC furono cumulate le risorse finanziarie alle quali il FMI poteva attingere in caso di bisogno.

All'epoca non era sensato procedere a un rialzo generale delle quote (quote di capitale dei Paesi membri del FMI), perché numerose monete non erano ancora convertibili e perché le riserve di monete forti liberamente utilizzabili non erano aumentate nella proporzione desiderata. Per questa ragione, dieci dei Paesi più industrializzati si sono impegnati nel quadro degli AGEC a mettere a disposizione del FMI una somma di 6 miliardi di dollari qualora la stabilità del sistema monetario internazionale fosse stata in pericolo e al Fondo monetario venissero a mancare le risorse. Si è tenuto conto del potenziale economico e della capacità finanziaria degli Stati per scegliere i partecipanti e stabilire le loro quote rispettive. I partecipanti originari agli AGEC furono il Belgio, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia, il Giappone, il Canada, i Paesi Bassi, la Svezia e gli Stati Uniti. Successivamente questi Paesi formarono il Gruppo dei Dieci, che divenne un importante organo internazionale per la cooperazione in materia di politica monetaria e finanziaria. La Svizzera partecipò dal 1964 al 1983 agli AGEC nel quadro di un accordo d'associazione. Nel 1983 divenne membro a pieno titolo degli AGEC e pertanto anche membro del Gruppo dei Dieci.

In tutto si fece capo nove volte agli AGEC per prestiti ai membri degli AGEC. I fondi furono utilizzati per prestiti alla Gran Bretagna (1946, 1965, 1967, 1969, 1976), alla Francia (1968, 1969), all'Italia (1977) e agli Stati Uniti (1978).

1.2

La revisione del 1983

La linea di credito concessa al FMI in virtù degli AGEC non è stato aumentata notevolmente fino al 1983. Come rete di sicurezza del sistema monetario internazionale, gli AGEC hanno perso per diverse ragioni la loro importanza. Da una parte, dopo il passaggio all'inizio degli anni Settanta a un sistema di tassi del cambio molto più flessibile, la domanda di prestiti da parte dei membri degli AGEC e degli altri Paesi industrializzati si è fortemente ridotta. Le lacune di finanziamento ancora esistenti

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sono state coperte sul mercato finanziario. Questi fondi erano disponibili più rapidamente e non sottostavano alla condizionalità del FMI.

La situazione cambiò decisamente all'inizio degli anni Ottanta, con lo scoppio della crisi del debito in una serie di Paesi in via di sviluppo. Le risorse del FMI sono state fortemente sollecitate, tanto che i fondi diminuirono drasticamente. Oltre a un aumento delle quote di partecipazione al Fondo monetario, il Gruppo dei Dieci e il FMI decisero un ampliamento sostanziale degli AGEC pari a 17 miliardi di diritti speciali di prelievo (circa 33,2 miliardi di franchi1) e l'estensione della concessione di credito a Paesi al di fuori del Gruppo dei Dieci. Affinché gli AGEC potessero essere attivati anche a favore di Paesi non partecipanti, occorreva da una parte che le risorse ordinarie del FMI non fossero sufficienti e dall'altra che fossero adempite due ulteriori condizioni: la concessione di prestito doveva essere vincolata alle condizioni di politica economica del FMI («condizionalità»), mentre la stabilità del sistema monetario internazionale doveva essere minacciata a tal punto da poter parlare di situazione eccezionale.

Nonostante la crisi del debito dell'inizio degli anni Ottanta, in un primo tempo non si fece uso degli AGEC dopo la revisione del 1983. Il Fondo monetario è riuscito a far fronte ai suoi importanti impegni nella soluzione della crisi del debito con le sue risorse ordinarie. Nella seconda metà degli anni Ottanta, le concessioni di prestiti del FMI diminuirono notevolmente. Nel contempo le rigide condizioni di attivazione degli AGEC fecero in modo che si ricorresse a questi fondi solo come ultima ratio.

In questo contesto gli AGEC sono stati prolungati senza modifiche nel 1987, 1992 e 1997.

1.3

Dagli AGEC ai Nuovi accordi di credito (NAC) del FMI

In seguito al vertice di Halifax nel 1997 e, i sette più importanti Paesi industrializzati (G-7), il FMI, il Gruppo dei Dieci e un certo numero di altri Stati raggiunsero un'intesa per creare ­ a complemento degli AGEC ­ i Nuovi accordi di credito (NAC), entrati in vigore nel novembre 1998. I NAC hanno permesso di raddoppiare a 34 miliardi di DSP l'importo a disposizione per gli AGEC e di estendere la cerchia dei Paesi creditori potenziali. I partecipanti dei NAC sono i membri attuali degli AGEC e altri 14 Paesi e istituzioni statali (compresa l'Arabia Saudita, membro associato degli AGEC). I NAC sono accordi che si applicano parallelamente agli AGEC, nel senso che l'importo del prestito promesso grazie ai NAC corrisponde all'impegno finanziario massimo di tutti i partecipanti in virtù dei due accordi. I NAC hanno tuttavia priorità d'applicazione. Gli AGEC possono essere attivati solo quando un membro del Gruppo dei Dieci ha bisogno di risorse o quando i partecipanti dei NAC non riescono a giungere a un accordo.

Il motivo di questo adeguamento del provvedimento protettivo contro le crisi monetarie risiede nell'aumento del rischio di crisi del sistema finanziario internazionale legato alla crescita del commercio internazionale e in particolare al forte aumento dei flussi internazionali dei capitali. L'importo dei crediti scoperti del FMI conobbe 1

572

Calcolato in funzione del corso applicabile il 1o ottobre 2002 di 1,95545 franchi per diritto speciale di prelievo (DSP).

un nuovo incremento dopo la crisi monetaria che aveva investito il Messico alla fine del 1994, e raggiunse nuove punte massime durante la crisi dei Paesi asiatici del 1997. Per questa ragione, il Comitato interinale di allora del FMI convenne già nell'aprile del 1996, nell'ambito dell'undicesima revisione della quota di capitale del FMI, di aumentare le quote del fondo monetario. Tale aumento delle quote del 45 per cento è entrato in vigore nel gennaio 1999. La somma delle quote del fondo monetario è salita da 146 miliardi a 213 miliardi di DSP.

Quando nel 1998 anche la Russia e il Brasile sperimentarono crisi monetarie, il FMI ricorse agli AGEC e ai NAC. Nel luglio 1998, la direzione del FMI si è rivolta ai Paesi membri del Gruppo dei Dieci per chiedere un prestito di 6,3 miliardi di DSP in virtù degli AGEC. È così stato finanziato un programma di riforma e d'adattamento del FMI per la Russia. Il Fondo monetario s'impegnò a rimborsare gli Stati partecipanti appena fosse entrato in vigore l'aumento delle quote deciso nell'ambito dell'undicesima revisione. Data la scarsa messa in opera del programma, alla Russia è stata versata solo la prima parte dei crediti accordati previsti e il FMI ha utilizzato solo 1,4 miliardi del DSP degli AGEC. I mezzi finanziari sono stati rimborsati agli Stati partecipanti nel marzo 1999.

I NAC sono stati attivati nel dicembre 1998, poco dopo la loro entrata in vigore, per alimentare l'accordo d'assistenza del Fondo monetario con il Brasile. I partecipanti ai NAC hanno accolto la richiesta di prestito di 9,1 miliardi di DSP della direzione del FMI. Successivamente il Fondo monetario ha utilizzato 2,9 miliardi di DSP per finanziare la prima rata del prestito al Brasile. Grazie all'aumento delle quote entrato nel frattempo in vigore, il FMI ha potuto procedere agli altri pagamenti parziali con i propri mezzi. Nel marzo 1999, il FMI ha rimborsato ai partecipanti del NAC i mezzi finanziari da loro forniti.

I NAC ­ e per la prima volta anche gli AGEC ­ sono così stati attivati a favore di non partecipanti. Gli Stati partecipanti non ne contestano la proroga, perché si ritiene generalmente che gli accordi si sono affermati nel corso degli anni passati contrassegnati da crisi monetarie.

2

La posizione della Svizzera negli AGEC e nel NAC

2.1

Dall'associazione alla partecipazione completa agli AGEC

Nel 1964, la Svizzera ha partecipato agli AGEC nel quadro di un accordo d'associazione. Si era impegnata, qualora il FMI ricorresse agli AGEC, a concedere alle stesse condizioni previste dagli AGEC prestiti bilaterali agli Stati membri degli AGEC sino a un importo di 865 milioni di franchi. Contemporaneamente, la Svizzera aveva ottenuto lo statuto di osservatore in seno al Gruppo dei Dieci. Complessivamente, nel quadro dell'accordo d'associazione, essa ha partecipato a quattro prestiti (1964, 1965 e 1976 alla Gran Bretagna e 1977 all'Italia).

Dopo la revisione e l'estensione degli AGEC del 1983, la Svizzera ha avuto la possibilità di diventare membro a pieno titolo degli AGEC e quindi anche del Gruppo dei Dieci. Questo cambiamento di statuto ha avuto luogo nel aprile 1984. Il decreto federale del 14 dicembre 1983 concernente la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale (RS 941.15) istitui573

sce una nuova base legale per la partecipazione della Svizzera agli AGEC. Istituzione partecipante è rimasta la Banca nazionale svizzera; si è inoltre rinunciato a una garanzia della Confederazione in caso d'applicazione degli AGEC. L'importo massimo della linea di credito della Svizzera è passato da 865 milioni di franchi a 1020 milioni di DSP. Questo importo corrisponde al sei per cento della somma totale ed è rimasta invariato da allora. In virtù di questa chiave di ripartizione, la Banca nazionale svizzera ha partecipato nel 1998 al credito sopramenzionato a favore della Russia con 378,3 milioni di DSP, credito sul quale il FMI ha prelevato 86,6 milioni di DSP che ha rimborsato nel marzo 1999 alla Banca nazionale svizzera.

Con l'adesione nel 1992 alle istituzioni del Bretton Woods (FMI e Gruppo della Banca mondiale), la Svizzera ha ottenuto di massima l'accesso ai fondi che il FMI può ottenere in virtù degli AGEC. L'adesione ai FMI è stato un altro segno importante dell'impegno svizzero a favore di un sistema monetario internazionale stabile.

Come membro del FMI e del Gruppo dei Dieci, la Svizzera ha approvato le proroghe degli AGEC che hanno avuto luogo finora.

2.2

Partecipazione della Svizzera ai NAC

La Svizzera partecipa ai NAC con una linea di credito massima di 1557 milioni di DSP, pari al 4,6 per cento della somma totale di 34 miliardi di DSP. L'importo massimo che la Svizzera dovrebbe fornire al FMI sotto forma di prestito in caso di attivazione ammonterebbe a 1557 milioni di DSP (allegato A ai NAC, FF 1997 III 995). Siccome, come menzionato più sopra, i NAC e gli AGEC sono convenzioni parallele, la linea di credito nel quadro dei NAC costituisce ad un tempo la linea di credito massima di queste due convenzioni. Nell'ipotesi che la linea di credito svizzera di 1020 milioni di DSP fosse completamente assorbita dagli AGEC, solo 537 milioni di DSP (1557 meno 1020) sarebbero disponibili in base per i NAC. Inversamente, l'utilizzazione completa dei NAC avrebbe come conseguenza che non sarebbe più possibile ottenere crediti tramite gli AGEC a causa dell'esaurimento della linea di credito. Come già accennato, va però notato che gli AGEC vengono attivati prioritariamente.

Come nel caso degli AGEC, l'istituzione partecipante ai NAC è la Banca nazionale svizzera. Essa finanza i crediti eventuali e rinuncia a una garanzia della Confederazione. La Banca nazionale svizzera ha partecipato con 455 milioni di DSP al prestito a favore del Brasile del dicembre 1998, importo sul quale il FMI ha successivamente prelevato 143,5 milioni di DSP, rimborsati nel marzo 1999 alla Banca nazionale svizzera.

3

L'interesse della Svizzera alla proroga della partecipazione agli AGEC

Il Consiglio esecutivo del FMI ha deciso il 12 novembre 2002 di prorogare gli AGEC per un periodo di cinque anni a partire da dicembre 2003 o novembre 2003.

Secondo l'accordo sugli AGEC, ogni Stato partecipante può notificare al FMI, entro sei mesi prima della scadenza del periodo degli AGEC, la sua intenzione di ritiro 574

dell'adesione (FF 1983 II 1358). La Svizzera ha tuttavia interesse a partecipare ulteriormente agli accordi, la cui proroga non ha suscitato alcuna opposizione da parte dei partecipanti. La prevenzione delle crisi finanziarie resta un compito importante.

Nonostante gli ampi lavori degli ultimi anni per rafforzare l'architettura finanziaria, non possono essere escluse future crisi monetarie internazionali. Quale Paese fortemente integrato nell'economia mondiale, la Svizzera è particolarmente interessata a impegnarsi a favore di un sistema monetario internazionale stabile. Gli AGEC le permettono di continuare a contribuire con i principali Paesi industrializzati al mantenimento di condizioni-quadro stabili.

In caso di proroga della partecipazione agli AGEC, l'impegno finanziario massimo della Svizzera resterebbe invariato, siccome nel quadro dei NAC la linea di credito costruisce un limite massimo, indipendentemente da una partecipazione agli AGEC.

Come menzionato più sopra, il meccanismo in vigore a livello di NAC implica che gli impegni acconsentiti dalla Banca nazionale svizzera per 1557 milioni di DSP costituiscono ad un tempo il limite massimo di questi due accordi di credito. Anche se la Svizzera non prorogasse la sua partecipazione agli AGEC, la linea di credito complessiva in virtù dei NAC sussisterebbe per la durata di questi accordi. La proroga della partecipazione della Svizzera ai NAC spetta al Consiglio federale d'intesa con la Banca nazionale svizzera (FF 1997 III 865). Il presente disegno di decreto propone una regolamentazione analoga per gli AGEC.

Per la Svizzera, una proroga degli AGEC non significa solamente mettere a disposizione dei fondi in caso d'urgenza. Quel che conta anzitutto per il nostro Paese è proseguire con il Gruppo dei Dieci la collaborazione che dipende dalla sua partecipazione agli AGEC. Nel corso di questi ultimi anni, il Gruppo dei Dieci ha perso d'importanza a livello ministeriale e di supplenti a favore del G-7. Riunisce tuttavia come sinora i più importanti creditori del mondo. Il suo ruolo non trascurabile si spiega anche per il fatto che i suoi membri contribuiscono in ragione dell'80 per cento circa al finanziamento dei NAC. In questo contesto, come creditori potenziali i Paesi del Gruppo dei Dieci assumono ancora e sempre la responsabilità principale
del buon funzionamento del sistema monetario internazionale.

Come membro del Gruppo dei Dieci, la Svizzera può partecipare ai gruppi di lavoro di altre organizzazioni internazionali, fattore importante per la sua posizione a livello internazionale e per la possibilità che le viene offerta di compartecipare alla strutturazione dei lavori sul sistema finanziario internazionale. Questo riguarda diversi gruppi di lavoro dell'OCSE che si occupano di questioni politico-finanziarie e monetarie, come pure di bilancia dei pagamenti. La Banca nazionale svizzera partecipa presso la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) a Basilea alle riunioni dei governatori delle banche centrali e di diversi gruppi specializzati. Uno dei gruppi specializzati più importanti è il Comitato sulla sorveglianza bancaria, che ha migliorato e coordinato a livello internazionale le esigenze e le regolamentazioni bancarie.

Oltre che per il tramite della Banca nazionale svizzera, la Svizzera partecipa a questo Comitato anche con la Commissione federale delle banche.

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4

Organizzazione della partecipazione svizzera agli AGEC

Il decreto del Consiglio federale del 4 aprile 1984 concernente l'adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale (FF 1984 II 1185) disciplina le modalità della cooperazione tra la Banca nazionale svizzera, che agisce come istituzione partecipante agli AGEC, e i servizi federali pertinenti. Questa regolamentazione si è affermata validamente e può essere mantenuta.

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Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

La Banca nazionale svizzera è l'istituzione partecipante agli AGEC e non gode di alcuna garanzia da parte della Confederazione per i crediti che è chiamata a concedere. La partecipazione svizzera agli AGEC non provoca nessun obbligo finanziario alla Confederazione. La collaborazione tra la Confederazione e la Banca nazionale svizzera continuerà a essere assicurata dal personale attuale.

6

Programma di legislatura

Il messaggio è stato annunciato nel programma di legislatura 1999­2003.

7

Costituzionalità

In virtù dell'articolo 54 della Costituzione (competenze in materia di affari esteri), la Confederazione ha la competenza di concludere (e quindi anche di prorogare) trattati di diritto internazionale pubblico. Il presente decreto si fonda inoltre sull'articolo 99 Cost. che reca le disposizioni monetarie. Questa disposizione è determinante come base costituzionale, perché la Banca nazionale svizzera finanza i crediti concessi nell'ambito degli AGEC ed è contemporaneamente istituzione partecipante.

Come stabilito dal paragrafo 19 lettera b degli accordi, ogni Stato può comunicare al FMI l'intenzione di ritirare la sua adesione al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di validità degli accordi (FF 1983 II 1358). Nella misura in cui la Svizzera dispone di un siffatto diritto di partecipazione a decisioni internazionali, in particolare sotto forma di «opting-out», l'esercizio di tale diritto rientra nella sfera di competenze del Consiglio federale quale atto unilaterale di diritto internazionale, poiché conformemente all'articolo 184 della Costituzione federale la gestione ordinaria nell'ambito degli affari esteri gli compete.

Gli adeguamenti degli accordi intervenuti sinora sono stati sottoposti di volta in volta all'Assemblea federale per approvazione. Tenendo conto della situazione giuridica descritta e fondandosi sulla regolamentazione vigente in materia di partecipazione della Svizzera ai NAC, il presente disegno di decreto prevede di affidare d'ora in poi al Consiglio federale la competenza di decidere in merito alla proroga della partecipazione della Svizzera agli AGEC. Analogamente alla normativa applicabile ai NAC che abbiamo sottoposto alle vostre Camere con il nostro messaggio 576

del 14 maggio 1997 (FF 1997 III 865), l'articolo 1 capoverso 1 del decreto di proroga prevede che il Consiglio federale, d'intesa con la Banca nazionale svizzera, decide di prorogare la partecipazione della Svizzera agli AGEC o di porvi termine prima della scadenza di ogni periodo di validità contrattuale. Ogni proroga di partecipazione agli AGEC, come anche un eventuale ritiro, presuppone che il Consiglio federale e la Banca nazionale svizzera siano concordi nel ritenere che la partecipazione della Svizzera continui a corrispondere agli interessi del nostro Paese.

Questa soluzione s'impone anche a causa dei tempi troppo stretti previsti nel paragrafo 19 lettera b degli AGEC. Gli Stati membri dispongono di soli sei mesi per notificare la loro intenzione di prorogare e, eventualmente, di modificare la loro partecipazione. Come già illustrato nel messaggio relativo all'adesione agli AGEC (FF 1983 II 1333), questo termine non sarebbe sempre sufficiente per elaborare un messaggio e per permettere alle Camere di pronunciarsi. L'articolo 1 capoverso 2 del presente disegno di decreto prevede tuttavia che il Consiglio federale ne informerà le Camere.

Un'eventuale proroga degli AGEC da parte del Consiglio federale per mezzo di una dichiarazione tacita o espressa è possibile solo nel quadro dell'articolo 184 Cost., purché la convenzione di base, vale a dire gli accordi relativi agli AGEC, non sia modificata sostanzialmente; in caso contrario, sussisterebbe materialmente un nuovo accordo che dovrebbe a sua volta essere sottoposto per approvazione alle Camere federali, soprattutto se aumentassero gli impegni finanziari che la Banca nazionale svizzera deve assumere in nome della Svizzera.

Il presente disegno di decreto non sottostà al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. siccome gli AGEC non sono né di durata indeterminata né indenunciabili, non implicano un'unificazione multilaterale del diritto, né prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale.

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Allegato

Partecipanti e loro quote agli Accordi generali di credito Partecipante

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Stati Uniti Deutsche Bundesbank Giappone Francia Gran Bretagna Italia Canada Paesi Bassi Belgio Sveriges Riksbank Banca nazionale svizzera Totale

578

In milioni di DSP

4 250 2 380 2 125 1 700 1 700 1 105 892,5 850 595 382,5 1 020 17 000

In per cento

25 14 12,5 10 10 6,5 5,25 5 3,5 2,25 6 100