Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati (art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente concernente i contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 1° novembre 2002

Tariffa sottoposta da Winterthur Vita, Winterthur

per l'assicurazione collettiva sulla vita.

Rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere inoltrato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

21 gennaio 2003

2003-0049

Ufficio federale delle assicurazioni private

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